§ 94.1.g13 - L. 31 agosto 2012, n. 163.
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:31/08/2012
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all'adesione
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Autorità responsabile per le ispezioni e il rilascio dei certificati
Art. 4.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 94.1.g13 - L. 31 agosto 2012, n. 163.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

(G.U. 28 settembre 2012, n. 227 - S.O. n. 187)

 

Art. 1. Autorizzazione all'adesione

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. Autorità responsabile per le ispezioni e il rilascio dei certificati

     1. Le autorità responsabili per l'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, sono il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvedono attraverso organismi di classificazione riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

 

     Art. 4. Sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione

     1. Il comandante di una nave che applica, riapplica, installa o utilizza sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonchè dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000.

     2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche al proprietario e all'armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al medesimo comma 1 sia avvenuta con il loro concorso.

     3. Per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata è determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

     4. Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che hanno subito condanne in relazione al reato di cui al comma l è inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravità del reato commesso e alla pena inflitta.

     5. Alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione si applicano le disposizioni dell'articolo 1186 del codice della navigazione.

     6. Si applica, altresì, l'articolo 1193 del codice della navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.

 

     Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma l del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e, comunque, del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2001 SUL CONTROLLO DEI

     SISTEMI ANTI-SPORCIZIA NOCIVI PER LE NAVI.

 

     Notando che gli studi scientifici e le inchieste svolte dai Governi e dalle Organizzazioni Internazionali competenti hanno dimostrato che alcuni sistemi anti-sporcizia utilizzati sulle navi presentano un rischio di tossicità notevole per alcuni organismi marini ecologicamente e economicamente importanti sui quali possono anche avere altri effetti cronici ed altresì che il consumo di alimenti di origine marina contagiati potrebbe essere pericoloso per la salute dell'uomo,

     Notando, in particolare, le gravi preoccupazioni suscitate dai sistemi anti-sporcizia nei quali alcuni composti organostannici sono utilizzati come biocidi ed essendo convinte che l'introduzione di tali composti organostannici nell'ambiente marino deve essere gradualmente eliminata,

     Ricordando che al capitolo 17 del programma "Azione 21 " adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo è stato domandato agli Stati di prendere provvedimenti per ridurre l'inquinamento causato dai composti organostannici presenti nelle vernici anti-sporcizia,

     Ricordando, altresì, che l'Assemblea dell'Organizzazione Marittima internazionale , con la sua risoluzione A. 895 ( 21) , adottata il 25 novembre 1999 ha chiesto insistentemente al Comitato della protezione dell'ambiente marino ( MEPC) dell'Organizzazione di adoperarsi in vista dell' elaborazione al più presto di uno strumento mondiale giuridicamente obbligatorio per far fronte con urgenza agli effetti nocivi dei sistemi anti-sporcizia,

     Consapevole dell'approccio precauzionale stabilito ai sensi del Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e che è menzionato nella risoluzione MEPC . 67 ( 37) adottato dal MEPC il 15 settembre 1995,

     Riconoscendo che è importante proteggere l'ambiente marino e la salute dell'uomo dagli effetti nocivi dei sistemi anti-sporcizia,

     Riconoscendo che è importante proteggere l'ambiente marino e la salute dell'uomo dagli effetti sfavorevoli di tali sistemi di pulizia,

     Riconoscendo altresì che l'uso di sistemi anti-sporcizia destinati a prevenire l'accumulo di organismi sulla superficie delle navi ha una rilevanza cruciale per garantire l'efficacia del commercio e dei trasporti marittimi e per impedire la propagazione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni,

     Riconoscendo inoltre che è necessario perseguire la messa a punto di sistemi anti-sporcizia efficaci e senza pericolo per l'ambiente e di incoraggiare la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi che lo sono meno che sono preferibilmente non nocivi.

     Riconoscendo inoltre che è necessario perseguire la messa a punto di sistemi di pulizie che siano efficaci e senza pericolo per l'ambiente e di incoraggiare la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi che lo sono meno o che preferibilmente non siano nocivi.

     Hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1

     Obblighi Generali

 

     1) Ciascuna Parte alla presente Convenzione s'impegna a dare efficacia piena ed intera alle sue disposizioni al fine di ridurre o di eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi anti-sporcizia sull'ambiente marino e sulla salute dell'uomo.

     2) Gli Annessi fanno parte integrante della presente Convenzione. Salvo disposizione espressa contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento ai suoi Allegati.

     3) Nessuna disposizione della presente Convenzione è interpretata nel senso di impedire, individualmente o congiuntamente, misure più rigorose destinate a ridurre o eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi anti-sporcizia sull' ambiente, in conformità con il diritto internazionale.

