§ 94.1.b81 - Legge 17 giugno 2003, n. 148.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:17/06/2003
Numero:148


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.      1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 6.      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente
Art. 7.      1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza [...]
Art. 8.      1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185, le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "alle Amministrazioni"
Art. 10.      1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 11.      1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già [...]
Art. 12.      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per [...]
Art. 13.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 94.1.b81 - Legge 17 giugno 2003, n. 148.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185

(G.U. 26 giugno 2003, n. 146)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

 

          Art. 3.

     1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse";

     b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto";

     c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1".

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, la parola: "UEO" è sostituita dalla seguente: "UE";

     b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".

 

          Art. 6.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:

     a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

     b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;

     c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".

 

          Art. 7.

     1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale".

 

          Art. 8.

     1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto";

     b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile,".

 

          Art. 9.

     1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185, le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "alle Amministrazioni".

 

          Art. 10.

     1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero in caso di licenza globale di progetto";

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri".

 

          Art. 11.

     1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.

 

          Art. 12.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

 

          Art. 13.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Accordo Quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa.

 

 

     La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Regno di Spagna, Il Regno di Svezia, Il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, (di seguito denominate le “Parti”):

     Con riferimento alla Dichiarazione firmata il 9 dicembre 1997 dai Capi di Stato e di Governo della Repubblica Francese e dai Capi di Governo della Repubblica Federale di Germania e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa dai Capi di Governo della Repubblica Italiana, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia, concepita per facilitare la ristrutturazione delle industrie europee aerospaziali ed elettroniche per la difesa;

     Con riferimento alla Dichiarazione congiunta del 20 aprile 1998 del Ministro della Difesa della Repubblica Francese, del Ministro Federale della Difesa della Repubblica Federale di Germania, del Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, del Ministro della Difesa del Regno di Spagna e del Segretario di Stato della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa anche dal Ministro della Difesa del Regno di Svezia;

     Con riferimento alla Lettera di Intenti del 6 luglio 1998 relativa alle Misure per Facilitare la Ristrutturazione dell'Industria Europea per la Difesa, firmata dai Ministri della Difesa delle Parti e volendo definire una struttura di cooperazione per facilitare la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa;

     Riconoscendo che la creazione di Società Transnazionali per la Difesa è una materia che l'industria deve ancora definire, conformemente alle normative sulla concorrenza. Notando, al riguardo, che in Europa esiste già una certa interdipendenza, quale risultato dell'attuale cooperazione sui principali sistemi per la difesa;

     Volendo creare una struttura politica e giuridica necessaria a facilitare la ristrutturazione industriale al fine di promuovere una base tecnologica e industriale europea per la difesa più competitiva e forte del mercato globale della difesa e contribuire in tal modo alla realizzazione di una politica europea comune di difesa e di sicurezza;

     Riconoscendo che la ristrutturazione industriale potrebbe portare alla creazione di Società Transnazionali per la Difesa e all'accettazione di una dipendenza reciproca. Evidenziando a tal proposito che la ristrutturazione industriale nel settore della difesa deve tener conto della necessità indispensabile di garantire la sicurezza delle forniture alle Parti ed una giusta ed efficiente distribuzione e mantenimento di beni, di attività e di competenze ritenuti importanti a livello strategico;

     Volendo semplificare i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa tra le Parti ed aumentare la cooperazione nel settore delle Esportazioni e riconoscendo che tale politica aiuterà a stimolare la ristrutturazione industriale e preserverà la capacità di esportazione dell'industria; volendo garantire che l'Esportazione dei sistemi prodotti in cooperazione tra di loro sarà gestita in maniera responsabile conformemente agli obblighi ed impegni internazionali di ogni Stato partecipante nell'area di controllo delle esportazioni e in particolar modo ai criteri del Codice di Condotta dell'Unione Europea;

     Volendo adattare le procedure relative certificazioni di sicurezza, alla trasmissione di Informazioni Classificate e alle visite, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione industriale senza mettere a repentaglio la sicurezza delle Informazioni Classificate;

     Riconoscendo la necessità di migliorare l'utilizzo delle limitate risorse destinate alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa da ciascuna delle Parti e volendo aumentare la cooperazione in questo settore;

     Riconoscendo la necessità di semplificare il trasferimento delle Informazioni Tecniche, armonizzare le normative nazionali relative al trattamento delle Informazioni Tecniche e ridurre le restrizioni sul rilascio e l'uso delle Informazioni Tecniche al fine di rendere possibile l'efficace funzionamento e la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa;

     Riconoscendo che le Forze Armate europee devono essere ad un sufficiente livello qualitativo, quantitativo e di prontezza operativa per soddisfare i futuri requisiti di flessibilità, mobilità, spiegamento, sostenibilità e interoperabilità, tenendo conto inoltre di ulteriori sfide e possibilità fornite da futuri sviluppi nella ricerca e nella tecnologia. Riconoscendo altresì che tali forze devono essere in grado di operare congiuntamente o come parte di una coalizione in un'ampia gamma di missioni, con in particolare dei rinforzi garantiti ed un efficace comando, controllo, comunicazioni e supporto;

     Volendo organizzare, in questo settore, consultazioni tra le Parti al fine di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate e le procedure di acquisizione, attraverso la cooperazione quanto prima possibile e la definizione di specifiche per sviluppare o acquisire i sistemi d'arma;

     Riconoscendo che questo Accordo non richiede alcuna modifica alle rispettive Costituzioni delle Parti;

     Riconoscendo che ogni attività intrapresa in base a questo Accordo sarà compatibile con la qualità di membro dell'Unione Euopea e con gli obblighi ed impegni derivanti da tale appartenenza;

     Hanno concordato quanto segue

 

PARTE 1

 

Obiettivi, uso dei termini e organizzazione generale

 

     Art. 1.

     Gli obiettivi del presente Accordo sono di:

     (a) creare un quadro per facilitare la ristrutturazione dell'industria per la difesa in Europa;

     (b) garantire una consultazione tempestiva ed efficace sulle problematiche conseguenti alla ristrutturazione della base industriale europea per la difesa;

     (c) contribuire a raggiungere la sicurezza di approvvigionamento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa per le Parti;

     (d) avvicinare, semplificare e ridurre, ove appropriato, le procedure nazionali di controllo sull'esportazione per i Trasferimenti e le Esportazioni di prodotti e tecnologie militari;

     (e) facilitare gli scambi d'Informazioni Classificate fra le Parti o fra le rispettive industrie per la difesa e in conformità a provvedimenti di sicurezza, che non mettano a repentaglio la sicurezza di tali Informazioni Classificate;

     (f) promuovere il coordinamento di attività congiunte di ricerca al fine di migliorare le basi conoscitive avanzate ed incoraggiare così lo sviluppo e l'innovazione tecnologica;

     (g) stabilire principi per il rilascio, il trasferimento, l'utilizzazione e la proprietà delle Informazioni Tecniche in vista di facilitare la ristrutturazione ed il conseguente funzionamento delle industrie per la difesa delle Parti; e

     (h) promuovere l'armonizzazione dei requisiti militari delle rispettive Forze Armate.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente Accordo:

     (a) Per “Programma di Armamento in Cooperazione” s'intende ogni attività congiunta, compresi fra l'altro lo studio, la valutazione, la verifica, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la creazione di prototipi, la produzione, l'ammodernamento, la modifica, la manutenzione, la riparazione ed altri servizi successivi alla progettazione, svolta in base ad un accordo internazionale o ad un accordo tra due o più Parti al fine di procurare Articoli per la Difesa e/o Servizi per la Difesa connessi. Ai fini della Parte 3 del presente Accordo (procedure di Trasferimento e di Esportazione), questa definizione si riferisce solo alle attività soggette ad una licenza di esportazione.

