§ 17.2.76 - Regolamento 12 dicembre 2012, n. 1215.
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:12/12/2012
Numero:1215


Sommario
Art. 1. 1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, [...]
Art. 2. Ai fini del presente regolamento s’intende per
Art. 3. Ai fini del presente regolamento, la nozione di "autorità giurisdizionale" comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del [...]
Art. 4. 1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali [...]
Art. 5. 1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 [...]
Art. 6. 1. Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione [...]
Art. 7. Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro
Art. 8. Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta
Art. 9. Qualora ai sensi del presente regolamento un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità derivanti dall’impiego o dall’esercizio di una [...]
Art. 10. In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5
Art. 11. 1. L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto
Art. 12. L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di [...]
Art. 13. 1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l’azione [...]
Art. 14. 1. Salve le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 3, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato [...]
Art. 15. Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione
Art. 16. I rischi di cui all’articolo 15, punto 5, sono i seguenti
Art. 17. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato [...]
Art. 18. 1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal [...]
Art. 19. Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione
Art. 20. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, dall’articolo 7, punto 5 e, se l’azione è proposta contro un datore di lavoro, dall’articolo 8, punto 1, la competenza in materia di contratti [...]
Art. 21. 1. Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto
Art. 22. 1. L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato
Art. 23. Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo
Art. 24. Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro
Art. 25. 1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o [...]
Art. 26. 1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è [...]
Art. 27. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un [...]
Art. 28. 1. Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria [...]
Art. 29. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il [...]
Art. 30. 1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento
Art. 31. 1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all’autorità giurisdizionale adita in precedenza
Art. 32. 1. Ai fini della presente sezione un’autorità giurisdizionale è considerata adita
Art. 33. 1. Quando la competenza si fonda sull’articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende un procedimento al momento in cui l’autorità [...]
Art. 34. 1. Quando la competenza si fonda sull’articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende una causa al momento in cui l’autorità giurisdizionale di [...]
Art. 35. I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all’autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del [...]
Art. 36. 1. La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare
Art. 37. 1. La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce
Art. 38. L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se
Art. 39. La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività
Art. 40. Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto
Art. 41. 1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto. Le [...]
Art. 42. 1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione
Art. 43. 1. Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta [...]
Art. 44. 1. Quando si chiede il rigetto dell’esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui [...]
Art. 45. 1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato
Art. 46. Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all’articolo 45
Art. 47. 1. La domanda di diniego dell’esecuzione è proposta all’autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l’autorità giurisdizionale a cui deve essere [...]
Art. 48. L’autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego dell’esecuzione
Art. 49. 1. Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione
Art. 50. La decisione emessa sull’impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente se l’autorità giurisdizionale davanti alla quale l’ulteriore impugnazione è presentata, è stata indicata dallo Stato [...]
Art. 51. 1. L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell’esecuzione o è proposta un’impugnazione ai sensi dell’articolo 49 o dell’articolo 50 può sospendere il [...]
Art. 52. In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto
Art. 53. L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I
Art. 54. 1. Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale [...]
Art. 55. Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato [...]
Art. 56. Alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa [...]
Art. 57. 1. Le traduzioni o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue [...]
Art. 58. 1. Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. [...]
Art. 59. Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici
Art. 60. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all’allegato II, [...]
Art. 61. Per i documenti emessi in uno Stato membro nel contesto del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga
Art. 62. 1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale
Art. 63. 1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova
Art. 64. Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali sia contestata una violazione non dolosa davanti alle autorità giurisdizionali penali [...]
Art. 65. 1. La competenza, contemplata all’articolo 8, punto 2, e all’articolo 13, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa di terzo può essere invocata negli Stati membri figuranti [...]
Art. 66. 1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al [...]
Art. 67. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e che sono contenute [...]
Art. 68. 1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano [...]
Art. 69. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In [...]
Art. 70. 1. Le convenzioni di cui all’articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica il presente regolamento
Art. 71. 1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle [...]
Art. 72. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell’articolo 59 [...]
Art. 73. 1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di Lugano del 2007
Art. 74. Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea, e affinché le informazioni siano messe a disposizione dei cittadini, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in [...]
Art. 75. Entro il 10 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 76. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 77. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 78, per la modifica degli allegati I e II
Art. 78. 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo
Art. 79. Entro l' 11 gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione comprende [...]
Art. 80. Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui [...]
Art. 81. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 17.2.76 - Regolamento 12 dicembre 2012, n. 1215.

