§ 2.4.75 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.
Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:28/12/2012
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni [...]
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.4.75 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”

(B.U. 31 dicembre 2012, n. 110)

 

Art. 1. Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

     1. Alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:

“3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.”;

b) dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.”;

c) il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:

“1. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.”;

d) dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma:

“1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni.”;

e) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituita:

“d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;

b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.