     (b) Per “Informazioni Classificate” si intende ogni tipo di informazione (ovvero conoscenze che possono essere trasmesse in qualsiasi forma) o Materiale che è necessario tutelare da qualsiasi rilascio non autorizzato, così come stabilito dalla classifica di sicurezza.

     (c) Per “Consegnatario” si intende il contraente, la struttura o altra organizzazione che riceve dal Mittente il Materiale da assemblare ulteriormente, utilizzare, elaborare o per altri scopi. Il termine non include i trasportatori o gli agenti.

     (d) Per “Mittente” si intende l'individuo o l'organizzazione responsabile della fornitura del Materiale al Consegnatario.

     (e) Per “Articolo per la Difesa” si intende qualunque arma, sistema d'arma, munizioni, aereo, nave, veicolo, imbarcazione o altri strumenti di guerra e qualsiasi relativa parte o componente e qualsiasi Documento correlato.

     (f) Per “Servizi per la Difesa” si intendono i servizi, i test, le ispezioni, la manutenzione e la riparazione e altri servizi successivi alla progettazione, l'addestramento, l'assistenza tecnica o di altro tipo, compreso il rilascio di Informazioni Tecniche, implicati in maniera specifica nella distribuzione di un qualsiasi Articolo per la Difesa;

     (g) Per “Documento” si intende ogni informazione registrata, indipendentemente dalla forma o dalle caratteristiche fisiche, ad es. in forma scritta o stampata (fra l'altro, lettere, progetti, piani), mezzi computerizzati di memorizzazione dei dati (fra l'altro disco fisso, dischetti, chip, nastri magnetici, CD), registrazione fotografica e video e loro riproduzione ottica o elettronica.

     (h) Per “Esportazione” si intende ogni movimento di Articoli per la Difesa o dei Servizi per la Difesa da una Parte ad una non-Parte.

     (i) Per “Struttura” si intende un'installazione, un impianto, uno stabilimento, un laboratorio, un ufficio, un'università o altro istituto di formazione o impresa commerciale (compresi i relativi magazzini, aree di deposito, utenze e componenti che se correlati per funzione e ubicazione formano un'entità operativa) e ogni dipartimento ed edificio di governo.

     (j) Per “Materiale” si intende ogni articolo o materia da cui si possono estrapolare informazioni. Ciò include i Documenti, le attrezzature, le armi o i componenti.

     (k) Per “Autorità Nazionale per la Sicurezza / Autorità di Sicurezza Designata (ANS/ASD)” si intende il dipartimento governativo, l'autorità o l'agenzia designata da una Parte come responsabile del coordinamento e dell'attuazione della politica nazionale di sicurezza industriale.

     (l) Per “Responsabile della Sicurezza”, si intende ogni individuo preposto da un ANS/ASD ad attuare i requisiti di sicurezza industriale in un edificio governativo o nei locali del contraente.

     (m) Per “Informazioni Tecniche” si intendono le informazioni registrate o documentate di natura scientifica o tecnica indipendentemente dal formato, dalle caratteristiche di documentazione o da altro mezzo di presentazione. Le Informazioni possono comprendere, ma non limitarsi a dati sperimentali e di test, specificazioni, progettazioni e processi di progettazione, invenzioni e scoperte, siano o meno queste brevettabili o in altro modo tutelabili dalla legge, descrizioni tecniche e altri lavori di natura tecnica, lavori per la topografia/maschera dei semiconduttori, pacchetti di dati tecnici e di lavorazione, know-how e segreti commerciali e informazioni concernenti le tecniche industriali. Possono essere presentate sotto forma di Documenti, riproduzioni illustrate, schizzi e dischetti di rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetti e pellicole (magnetiche, ottiche e laser), software di data base e di programmi, stampe di memoria di computer o dati conservati nella memoria di un computer o sotto qualsiasi altra forma.

     (n) Per “Trasferimento” s'intende qualsiasi movimento di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa tra le Parti.

     (o) Per “Società Transnazionale per la Difesa (STD)” s'intende un ente aziendale, industriale o di altra natura giuridica formato da elementi delle industrie per la Difesa di due o più Parti, o con impianti ubicati nell'ambito dei territori di due o più Parti, che producono o forniscono articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa. Sono comprese le joint-ventures costituite per mezzo di disposizioni giuridicamente vincolanti, di tipo accettabile per le Parti. S'intende anche qualsiasi attività che produce o fornisce Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa ubicata nell'ambito dei territori delle Parti e che è svolta sotto il controllo di tale ente aziendale, industriale o di altra natura giuridica, o di joint-venture. E' esercitato un controllo nel caso in cui, come specificato dall'ordinamento della Comunità Europea sulle concentrazioni, i diritti, i contratti o altri mezzi forniscono, da soli o congiuntamente, la capacità di esercitare un'influenza decisiva sull'uso di tali attività.

 

     Art. 3.

     1. Le Parti istituiranno un Comitato Esecutivo. Esso sarà composto da un membro rappresentante per ogni Parte il quale, se necessario, potrà essere assistito da personale supplementare.

     2. Il Comitato Esecutivo sarà responsabile di:

     (a) esercitare un controllo a livello direttivo del presente Accordo, monitorandone l'efficacia e redigendo un rapporto annuale sulla situazione destinato alle Parti;

     (b) raccomandare alle Parti emendamenti da apportare al presente Accordo;

     (c) proporre ulteriori strumenti internazionali conformemente al presente Accordo.

     3. Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese previo consenso di tutte le Parti.

     4. Il Comitato Esecutivo si riunirà tutte le volte che sarà necessario per garantire l'effettivo adempimento delle proprie responsabilità, o su richiesta di uno dei suoi membri. Adotterà le proprie norme e procedure e, se necessario, potrà istituire dei sotto-comitati.

 

PARTE 2

 

Sicurezza degli approvvigionamenti

 

     Art. 4.

     1. Le Parti riconoscono che le probabili conseguenze della ristrutturazione industriale saranno la creazione di STD, l'eventuale abbandono della capacità industriale nazionale e quindi l'accettazione della dipendenza reciproca. Pertanto stabiliranno misure idonee ad ottenere la sicurezza degli approvvigionamenti a reciproco vantaggio di tutte le Parti, nonché una corretta ed efficace distribuzione e mantenimento dei beni, delle attività e delle competenze strategicamente importanti. Presupposto di queste misure sono l'informazione e la consultazione preliminare e l'uso delle normative nazionali, se del caso oportunamente emendate.

     2. Le Parti possono includere le loro esigenze, fra l'altro, in accordi, contratti o licenze su offerta legalmente vincolanti da stipulare con le società per la difesa su basi giuste ed eque.

     3. Ulteriori misure possono prevedere lo sviluppo di strumenti comuni e l'armonizzazione dei regolamenti nazionali.

 

     Art. 5.

     Le Parti riconoscono i benefici che deriveranno dalla creazione di un mercato aperto tra di loro per gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa. Esse garantiranno che nessuna attività svolta in base al presente Accordo darà luogo a prassi commerciali sleali o a discriminazioni fra le industrie delle Parti.

 

     Art. 6.

     1. Le Parti non ostacoleranno le forniture alle altre Parti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa prodotti, assemblati o mantenuti nei loro territori. Adottando tale principio, agiranno in conformità alle norme stabilite nella Parte 3 del presente Accordo.

     2. Esse cercheranno di semplificare ed armonizzare ulteriormente le loro norme e procedure esistenti in vista di consentire il libero Trasferimento di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa tra le Parti.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed altri interessi legittimi delle Parti sul cui territorio sono ubicate le società implicate nella ristrutturazione e quelli di qualsiasi altra Parte che si affida a tali società per la fornitura di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa, le Parti si consulteranno tempestivamente ed efficacemente sulle questioni industriali risultanti dalla ristrutturazione dell'industria europea per la difesa.