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(G.U.U.E. 20 dicembre 2012, n. L 351)

 

(rifusione)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 67, paragrafo 4, e l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato una relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [3]. La relazione giunge alla conclusione che il regolamento (CE) n. 44/2001 funziona, nel complesso, in modo soddisfacente ma che è auspicabile migliorare l’applicazione di determinate disposizioni, agevolare ulteriormente la libera circolazione delle decisioni e garantire un migliore accesso alla giustizia. Poiché esso deve essere modificato è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.

 

(2) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale dal titolo "Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" [4]. Nel programma di Stoccolma, il Consiglio europeo ha considerato che il processo di abolizione di tutte le procedure intermedie (exequatur) dovrebbe proseguire durante il periodo contemplato da tale programma. Nel contempo la soppressione dell’exequatur dovrebbe essere accompagnata da una serie di salvaguardie.

 

(3) L’Unione si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

 

(4) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

 

(5) Tali disposizioni rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

 

(6) Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

 

(7) Il 27 settembre 1968, gli allora Stati membri delle Comunità europee hanno concluso, ai sensi dell’articolo 220, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, successivamente modificata dalle convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione (la "Convenzione di Bruxelles del 1968") [5]. Il 16 settembre 1988 gli allora Stati membri delle Comunità europee e alcuni Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [6] (la "Convenzione di Lugano del 1988"), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. La convenzione di Lugano del 1988 è diventata applicabile alla Polonia il 1 febbraio 2000.

 

(8) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 che sostituisce tra tutti gli Stati membri, a eccezione della Danimarca, la convenzione di Bruxelles del 1968 per quanto riguarda i territori degli Stati membri coperti dal TFUE. Con la decisione 2006/325/CE del Consiglio [7], la Comunità ha concluso un accordo con la Danimarca per garantire l’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in Danimarca. La convenzione di Lugano del 1988 è stata riveduta dalla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [8] sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007 dalla Comunità, dalla Danimarca, dall’Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera (la "Convenzione di Lugano del 2007").

 

(9) La convenzione di Bruxelles del 1968 continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo ambito di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 355 TFUE.

 

(10) È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, in particolare le obbligazioni alimentari, che dovrebbero essere esclusi dall’ambito d’applicazione a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [9].

 

(11) Ai fini del presente regolamento le autorità giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero comprendere le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, quale ad esempio la Corte di giustizia del Benelux, quando è competente per questioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. Pertanto le decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali dovrebbero essere riconosciute ed eseguite conformemente al presente regolamento.

 

(12) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all’arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un’azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all’arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l’eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.

 

La decisione dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l’autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale.

 

Dall’altro lato, la decisione adottata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell’autorità giurisdizionale nel merito della controversia. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958 (la "Convenzione di New York del 1958"), che prevale sul presente regolamento.

 

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l’annullamento, il riesame, l’impugnazione, il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale.

 

(13) Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale.

 

(14) Il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro dovrebbe in generale essere soggetto alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale applicabili nel territorio dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.

 

Al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l’autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto.

 

(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

 

(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

 

(17) Il proprietario di un bene culturale di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro [10] dovrebbe poter avviare a norma del presente regolamento un procedimento con riguardo a un’azione civile per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di tale bene culturale dinanzi alle autorità giurisdizionali del luogo in cui si trovava il bene al momento in cui l’autorità giurisdizionale è stata adita. Tali azioni dovrebbero svolgersi fatte salve le azioni avviate a norma della direttiva 93/7/CEE.

 

(18) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

 

(19) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

 

(20) Quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell’autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell’accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi.

 

(21) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.

 

(22) Tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un’autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l’autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal caso l’autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l’autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest’ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell’accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l’autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell’accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L’autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l’autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento.

 

Tale deroga non dovrebbe applicarsi ai casi in cui le parti hanno stipulato accordi configgenti di scelta esclusiva del foro o in cui l’autorità giurisdizionale prescelta nell’accordo di scelta esclusiva del foro sia stata adita per prima. In tali casi dovrebbe applicarsi la regola generale in materia di litispendenza di cui al presente regolamento.