     4) Le Parti si sforzano di cooperare al fine di garantire la messa in opera, il rispetto e l'applicazione effettiva della presente Convenzione.

     5) Le Parti s'impegnano a promuovere lo sviluppo continuo di sistemi di pulizia efficaci e senza pericolo per l'ambiente.

 

     Articolo 2

     Definizioni

 

     Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressa e contraria:

     1) "Amministrazione" designa il Governo dello Stato sotto la cui autorità la nave è gestita. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Amministrazione è il Governo di tale Stato. Nel caso di piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed alla gestione dei fondi marini e del loro sottosuolo adiacente destinato all'esplorazione ed allo sfruttamento dei fondi marini e del loro sottosuolo adiacente alle coste su cui lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e del loro sfruttamento e della gestione delle loro risorse naturali , l'Amministrazione è il Governo dello stato costiero interessato.

     2) "Sistema antisporcizia" indica un rivestimento, una vernice, un trattamento della superficie, una superficie o un dispositivo utilizzato su una nave per controllare o impedire il deposito di organismi indesiderabili

     3) "Comitato" designa il Comitato della protezione dell'ambiente marmo dell'Organizzazione.

     4) Stazza lorda indica la stazza lorda calcolata secondo le regole sulla stazza lorda enunciate all' Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazza delle navi, o in ogni convenzione che le succeda.

     5) "Viaggio internazionale" designa un viaggio effettuato da una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato a destinazione o in provenienza da un porto, da un cantiere navale o da un "terminal" in alto mare che dipende dalla giurisdizione di un altro Stato.

     6) "lunghezza" indica la lunghezza definita nella Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico quale modificata dal relativo Protocollo del 1988 o in ogni qualsiasi Convenzione che le succeda.

     7) Organizzazione indica l'Organizzazione marittima internazionale

     8) Segretario Generale indica il Segretario generale dell'Organizzazione.

     9) Per "Nave " s'intende un bastimento di qualsiasi tipo gestito nell'ambiente marino e che include gli idropteri, gli aliscafi, i mezzi sottomarini, i mezzi galleggianti, le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio (FSU) e le unità galleggianti di produzione, di stoccaggio e di scarico (FPSO).

     10) "Gruppo tecnico" designa un organo composto da rappresentanti delle Parti, dei Membri dell' Organizzazione, dell'ONU e delle sue Istituzioni Specializzate, delle Organizzazioni Intergovernative aventi concluso accordi con l'Organizzazione e di Organizzazioni Non Governative dotate di uno statuto consultivo presso l'Organizzazione che dovrebbe includere preferibilmente rappresentanti di istituti e di aziende nonchè di laboratori che si dedicano all'analisi dei sistemi anti-sporcizia. Tali rappresentanti devono essere esperti nel settore del divenire nell'ambiente e dei suoi effetti sull'ambiente, degli effetti tossici, della biologia marina, della salute dell'uomo, dell'analisi economica, della gestione dei rischi, dei trasporti marittimi internazionali, delle tecniche di rivestimento dei sistemi anti-sporcizia o di altri settori specializzati necessari per studiare in modo obiettivo la fondatezza a livello tecnico di una proposta dettagliata.

     2) Le navi dotate di un sistema anti-sporcizia, che è sottoposto ad una misura di controllo risultante da un emendamento all'allegato 1 dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, possono conservare questo sistema fino alla data prevista per la sua sostituzione, tale periodo non dovendo comunque, in ogni caso, oltrepassare 60 mesi dopo l'applicazione del sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'applicazione più tempestiva del sistema di controllo.

 

     Articolo 3

     Applicazione

 

     1) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, quest'ultima si applica:

     a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte

     b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte, ma che sono gestite sotto l'autorità di una Parte; e

     c) alle navi che entrano in un porto, un cantiere navale o in un terminal al largo di una Parte, ma che non sono comprese ai capoversi a) o b)

     2) La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o ad altre navi appartenenti ad una Parte o da essa gestita e utilizzate esclusivamente, all'epoca in questione, per un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ogni Parte si accerta di prendere misure appropriate che non compromettono le operazioni o la capacità operativa di navi di questo tipo che le appartengono o che sono da essa gestite, che agiscano in modo compatibile con la presente Convenzione per quanto ciò sia ragionevole e possibile in pratica.

     3) Trattandosi di navi di Stati non Parte della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria affinchè tali navi non beneficino di un trattamento più favorevole.