     2. Per iniziare il processo di consultazione il prima possibile, le Parti incoraggeranno le loro industrie affinché queste ultime le informino in anticipo del loro intento d'istituire una STD o di qualsiasi cambiamento significativo che può avere ripercussioni sulla loro situazione. Per cambiamento significativo s'intende, fra l'altro, il passaggio sotto il controllo straniero diretto o indiretto, oppure l'abbandono, il trasferimento o la rilocalizzazione di una parte o di tutte le attività strategiche fondamentali. Non appena una Parte si rende conto della possibilità che si verifichi una situazione come sopra descritta, essa ne informa le altre Parti implicate. In ogni caso, tutte le altre Parti possono far valere qualsiasi ragionevole preoccupazione alle Parti coinvolte che a loro volta ne valuteranno il merito nel corso delle indagini nazionali previste a livello normativo. Potrebbe essere necessario concludere queste consultazioni entro un termine prefissato, conformemente alle leggi e procedure nazionali. Ciò premesso e ove applicabile, le decisioni sulle fusioni e le acquisizioni di società per la difesa continueranno ad essere prese delle Parti nel caso in cui l'operazione richieda una valutazione in base alle rispettive leggi e normative nazionali.

     3. Le Parti concordano nel ritenere che le STD saranno libere di utilizzare le proprie valutazioni commerciali per distribuire le capacità industriali in base alla logica economica. Tuttavia le Parti possono eccezionalmente ritenere opportuno di mantenere sul proprio territorio nazionale determinate attività, beni ed installazioni strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale. Pertanto le Parti in cui sono ubicate tali attività, beni o installazioni, si consulteranno fra di loro e con le STD per definire le loro esigenze a tale riguardo. Le Parti includeranno tali esigenze in appositi accordi con le STD su basi corrette e ragionevoli.

 

     Art. 8.

     1. Le Parti riconoscono che, per quanto riguarda alcuni Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa particolarmente critici, potrebbe esservi l'esigenza in certi casi eccezionali, di ricostituire un'attività nazionale strategica considerata fondamentale. Le Parti procederanno a tale ricostituzione in uno spirito di cooperazione con l'industria. Il costo completo di tale ricostituzione sarà a carico delle Parti interessate. Le Parti che richiederanno tale ricostituzione concluderanno accordi appropriati con la società per la difesa interessata su basi corrette e ragionevoli.

     2. Le Parti prevederanno misure per la ricostituzione delle Strutture che forniscono gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa solo per ragioni di sicurezza nazionale. Queste misure saranno considerate come l'ultima risorsa per ripristinare la sicurezza degli approvvigionamenti e non saranno utilizzate per inficiare le leggi e le politiche nazionali delle Parti sulla non proliferazione e sull'esportazione di armi.

 

     Art. 9.

     Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra Parte, su richiesta, fornendo servizi di indagine dei prezzi e servizi governativi di certificazione della qualità, nel caso in cui tale richiesta sia effettuata parallelamente all'acquisto di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa presso una società della prima Parte, in conformità ad accordi o intese internazionali già applicabili o da concludere fra le Parti, oppure, in assenza di tali accordi o intese, in conformità alle normative nazionali.

 

     Art. 10.

     1. Le Parti concordano che la priorità degli approvvigionamenti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa in tempo di pace sarà assegnata secondo i programmi negoziati in base alle normali prassi commerciali. Le Parti che acquistano congiuntamente Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa si consulteranno in uno spirito di cooperazione al fine di stabilire termini di consegna reciprocamente soddisfacenti che rispettino le loro esigenze, tenendo conto altresì della fattibilità nel lungo termine e degli interessi della società.

     2. Nel caso in cui una Parte richieda Articoli per la Difesa o Servizi per la Difesa durante una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti si consulteranno immediatamente, a livello adeguato, in uno spirito di cooperazione per:

     (a) dare priorità alla Parte richiedente nell'ordinare o ridistribuire le forniture degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa. In pratica, tale prassi può implicare una modifica ai contratti esistenti. Di conseguenza la Parte che richiede l'assistenza dovrà addossarsi ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'altra Parte o dalla società;

     (b) dare priorità alla Parte richiedente nel caso in cui sia necessario modificare rapidamente gli esistenti Articoli per la Difesa per un nuovo impiego. La Parte che richiede tali modifiche dovrà addossarsi ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'altra Parte o dalla società;

     (c) facilitare, conformemente ad ogni intesa internazionale applicabile fra le Parti e in completa osservanza dei rispettivi impegni internazionali, la consegna tempestiva degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa alla Parte richiedente.

 

     Art. 11.

     1. In una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti, in conformità ad ogni intesa applicabile tra di loro ed in completa osservanza dei rispettivi impegni internazionali, si consulteranno con lo scopo di fornire, se richiesti, gli Articoli per la Difesa, in genere in base a rimborso, prelevandoli dalle scorte proprie di ogni Parte.

     2. Le Parti cercheranno di concludere, se possibile e ove appropriato, intese per definire le procedure per tali Trasferimenti o reciproci prestiti di Articoli per la Difesa prelevati dalle proprie scorte.

 

PARTE 3

 

Procedure di trasferimento e di esportazione

 

     Art. 12.

     1. Il presente Articolo concernente i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi connessi per la Difesa tra le Parti nel contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione.

     2. Le Licenze Globali di Progetto saranno utilizzate come necessaria autorizzazione, se richiesto dalle normative nazionali di ognuna delle Parti, nel caso in cui il Trasferimento sia necessario per rispettare il programma o nel caso in cui sia inteso per uso militare nazionale da una delle Parti.

     3. La concessione di una Licenza Globale di Progetto ha l'effetto di eliminare la necessità di autorizzazioni specifiche per il Trasferimento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa interessati alle destinazioni consentite dalla suddetta licenza, per la durata della stessa.

     4. Ogni Parte stabilirà le condizioni per la concessione, il ritiro e l'annullamento della Licenza Globale di Progetto, in considerazione dei rispettivi obblighi a norma del presente Accordo.

 

     Art. 13.

     1. Il presente Articolo concerne le Esportazioni ad una non-Parte degli Articoli per la Difesa e dei connessi servizi per la Difesa sviluppati o prodotti nel contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione realizzato in base all'Articolo 12.

     2. Le Parti che intraprendono un Programma di Armamento in Cooperazione concorderanno i principi di base che regoleranno le Esportazioni alle non-Parti derivate da tale programma e le procedure riguardanti le decisioni relative alle Esportazioni. In questo contesto, per ogni programma, le Parti partecipanti determineranno sulla base del consenso:

     (a) Le caratteristiche dell'equipaggiamento in esame. Esse possono includere le specifiche tecniche definitive o contenere clausole restrittive per alcune funzioni. Devono specificare in dettaglio, ove necessario, le limitazioni concordate da imporre in termini di funzione, manutenzione o riparazione per Esportazioni a destinazioni diverse. Saranno aggiornate al fine di tenere conto dei miglioramenti tecnici apportati all'Articolo per la Difesa prodotto nel contesto del programma.

     (b) Le destinazioni consentite per le Esportazioni, stabilite e riviste in base alla procedura specificata nel paragrafo 3 del presente articolo.

     (c) I riferimenti agli embarghi. Questi riferimenti saranno automaticamente aggiornati alla luce di qualsiasi aggiunta o modifica alle relative risoluzioni delle Nazioni Unite e/o decisioni dell'Unione Europea. Sarà possibile aggiungere altri embarghi internazionali in base a procedure di consenso.

     3. Le procedure ed i principi specificati di seguito regoleranno la istituzione e la revisione delle destinazioni consentite per l'Esportazione:

     (a) La determinazione delle destinazioni consentite per le Esportazioni ed ulteriori aggiunte rientrano nelle responsabilità delle Parti partecipanti al Programma di Armamento in Cooperazione. Tali decisioni saranno prese sulla base del previo consenso raggiunto in seguito alle consultazioni. Tali consultazioni prenderanno in considerazione, fra l'altro, le politiche nazionali di controllo sulle esportazioni delle Parti, l'adempimento dei rispettivi impegni internazionali compresi i criteri del codice di condotta dell'Unione Europea e la tutela degli interessi di difesa delle Parti, compresa la preservazione di una base industriale europea per la difesa forte e competitiva. Se in seguito l'industria richiede l'aggiunta di una destinazione consentita, essa dovrà al più presto sottoporre la questione alle Parti interessate al fine di avvalersi delle procedure definite nel presente Articolo.

