§ 98.1.29551 - D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298.
Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei ruoli del personale civile degli "Istituti Incremento Ippico".


Settore:Normativa nazionale
Data:22/09/1955
Numero:1298


Sommario
Art. 1.      In sostituzione dei ruoli previsti dall'art. 2, primo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 549, sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con [...]
Art. 2.      Gli ufficiali in servizio permanente, nonchè quelli collocati in ausiliaria o nella riserva, anche in applicazione dell'art. 2 del regio decreto legislativo 14 maggio [...]
Art. 3.      I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, erano in carriera continuativa o raffermati e si trovavano in servizio presso i [...]
Art. 4.      I sottufficiali inquadrati con la qualifica di primo sorvegliante, sono promossi, anche in soprannumero, a sorvegliante capo, qualora all'atto dell'inquadramento abbiano [...]
Art. 5.      Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'art. 2 della [...]
Art. 6.      I graduati e i militari di truppa in servizio presso i Depositi cavalli stalloni alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, possono chiedere, con [...]
Art. 7.      La Commissione per l'inquadramento, a norma del precedente art. 2, del personale ufficiale nel ruolo direttivo di cui alla tabella A, annessa al presente decreto, sarà [...]
Art. 8.      L'inquadramento del personale militare dei Depositi cavalli stalloni nei ruoli istituiti con il presente decreto, avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 9.      Alla definitiva regolamentazione dei ruoli organici istituiti con il presente decreto si provvederà, in relazione all'art. 2, primo comma, della legge 30 giugno 1954, n. [...]


§ 98.1.29551 - D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298. [1]

Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei ruoli del personale civile degli "Istituti Incremento Ippico".

(G.U. 28 dicembre 1955, n. 299)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visti gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

     Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     In sostituzione dei ruoli previsti dall'art. 2, primo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 549, sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i ruoli del personale civile degli "Istituti Incremento Ippico", già Depositi cavalli stalloni, risultanti dalle tabelle A, B, C, annesse al presente decreto.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali in servizio permanente, nonchè quelli collocati in ausiliaria o nella riserva, anche in applicazione dell'art. 2 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e trattenuti in servizio a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste i quali, alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, si trovavano in servizio presso i Depositi cavalli stalloni, possono chiedere, con domanda da presentare al Ministero dell'agricoltura e foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il trasferimento nel ruolo direttivo previsto dalla annessa tabella A.

     Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di colonnello, ovvero, pur rivestendo il grado di tenente colonnello, abbiano anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente superiore a quella del meno anziano di nomina ad ufficiale dei colonnelli predetti, saranno inquadrati, anche in soprannumero non eccedente le sei unità, nel ruolo del personale direttivo, con la qualifica di direttore capo.

     Gli ufficiali che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, sempre che rivestano il grado di tenente colonnello, saranno inquadrati con la qualifica di direttore.

     Il soprannumero predetto sarà riassorbito con le prime vacanze.

     L'inquadramento sarà effettuato in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione di cui al successivo art. 7, primo comma, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti.

     Ai direttori capi è attribuito il trattamento economico dei direttori capi divisione; ai direttori, il trattamento economico dei capi sezione.

 

          Art. 3.

     I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, erano in carriera continuativa o raffermati e si trovavano in servizio presso i Depositi cavalli stalloni, possono chiedere, con domanda da presentare al Ministero dell'agricoltura e foreste entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il trasferimento nel ruolo del personale esecutivo di cui alla tabella B annessa al decreto stesso.

     I marescialli ordinari, i marescialli capi ed i marescialli maggiori, saranno inquadrati, anche in soprannumero, con la qualifica di primo sorvegliante.

     I sergenti ed i sergenti maggiori, con almeno dodici anni di effettivo servizio, saranno inquadrati, anche in soprannumero, con la qualifica di sorvegliante; quelli con meno di dodici anni di effettivo servizio, saranno inquadrati, anche in soprannumero, con la qualifica di aiuto sorvegliante.

     Nel ruolo di cui al primo comma potranno essere trasferiti, con la qualifica di aiuto sorvegliante, anche i graduati e i militari di truppa i quali abbiano disimpegnato lodevole servizio, con mansioni proprie dei ruoli d'ordine, per un periodo di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, se in possesso della licenza di scuola media inferiore, o di titolo equipollente, ovvero per un periodo di almeno dieci anni alla stessa data, se sprovvisti del predetto titolo di studio.

