§ 42.2.62 - D.P.R. 7 dicembre 1959, n. 1378.
Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:07/12/1959
Numero:1378


Sommario
Art. 1.      Gli Istituti incremento ippico hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 2.      Gli Istituti di cui all'articolo precedente perseguono i seguenti compiti:
Art. 3.      Il patrimonio degli Istituti è costituito:
Art. 4.      Gli Istituti traggono i mezzi per il loro funzionamento:
Art. 5.      Gli Istituti sono retti da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, composto come segue:
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Istituto. Esso si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga necessario e ne sia [...]
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione delibera:
Art. 8.      Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi e [...]
Art. 9.      Il direttore dell'Istituto è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Ente e di tutto l'andamento del servizio.
Art. 10.      Al direttore e al consegnatario del materiale può essere concesso l'alloggio gratuito nei locali dell'Istituto, quando nei locali dell'azienda vi siano idonei locali disponibili.
Art. 11.      L'Istituto deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Art. 12.      L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 13.      All'espletamento dei servizi degli Istituti di incremento ippico è adibito il personale dei ruoli organici istituiti presso il Ministero della agricoltura e delle foreste con il decreto del [...]
Art. 14.      Durante il periodo della stagione di monta, i cavalli stalloni dell'Istituto vengono distaccati nelle pubbliche stazioni della circoscrizione.
Art. 15.      Ai sensi dell'art. 91 lettera G) n. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le Amministrazioni dei comuni, nei quali sono [...]
Art. 16.      Alla vigilanza igienico-sanitaria degli stalloni e della stazione di monta sono tenute a provvedere le Amministrazioni comunali a mezzo del veterinario comunale.
Art. 17.      Gli Istituti incremento ippico, ove abbiano disponibilità di stalloni, potranno istituire stazioni di monta presso aziende private su richiesta dei proprietari di fattrici che si assumono [...]
Art. 18.      Per ottenere l'istituzione di nuove stazioni di monta, le Amministrazioni comunali devono presentare domanda entro il 30 novembre alla Direzione dell'Istituto incremento ippico, assumendo gli [...]
Art. 19.      L'Istituto incremento ippico deve dotare ogni stazione di monta dei seguenti stampati:
Art. 20.      Il palafreniere incaricato del servizio alla stazione di monta è responsabile del regolare funzionamento del servizio stesso, della buona conservazione e mantenimento degli stalloni, della [...]
Art. 21.      E' vietato l'accesso alle stazioni di monta alle persone estranee al servizio o che non siano i proprietari e i conducenti delle fattrici.
Art. 22.      E' vietata la monta delle fattrici che presentino gravi difetti di conformazione o che siano affette da malattie contagiose o da tare ereditarie.
Art. 23.      Ogni stallone non può compiere più di tre salti al giorno.
Art. 24.      Le fattrici debbono essere condotte alla monta nei giorni fissati e vengono sottoposte al salto secondo l'ordine di inscrizione. Il diritto al turno viene a cessare ove non siano condotte alla [...]
Art. 25.      Il proprietario prima della copertura della fattrice deve sottoscrivere la seguente dichiarazione riportata in calce alla bolletta di monta:
Art. 26.      La dichiarazione di monta viene rilasciata su apposito modulo dopo effettuato il primo salto.


§ 42.2.62 - D.P.R. 7 dicembre 1959, n. 1378.

Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta.

(G.U. 11 aprile 1960, n. 89).

 

     Sono approvati lo statuto degli Istituti incremento ippico e le norme di funzionamento delle relative stazioni di monta equina nel testo allegato al presente decreto composto di n. 26 articoli e vistato dal Ministro proponente.

 

 

Statuto degli Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

delle relative stazioni di monta equina - Statuto degli Istituti incremento ippico

 

     Art. 1.

     Gli Istituti incremento ippico hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 2.