     (b) Una destinazione consentita per le Esportazioni può essere eliminata solo nel caso di cambiamenti significativi della sua situazione interna, ad esempio, una guerra civile su larga scala o un serio deterioramento della condizione di diritti umani, o se il suo comportamento rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità regionale o internazionale, ad esempio in seguito ad una aggressione o minaccia di aggressione nei confronti di altre nazioni. Se le Parti partecipanti al programma non sono in grado di raggiungere un consenso a livello operativo sull'eliminazione di una destinazione consentita per le Esportazioni, la questione sarà sottoposta ai Ministri ai fini della decisione. Questo processo non dovrebbe superare i tre mesi dal momento in cui viene proposta per la prima volta l'eliminazione della destinazione consentita per le Esportazioni. Le Parti implicate nel programma possono richiedere una moratoria delle Esportazioni del prodotto verso la destinazione in questione per tutta la durata del processo. Alla fine di tale periodo, la destinazione sarà eliminata da quelle consentite, a meno che tutte le Parti siano unanimi nel mantenerla.

     4. Una volta raggiunto l'accordo sui principi per le Esportazioni specificati nel paragrafo 2, la responsabilità di rilasciare un'autorizzazione di Esportazione per le destinazioni consentite spetta alla Parte nella cui giurisdizione rientra il contratto di Esportazione.

     5. Le Parti che non partecipano al Programma di Armamento in Cooperazione otterranno l'approvazione delle Parti partecipanti al suddetto programma prima di autorizzare qualsiasi riesportazione alle non - Parti di Articoli per la Difesa prodotti in base a quel programma.

     6. Le Parti si impegneranno ad ottenere assicurazioni dagli end-users (utenti finali) per le Esportazioni di Articoli per la Difesa alle destinazioni consentite e ad uno scambio di vedute con le Parti interessate nell'eventualità di una richiesta di riesportazione. Se la destinazione di riesportazione non è tra le destinazioni consentite, si applicheranno a tali consultazioni le procedure indicate nel paragrafo 13.3 (a).

     7. Le Parti si impegneranno anche a rivedere caso per caso gli esistenti accordi o intese del Programma di Armamento in Cooperazione e gli impegni relativi agli attuali Programmi di Armamento in Cooperazione, allo scopo di trovare un accordo, ove possibile, per applicare ai suddetti programmi i principi e le procedure sottolineati nell'Articolo 12 e nel presente articolo.

 

     Art. 14.

     1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti e le Esportazioni che riguardano un programma effettuato in cooperazione fra i produttori nell'ambito della giurisdizione di due o più Parti.

     2. Quando le STD o altre società per la difesa realizzano un programma di sviluppo o di produzione di Articoli per la Difesa sul territorio di due o più Parti non condotto sulle basi di un programma intergovernativo, esse possono chiedere alle loro autorità nazionali competenti di rilasciare un'approvazione dichiarante che il programma ha i requisiti per le procedure indicate negli Articoli 12 e 13.

     3. Una volta ottenuta l'approvazione di tutte le Parti interessate, le procedure delineate nell'Articolo 12 e nell'Articolo 13, paragrafi 2, 3, 4 e 6 saranno pienamente applicate al programma in questione. Le Parti interessate informeranno le altre Parti sullo stato del programma risultante da tale approvazione. Tali altre Parti saranno quindi impegnate ad applicare le disposizioni dell'Articolo 13, paragrafo 5.

 

     Art. 15.

     Nella fase iniziale dello sviluppo di una cooperazione industriale, i Trasferimenti fra le Parti ad uso esclusivo delle industrie partecipanti possono essere autorizzati in base alle licenze Globali di Progetto rilasciate dalle rispettive Parti.

 

     Art. 16.

     1. Le Parti si impegnano ad applicare procedure semplificate di concessione delle licenze per i Trasferimenti di componenti o sottosistemi prodotti in base a rapporti di sub-appalto fra le industrie localizzate nei territori delle Parti, al di fuori di un programma intergovernativo o di cooperazione industriale approvato.

     2. Le Parti ridurranno al minimo il ricorso alla richiesta dei Certificati End-User rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, nonché dei certificati internazionali d'importazione per i Trasferimenti di componenti, a favore, ove possibile, di certificati d'uso della società.

 

     Art. 17.

     1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti tra le Parti di Articoli per la Difesa e dei connessi Servizi per la Difesa prodotti a livello nazionale e che non rientrano nell'ambito dell'Articolo 12 o degli Articoli dal 13 al 16.

     2. Come contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti, le Parti si impegneranno al massimo per semplificare le loro procedure nazionali di concessione delle autorizzazioni per tali Trasferimenti di Articoli per la Difesa e connessi Servizi per la Difesa ad un'altra Parte.

 

     Art. 18.

     La concessione di una Licenza Globale di Progetto non esonererà i connessi Trasferimenti di Articoli per la Difesa fra le Parti da altre normative rilevanti, ad esempio i requisiti per il transito o la documentazione doganale. Le Parti concordano di esaminare la possibilità di semplificare o ridurre i requisiti amministrativi per i Trasferimenti contemplati nel presente Accordo.

 

PARTE 4

 

Sicurezza delle informazioni classificate

 

     Art. 19.

     Tutte le Informazioni Classificate scambiate fra le Parti o le loro industrie per la difesa in base al presente Accordo saranno gestite conformemente alle leggi e regolamenti nazionali delle Parti, alle disposizioni di questa Parte e all'Allegato di questo Accordo. Senza pregiudicare la sicurezza delle Informazioni Classificate, le Parti garantiranno che non saranno imposte inutili restrizioni sui movimenti del personale, delle informazioni e del Materiale e faciliteranno l'accesso tenendo in considerazione il principio della “necessità di conoscere”.

 

     Art. 20.

     1. Ai fini del presente Accordo, le Parti utilizzeranno le classifiche nazionali di sicurezza ed i loro equivalenti come specificato nel riquadro dell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

     2. Quando una Parte modifica la propria classifica nazionale, ne informerà al più presto le altre Parti.

 

     Art. 21.

     1. Tutte le persone che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate a livello Riservatissimo e di livello superiore devono essere in possesso di un'apposita certificazione di sicurezza. La procedura di autorizzazione deve essere conforme alle leggi/regolamenti nazionali. Se l'autorizzazione è rilasciata da una Parte per un cittadino di un'altra Parte è necessario informare immediatamente quest'ultima.

     2. Le Certificazioni di Sicurezza Personale per cittadini residenti nel proprio paese Parte che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate nello stesso paese saranno trattate dalle loro ANS/ASD.

     3. Tuttavia, le Certificazioni di Sicurezza Personale per cittadini delle Parti, legalmente residenti sul territorio di un'altra Parte e che fanno richiesta d'impiego in quello stesso paese, saranno trattate dalla autorità di sicurezza competente di quel paese che effettuerà appropriati controlli all'estero e ne informerà il paese di origine.

     4. Una Certificazione di Sicurezza Personale rilasciata da una ANS/ASD sarà accettata dalle altre ANS/ASD delle Parti per impieghi che comportano l'accesso alle Informazioni Classificate all'interno di una società nel loro paese.

 

     Art. 22.

     La certificazione di sicurezza delle STD e di altre strutture delle società per la difesa (Certificazione di Sicurezza per le Strutture) sarà trattata in conformità alle normative nazionali di sicurezza ed alle esigenze della Parte in cui sono ubicate tali strutture. Se necessario, saranno valutate eventuali consultazioni fra le Parti.

