§ 34.1.44 - D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253.
Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:30/11/2012
Numero:253


Sommario
Art. 1.  Individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.
Art. 2.  Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali
Art. 3.  Norma transitoria


§ 34.1.44 - D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253. [1]

Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

(G.U. 4 febbraio 2013, n. 29)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 117 della Costituzione;

     Visto il paragrafo 1 dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza, riferite - fra l'altro - alla produzione e al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, destinati a fini specificamente militari;

     Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo;

     Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

     Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17 giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7, che prevede il monitoraggio della proprietà delle imprese operanti nel settore della difesa e della sicurezza, nonchè la possibilità di apporre limitazioni al trasferimento delle capacità strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale;

     Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2012;

     Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'interno;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

     1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi comprese le attività strategiche chiave, sono individuate nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, dei seguenti sistemi e materiali:

     a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni (C4I), con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) capacità operative complesse netcentriche terrestri, navali ed aeronautiche e relative capacità di difesa cibernetica;

     2) sistemi di guerra elettronica ed acustica ad alto livello di automazione ed in grado di coprire l'intera gamma delle minacce attuali e future;

     3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta, elaborazione e disseminazione dei prodotti dell'attività informativa tecnico-militare;

     4) sistemi crypto e relativi algoritmi per la protezione e trasmissione sicura di informazioni, comunicazioni telefoniche e trasmissioni radio, includendo l'applicazione di nuove tecnologie e nuovi algoritmi di cifratura, decifratura e decriptazione, comprese tecnologie quantistiche e steganografiche;

     b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) sensori acustici attivi e passivi e sensori integrati elettroottici ad alta risoluzione di tipo tradizionale ed iper spettrale, nonchè radar multi spettrali a scansione elettronica;

     2) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione, sia nella componente terrestre sia in quella spaziale (inclusa l'attività gestionale dei relativi servizi), per l'osservazione terrestre (ottica e radar) e per le comunicazioni;

     3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione idonei ad operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE), sia per combattimento (UCAV);

     4) sistemi di esplorazione subacquea con connessi software per l'elaborazione di modelli e simulazioni, nonchè sistemi per l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali;

     c) sistemi con e senza equipaggio idonei a contrastare le molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva e passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e di torrette dei veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED) e da mine, nonchè i relativi sistemi di fusione delle informazioni;

     2) sistemi individuali di protezione;

     d) sistemi d'arma avanzati, integrati nelle reti C4I, indispensabili per garantire un margine di vantaggio sui possibili avversari e quindi finalizzati alla sicurezza ed efficacia in operazioni; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) sistemi missilistici avanzati ad elevata affidabilità e precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e superficie/superficie, con particolare riferimento ai sistemi di guida;

     2) munizionamento guidato di precisione a lunga gittata per artiglierie terrestri e navali;

     3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilità e precisione (siluri pesanti e leggeri, contromisure);

     4) navi da guerra e integrazione di sistemi d'arma, sensori operanti nelle varie bande elettroottiche o elettromagnetiche, nonchè sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma e sistemi propulsivi;

     e) sistemi aeronautici avanzati, dotati di sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato, sia nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado di formare piloti per le nuove generazioni di velivoli militari;

     2) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni, con particolare riferimento alla velocità e ai sistemi di controllo missione;

     f) sistemi di propulsione aerospaziali e navali militari ad elevate prestazioni e affidabilità; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici;

     2) sistemi propulsivi a propellente solido e liquido per i lanciatori spaziali.

     2. Le attività di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, si qualificano inoltre come attività strategiche chiave quando sono inerenti a:

     a) tecnologie di riduzione della segnatura radar (stealthness); nanotecnologie; tecnologie dei materiali compositi ad alto grado termico; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di meta materiali; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di Superfici a Selezione di Frequenza (FSS);

     b) Materiali Radar Assorbenti (RAM); materiali per radome FSS (aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali per fabbricazione di satelliti, scudi spaziali e parti di armamenti (affusti, lanciatori e canne); materiali per l'abbattimento della traccia infrarosso e della traccia acustica.

     2-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga [2].

 

     Art. 2. Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali

     1. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 - riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego.

     2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

 

     Art. 3. Norma transitoria

     1. Nelle more della emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, le notifiche e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 sono rese al Ministero della difesa - Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, che le trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico.

     2. Quando le attività individuate con il presente decreto sono esercitate da società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, le notifiche e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, che le trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico.

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2013  Registro n. 1 Difesa, foglio n. 124

 


[1] Abrogato dall'art. 5 del D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129.