 

(23) Il presente regolamento dovrebbe predisporre un meccanismo flessibile che permetta alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di tenere conto dei procedimenti pendenti davanti alle autorità giurisdizionali di Stati terzi, considerando, in particolare, se sia possibile o meno far riconoscere ed eseguire la decisione di uno Stato terzo nello Stato membro interessato in virtù del diritto di quest’ultimo nonché la corretta amministrazione della giustizia.

 

(24) Nel considerare la corretta amministrazione della giustizia, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato dovrebbe valutare tutte le circostanze del caso sottoposto al suo esame. Tali circostanze possono includere i collegamenti tra i fatti della controversia e le parti e lo Stato terzo interessato, lo stadio raggiunto dal procedimento nello Stato terzo al momento dell’avvio di un procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro e la possibilità o meno di attendersi una decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato terzo entro un termine ragionevole.

 

Nell’ambito di tale valutazione si può altresì esaminare la questione relativa alla competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale dello Stato terzo nel caso particolare in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza esclusiva.

 

(25) La nozione di provvedimenti provvisori e cautelari dovrebbe includere, ad esempio, ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conservare le prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [11]. Dovrebbero invece essere esclusi i provvedimenti che non hanno natura cautelare, come quelli che ordinano l’audizione di un teste. Dovrebbe essere fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale [12].

 

(26) La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato.

 

(27) Ai fini della libera circolazione delle decisioni, una decisione adottata in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro anche se essa è emanata nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro.

 

(28) Quando una decisione contiene un provvedimento ignoto al diritto dello Stato membro richiesto, tale provvedimento, compreso ogni eventuale diritto in esso indicato, dovrebbe essere adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento che in base al diritto di tale Stato membro abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi. Ogni singolo Stato membro dovrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l’adattamento.

 

(29) L’esecuzione diretta nello Stato membro richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento. Tra detti motivi dovrebbe figurare anche la mancata possibilità di presentare le proprie difese qualora la decisione sia stata resa in contumacia nell’ambito di un’azione civile collegata a un procedimento penale. Dovrebbero figurare altresì i motivi che possono essere invocati sulla base di un accordo tra lo Stato membro richiesto e uno Stato terzo a norma dell’articolo 59 della convenzione di Bruxelles del 1968.

 

(30) La parte che si oppone all’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e, conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento.

 

(31) Nel contesto dell’opposizione all’esecuzione di una decisione dovrebbe essere possibile per le autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto, nel corso dell’intero procedimento di opposizione, anche in fase di impugnazione, consentire che si proceda all’esecuzione purché ne siano previsti limiti o siano costituite garanzie.

 

(32) Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.

 

(33) Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione. Ciò non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale. Quando invece i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato.

 

(34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento (CE) n. 44/2001 e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

(35) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche.

 

(36) Fatti salvi gli obblighi derivanti agli Stati membri dai trattati, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento.

 

(37) Al fine di assicurare che gli attestati da utilizzare in collegamento con il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie a norma del presente regolamento siano tenuti aggiornati, il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione riguardo alle modifiche degli allegati I e II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(38) Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali e si conforma ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall’articolo 47.

 

(39) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(40) Il Regno Unito e l’Irlanda, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al TUE e in precedenza al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno partecipato all’adozione e all’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001. A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

 

(41) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né é soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [13],

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

 

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

 

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

 

b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;

 

c) la sicurezza sociale;

 

d) l’arbitrato;

 

e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

 

f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.

 

     Art. 2.

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

 

a) "decisione" :

 

a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

 

Ai fini del capo III, la "decisione" comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione;

 

b) "transazione giudiziaria" : la transazione approvata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro o conclusa davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento;

 

c) "atto pubblico" :

 

qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:

 

i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; e

 

ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

 

d) "Stato membro d’origine" : lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico;

 

e) "Stato membro richiesto" : lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento della decisione o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

 

f) "autorità giurisdizionale d’origine" : l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l’esecuzione.

 

     Art. 3.

Ai fini del presente regolamento, la nozione di "autorità giurisdizionale" comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento:

 

a) in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (fizetési meghagyásos eljárás), il notaio (közjegyző);

 

b) in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all’assistenza (handräckning), l’autorità per l’esecuzione forzata (Kronofogdemyndigheten).

 

CAPO II

 

COMPETENZA

 

SEZIONE 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 4.