 

     Art. 23.

     1. Il presente Articolo concerne l'accesso delle persone fisiche alle Informazioni Classificate.

     2. In base al presente Accordo, l'accesso alle Informazioni Classificate sarà limitato alle persone fisiche che hanno una “necessità di conoscere” e a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di sicurezza per il livello corrispondente alla classifica delle informazioni a cui si richiede l'accesso.

     3. L'autorizzazione per accedere alle informazioni sarà richiesta alle Autorità competenti della Parte in cui è necessario avere accesso alle Informazioni classificate.

     4. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica con la sola nazionalità di una Parte sarà concesso senza previa autorizzazione della Parte originante.

     5. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica con doppia nazionalità di una Parte e di un paese dell'Unione Europea, sarà concesso senza previa autorizzazione della Parte originante. L'accesso non contemplato nel presente paragrafo sarà soggetto al processo di consultazione descritto nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

     6. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica senza nazionalità di una Parte sarà soggetto a previa consultazione con la Parte originante. Il processo di consultazione per tali individui è descritto nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

     7. Tuttavia, per semplificare l'accesso alle Informazioni Classificate, le Parti tenteranno di concordare nelle Istruzioni di Sicurezza del Programma (PSI) o in altri appositi documenti approvati dalle ANS/ASD coinvolte, che tali limitazioni di accesso possono essere meno rigide o non necessarie.

     8. Per particolari motivi di sicurezza, nel caso in cui la Parte originante chieda di riservare l'accesso alle Informazioni Classificate di livello Riservatissimo o Segreto alle sole persone fisiche aventi la nazionalità delle Parti in questione, tali informazioni dovranno essere contrassegnate con un'indicazione che specifica la loro classifica ed un'ulteriore avvertenza indicante “Ad Uso Esclusivo di (XY)”.

 

     Art. 24.

     1. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, utilizzeranno o permetteranno di diffondere, rivelare o utilizzare alcuna Informazione Classificata se non per finalità e limitazioni stabilite dalla Parte originante.

     2. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, o permetteranno di diffondere o rivelare le Informazioni Classificate relative ad un programma ad uno Stato, ad un'organizzazione internazionale o ad un ente che non partecipano a detto programma, diversi da quelli per cui l'accesso è soggetto alle disposizioni dell'Articolo 23, senza previo consenso scritto dalla Parte originante.

 

     Art. 25.

     1. Di norma le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e Segreto saranno trasferite tra le Parti con bolgetta diplomatica da Governo a Governo o attraverso canali approvati dalle ANS/ASD delle Parti. Tali informazioni dovranno riportare il livello di classifica ed indicare il paese di origine.

     2. Altri mezzi per la trasmissione di informazioni classificate Riservate o Riservatissime sono descritti nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

 

     Art. 26.

     1. Ogni Parte autorizzerà le visite dei rappresentanti civili o militari dell'altra Parte o dei dipendenti dei loro Contraenti ai suoi stabilimenti, istituzioni e laboratori statali, nonché agli stabilimenti dei Contraenti che comportano l'accesso alle Informazioni Classificate specificate in un protocollo di sicurezza o messe a disposizione di una Parte valutandole caso per caso, a condizione che il visitatore possieda idonea certificazione di sicurezza ed abbia “necessità di conoscere”.

     2. Tali visite saranno organizzate direttamente tra la Struttura d'invio e la Struttura ricevente e saranno soggette alle disposizioni descritte nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

 

     Art. 27.

     Nel caso in cui l'applicazione delle precedenti disposizioni richieda modifiche alle leggi e normative nazionali in vigore nelle Parti o agli accordi di sicurezza generali applicabili esclusivamente fra due o più Parti, nella misura in cui si applicano alla sicurezza industriale, le Parti prenderanno le misure necessarie per attuare tali modifiche.

 

PARTE 5

 

Ricerca e tecnologia nel settore della difesa

 

     Art. 28.

     1. Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi programmi di Ricerca e Tecnologia (R&T) nel settore della difesa al fine di facilitare l'armonizzazione di tali programmi.

     2. Lo scambio d'informazioni riguarderà:

     (a) Strategie e politiche di R&T nel settore della difesa;

     (b) Programmi di R&T nel settore della difesa attuali e progettati in futuro.

     3. Le Parti concorderanno le modalità di comunicazione e di scambio d'informazioni fornite in applicazione del precedente paragrafo 2 (a) e (b).

     4. Non è necessario comunicare le Informazioni sulle politiche o sui programmi di R&T nel settore della difesa che secondo una Parte riguardano i propri interessi di sicurezza critici o i propri rapporti con parti terze. Ogni Parte notificherà alle altre Parti le categorie di informazioni che a suo avviso non è necessario comunicare.

 

     Art. 29.

     Le Parti svilupperanno un'interpretazione comune delle tecnologie considerate necessarie allo scopo di stabilire un approccio coordinato per il rispetto di tali necessità.

 

     Art. 30.

     Per incoraggiare il più possibile la cooperazione della R&T nel settore della difesa, le Parti concordano che:

     (a) due o più Parti possono intraprendere un programma o un progetto di R&T nel settore della difesa senza la partecipazione o l'approvazione delle altre Parti;

     (b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo, è necessario il consenso di tutte le Parti originarie;

     (c) il diritto di utilizzare i risultati sarà concordato dalle Parti implicate nel programma o progetto di R&T nel settore della difesa;

     (d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni per la stipula di contratti di R&T nel settore della difesa.

 

     Art. 31.

     Le Parti, per quanto riguarda la R&T nel settore della difesa, coordineranno tramite un codice di condotta comune, i rispettivi rapporti e le attività con la STD e, ove appropriato, con altre società per la difesa ed enti di ricerca. A tale scopo, le Parti organizzeranno consultazioni tra loro stesse ed il dialogo tra esse stesse e le STD e, ove appropriato, con altre società per la difesa ed enti di ricerca per coordinare la gestione delle proposte e stabilire, ove opportuno, programmi comuni di R&T nel settore della difesa e cercheranno di armonizzare i rispettivi metodi di negoziazione, finanziamento e concessione di contratti di R&T nel settore della difesa.

 

     Art. 32.

     Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per affidare l'incarico ad un'organizzazione con personalità giuridica e a cui le Parti possono delegare i fondi, ove opportuno, per stipulare e gestire i programmi o i progetti di R&T nel settore della difesa.

 

     Art. 33.

     La concorrenza dovrebbe essere considerata come il metodo migliore per l'assegnazione dei contratti di R&T nel settore della difesa, tenendo conto delle normative e delle procedure nazionali, ad eccezione del caso in cui una Parte ritenga che tale concorrenza possa essere dannosa per i propri interessi di sicurezza critici.

 

     Art. 34.

     In base al presente Accordo, per attività comuni di R&T nel settore della difesa, le Parti ricercheranno un profitto globale senza rivendicare un “giusto ritorno” risultante da un singolo progetto.

 

     Art. 35.

     Le Parti concorderanno le politiche e le procedure da seguire qualora intraprendano programmi o progetti di R&T con una parte terza.

 

     Art. 36.

     Le Parti svilupperanno appositi strumenti internazionali in base ai precedenti Articoli da 28 a 35.

 

PARTE 6

 

Trattamento delle informazioni tecniche

 

     Art. 37.

     1. Il trattamento delle Informazioni Tecniche è soggetto alla “necessità di conoscere” del presunto destinatario ed al rispetto delle leggi e normative relative alla sicurezza nazionale.

     2. Ogni Parte, valutando la possibilità di autorizzare l'accesso e l'utilizzo delle Informazioni Tecniche di proprietà del governo o delle Informazioni Tecniche a cui ha accesso, tratterà le industrie per la difesa delle altre Parti allo stesso modo con cui tratta la propria industria nazionale.

