§ 41.9.5F - Legge 14 agosto 1971, n. 815.
Modifica dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:14/08/1971
Numero:815


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dai seguenti:


§ 41.9.5F - Legge 14 agosto 1971, n. 815. [1]

Modifica dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico.

(G.U. 13 ottobre 1971, n. 258)

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dai seguenti:

     "Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai sensi del precedente art. 9, che ottenga il riscatto, ai fini della pensione, del servizio reso a contratto, su conforme domanda presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 10, il Fondo di previdenza deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

     Tali contributi devono altresì essere restituiti dal Fondo al rimanente personale che non abbia chiesto o non ottenga il riscatto, subordinatamente alla presentazione di domanda certificante la rinunzia alla richiesta del riscatto o al mancato conseguimento di esso.

     Le somme computate a titolo di interessi per effetto degli investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione speciale collocatori comunali, unitamente a quelle derivanti dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al personale, salvo la quota destinata alle spese di amministrazione, vengono destinate, nei limiti delle disponibilità, in conformità della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, al riscatto del servizio prestato nella posizione di contrattisti di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, ai fini della buonuscita, secondo le modalità che saranno concordate, con apposita convenzione, fra l'amministrazione del Fondo e l'ENPAS entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata e saranno utilizzate secondo le modalità da concordarsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la categoria stessa.

     Le somme di cui trattasi, quali redditi del fondo mutuante nell'attività di assistenza creditizia, continuano ad essere esenti da ogni imposta conformemente all'art. 10 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e al disposto del secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.