     Gli Istituti di cui all'articolo precedente perseguono i seguenti compiti:

     a) mantenere razionalmente stalloni di pregio rispondenti alle esigenze dell'ippicoltura delle rispettive circoscrizioni;

     b) impiegare gli stalloni in pubbliche stazioni di monta, allo scopo di costituire fattore fondamentale di intervento tecnico per il miglioramento delle produzioni equine e di orientamento all'attività stalloniera privata;

     c) fornire periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura nelle rispettive circoscrizioni e formulare proposte su provvedimenti da adottare per favorirne l'incremento ed il miglioramento.

 

          Art. 3.

     Il patrimonio degli Istituti è costituito:

     a) dagli attuali beni patrimoniali;

     b) da beni di qualsiasi specie che, per donazione od altro titolo, pervengano all'Ente.

 

          Art. 4.

     Gli Istituti traggono i mezzi per il loro funzionamento:

     a) dai proventi dei beni patrimoniali;

     b) dalle entrate di gestione;

     c) da contributi governativi, di altri enti o di privati.

 

          Art. 5.

     Gli Istituti sono retti da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, composto come segue:

     1) da un esperto di problemi ippici, scelto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

     2) da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente dei ruoli direttivi: tecnico ed amministrativo, appartenenti al servizio della zootecnia;

     3) da un rappresentante dell'U.N.I.R.E.;

     4) da un allevatore designato dal prefetto della Provincia sede degli Istituti;

     5) da un rappresentante di ciascuno degli enti che concorrono al funzionamento degli Istituti con contribuzioni continuative non inferiori a L. 300.000 annue.

     I direttori degli Istituti fanno parte del Consiglio con voto consultivo e con funzioni di segretario.

     Alle riunioni tecniche del Consiglio di amministrazione parteciperanno, con voto consultivo, i capi degli Ispettorati compartimentali agrari, che hanno sede nella circoscrizione degli Istituti ed il veterinario provinciale del capoluogo della provincia sede degli Istituti.

     In caso di impedimento o di assenza le funzioni di presidente saranno esercitate dall'allevatore designato dal prefetto, di cui al precedente n. 4).

     I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e possono essere confermati.

     I consiglieri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Istituto. Esso si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei revisori.

     Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potrà aver luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che vi siano il presidente e il direttore o chi ne fa le veci.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione delibera:

     a) sul programma di azione da svolgere;

     b) sull'ordinamento del servizio di monta nella circoscrizione dell'Istituto;

     c) sull'entità delle tasse di monta;

     d) sulla razione che deve essere somministrata agli stalloni;

     e) sulla rimonta e sulla riforma annuale degli stalloni;

     f) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonchè sulle variazioni delle singole voci di entrata e di spesa del bilancio preventivo;

     g) sugli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;

     h) su ogni altro argomento che il presidente o il Collegio dei revisori ritengano di sottoporre al suo esame.

 

          Art. 8.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi e delibera sui provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

 

          Art. 9.

     Il direttore dell'Istituto è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Ente e di tutto l'andamento del servizio.

     In particolare:

     a) coordina e controlla l'attività del personale;

     b) vigila sul buon mantenimento degli stalloni;

     c) predispone l'ordinamento del servizio di monta ed ispeziona e sorveglia le rispettive stazioni;

     d) cura la raccolta, la registrazione ed il coordinamento dei dati e delle notizie riguardanti il servizio di monta;

     e) presenta al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo;

     f) redige annualmente la relazione tecnica sul funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura nella circoscrizione, presentando proposte al Consiglio di amministrazione sui seguenti argomenti:

     1) numero e razza degli stalloni da mantenere;

     2) riforma ed acquisto degli stalloni per mantenere l'efficienza qualitativa e numerica necessaria ad assicurare il servizio di monta nella circoscrizione;

     3) razione giornaliera da somministrare agli stalloni;

     4) efficienza numerica del personale di governo e di custodia.

 

          Art. 10.

     Al direttore e al consegnatario del materiale può essere concesso l'alloggio gratuito nei locali dell'Istituto, quando nei locali dell'azienda vi siano idonei locali disponibili.

 

          Art. 11.