     3. Le Parti esamineranno la possibilità di estendere le misure specificate nella Parte 6 del presente Accordo ad altre entità industriali che sono legalmente vincolate da intese in vigore nei territori di due o più Parti ai fini della ristrutturazione dell'industria per la difesa.

 

     Art. 38.

     1. La proprietà delle Informazioni Tecniche sarà posseduta, come norma generale, dalla Parte in cui hanno origine tali Informazioni Tecniche; ciò è subordinato al fatto che le Parti abbiano adeguati diritti per rivelare ed utilizzare le Informazioni Tecniche prodotte in base a contratti da loro stesse assegnati.

     2. In particolare, le Parti interessate non richiederanno il trasferimento della proprietà delle Informazioni Tecniche dall'Industria ad una delle Parti come condizione per permettere la creazione o la ristrutturazione di un'entità legale che può essere da esse considerata come una STD o per permettere il trasferimento di un contratto a tale entità legale.

     3. Le Parti acquisiranno la proprietà delle Informazioni Tecniche solo se ritengono che sia impossibile fare altrimenti, e ciò dovrà essere fatto con mezzi legali o contrattuali.

     4. Nulla nel presente Accordo pregiudicherà i diritti legali esistenti per quanto riguarda i rapporti tra datore di lavoro e dipendente.

 

     Art. 39.

     Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovrà:

     (a) rilasciare le Informazioni Tecniche di proprietà del governo senza alcuna spesa per le altre Parti e/o per le rispettive industrie per la difesa ai fini informativi, quando si tratti di facilitare la creazione o la ristrutturazione di un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD;

     (b) considerare favorevolmente il rilascio delle Informazioni Tecniche di proprietà del governo e la concessione di licenze per i fini commerciali ad un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD, in termini corretti e ragionevoli;

     (c) fornire supporto governativo ed assistenza tecnica per l'attuazione dei paragrafi (a) e (b) in termini corretti e ragionevoli.

 

     Art. 40.

     Il rilascio e l'uso di Informazioni Tecniche di proprietà dei contraenti e prodotte rispetto a un contratto riconosciuto dalle Parti saranno regolate dalle seguenti disposizioni:

     (a) Le Parti interessate autorizzeranno i loro contraenti a rilasciare le Informazioni Tecniche e le necessarie autorizzazioni o cessione di diritti per permettere agli stessi di creare o ristrutturare un'entità legale che possa essere considerata da queste Parti come una STD e di rendere operativa tale entità, malgrado ogni clausola contraria nel contratto con questi contraenti, e subordinatamente agli obblighi di ogni Parte interessata verso terzi e all'assenza di impedimenti legali.

     (b) Le Parti forniranno assistenza adeguata al fine di semplificare il rilascio di Informazioni Tecniche tra i contraenti.

 

     Art. 41.

     Le Parti interessate non rivendicheranno alcuna compensazione finanziaria per contratti nazionali per la difesa allo scopo di creare o ristrutturare un'entità legale che possa essere considerata dalle Parti stesse come una STD, che generi un trasferimento di Informazioni Tecniche dal contraente a questa entità, a condizione che tale entità e/o contraente in questione adempia a tutti gli obblighi in materia di dette compensazioni in base ai contratti nazionali per la difesa, firmati dalle Parti con il contraente.

 

     Art. 42.

     A supporto della ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, le Parti stipuleranno accordi ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni standard specificate nei contratti di difesa delle Parti riguardanti il trattamento delle Informazioni Tecniche. Questa armonizzazione terrà conto di ogni necessaria modifica o integrazione richiesta al fine di includere il trattamento delle Informazioni Tecniche nei Programmi di Armamento in Cooperazione tra le Parti. Tale procedura prenderà in considerazione altre iniziative europee nel settore del trattamento delle Informazioni Tecniche.

 

     Art. 43.

     1. Le Parti valuteranno la possibilità di definire accordi per salvaguardare e armonizzare le disposizioni e le procedure nei rispettivi territori per le invenzioni che incorporano Informazioni Tecniche classificate prodotte nei territori delle Parti, per cui è richiesta la tutela tramite brevetto o strumento simile. Lo scopo dei suddetti accordi è anche quello di stabilire procedure semplificate per la trasmissione dei documenti inerenti all'archiviazione e all'esercizio di tali diritti.

     2. Nel caso in cui si ritenga necessario apportare modifiche alle disposizioni degli accordi internazionali che vincolano le Parti o alle leggi e normative delle Parti, queste ultime adotteranno le misure necessarie allo scopo di gestire tali modifiche conformemente alla legislazione nazionale e ad altre procedure nazionali pertinenti.

 

     Art. 44.

     Nel caso in cui si ricevano Informazioni Tecniche da una parte terza o da un'altra Parte, nessun principio contenuto nel presente Accordo pregiudicherà i diritti di quella parte terza o altra Parte per quanto riguarda tali Informazioni Tecniche. Inoltre, nulla nel presente Accordo sarà interpretato nel senso di richiedere ad una Parte di rivelare Informazioni Tecniche contrariamente alle leggi e normative di sicurezza nazionale o alle leggi e regolamenti sui controlli dell'esportazione o contrariamente ad eventuali accordi con l'utente finale senza che detta Parte abbia prima ottenuto una deroga in merito.

 

PARTE 7

 

Armonizzazione dei requisiti militari

 

     Art. 45.

     Le Parti riconoscono la necessità di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate stabilendo una metodologia che migliori il coordinamento tra tutti gli enti collaborativi e definisca un processo permanente per:

     (a) trovare un accordo sulla definizione di un concetto comune per l'impiego delle forze e sviluppare una comune conoscenza delle relative capacità militari;

     (b) preparare piani armonizzati di sviluppo delle forze e di acquisizione degli equipaggiamenti;

     (c) definire un profilo per gli investimenti nel settore della difesa e dell'industria;

     (d) definire requisiti comuni da parte degli utenti per facilitare una maggiore cooperazione nell'acquisizione degli equipaggiamenti;

     (e) condurre un dialogo comune con l'industria per la difesa.

 

     Art. 46.

     1. Le Parti riconoscono la necessità di cooperare per stabilire un piano generale a lungo termine che rifletta una visione comune delle loro future necessità operative. Questo piano costituirebbe la struttura per una pianificazione armonizzata dell'acquisizione di equipaggiamenti e fornirebbe un orientamento per una politica armonizzata di R&T nel settore della difesa.

     2. A tale scopo, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre informazioni specifiche e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che coinvolgerà:

     (a) un dettagliato processo di sviluppo delle forze supportato da un solido principio di base che le Parti saranno pronte a sottoscrivere;

     (b) un'analisi dettagliata delle capacità militari;

     (c) lo status della pianificazione nazionale e la priorità dei programmi per gli equipaggiamenti ed i sistemi.

 

     Art. 47.

     1. Le Parti riconoscono la necessità di cooperare il prima possibile per la creazione dei requisiti includendo le specifiche dei sistemi che vogliono sviluppare e/o acquisire.

     2. A tale scopo, in ogni fase del processo di acquisizione, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre specifiche informazioni e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che tratterà:

     (a) la definizione di Requisiti Operativi preliminari;

     (b) l'esecuzione di simulazioni, di studi tecnici ed operativi, di studi di riduzione dei rischi e di pre-fattibilità atti a confrontare l'efficacia delle diverse soluzioni e ottimizzare le loro specifiche;

     (c) la realizzazione di dimostratori tecnologici e la loro sperimentazione sul campo;

     (d) la definizione di comuni Requisiti Operativi definitivi.

     3. Le Parti identificheranno i progetti che potrebbero portare ad un'eventuale cooperazione nelle aree di ricerca, sviluppo, approvvigionamento e supporto logistico per migliorare globalmente le capacità militari, specialmente nel settore delle Informazioni, del Trasporto Strategico e del Comando e Controllo.