 

     Articolo 4

     Misure di controllo dei sistemi di pulizia

 

     1) In conformità alle prescrizioni specificate all'Allegato 1, ciascuna Parte vieta e/ o limita:

     a) l'applicazione, la riapplicatine, l'installazione o l'uso di sistemi di pulizia nocivi sulle navi di cui al capoverso a) o b) dell'articolo 3. 1 e

     b) l'applicazione, la riapplicazione, l'installazione o l'uso di tali sistemi sulle navi di cui all'articolo 3 1) c) quando si trovano in un porto, un cantiere navale) o un terminal al largo di una Parte, e prende misure per vigilare che tali navi soddisfino a tali prescrizioni.

     2) Le navi dotate di un sistema anti-sporcizia, che è sottoposto ad una misura di controllo risultante da un emendamento all'allegato I dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, possono conservare questo sistema fino alla data prevista per la sua sostituzione, tale periodo non dovendo comunque, in ogni caso, oltrepassare 60 mesi dopo l'applicazione del sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'applicazione più tempestiva del sistema di controllo.

 

     Articolo 5

     Misure di controllo degli scarti di cui all'Allegato 1

     In considerazione delle regole, delle norme, e delle prescrizioni internazionali, una Parte prende misure appropriate sul suo territorio per esigere che gli scarti risultanti dall'applicazione o dalla ripulitura di un sistema di pulizie sottoposto ad una misura di controllo ai sensi dell'Allegato 1 siano raccolti, mantenuti, trattati ed evacuati in modo sicuro ed ecologicamente razionale al fine di proteggere la salute dell'Uomo e l'ambiente.

 

     Articolo 6  Procedura da seguire per proporre un emendamento alle misure di controllo dei sistemi di pulizie

 

     1) Ogni Parte può proporre un emendamento all'Annesso 1 conformemente al presente articolo:

     2) Una proposta iniziale deve contenere le informazioni prescritte all' Allegato 2 ed essere sottoposta all'Organizzazione. Quando l'Organizzazione riceve una proposta, essa la sottopone all'attenzione delle Parti, dei membri dell'Organizzazione, dell'ONU e delle sue istituzioni specializzate, delle organizzazioni intergovernative aventi concluso degli accordi con l'Organizzazione ed Organizzazioni Non Governative dotate dello statuto consultivo e comunica loro il testo.

     3) Il Comitato decide se il sistema anti-sporcizia in questione richiede uno studio più ampio basandosi sulla proposta iniziale. Se il Comitato decide che uno studio più ampio è giustificato, domanda alla Parte che ha formulato la proposta di sottoporgli una proposta dettagliata contenente le informazioni di cui all'art. 3, salvo se queste ultime già figurino nella proposta iniziale. Se il Comitato ritiene che esista un rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve essere invocata per impedirgli di decidere di proceder e alla valutazione della proposta. Il Comitato costituisce un gruppo tecnico conformemente all'articolo 7.

     4) Il Gruppo tecnico studia la proposta dettagliata nonchè i dati supplementari che avrebbero potuto essere sottoposti da ogni entità interessata e dopo aver proceduto ad una valutazione, indica al Comitato se la proposta ha dimostrato che poteva esistere un rischio eccessivo di effetti sfavorevoli su organismi non mirati o sulla salute dell'uomo tale da giustificare un emendamento all'allegato 1. A tale riguardo:

     a) lo studio del gruppo tecnico consiste nel:

     i) valutare il vincolo fra il sistema di pulizie in questione e gli effetti sfavorevoli connessi che sono stati osservati, sia nell'ambiente o sulla salute dell'uomo, ivi compreso, ma senza limitarvisi, mediante il consumo di alimenti di origine marina contagiati, sia per mezzo di studi controllati, basandosi sui dati descritti all'allegato 3 e su tutti gli altri dati pertinenti messi in evidenza:

     ii) valutare la riduzione del rischio potenziale dovuta alle misure di controllo proposte e da qualunque altra misura di controllo che il gruppo tecnico possa programmare;

     iii) esaminare le informazioni disponibili sulla fattibilità tecnica delle misure di controllo ed il rapporto costo-efficacia della proposta;

     iv) esaminare le informazioni disponibili sugli altri effetti che avrebbe l'introduzione di tali misure di controllo per quanto riguarda:

     l'ambiente (ivi compreso, senza tuttavia limitarvisi, il costo dell'inerzia e l'incidenza sulla qualità dell'aria);

     i problemi di salute e di sicurezza per i cantieri navali (vale a dire gli effetti sugli operai di questi cantieri);

     il costo per i trasporti marittimi internazionali ed altri settori interessati; e

     v) esaminare le soluzioni di ricambio appropriate che potrebbero essere disponibili, ivi compresi i rischi potenziali connessi a queste soluzioni;

     b) il rapporto del Gruppo tecnico è sottoposto per iscritto e tiene conto di ciascuna delle valutazioni e di ciascuno degli esami di cui a capoverso a); il Gruppo tecnico può, tuttavia, decidere di non procedere alle valutazioni ed agli esami descritti ai capoversi da ii) a a) v, se ritiene, al termine della valutazione descritta al capoverso a) i), che la proposta non meriti di essere ulteriormente esaminata;

     c) il rapporto del gruppo tecnico include, tra l'altro, una raccomandazione indicante se le misure di controllo internazionale previste in applicazione della presente Convenzione sono giustificate per i sistema anti-sporcizia in questione, se le misure specifiche di controllo suggerite nella proposta dettagliata sono appropriate o se altre misure di controllo sono ritenute dal Gruppo più adatte.