     I soprannumeri previsti dai precedenti commi non potranno complessivamente eccedere le ventidue unità e saranno riassorbiti con le prime vacanze.

     L'inquadramento nel ruolo sarà effettuato in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione di cui al successivo art. 7, secondo comma, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti.

     Ai capi sorveglianti, ai primi sorveglianti, ai sorveglianti ed agli aiuti sorveglianti, è attribuito il trattamento economico del personale civile dello Stato, di grado rispettivamente 10°, 11°, 12° e 13° di gruppo C.

 

          Art. 4.

     I sottufficiali inquadrati con la qualifica di primo sorvegliante, sono promossi, anche in soprannumero, a sorvegliante capo, qualora all'atto dell'inquadramento abbiano compiuto almeno venticinque anni di effettivo servizio, di cui dodici da sottufficiale.

     Al personale inquadrato nel ruolo del personale esecutivo è considerata utile ai fini della prima promozione, l'anzianità di servizio effettivo prestato, eccedente i dodici anni.

 

          Art. 5.

     Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 549, saranno, a domanda, collocati, a seconda della idoneità fisica nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, se ufficiali; nella riserva o in congedo assoluto, se sottufficiali, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500;, oppure potranno rimanere in servizio, in eccedenza agli organici:

     se ufficiali, nel ruolo di provenienza;

     se sottufficiali, con trasferimenti nell'Arma di cavalleria.

 

          Art. 6.

     I graduati e i militari di truppa in servizio presso i Depositi cavalli stalloni alla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, possono chiedere, con domanda da presentare al Ministero della agricoltura e foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trasferimento nel ruolo del personale ausiliario di cui alla tabella C annessa al presente decreto.

     L'inquadramento sarà effettuato in base a graduatoria formata dalla Commissione prevista dal successivo art. 7, secondo comma, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti.

     I primi cento della graduatoria saranno assegnati ai posti di palafreniere capo; i rimanenti, ai posti di palafreniere.

     Ai palafrenieri capi è attribuito il trattamento economico previsto per gli uscieri capi, ai palafrenieri, il trattamento economico previsto per gli uscieri.

 

          Art. 7.

     La Commissione per l'inquadramento, a norma del precedente art. 2, del personale ufficiale nel ruolo direttivo di cui alla tabella A, annessa al presente decreto, sarà composta da un ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la presiede, da quattro funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione, dei quali due del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero della difesa ed uno del Ministero del tesoro.

     La Commissione per l'inquadramento, a norma dei precedenti articoli 3 e 6, dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa nei ruoli di cui alle tabelle B e C annesse al presente decreto, sarà composta da:

     un ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la presiede e da tre funzionari di grado non superiore a quello di capo divisione, nè inferiore a quello di primo segretario, dei quali uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero della difesa-Esercito e l'altro del Ministero del tesoro e da un direttore degli Istituti Incremento Ippico.

     In ciascuna delle due Commissioni, le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado inferiore a capo sezione.

 

          Art. 8.

     L'inquadramento del personale militare dei Depositi cavalli stalloni nei ruoli istituiti con il presente decreto, avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549.

     Con la stessa decorrenza, al personale predetto è conservata, a titolo di assegno personale, la eventuale differenza tra gli assegni fissi e continuativi percepiti nei soppressi ruoli del personale militare dei Depositi e quelli che saranno attribuiti per effetto del presente decreto.

     Detto assegno non è pensionabile e sarà riassorbito con gli aumenti, a qualunque titolo disposti, degli emolumenti considerati ai fini della determinazione dell'assegno stesso, escluse le quote complementari dall'indennità carovita.

 

          Art. 9.

     Alla definitiva regolamentazione dei ruoli organici istituiti con il presente decreto si provvederà, in relazione all'art. 2, primo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 549, in occasione del nuovo ordinamento delle carriere e della revisione degli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella A - Ruolo del personale direttivo

Direttore capo

1

Direttore

4

 

     Tabella B - Ruolo del personale esecutivo

Capo sorvegliante

3

Primo sorvegliante

5

Sorvegliante

6

Aiuto sorvegliante

2

 

     Tabella C - Ruolo del personale ausiliario

Palafreniere capo

100

Palafreniere

150

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.