1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

 

2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro.

 

     Art. 5.

1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

 

2. In particolare, nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

 

     Art. 6.

1. Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25.

 

2. Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

 

SEZIONE 2

 

Competenze speciali

 

     Art. 7.

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

 

1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

 

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

 

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

 

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

 

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

 

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

 

3) qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile;

 

4) qualora si tratti di un’azione per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto di recuperare il bene in questione, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l’autorità giurisdizionale;

 

5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;

 

6) qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;

 

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti all’autorità giurisdizionale nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo a esso relativo:

 

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento; o

 

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia,

 

purché la presente disposizione si applichi solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interesse sul carico o sul nolo o aveva un tale interesse al momento dell’assistenza o del salvataggio.

 

     Art. 8.

Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

 

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;

 

2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale;

 

3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale;

 

4) in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

 

     Art. 9.

Qualora ai sensi del presente regolamento un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità derivanti dall’impiego o dall’esercizio di una nave, tale autorità, o qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

 

SEZIONE 3

 

Competenza in materia di assicurazioni

 

     Art. 10.

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5.

 

     Art. 11.

1. L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

 

a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;

 

b) in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; o

 

c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

 

2. Qualora l’assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

 

     Art. 12.

L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

 

     Art. 13.

1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l’azione esercitata dalla parte lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

 

3. Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, la stessa autorità giurisdizionale è competente anche nei loro confronti.

 

     Art. 14.

1. Salve le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 3, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario.

 

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

 

     Art. 15.

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

 

1) posteriore al sorgere della controversia;

 

2) che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione;

 

3) che, stipulata tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni;

 

4) stipulata da un contraente dell’assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa a un immobile situato in uno Stato membro; o

 

5) che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all’articolo 16.

 

     Art. 16.

I rischi di cui all’articolo 15, punto 5, sono i seguenti:

 

1) ogni danno o pregiudizio:

 

a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d’alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;

 

b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;

 

2) ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli:

 

a) risultante dall’impiego o dall’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l’aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell’assicurazione di tali rischi;

 

b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);

 

3) ogni perdita pecuniaria connessa con l’impiego e l’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;

 

4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3;

 

5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i "grandi rischi" quali definiti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) [14].

 

SEZIONE 4

 

Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

 

     Art. 17.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

 

a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

 

b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

 

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

 

2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro.

 

3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

 

     Art. 18.

1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

 

2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

 

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

 

     Art. 19.

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

 

1) posteriore al sorgere della controversia;

 

2) che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o

 

3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.

 

SEZIONE 5

 

Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

 

     Art. 20.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, dall’articolo 7, punto 5 e, se l’azione è proposta contro un datore di lavoro, dall’articolo 8, punto 1, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.

 

2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

 

     Art. 21.

1. Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

 

a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; o

 

b) in un altro Stato membro:

 

i) davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente; o

 

ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto.

 

2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

 

     Art. 22.

1. L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

 

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

 

     Art. 23.

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo:

 

1) posteriore al sorgere della controversia; o

 

2) che consenta al lavoratore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione.

 

SEZIONE 6

 

Competenze esclusive

 

     Art. 24.

Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

 

1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

 

Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro;

 

2) in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l’autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato;

 

3) in materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;

 

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale.

 

Fatta salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;

 

5) in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.

 

SEZIONE 7

 

Proroga di competenza

 

     Art. 25.

1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

 

a) concluso per iscritto o provato per iscritto;

 

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

 

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

 

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza.

 

3. L’autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust.

 

4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24.

 

5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.

 

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

 

     Art. 26.

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 24.

 

2. Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5, se il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, l’autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione.

 

SEZIONE 8

 

Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione

 

     Art. 27.

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

 

     Art. 28.

1. Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento.

 

2. L’autorità giurisdizionale sospende il processo fino a quando non sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che sono state adottate tutte le misure a tal fine necessarie.

 

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono sostituite da quelle dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) [15], qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del suddetto regolamento.

 

4. Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

 

SEZIONE 9

 

Litispendenza e connessione

 

     Art. 29.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un’autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all’autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adita a norma dell’articolo 32.

 

3. Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

 

     Art. 30.

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

 

2. Se la causa davanti all’autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l’autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione.

 

3. Ai fini del presente articolo si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un’unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata.