     5) Il rapporto del Gruppo tecnico è divulgato alle Parti, ai membri dell'Organizzazione, all'ONU ed alle sue Istituzioni Specializzate, alle Organizzazioni Governative aventi concluso accordi con l'Organizzazione ed alle Organizzazioni Non Governative dotate dello statuto consultivo presso l'Organizzazione prima del suo esame da parte del Comitato. Il Comitato decide se sia il caso di approvare una proposta di emendamento dell'allegato 1 e, se del caso, modifiche di tale proposta, in considerazione del rapporto del Gruppo Tecnico. Se il rapporto indica un rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di una certezza scientifica assoluta non deve di per sè essere invocata per impedire al Comitato di decidere di iscrivere un sistema anti-sporcizia all'allegato 1. Le proposte di emendamento all'Allegato 1 sono divulgate, se approvate dal Comitato, in conformità all'articolo 16 2) a). La decisione di non approvare una proposta non esclude un successivo esame di una nuova proposta relativa ad un determinato sistema anti-sporcizia se emergono nuove informazioni.

     6) Solo le Parti possono partecipare alle decisioni prese dal Comitato, come quelle descritte ai paragrafi 3) e 5).

 

     Articolo 7

     Gruppi tecnici

 

     1) Il Comitato costituisce un gruppo tecnico in applicazione dell'articolo 6 quando viene ricevuta una proposta dettagliata. Nei casi in cui svariate proposte sono ricevute contemporaneamente o l'una dopo l'altra, il Comitato può costituire uno o più gruppi tecnici, secondo le necessità.

     2) Ogni Parte può partecipare alle deliberazione del gruppo tecnico e dovrebbe avvalersi delle competenze in merito di cui dispone.

     3) Il Comitato definisce il mandato l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi tecnici. Questo mandato garantisce il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni che potrebbero essere comunicate. I Gruppi tecnici possono tenere le riunioni che giudicano necessarie,ma debbono sforzarsi di portare avanti i loro lavori anche per corrispondenza o per via elettronica o con altro mezzo appropriato.

     4) Solo i Rappresentanti delle Parti possono partecipare alla formulazione delle raccomandazioni da sottomettere al Comitato in applicazione dell'articolo 6.Un Gruppo Tecnico deve sforzarsi di raggiungere l'unanimità tra i Rappresentanti delle Parti: Se ciò non è possibile, comunica le osservazioni della minoranza.

 

     Articolo 8

     Ricerca scientifica e tecnica e sorveglianza

 

     1) Le Parti prendono misure appropriate per incoraggiare e facilitare i lavori di ricerca scientifica e tecnici sugli effetti dei sistemi anti-sporcizia, nonchè sulla sorveglianza di tali effetti. Tali lavori di ricerca dovrebbero includere in particolare l'osservazione, la misura, la campionatura, la valutazione e l'analisi degli effetti dei sistemi di pulizie.

     2) Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ogni Parte agevola l'accesso delle altre Parti che ne fanno domanda alle informazioni pertinenti su:

     a) le attività scientifiche e tecniche intraprese in conformità alla presente Convenzione ;

     b) i programmi scientifici e tecnologici concernenti l'ambiente marino ed i loro obiettivi; e

     c) gli effetti osservati durante i programmi di sorveglianza e di valutazione concernenti i sistemi anti-sporcizia.

 

     Articolo 9

     Comunicazioni e scambio di informazioni

 

     1) Ciascuna Parte s'impegna a comunicare all'Organizzazione:

     a) una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono autorizzati ad agire per conto di tale Parte ai fini della gestione degli affari concernenti il controllo dei sistemi anti-sporcizia, in conformità alla presente Convenzione, ai fini della sua divulgazione alle Parti, che la sottoporranno alla conoscenza dei loro funzionari. L'Amministrazione notifica quindi all'Organizzazione le responsabilità specifiche affidate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti nonchè le condizioni dell'autorità che è stata loro delegata; e

     b) su una base annuale, informazioni riguardo ad ogni sistema di pulizie approvato, sottoposto a limitazioni o proibito ai sensi della sua legislazione nazionale;

     2) l'Organizzazione divulga con ogni mezzo appropriato, le informazioni che le sono state trasmesse ai sensi del paragrafo 1.);

     3) se dei sistemi anti-sporcizia sono approvati, registrati o accettati da una Parte, detta Parte sia fornisce, sia chiede ai fabbricanti di questi sistemi antisporcizia di fornire alle Parti che ne fanno domanda le informazioni pertinenti sulla base delle quali essa ha preso la sua decisione, ivi comprese le informazioni indicate all'Allegato 3 , o altre informazioni che permettano di procedere ad una valutazione appropriata dei sistemi anti-sporcizia. Non viene fornita alcuna informazione tutelata dalla legge.