     L'Istituto deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

     a) entro il 30 novembre la relazione redatta dal direttore sul funzionamento tecnico dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura nella circoscrizione, il bilancio preventivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori e della delibera del Consiglio;

     b) entro il 31 marzo il conto consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei revisori e della delibera consigliare;

     c) gli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;

     d) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.

 

          Art. 12.

     L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

     Il riscontro sulla gestione di ciascun Istituto è effettuata da un Consiglio di revisori, nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

     Sono membri effettivi: un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del tesoro ed uno del Ministero delle finanze, appartenente a ruolo amministrativo dell'Intendenza di finanza.

     Sono membri supplenti: un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministro del tesoro.

     Il Collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

     I componenti del Collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del Collegio è affidata al membro effettivo di grado più elevato.

 

          Art. 13.

     All'espletamento dei servizi degli Istituti di incremento ippico è adibito il personale dei ruoli organici istituiti presso il Ministero della agricoltura e delle foreste con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, e la cui composizione è indicata dai quadri 15-B, 53 e 73 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Gli Istituti non possono assumere personale proprio.

     Il servizio di profilassi e cura degli stalloni viene affidato ad un veterinario e le relative prestazioni sono liquidate di volta in volta mediante pagamento degli onorari professionali.

     Sono fatte salve le situazioni in atto diverso da quelle come sopra stabilito, sino alla cessazione dei relativi rapporti contrattuali.

 

Funzionamento delle stazioni di monta

 

          Art. 14.

     Durante il periodo della stagione di monta, i cavalli stalloni dell'Istituto vengono distaccati nelle pubbliche stazioni della circoscrizione.

     Le pubbliche stazioni di monta sono istituite nei Comuni ove sia necessario assicurare il miglioramento dell'ippicoltura in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici o alle esigenze di impiego di riproduttori di pregio.

     Il numero dei riproduttori da destinare a ciascuna stazione è proporzionale a quelle delle fattrici da coprire.

     Di regola in ciascuna stazione devono funzionare almeno due stalloni.

 

          Art. 15.

     Ai sensi dell'art. 91 lettera G) n. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le Amministrazioni dei comuni, nei quali sono istituite pubbliche stazioni di monta, hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese ai seguenti adempimenti:

     a) destinare idonei locali che soddisfino alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie di una stazione di monta costituito da una scuderia a boxes, da una stanza attigua per il palafreniere, da un magazzino adatto per riporvi i mangimi e da un contiguo spazio ove si possa compiere, con sicurezza e riservatezza, il servizio di monta;

     b) assicurare l'illuminazione dei locali e la provvista di acqua necessaria ai servizi della stazione;

     c) fornire un letto completo, un tavolo e una sedia per il palafreniere;

     d) provvedere agli eventuali restauri ed alle disinfezioni dei locali della stazione due mesi prima dell'apertura della stessa.

 

          Art. 16.

     Alla vigilanza igienico-sanitaria degli stalloni e della stazione di monta sono tenute a provvedere le Amministrazioni comunali a mezzo del veterinario comunale.

     Alla fine della campagna di monta gli Istituti incremento ippico corrisponderanno al citato veterinario un compenso forfettario di L. 200 per ogni cavalla coperta e di L. 100 per ogni asina coperta.

 

          Art. 17.

     Gli Istituti incremento ippico, ove abbiano disponibilità di stalloni, potranno istituire stazioni di monta presso aziende private su richiesta dei proprietari di fattrici che si assumono l'obbligo di provvedere agli adempimenti stabiliti per le Amministrazioni comunali dal precedente art. 15 e al pagamento delle tasse di monta per il numero delle fattrici assegnate dal direttore dell'Istituto allo stallone o agli stalloni destinati alla stazione di cui fu accordata l'istituzione. I predetti proprietari dovranno inoltre provvedere, a proprie spese, all'alimentazione dello stallone o degli stalloni, secondo la razione giornaliera stabilita dalla Direzione dell'Istituto incremento ippico e non potranno rifiutarsi di far coprire, quando lo stallone o gli stalloni assegnati alla stazione siano liberi, le fattrici di altri privati.