 

     Art. 31.

1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo.

 

3. Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

 

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 nei casi in cui l’azione è proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato, da un beneficiario del contratto di assicurazione, dalla parte lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l’accordo è invalido ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette sezioni.

 

     Art. 32.

1. Ai fini della presente sezione un’autorità giurisdizionale è considerata adita:

 

a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto; o

 

b) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.

 

L’autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui alla lettera b) è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.

 

2. L’autorità giurisdizionale o le autorità competenti per la notificazione o comunicazione di cui al paragrafo 1, annotano rispettivamente la data del deposito della domanda giudiziale o dell’atto equivalente o la data del ricevimento degli atti da notificare o comunicare.

 

     Art. 33.

1. Quando la competenza si fonda sull’articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende un procedimento al momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento promosso davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:

 

a) si preveda che l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro; e

 

b) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

 

2. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se:

 

a) il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto;

 

b) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o

 

c) è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.

 

3. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro dichiara l’estinzione del processo se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro.

 

4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su istanza di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d’ufficio.

 

     Art. 34.

1. Quando la competenza si fonda sull’articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende una causa al momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa connessa a quella promossa dinnanzi all’autorità giurisdizionale nello Stato terzo, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:

 

a) siano opportune una trattazione e una decisione uniche sulle cause connesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata;

 

b) ci si attenda che l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro; e

 

c) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

 

2. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se:

 

a) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene che non sussista più il rischio di decisioni incompatibili;

 

b) il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto;

 

c) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o

 

d) è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.

 

3. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può dichiarare l’estinzione del processo se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro.

 

4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su domanda di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d’ufficio.

 

SEZIONE 10

 

Provvedimenti provvisori e cautelari

 

     Art. 35.

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all’autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

 

CAPO III

 

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

 

SEZIONE 1

 

Riconoscimento

 

     Art. 36.

1. La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.

 

2. Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 45.

 

3. Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

     Art. 37.

1. La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce:

 

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

 

b) l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53.

 

2. L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all’articolo 57, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell’attestato di cui al paragrafo 1, lettera b). L’autorità giurisdizionale o altra autorità può richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione stessa anziché la traduzione del contenuto dell’attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione.

 

     Art. 38.

L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

 

a) la decisione è impugnata nello Stato membro d’origine; o

 

b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 45 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

 

SEZIONE 2

 

Esecuzione

 

     Art. 39.

La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

 

     Art. 40.

Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto.

 

     Art. 41.

1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto.

 

2. In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all’articolo 45.

 

3. La parte che chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

 

     Art. 42.

1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

 

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

 

b) l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi.

 

2. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

 

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

 

b) l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che:

 

i) l’autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito;

 

ii) la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine; e

 

c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.

 

3. L’autorità competente per l’esecuzione può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 57, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell’attestato.

 

4. L’autorità competente per l’esecuzione può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione.

 

     Art. 43.

1. Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. L’attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona.

 

2. Se la persona contro cui è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, essa può richiedere una traduzione della decisione per contestare l’esecuzione della decisione, qualora quest’ultima non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una delle seguenti lingue:

 

a) una lingua a essa comprensibile; o

 

b) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui è domiciliata.

 

Quando si chiede una traduzione della decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, non può essere adottata alcuna misura di esecuzione, a eccezione delle misure cautelari, fino a che la persona contro cui è chiesta l’esecuzione abbia ricevuto detta traduzione.

 

Il presente paragrafo non si applica se la decisione è già stata notificata o comunicata alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione in una o più lingue tra quelle di cui al primo comma, o se sia corredata di una traduzione in una o più delle suddette lingue.

 

3. Il presente articolo non si applica all’esecuzione di un provvedimento cautelare contenuto in una decisione o laddove la persona che chiede l’esecuzione procede a provvedimenti cautelari ai sensi dell’articolo 40.

 

     Art. 44.

1. Quando si chiede il rigetto dell’esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione:

 

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari;

 

b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso determinata; o

 

c) sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione.

 

2. Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine.

 

SEZIONE 3

 

Diniego del riconoscimento e dell’esecuzione

 

Sottosezione 1

 

Diniego del riconoscimento

 

     Art. 45.