 

     Articolo 10

     Visita e rilascio dei certificati

     Una Parte si accerta che le navi autorizzate ad inalberare la sua bandiera o gestite sotto la sua autorità siano oggetto di visite e che i certificati siano loro rilasciati in conformità alle regole dell'Allegato 4.

 

     Articolo 11

     Ispezione delle navi e ricerca delle trasgressioni e violazioni

 

     1) Una nave cui si applica la presente Convenzione può essere ispezionata in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale al largo di una Parte, da funzionari autorizzati da questa Parte al fine di determinare se la nave soddisfa alla presente Convenzione. Salvo se esistono buone ragioni di pensare che una nave ha violato la presente Convenzione, ogni ispezione di questo tipo si limita a:

     a) verificare che la nave abbia a bordo un certificato internazionale del sistema anti-sporcizia o una dichiarazione relativa al sistema anti-sporcizia in corso di validità se sono richiesti,

     b) una breve campionatura del sistema di pulizia della nave che non nuoccia nè all'integrità, nè alla struttura, nè al funzionamento di questo sistema, tenuto conto delle direttive elaborate dall'Organizzazione. Tuttavia il termine richiesto per trattare i risultati di questa campionatura non deve impedire il movimento e la partenza della nave.

     2) Qualora esistano buone ragioni di pensare che la nave viola la presente Convenzione, una ispezione approfondita può essere effettuata, tenendo conto delle direttive elaborate dall'Organizzazione.

     3) Se si è constatato che la nave trasgredisce la presente Convenzione, la Parte che procede all'ispezione può prendere misure per inviare un avvertimento alla nave, trattenerla, rinviarla dai suoi porti o non ammettervela. Una Parte che prende tali misure nei confronti di una nave per via del fatto che essa non soddisfa alla presente Convenzione, informa immediatamente l'Amministrazione della nave interessata.

     4) Le Parti cooperano alla ricerca delle violazioni ed all'applicazione della presente Convenzione. Una Parte può altresì ispezionare una nave che entra in un porto, un cantiere navale o un terminale al largo dipendente dalla sua giurisdizione quando un'altra Parte gli chiede di procedere ad un' indagine e gli fornisce prove sufficienti che la nave è gestita o che è stata gestita trasgredendo la presente Convenzione. Il rapporto di questa inchiesta è indirizzato alla parte che l'ha richiesta, nonchè all'autorità competente dell'amministrazione da cui la nave in causa dipende, affinchè misure appropriate possano essere prese ai sensi della presente Convenzione.

 

     Articolo 12

     Violazioni

 

     1) Ogni violazione della presente Convenzione è vietata e sanzionata dalla legislazione dell'Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto, ovunque essa si trovi. Se l'Amministrazione è informata di una tale violazione essa procede ad un'inchiesta e può chiedere alla Parte che l'ha informata di fornirgli prove supplementari della violazione allegata. Se l'amministrazione ritiene che vi sono prove sufficienti per intraprendere azioni giudiziarie a motivo della violazione in questione essa fa in modo che tali azioni siano intraprese al più presto in conformità alla sua legislazione. L'Amministrazione informa la Parte che ha segnalato l'infrazione, nonchè l'Organizzazione sulle misure prese. Se essa non ha preso alcuna misura nel termine di un anno a decorrere dalla ricezione delle informazioni, deve darne notizia alla Parte che ha segnalato la violazione.

     2) Ogni violazione della presente Convenzione nella giurisdizione di una Parte è vietata e sanzionata dalla legislazione di questa Parte. Ogni qualvolta avviene una tale violazione, la Parte deve:

     a) sia fare in modo che azioni giudiziali siano intraprese in conformità alla sua legislazione.;

     b) sia fornire all'Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto le informazioni e le prove che potrebbe detenere attestando che vi è stata infrazione.

     3) Le sanzioni previste dalla legislazione di una parte in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare le violazioni della presente Convenzione, ovunque esse avvengano.