 

     Art. 48.

     1. Le Parti si consulteranno al fine di armonizzare le rispettive procedure di gestione dei programmi e di acquisizione degli equipaggiamenti.

     2. Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per assegnare l'incarico ed i fondi ad un'organizzazione con personalità giuridica che gestisca i programmi e proceda ad una comune acquisizione degli equipaggiamenti.

 

     Art. 49.

     Le Parti definiranno ed attueranno i metodi, i mezzi e l'organizzazione per intraprendere e supportare i compiti descritti negli Articoli da 45 a 48 e stabiliranno obiettivi e procedure dettagliate in un atto internazionale specifico.

 

PARTE 8

 

Tutela delle informazioni sensibili a livello commerciale

 

     Art. 50.

     Le consultazioni tra le Parti in base alla Parte 2 del presente Accordo saranno soggette alle restrizioni relative alle informazioni fornite alle altre Parti a causa della natura riservata di alcune informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato. Per gli scopi di questa Parte, le informazioni includono, fra l'altro, le Informazioni Tecniche.

 

     Art. 51.

     1. Le Informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato saranno recepite in maniera riservata e salvaguardate di conseguenza. A tale scopo, ogni Parte si accerterà che ogni informazione fornita alle altre Parti in via riservata sia adeguatamente contraddistinta in modo da segnalare il valore commerciale.

     2. Le Parti saranno anche preparate a sottoscrivere accordi diretti di riservatezza con l'industria o altri detentori d'informazioni, per quanto riguarda le divulgazioni che implicano informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato.

 

     Art. 52.

     La Parte che riceve da un'altra Parte informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato, non userà o rivelerà tali informazioni se non allo scopo per il quale sono state fornite, a meno che non abbia ricevuto precedente consenso scritto dalla Parte che le fornisce. Se non diversamente specificato dalla Parte che fornisce le informazioni, queste ultime saranno rilasciate esclusivamente a coloro i quali, all'interno dell'amministrazione della Parte ricevente, hanno una “necessità di conoscere”. Inoltre, le informazioni contraddistinte come aventi valore commerciale saranno protette, in assenza d'istruzioni specifiche, in base al fatto che sono state fornite solo a scopi informativi.

 

     Art. 53.

     Ogni Parte assicurerà che le informazioni ricevute in maniera riservata o prodotte congiuntamente in base al presente Accordo non saranno rivelate, ad eccezione del caso in cui vi sia il consenso della Parte che le fornisce. Nel caso in cui le informazioni siano rivelate, senza autorizzazione della Parte che le fornisce o se si prevede una tale possibilità, la Parte in questione dovrà essere informata immediatamente.

 

     Art. 54.

     1. Le restrizioni sull'utilizzo e il rilascio di informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato non si applicheranno nel caso in cui tali informazioni:

     (a) fossero in possesso di una Parte senza alcuna restrizione scritta o implicita, prima di essere ricevute sulla base di un accordo di riservatezza;

     (b) siano, sulla base di prove riconosciute, concepite o sviluppate indipendentemente da o per una Parte, senza alcun riferimento alle informazioni fornite in via riservata;

     (c) siano o diventino in seguito di dominio pubblico, per ragioni esterne alla violazione della riservatezza commessa da una Parte, a condizione che la Parte ricevente si consulti con la Parte che le fornisce prima di qualsiasi utilizzo o rilascio;

     (d) siano state emesse a disposizione di una Parte in maniera legittima attraverso altre fonti;

     (e) siano state messe a disposizione delle Parti con altri mezzi a seguito di contratti stipulati da una Parte.

 

PARTE 9

 

Disposizioni finali

 

     Art. 55.

     1. Il presente Accordo sarà subordinato alla ratifica, all'approvazione o accettazione.

     2. Gli atti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, di seguito denominato Depositario.

     3. Tra i primi due Stati firmatari che depositano i loro atti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario del secondo atto di ratifica.

     4. Per gli altri Stati firmatari, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'atto di ratifica, accettazione o approvazione.

     5. Fino al momento in cui i sei Paesi firmatari non avranno depositato l'atto di ratifica, accettazione o approvazione, il Comitato Esecutivo sarà composto da quegli Stati firmatari per i quali questo Accordo è entrato in vigore con i rimanenti Paesi firmatari come osservatori. L'articolo 3.2 (b), l'Articolo 57, l'Articolo 58.1 e l'Articolo 58.2 (b) di questo Accordo non entreranno in vigore fino a quando tutti i sei Paesi firmatari non avranno depositato i loro atti o finché non saranno trascorsi 36 mesi dalla data della firma, qualunque sia la prima eventualità.

     6. Il Depositario trasmetterà una copia certificata dell'Accordo ad ogni Stato firmatario.

     7. Il Depositario informerà le Parti su:

     (a) la data di ricezione di ogni atto di ratifica, accettazione o approvazione a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 2;

     (b) la data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte.

 

     Art. 56.

     1. Una volta entrato in vigore il presente Accordo per tutti gli Stati firmatari, ogni Stato Membro dell'Unione Europea può richiedere l'adesione al Depositario del presente Accordo. Le Parti valuteranno tale richiesta. L'adesione sarà soggetta all'approvazione unanime delle Parti. L'adesione di ogni altro Stato europeo potrà essere presa in considerazione delle Parti. Verrà rivolto un invito solo se esse pervengono a decisione unanime.

     2. Per una Parte aderente, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'atto di adesione. Il Depositario trasmetterà una copia certificata del presente Accordo al Governo della Parte richiedente. Il Depositario informerà le Parti delle data di ricezione di ogni atto di adesione e della data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte aderente.

 

     Art. 57.

     1. Se le Parti concordano di porre fine congiuntamente al presente Accordo, si consulteranno immediatamente e concorderanno tra loro i necessari provvedimenti per gestire in maniera soddisfacente le conseguenze di tale estinzione. La cessazione del presente Accordo sarà effettiva alla data concordata per iscritto dalle Parti.

     2. Se una delle Parti desidera recedere dal presente accordo, essa esaminerà le conseguenze di tale recesso con le altre Parti. Se alla fine di tali consultazioni la Parte interessata desidera ancora recedere dall'Accordo, informerà per iscritto il Depositario di tale decisione. Quest'ultimo informerà a sua volta tutte le altre Parti. Il recesso avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla ricezione della notifica del Depositario.

     3. Né la estinzione né il recesso pregiudicheranno gli obblighi già sottoscritti ed i diritti e le prerogative precedentemente acquisiti dalle Parti in base alle disposizioni del presente Accordo in particolare rispetto alla Parte 4 (Sicurezza delle Informazioni), alla Parte 6 (Trattamento delle Informazioni Tecniche), alla Parte 8 (Tutela delle Informazioni sensibili a Livello Commerciale) e alla Parte 9, Articolo 60 (Risoluzione delle Controversie).

 

     Art. 58.

     1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà sottoposto per iscritto al Depositario che lo invierà a tutti gli Stati firmatari per essere valutato dal Comitato Esecutivo e da ogni Stato che ha aderito. Una volta che l'emendamento è stato approvato per iscritto da tutte le Parti, ognuna invierà al Depositario il proprio atto di ratifica, accettazione o approvazione. L'emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario degli atti di tutte le Parti. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito la data in cui ogni emendamento entrerà in vigore. Ogni emendamento che entra in vigore prima che tutti i sei Stati firmatari siano diventati Parti sarà vincolante per gli altri Stati firmatari quando diventeranno Parti. Ogni emendamento, che entra in vigore sarà vincolante per qualsiasi altro Stato che ha aderito quando diventerà Parte.

     2.

     (a) L'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate costituirà parte integrale del presente Accordo. Il contenuto riguarderà esclusivamente questioni amministrative o tecniche relative alla sicurezza delle Informazioni Classificate.