1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

 

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

 

b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;

 

c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

 

d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o

 

e) se la decisione è in contrasto con:

 

i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o

 

ii) le disposizioni del capo II, sezione 6.

 

2. Nell’accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l’autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l’istanza è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza.

 

3. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza.

 

4. La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, della sezione 4.

 

Sottosezione 2

 

Diniego dell’esecuzione

 

     Art. 46.

Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all’articolo 45.

 

     Art. 47.

1. La domanda di diniego dell’esecuzione è proposta all’autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l’autorità giurisdizionale a cui deve essere presentata l’istanza, conformemente all’articolo 75, lettera a).

 

2. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego dell’esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.

 

3. Il richiedente fornisce all’autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa.

 

L’autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al primo comma qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest’ultimo caso, l’autorità giurisdizionale può chiedere all’altra parte di fornire tali documenti.

 

4. La parte che chiede il diniego dell’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

 

     Art. 48.

L’autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego dell’esecuzione.

 

     Art. 49.

1. Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione.

 

2. L’impugnazione è proposta davanti all’autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l’autorità giurisdizionale davanti alla quale deve essere proposta tale impugnazione, conformemente all’articolo 75, lettera b).

 

     Art. 50.

La decisione emessa sull’impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente se l’autorità giurisdizionale davanti alla quale l’ulteriore impugnazione è presentata, è stata indicata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell’articolo 75, lettera c).

 

     Art. 51.

1. L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell’esecuzione o è proposta un’impugnazione ai sensi dell’articolo 49 o dell’articolo 50 può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d’impugnazione ordinario nello Stato membro d’origine o se il termine per proporre l’impugnazione non è ancora scaduto. In quest’ultimo caso, l’autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l’impugnazione deve essere depositata.

 

2. Quando la decisione è stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d’origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1.

 

SEZIONE 4

 

Disposizioni comuni

 

     Art. 52.

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

 

     Art. 53.

L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I.

 

     Art. 54.

1. Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi.

 

Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d’origine.

 

2. Qualsiasi parte può impugnare l’adattamento del provvedimento davanti a un’autorità giurisdizionale.

 

3. Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca una decisione, o che ne chiede l’esecuzione, che fornisca una traduzione o una traslitterazione della decisione.

 

     Art. 55.

Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine.

 

     Art. 56.

Alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro richiesto.

 

     Art. 57.

1. Le traduzioni o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.

 

2. Ai fini dei moduli di cui agli articoli 53 e 60, le traduzioni o le traslitterazioni possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare.

 

3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

 

CAPO IV

 

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

 

     Art. 58.

1. Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L’esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto.

 

Le disposizioni della sezione 2, della sezione 3, sottosezione 2, e della sezione 4 del capo III si applicano, se del caso, agli atti pubblici.

 

2. L’atto pubblico deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d’origine.

 

     Art. 59.

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici.

 

     Art. 60.

L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all’allegato II, contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 61.

Per i documenti emessi in uno Stato membro nel contesto del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

 

     Art. 62.

1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.

 

2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato.

 

     Art. 63.

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

 

a) la sua sede statutaria;

 

b) la sua amministrazione centrale; oppure

 

c) il suo centro d’attività principale.

 

2. Per quanto riguarda l’Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per "sede statutaria" si intende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la "formation" (costituzione).

 

3. Al fine di definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

 

     Art. 64.

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali sia contestata una violazione non dolosa davanti alle autorità giurisdizionali penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere da persone a tal fine abilitate. Tuttavia, l’autorità giurisdizionale adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell’azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.

 

     Art. 65.

1. La competenza, contemplata all’articolo 8, punto 2, e all’articolo 13, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa di terzo può essere invocata negli Stati membri figuranti nell’elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 76, paragrafo 2, solo se il diritto nazionale lo consente. Una persona domiciliata in un altro Stato membro può essere invitata a costituirsi in causa dinanzi alle autorità giurisdizionali di tali Stati membri conformemente alle disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui al predetto elenco.

 

2. Le decisioni emesse in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 8, punto 2, o dell’articolo 13 sono riconosciute ed eseguite conformemente al capo III in ogni altro Stato membro. Tutti gli effetti che le decisioni emesse negli Stati membri figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 possono produrre in base al diritto di tali Stati membri nei confronti di terzi, in applicazione del paragrafo 1, sono riconosciuti in tutti gli Stati membri.

