§ 2.4.72 - L.R. 28 settembre 2012, n. 40.
Norme in materia di unioni montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:28/09/2012
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Unioni montane
Art. 3.  Ambito territoriale
Art. 4.  Organi e revisore
Art. 5.  Funzioni
Art. 6.  Consiglio delle autonomie montane
Art. 7.  Norme transitorie e finali
Art. 8.  Abrogazioni


§ 2.4.72 - L.R. 28 settembre 2012, n. 40.

Norme in materia di unioni montane.

(B.U. 5 ottobre 2012, n. 82)

 

Art. 1. Oggetto

1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali, con la presente legge, la Regione del Veneto disciplina lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

2. La presente legge definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

 

     Art. 2. Unioni montane

1. L’unione di comuni costituita in territorio montano è denominata unione montana.

2. Sono costituite le unioni montane tra i comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all’articolo 3. Appartengono a ciascuna unione montana i comuni compresi nelle zone omogenee ai sensi dell’articolo 3.

3. L’unione montana è retta da un proprio statuto, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione, che disciplina:

a) le modalità di elezione del presidente e la sua durata;

b) le modalità di elezione della giunta;

c) le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell’unione montana nonché la ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;

d) la sede e l’organizzazione funzionale dell’unione montana;

e) le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

 

     Art. 3. Ambito territoriale

1. Il territorio delle unioni montane è individuato sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni.

2. Le zone omogenee individuate dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni costituiscono dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle zone stesse.

3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati [1].

4. Un comune montano o parzialmente montano può aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi del comma 1.

4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 [2].

5. L’ambito territoriale delle unioni montane è rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

6. Nel caso in cui le modificazioni territoriali comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario.

     Art. 4. Organi e revisore

1. Sono organi dell’unione montana il consiglio, il presidente, la giunta.

2. Il consiglio esercita funzioni d’indirizzo, programmazione e controllo. È composto dai sindaci dei comuni membri dell’unione montana e da due consiglieri comunali per ciascun comune eletti dai rispettivi consigli comunali, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.

3. Il presidente presiede il consiglio, salvo diversa disposizione statutaria, e la giunta, ed ha la rappresentanza dell’unione montana. È eletto dal consiglio fra i propri componenti.

4. La giunta svolge le funzioni individuate dallo statuto ed è composta dal presidente che la presiede e da un numero di assessori non superiore a tre, nominati dal medesimo presidente fra i componenti del consiglio.

5. Il revisore, nominato secondo le regole stabilite per gli enti locali, esercita le funzioni di revisione economico-finanziaria. Dura in carica tre anni, non è revocabile, se non per grave inadempienza, e non può svolgere più di due mandati.

 

     Art. 5. Funzioni

1. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali [3].

1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni [4].

2. Le unioni montane sono iscritte nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dall’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

3. Le unioni montane possono stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni.

4. Le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Consiglio delle autonomie montane

1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.

2. Il Consiglio delle autonomie montane svolge, altresì, funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri per la concessione di fondi regionali d’interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.

3. Il Consiglio delle autonomie montane è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato, dai presidenti delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.), dai presidenti delle province il cui territorio comprende comuni montani, dai presidenti dei consorzi dei bacini imbriferi montani e dai presidenti delle camere di commercio il cui territorio comprende comuni montani.

4. Il Presidente del Consiglio delle autonomie montane è eletto a maggioranza dei componenti tra i presidenti delle unioni montane.

5. Il Consiglio delle autonomie montane approva un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio delle autonomie montane sono svolte da un segretario di unione montana scelto dal Presidente del Consiglio delle autonomie montane.

7. Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della Regione o delle unioni montane.

 

     Art. 7. Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, delibera in ordine a:

a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all’elezione dei componenti del consiglio dell’unione montana;

b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana;

c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell’unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell’unione montana;

d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita [5];

e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.

2. I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge possono recedere dalla medesima.

3. I consigli comunali eleggono i consiglieri di cui all’articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente.

5. Le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni hanno avviato il procedimento di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni.

6. Ogni riferimento alla comunità montana previsto dalla vigente normativa deve intendersi riferito all’unione montana.

 

     Art. 8. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di costituzione delle unioni montane sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo II "Ordinamento delle Comunità montane" della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni, nonché l’articolo 3, l’articolo 4, l’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modifiche ed integrazioni";

b) l’articolo 19 bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane", nonché il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modifiche ed integrazioni".

c) [l’articolo 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali"] [6].


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.

[6] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.