     Le tasse di monta riscosse devono essere versate all'Istituto incremento ippico.

     Le stazioni di monta di cui sopra dovranno essere dotate degli stampati di cui al successivo art. 19.

 

          Art. 18.

     Per ottenere l'istituzione di nuove stazioni di monta, le Amministrazioni comunali devono presentare domanda entro il 30 novembre alla Direzione dell'Istituto incremento ippico, assumendo gli impegni di cui all'art. 15. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità degli stalloni e alle esigenze ippiche della zona.

     Per constatate necessità dell'ippicoltura di determinate zone, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre l'istituzione di nuove stagioni di monta pubblica, ordinarie e selezionate.

     Le Amministrazioni comunali, in base a quanto disposto dall'art. 91 lettera G) n. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, includeranno tra le spese obbligatorie quelle per la somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei locali stessi.

 

          Art. 19.

     L'Istituto incremento ippico deve dotare ogni stazione di monta dei seguenti stampati:

     a) registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone e dell'esito della monta;

     b) estratti di detto registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone;

     c) estratti di detto registro per le annotazioni di puledri nati dalle fattrici esperte nell'anno precedente;

     d) bollettario a madre e figlia, per il rilascio, al proprietario della fattrice, della dichiarazione di monta;

     e) bollettario delle riscossioni delle tasse di monta;

     f) tabelle recanti le indicazioni, per ciascun stallone del nome, razza, genealogia e della tassa di monta.

 

          Art. 20.

     Il palafreniere incaricato del servizio alla stazione di monta è responsabile del regolare funzionamento del servizio stesso, della buona conservazione e mantenimento degli stalloni, della custodia del materiale affidatogli e del denaro riscosso per tasse di monta o ad altro titolo.

     Il palafraniere dovrà versare giornalmente il denaro riscosso nel conto corrente postale intestato all'Istituto incremento ippico.

 

          Art. 21.

     E' vietato l'accesso alle stazioni di monta alle persone estranee al servizio o che non siano i proprietari e i conducenti delle fattrici.

 

          Art. 22.

     E' vietata la monta delle fattrici che presentino gravi difetti di conformazione o che siano affette da malattie contagiose o da tare ereditarie.

 

          Art. 23.

     Ogni stallone non può compiere più di tre salti al giorno.

     E' proibito di impiegare gli stalloni alla monta fuori dell'apposito locale della stazione. Il palafreniere ne è direttamente responsabile. Egli non può allontanarsi dalla stazione senza il preventivo assenso della Direzione dell'Istituto incremento ippico. In caso di forza maggiore deve comunque assicurare la sua sostituzione con persona di fiducia e per l'operato della quale assume ogni responsabilità.

 

          Art. 24.

     Le fattrici debbono essere condotte alla monta nei giorni fissati e vengono sottoposte al salto secondo l'ordine di inscrizione. Il diritto al turno viene a cessare ove non siano condotte alla stazione nel giorno stabilito.

     Ogni fattrice durante la campagna di monta, non può ricevere complessivamente più di sei salti.

 

          Art. 25.

     Il proprietario prima della copertura della fattrice deve sottoscrivere la seguente dichiarazione riportata in calce alla bolletta di monta:

     "Il sottoscritto dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento, in confronto dell'Istituto incremento ippico e dell'Amministrazione dello Stato, per qualunque inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza alla stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose, nonchè per eventuali malattie contratte dalla fattrice per condizioni anormali dello stallone".

 

          Art. 26.

     La dichiarazione di monta viene rilasciata su apposito modulo dopo effettuato il primo salto.

     Tale modulo comprendente anche la dichiarazione di nascita, da compilarsi dal veterinario, dovrà essere inviato dal proprietario, non prima di quattro mesi nè dopo sei mesi dal giorno della nascita del puledro alla Direzione dell'Istituto incremento ippico. Questa a sua volta, rilascerà il regolare certificato di nascita e di origine che ha valore di documento ufficiale.

     Non è ammesso il rilascio di duplicati del certificato di monta nè di quello di nascita e di origine.