§ 41.9.8 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 48.
Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:18/01/1945
Numero:48


Sommario
Art. 1.      I regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1577, e 25 novembre 1926, n. 2108, concernenti limitazioni alla facoltà di modificare le piante organiche del personale delle [...]
Art. 2.      In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari, che importino aumenti alla spesa globale di organico, le relative [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 41.9.8 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 48.

Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali.

(G.U. 13 marzo 1945, n. 31)

 

 

     Art. 1.

     I regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1577, e 25 novembre 1926, n. 2108, concernenti limitazioni alla facoltà di modificare le piante organiche del personale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono abrogati.

 

          Art. 2.

     In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari, che importino aumenti alla spesa globale di organico, le relative deliberazioni dei comuni e delle province di cui al primo comma dell'art. 332 e all'art. 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa [1] .

     Agli effetti del comma precedente la Commissione centrale per la finanza locale delibera sotto la presidenza del Ministro per l'interno o del Sottosegretario di Stato da lui delegato e con l'intervento di tre funzionari di grado non inferiore al 5°, designati, rispettivamente, dai Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, nonché di un presidente di Giunta provinciale o di un sindaco, in relazione alla materia trattata, designato dal Ministro per l'interno [2] .

     Il Ministro per l'interno stabilisce, mediante decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, direttivo di carattere generale, cui devono uniformarsi le Giunte provinciali amministrative nell'esame delle deliberazioni dei comuni e delle province, che comunque importino variazioni del trattamento economico del dipendente personale o modifiche dei rispettivi ruoli organici [3] .

     (Omissis) [4].

     Resta salva in ogni caso l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per quanto di sua competenza.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968. La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1981, n. 149, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 7 dello stesso D.P.R. 968/1964.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968. La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1981, n. 149, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 7 dello stesso D.P.R. 968/1964.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968. La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1981, n. 149, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 7 dello stesso D.P.R. 968/1964.

[4]  Comma soppresso dall'art. 12 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.