§ 41.9.2a - Legge 8 marzo 1949, n. 99.
Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:08/03/1949
Numero:99


Sommario
Art. 1.      Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di [...]
Art. 2.      I benefici previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi anche al personale di ruolo, il quale, in possesso dei titoli di studio [...]
Art. 3.      I benefici previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi al personale non di ruolo dimissionario entro il 26 febbraio 1950
Art. 4.      Dei benefici della presente legge non usufruisce il personale degli Enti pubblici locali a favore dei cui dipendenti sia già stata fatta applicazione del decreto [...]
Art. 5.      Qualora un Ente pubblico locale non raggiunga nel suo personale la percentuale d'obbligo di mutilati ed invalidi di guerra stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 41.9.2a - Legge 8 marzo 1949, n. 99. [1]

Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso Enti pubblici locali.

(G.U. 7 aprile 1949, n. 80).

 

 

     Art. 1.

     Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di ruolo contemplato nell'art. 3 dello stesso decreto legislativo, che fosse in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 3 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, saranno conferiti, con l'osservanza delle norme del suddetto decreto, oltre i posti disponibili alla data della sua entrata in vigore, anche quelli che si renderanno disponibili per revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 26 febbraio 1950.

     Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

 

          Art. 2.

     I benefici previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi anche al personale di ruolo, il quale, in possesso dei titoli di studio richiesti, aspiri al passaggio a posti di categoria superiore a quella di provenienza, qualora sia già stato assegnato a tali posti mediante provvedimento dell'Amministrazione e li occupi in modo lodevole ed ininterrotto da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     I benefici previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi al personale non di ruolo dimissionario entro il 26 febbraio 1950.

 

          Art. 4.

     Dei benefici della presente legge non usufruisce il personale degli Enti pubblici locali a favore dei cui dipendenti sia già stata fatta applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

 

          Art. 5.

     Qualora un Ente pubblico locale non raggiunga nel suo personale la percentuale d'obbligo di mutilati ed invalidi di guerra stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, la copertura del numero prescritto di posti con mutilati ed invalidi ha la precedenza rispetto all'assunzione in ruolo degli avventizi contemplati nella presente legge.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.