 

3. Gli Stati membri figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio [16] (la "rete giudiziaria europea"), le informazioni sul modo in cui determinare, in base al loro diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui al secondo periodo del paragrafo 2.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 66.

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

 

2. In deroga all’articolo 80, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

 

CAPO VII

 

RELAZIONE CON ALTRI ATTI NORMATIVI

 

     Art. 67.

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell’Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

 

     Art. 68.

1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 355 TFUE.

 

2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

 

     Art. 69.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni figuranti nell’elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 76, paragrafo 2.

 

     Art. 70.

1. Le convenzioni di cui all’articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica il presente regolamento.

 

2. Esse continuano a produrre i loro effetti con riguardo alle decisioni emesse, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001.

     Art. 71.

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

 

2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

 

a) il presente regolamento non osta a che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza giurisdizionale su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato in uno Stato che non è parte della medesima convenzione. L’autorità giurisdizionale adita applica in ogni caso l’articolo 28 del presente regolamento;

 

b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un’autorità giurisdizionale che abbia fondato la propria competenza giurisdizionale su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

 

Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.

 

     Art. 72.

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell’articolo 59 della convenzione di Bruxelles del 1968, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all’articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all’articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

 

     Art. 73.

1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di Lugano del 2007.

 

2. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione di New York del 1958.

 

3. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento.

 

CAPO VIII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 74.

Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea, e affinché le informazioni siano messe a disposizione dei cittadini, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le autorità competenti incaricate dell’esecuzione, e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza.

 

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

 

     Art. 75.

Entro il 10 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 

a) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;

 

b) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l’impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2;

 

c) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50; e

 

d) le lingue accettate per la traduzione dei moduli di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

 

La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni comunicate con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.

 

     Art. 76.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 

a) le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2;

 

b) le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65; e

 

c) le convenzioni di cui all’articolo 69.

 

2. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1, redige gli elenchi corrispondenti.

 

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche da effettuarsi a tali elenchi. La Commissione modifica tali elenchi di conseguenza.

 

4. La Commissione pubblica gli elenchi e le eventuali successive modifiche effettuate agli stessi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

5. La Commissione rende accessibili al pubblico tutte le informazioni notificate ai sensi dei paragrafi 1 e 3 con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.

 

     Art. 77.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 78, per la modifica degli allegati I e II.

 

     Art. 78.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 77 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 gennaio 2013.

 

3. La delega di potere di cui all’articolo 77 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 77 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 79.

Entro l' 11 gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione comprende una valutazione dell’eventuale necessità di estendere ulteriormente le regole in materia di competenza ai convenuti non domiciliati in uno Stato membro, alla luce del funzionamento del presente regolamento e dei possibili sviluppi a livello internazionale. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

 

     Art. 80.

Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

 

     Art. 81.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 a eccezione degli articoli 75 e 76 che si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

 

[1] GU C 218 del 23.7.2011, pag. 78.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 dicembre 2012.

 

[3] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

 

[4] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

 

[5] GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32; GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1; GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1; GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1; GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Per la versione consolidata cfr. GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

 

[6] GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.

 

[7] GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.

 

[8] GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5.

 

[9] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

 

[10] GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

 

[11] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

 

[12] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

 

[13] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

 

[14] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

 

[15] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

 

[16] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

 

 

ALLEGATO I - II

 

 

ALLEGATO III

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 44/2001

Presente regolamento

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e f)

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d)

Articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d)

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

 

 

Articolo 2

 

 

Articolo 2

Articolo 4

 

 

Articolo 3

Articolo 5

 

 

Articolo 4

Articolo 6

 

 

Articolo 5, frase introduttiva

Articolo 7, frase introduttiva

 

 

Articolo 5, punto 1

Articolo 7, punto 1

 

 

Articolo 5, punto 2

 

 

Articolo 5, punti 3 e 4

Articolo 7, punti 2 e 3

 

 

Articolo 7, punto 4

 

 

Articolo 5, punti da 5 a 7

Articolo 7, punti da 5 a 7

 

 

Articolo 6

Articolo 8

 

 

Articolo 7

Articolo 9

 

 

Articolo 8

Articolo 10

 

 

Articolo 9

Articolo 11

 

 

Articolo 10

Articolo 12

 

 

Articolo 11

Articolo 13

 

 

Articolo 12

Articolo 14

 