 

     Articolo 13

     Ritardo o trattenuta indebita delle navi

 

     1) Conviene evitare per quanto possibile che una nave sia indebitamente trattenuta o ritardata ai sensi degli articoli 11 o 12.

     2) Una nave che è stata indebitamente trattenuta o ritardata ai sensi degli articoli 11 o 12 ha diritto ad una riparazione per ogni pregiudizio o danno subito.

 

     Articolo 14

     Regolamento delle controversie

     Le Parti regolano qualsiasi controversia fra di esse per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici di loro scelta.

 

     Articolo 15

     Rapporto con il diritto internazionale del mare

 

     Nessuna norma della presente Convenzione interferisce nei diritti ed obblighi di ogni Stato in virtù delle regole del diritto internazionale consuetudinario enunciate dalle Nazioni Unite sul diritto del mare.

 

     Articolo 16

     Emendamenti

 

     1) La presente Convenzione può essere modificata secondo una delle procedure definite nei paragrafi in oggetto.

     2)Emendamenti dopo un esame in seno all'Organizzazione;

     a) Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. L'emendamento proposto è sottoposto al Segretario Generale che lo divulga alle Parti ed ai membri dell'Organizzazione esimesi almeno prima del suo esame. Trattandosi di una proposta di emendamento all'allegato 1, quest'ultima è trattata in conformità all'articolo 6 prima di essere esaminata ai sensi del presente articolo.

     b) Un emendamento proposto e diffuso nella maniera di cui sopra è rinviato al Comitato peresame. Le Parti, a prescindere che siano o meno Membri dell'Organizzazione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell'esame e dell'adozione dell'emendamento.

     c) Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato, a patto che un terzo almenodelle Partia siano presenti al momento del voto.

     d) Gli emendamenti adottati conformemente al capoverso c) sono comunicati dal segretario Generale alle Parti per accettazione.

     e) Si reputa che un emendamento è stato accettato nei seguenti casi:

     i) un emendamento a un articolo della presente Convenzione è reputato essere stato accettato alla data in cui due terzi delle Parti hanno notificato la loro accettazione al Segretario Generale;

     ii) un emendamento ad un Annesso è reputato essere stato accettato allo spirare di un periodo di dodici mesi dopo la data della sua adozione o ogni altra data stabilita dal Comitato. Tuttavia, se a questa data oltre un terzo delle Parti hanno notificato al Segretario generale che formula un obiezione contro questo emendamento, si ritiene che quest'ultimo non è stato accettato.

     f) Un emendamento entra in vigore alle seguenti condizioni:

     i) un emendamento ad un articolo della presente Convenzione entra in vigore per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato in conformità al capoverso e) i).

     ii) un emendamento all'Annesso 1 entra in vigore per tutte le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato, ad eccezione di tutte le Parti che:

     1) hanno notificato la loro obiezione all'emendamento conformemente al capoverso e) e ii) e non hanno ritirato tale obiezione,

     2) hanno notificato al Segretario Generale, prima dell'entrata in vigore di questo emendamento, che esso entrerà in vigore nei confronti solo dopo una ulteriore notifica della sua accettazione;

     oppure iii e non abbia ritirato tale obiezione.

     3) fanno una dichiarazione al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione o di adesione alla presente Convenzione o di adesione alla stessa, indicando che gli emendamenti all'Allegato 1 entreranno in vigore nei loro confronti solo dopo la notifica al Segretario Generale della sua accettazione riguardo a tali emendamenti.

     iii) Un emendamento a un Annesso diverso dall'Annesso 1 entra in vigore nei confronti di tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui è reputato essere stato accettato ad eccezione delle Parti che hanno notificato la loro obiezione all'emendamento conformemente al capoverso e) ii) e non hanno ritirato questa obiezione.

     g) i) Una Parte che ha notificato un'obiezione sulla base del capoverso f) ii) 1) o ii) può successivamente notificare al segretario generale che non accetta l'emendamento.

     Questo emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell'emendamento, se quest'ultima è posteriore.

     ii) Se una parte che ha indirizzato una notifica o ha fatto una dichiarazione indicata ai capoversi f) 2) o 3) rispettivamente, notifica al Segretario Generale la sua accettazione di un emendamento, tale emendamento entrà in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell'emendamento, se quest'ultima è posteriore.

     3) Emendamento per Conferenza

     a) Alla domanda di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.

     b) Un emendamento adottato da questa Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti per accettazione.

     c) A meno che la Conferenza decida diversamente, l'emendamento si reputa essere stato accettato ed entra in vigore in conformità alle procedure definite rispettivamente ai capoversi 2 e f) del presente articolo.

     4) Ogni Parte che non ha accettato un emendamento ad un Annesso è considerata come non Parte ai soli fini dell'applicazione di questo emendamento.