     (b) Ogni modifica a questo Allegato può essere decisa dal Comitato Esecutivo. Tali modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il Depositario riceve la decisione del Comitato Esecutivo. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari ed agli Stati che hanno aderito la data in cui ogni modifica entrerà in vigore.

     3. Ogni Stato che ha fatto richiesta di aderire, o che è stato invitato ad aderire in base al disposto dell'Art. 56.1, sarà informato dal Depositario di ogni emendamento concordato o modifica e della data di entrata in vigore.

 

     Art. 59.

     Le Parti riporteranno le loro intese riguardanti i dettagli tecnici e amministrativi della rispettiva cooperazione definita dal presente Accordo in atti internazionali che possono incorporare, mediante riferimenti, le disposizioni dello stesso.

 

     Art. 60.

     Nel caso in cui sorga una controversia tra due o più Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, si cercherà una soluzione per mezzo di consultazioni o altri metodi di soluzione ritenuti reciprocamente accettabili.

     In fede di che, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 un unico esemplare nelle lingue Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Svedese e Tedesco, tutti i testi facenti egualmente fede.

     Nel caso in cui sorga una controversia tra due o più Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, si cercherà una soluzione per mezzo di consultazioni o altri metodi di soluzione ritenuti reciprocamente accettabili.

 

     Allegato - Sicurezza delle Informazioni Classificate

     1. Classifiche di Sicurezza Nazionale di cui all'articolo 20

     Ai fini del presente Accordo, sono riportate di seguito le equivalenti classificazioni di sicurezza delle Parti:

 

Stati

 

 

 

Francia

SECRET DEFENSE

CONFIDENTIEL DEFENSE

DIFFUSION RESTREINTE

Germania

GEHEIM

VS-VERTRAULICH

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Italia

SEGRETO

RISERVATISSIMO

RISERVATO

Regno Unito

SECRET

CONFIDENTIAL

RESTRICTED

Spagna

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSION LIMITADA

Svezia

HEMLIG/SECRET

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG/RESTRICTED

 

     2. Processo di consultazione a cui si fa riferimento nell'Articolo 23

     1. (a) I partecipanti in un determinato progetto/programma si informeranno e si consulteranno reciprocamente quando si tratta di concedere l'accesso alle informazioni classificate di un progetto/programma ad un cittadino di una non-Parte.

     (b) Questo processo sarà avviato prima dell'inizio o, se opportuno, nel corso del progetto/programma.

     2. Le informazioni saranno limitate alla nazionalità delle persone fisiche interessate.

     3. Una Parte che riceve tale comunicazione valuterà se l'accesso alle proprie Informazioni Classificate ad un cittadino di una non-Parte sia possibile o meno.

     4. Urgente priorità sarà data a tali consultazioni in vista di raggiungere un consenso. Nel caso in cui ciò non sia possibile, sarà accettata la decisione della Parte originatrice.

     3. Mezzi alternativi per la trasmissione delle informazioni cui si fa riferimento all'Articolo 25

     Le informazioni-classificate Riservatissime o Riservate possono essere trasmesse attraverso diversi canali, di seguito descritti.

     1. In caso di urgenza, cioè solo nel caso in cui l'utilizzo della bolgetta diplomatica governo -a- governo non soddisfi le necessità dell'industria, le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo possono essere trasmesse attraverso società di corrieri privati, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

     (a) La società di corrieri sia ubicata entro il territorio delle Parti e disponga di un programma di sicurezza protettivo per la movimentazione di valori supportato da un servizio di consegna contro firma del destinatario, nonché un'attestazione di responsabilità continua per la custodia attraverso la presentazione delle firme o dei contrassegni o un sistema elettronico di ricerca/ritrovamento.

     (b) La società di corrieri deve ottenere e presentare al Mittente prova dell'effettuata consegna contro firma del destinatario e presentazione dei contrassegni oppure deve omettere ricevuta con il numero di spedizione dei colli.

     (c) La società di corrieri deve garantire che la consegna sia effettuata al Consegnatario prima di una specifica ora e data, in un lasso di tempo di 24 ore.

     (d) La società di corrieri può delegare un incaricato o un subappaltatore. Tuttavia, il rispetto dei requisiti sopra specificati rientra nelle responsabilità della società di corrieri.

     2. Le Informazioni Classificate di livello Riservato saranno trasmesse tra le Parti conformemente alle normative nazionali del mittente che possono comportare l'utilizzo di corrieri privati.

     3. Le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e di livello superiore non saranno trasmesse elettronicamente sotto forma di testi in chiaro. Per la codifica delle informazioni classificate Riservatissime e di livello superiore saranno utilizzati i soli sistemi crittografici approvati dalle ANS/ASD interessate, indipendentemente dal metodo di trasmissione. Le Informazioni Riservate saranno trasmesse o accessibili elettronicamente (ad esempio con collegamenti computerizzati punto a punto) attraverso una rete pubblica quale Internet, utilizzando dispositivi commerciali di codifica accettati reciprocamente dalle rispettive autorità nazionali. Tuttavia, le conversazioni telefoniche, le video conferenze o trasmissioni di facsimili contenenti Informazioni Riservate possono essere non codificate nel caso in cui non sia disponibile un sistema approvato di codifica.

     4. Disposizioni per le visite a cui si fa riferimento nell'Articolo 26

     A - Procedura per le visite

     1. Tutto il personale in visita deve rispettare le normative di sicurezza della Parte ricevente. Qualsiasi Informazione Classificata rilasciata o messa a disposizione dei visitatori sarà trattata come se fosse fornita alla Parte che invia il personale in visita e sarà protetta di conseguenza.

     2. Le disposizioni previste nei presenti paragrafi si applicano ai contraenti ed ai rappresentanti militari o civili della Parte che necessitano di effettuare delle visite alle seguenti strutture:

     (a) un dipartimento o edificio governativo di un'altra Parte, oppure

     (b) le strutture di una società transnazionale o altra società per la difesa, o dei loro subappaltatori, ubicate in una o più Parti,

     e che richiedono di avere accesso alle informazioni classificate Riservatissime e Segrete.

     3. Queste visite sono soggette anche alle seguenti condizioni:

     (a) la visita deve avere uno scopo ufficiale pertinente alle attività di difesa di una o più Parti,

     (b) la struttura da visitare dispone dell'adeguata Certificazione di Sicurezza in base al disposto dell'Art. 22.

     4. Prima dell'arrivo ad una delle Strutture evidenziate in precedenza, il Responsabile della Sicurezza della struttura che invia il personale in visita deve fornire conferma della Certificazione di Sicurezza Personale del visitatore direttamente alla Struttura ricevente, nel modulo riportato di seguito. A conferma della loro identità, il visitatore deve essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto da presentare alle autorità preposte alla sicurezza della Struttura da visitare.

     5. Rientra nei compiti dei Responsabili della Sicurezza della Struttura d'invio:

     (a) garantire con le relative ANS/ASD che la Struttura della società da visitare sia in possesso di un'apposita Certificazione di Sicurezza per le Strutture,

     (b) accordarsi con i Responsabili della Sicurezza della Struttura ricevente sulla necessità della visita.

     6. Il Responsabile della Sicurezza della Struttura da visitare deve garantire una registrazione di tutti i visitatori, compreso il nome, l'organizzazione che rappresentano, la data di scadenza della Certificazione di Sicurezza Personale, la data (e) della visita(e) e il nome(i) della persona(e) visitata(e). Tali registrazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore ai cinque anni.

     7. La ANS/ASD della Parte ricevente ha il diritto di richiedere alle proprie strutture da visitare di essere informata anticipatamente per visite superiori ai 21 giorni. La ANS/ASD può rilasciare l'approvazione, ma nel caso in cui sorga un problema di sicurezza si consulterà con la ASN/ASD del visitatore.

     8. Anche le visite relative alle informazioni classificate Riservate saranno organizzate direttamente tra la Struttura che invia e la Struttura che riceve i visitatori.