 

Articolo 13

Articolo 15

 

 

Articolo 14

Articolo 16

 

 

Articolo 15

Articolo 17

 

 

Articolo 16

Articolo 18

 

 

Articolo 17

Articolo 19

 

 

Articolo 18

Articolo 20

 

 

Articolo 19, punti 1 e 2

Articolo 21, paragrafo 1

 

 

Articolo 21, paragrafo 2

 

 

Articolo 20

Articolo 22

 

 

Articolo 21

Articolo 23

 

 

Articolo 22

Articolo 24

 

 

Articolo 23, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 23, paragrafo 3

 

 

Articolo 23, paragrafi 4 e 5

Articolo 25, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 25, paragrafo 5

 

 

Articolo 24

Articolo 26, paragrafo 1

 

 

Articolo 26, paragrafo 2

 

 

Articolo 25

Articolo 27

 

 

Articolo 26

Articolo 28

 

 

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

 

 

Articolo 29, paragrafo 2

 

 

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

 

 

Articolo 28

Articolo 30

 

 

Articolo 29

Articolo 31, paragrafo 1

 

 

Articolo 31, paragrafo 2

 

 

Articolo 31, paragrafo 3

 

 

Articolo 31, paragrafo 4

 

 

Articolo 30

Articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

 

Articolo 32, paragrafo 1, secondo comma

 

 

Articolo 32, paragrafo 2

 

 

Articolo 33

 

 

Articolo 34

 

 

Articolo 31

Articolo 35

 

 

Articolo 32

Articolo 2, lettera a)

 

 

Articolo 33

Articolo 36

 

 

Articolo 37

 

 

Articolo 39

 

 

Articolo 40

 

 

Articolo 41

 

 

Articolo 42

 

 

Articolo 43

 

 

Articolo 44

 

 

Articolo 34

Articolo 45, paragrafo 1, lettere da a) a d)

 

 

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 2

 

 

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 3

 

 

Articolo 45, paragrafo 4

 

 

Articolo 36

Articolo 52

 

 

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 38, lettera a)

 

 

Articolo 38

 

 

Articolo 39

 

 

Articolo 40

 

 

Articolo 41

 

 

Articolo 42

 

 

Articolo 43

 

 

Articolo 44

 

 

Articolo 45

 

 

Articolo 46

 

 

Articolo 47

 

 

Articolo 48

 

 

Articolo 46

 

 

Articolo 47

 

 

Articolo 48

 

 

Articolo 49

 

 

Articolo 50

 

 

Articolo 51

 

 

Articolo 54

 

 

Articolo 49

Articolo 55

 

 

Articolo 50

 

 

Articolo 51

Articolo 56

 

 

Articolo 52

 

 

Articolo 53

 

 

Articolo 54

Articolo 53

 

 

Articolo 55, paragrafo 1

 

 

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 2, articolo 47, paragrafo 3, e articolo 57

 

 

Articolo 56

Articolo 61

 

 

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 58, paragrafo 1

 

 

Articolo 57, paragrafo 2

 

 

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 58, paragrafo 2

 

 

Articolo 57, paragrafo 4

Articolo 60

 

 

Articolo 58

Articoli 59 e 60

 

 

Articolo 59

Articolo 62

 

 

Articolo 60

Articolo 63

 

 

Articolo 61

Articolo 64

 

 

Articolo 62

Articolo 3

 

 

Articolo 63

 

 

Articolo 64

 

 

Articolo 65

Articolo 65, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 65, paragrafo 3

 

 

Articolo 66

Articolo 66

 

 

Articolo 67

Articolo 67

 

 

Articolo 68

Articolo 68

 

 

Articolo 69

Articolo 69

 

 

Articolo 70

Articolo 70

 

 

Articolo 71

Articolo 71

 

 

Articolo 72

Articolo 72

 

 

Articolo 73

 

 

Articolo 73

Articolo 79

 

 

Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e articolo 76, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 77

 

 

Articolo 78

 

 

Articolo 80

 

 

Articolo 75

 

 

Articolo 76

Articolo 81

 

 

Allegato I

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Allegato II

Articolo 75, lettera a)

 

 

Allegato III

Articolo 75, lettera b)

 

 

Allegato IV

Articolo 75, lettera c)

 

 

Allegato V

Allegati I e II

 

 

Allegato VI

Allegato II

 

 

Allegato III