     5) L'aggiunta di un nuovo allegato è proposta ed entra in vigore in conformità alla procedura applicabile ad un emendamento ad un articolo della presente Convenzione

     6) Ogni notifica o dichiarazione in virtù del presente articolo è indirizzata per iscritto al Segretario Generale.

     7) Il Segretario Generale informa le Parti ed i Membri del'Organizzazione:

     a) di ogni emendamento che entra in vigore e della data della sua entrata in vigore in generale e nei confronti di ogni Parte; e

     b) di ogni notifica o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo.

 

     Articolo 17

     Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

 

     1) La presente Convenzione è aperta alla firma di qualsiasi Stato, alla Sede dell'Organizzazione, dal 1 febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 e rimane poi in seguito aperta all'adesione

     2) gli Stati possono divenire Parti alla presente Convenzione, mediante:

     a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o approvazione; o

     b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

     c) adesione.

     3) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

     4) Se è ripartito in due o più unità territoriali, in cui regimi giuridici diversi sono applicabili per le questioni trattate nella presente Convenzione, uno Stato può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica all'insieme delle sue unità territoriali o solo ad una o a varie fra di esse e può modificare questa dichiarazione presentando un'altra dichiarazione in qualsiasi momento.

     5) La dichiarazione è notificata al Segretario Generale e menziona espressamente le unità territoriali cui si applica la presente Convenzione.

 

     Articolo 18

     Entrata in vigore

 

     1) La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno 25 Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 25 per cento della stazza lorda della flotta mondiale delle navi mercantili, hanno sia firmato la Convenzione senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione , sia depositato lo strumento richiesto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, conformemente all'articolo 17.

     2) Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa dopo che le condizioni che regolano la sua entrata in vigore sono state adempiute ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione esplicano i loro effetti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento se quest'ultima data è posteriore.

     3) Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ha effetto tre mesi dopo la data di desposito dello strumento.

     4) Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione è reputato essere stato accettato in virtù dell'articolo 16 si applica alla Convenzione come modificata.

 

     Articolo 19

     Denuncia

 

     1) La presente Convenzione può essere denunciata da uno qualsiasi delle Parti, in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte.

     2) La denuncia si effettua mediante il deposito di una notifica scritta presso il Segretario Generale ed ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo specificato nella notifica.

 

     Articolo 20

     Depositario

 

     1) la presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale, il quale ne invia copie certificate conformi a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.

     2) Oltre alle funzioni specificate in altri articoli della presente Convenzione,il Segretario Generale:

     a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito;

     i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonchè della loro data;

     ii) della data di entrata in vigore della presente Convenzione;

     iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonchè della data in cui esso è stato ricevuto e della data in cui esso acquista efficacia;

     b) dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione ne trasmette il testo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

 

     Articolo 21

 

     La presente Convenzione è redatta in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, ciascun testo facente ugualmente fede. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

 

     Fatto a LONDRA IL 5 OTTOBRE duemilauno

 

    

     Allegato 1

     Misure di controllo del sistema anti-sporcizia

 

Sistema antisporcizia

Misure di controllo

Applicazione

Data alla quale le misure acquistano efficacia

 

 

 

 

Composti organostannici che agiscono quali biocidi nel sistema antisporcizia

Le navi non debbono applicare ne riapplicare questi composti

Tutte le navi

1° gennaio 2003

 

 

 

 

Composti organostannici che agiscono quali biocidi nei sistemi antisporcizia

Le navi:

1) non devono avere tali composti sul loro scafo o sulle parti e superfici esterne;

2) debbono avere un rivestimento che formi una protezione che impedisca la lisciviazione dei composti provenienti dai sistemi anti sporcizia soggiacenti non conformi

Tutte le navi

(ad eccezione delle piattaforme fisse e galleggianti, dei FSU e dei FPSO che sono state costruite prima del 1 ° gennaio 2003 e che non sono passate in bacino di carenaggio il 1° gennaio 2003 o dopo tale data).

1° gennaio 2008

 

 

    

     Allegato 2

     Elementi da includere in una proposta iniziale

 

     1) Una proposta iniziale deve includere una documentazione adeguata che contenga almeno quanto segue.

     a) l' individuazione del sistema anti-sporcizia di cui nella proposta: designazione del sistema; nome degli ingredienti attivi e, se del caso, numero di registro dei Chemical Abstract Services (numero CAS)) oppure componenti del sistema che causino effetti sfavorevoli preoccupanti;

     b) la caratterizzazione delle informazioni che fanno pensare che il sistema anti-sporcizia o i suoi prodotti di trasformazione possono presentare un rischio per la salute dell'uomo o causare effetti sfavorevoli negli organismi non iblis alle concentrazioni suscettibili di essere constatate nell'ambiente (ad esempio risultati degli studi di tossicità su specie rappresentative o dati relativi alla bio accumulazione);

     c) prove del rischio di apparizione di componenti tossici del sistema anti-sporcizia o dei suoi prodotti di trasformazione nell'ambiente in concentrazioni tali da comportare effetti sfavorevoli in organismi non mirati sulla salute dell'uomo o sulla qualità dell'acqua (ad esempio dati sulla persistenza della colonna d'acqua, i sedimenti ed il biota; tasso di liberazione da componenti tossici delle superfici trattate, misurato nell'ambito di studi o in condizioni effettive di utilizzazione, oppure dati assemblati nell'ambito di un programma di sorveglianza (se del caso);

     d) un'analisi del legame fra il sistema anti-sporcizia, gli effetti sfavorevoli prodotti, e le concentrazioni osservate o attese nell'ambiente;

     e) una raccomandazione preliminare sul tipo di restrizioni che potrebbero essere efficaci per ridurre i rischi connessi al sistema anti-sporcizia.

     2) Una proposta iniziale deve essere presentata in conformità ale regole ed alle procedure stabilite dall'Organizzazione.

 

     Allegato 3

     Elementi da includere in una proposta dettagliata

 

     1) una proposta dettagliata deve includere una documentazione adeguata contenente quanto segue:

     a) gli elementi nuovi rispetto ai dati citati nella proposta iniziale;

     b)le conclusioni estratte dalle categorie di dati enumerati ai capoversi 3 a), b) e c), a seconda dei casi, in funzione del soggetto della proposta e l'individuazione o la descrizione dei metodi che sono serviti alla definizione dei dati;

     c) un riassunto dei risultati degli studi effettuati sugli effetti sfavorevoli del sistema anti-sporcizia;

     d) un riassunto dei risultati degli studi effettuati di ogni programma di sorveglianza che avrebbe potuto essere eseguito, ivi comprese le informazioni sul traffico marittimo nella zona sorvegliata e una descrizione generale di tale zona;

     e) un riassunto dei dati disponibili sull'esposizione ambientale o ecologica e le valutazioni delle concentrazioni nell'ambiente che si sarebbe potuto ottenere applicando modelli matematici, utilizzando tutti i parametri disponibili del divenire nell'ambiente, e di preferenza quelli che sono stati determinati in modo sperimentale, nonchè una individuazione o descrizione del metodo di creazione del modello;

     f) una valutazione del legame fra il sistema anti-sporcizia in questione, gli effetti sfavorevoli prodotti e le concentrazioni osservate o previste nell'ambiente;

     g) un'indicazione qualitativa del grado di incertezza della valutazione di cui al capoverso f);

     h) le misure di controllo specifiche raccomandate in vista di ridurre i rischi vincolati al sistema anti-sporcizia e:

     i) un riassunto dei risultati degli studi disponibili sui potenziali effetti delle misure di controllo raccomandate, riguardo alla qualità dell'aria, alle condizioni nei cantieri navali, ai trasporti marittimi internazionali ed in altri settori interessati, come pure sulle soluzioni di ricambio appropriate che vi potrebbero essere.

     2) Una proposta dettagliata deve altresì comportare informazioni su ciascuna delle proprietà fisiche e chimiche di o dei componenti o dei seguenti componenti atti a poter essere preoccupanti. (se del caso)

     - punto di fusione

     - punto di ebollizione

     - densità (densità relativa);

     - pressione di vapore

     - idro solubilità/ph (costante di dissociazione pka);

     - potenziale di ossidazione / di riduzione;

     - massa molecolare;

     - struttura molecolare; e altre proprietà fisiche e chimiche individuate nella proposta iniziale.  3) Ai fini del capoverso 1) b) di cui sopra le categorie di dati sono le seguenti:

     a) i dati sul divenire nell'ambiente e gli effetti sull'ambiente;

     - modalità di degrado / dissipazione (ad esempio idrolisi / fotodegradazione / bio degradazione) - persistenza negli ambienti pertinenti (ad esempio colonna di acqua / sedimenti/biota;

     - ripartizione sedimenti / acqua);

     - tasso di lisciviazione dei biocidi o degli ingredienti attivi;

     - bilancio di massa;

     - bio accumulazione, coefficiente di spartizione, coefficiente ottanolo, acqua e tutte le nuove reazioni provocate dalla liberazione o tutti gli effetti interattivi noti;

     b) i dati concernenti gli effetti involontari sulle piante acquatiche, gli invertebrati, i pesci, gli uccelli di mare, i mammiferi marini, le specie minacciate di estinzione, altre biote, la qualità dell'acqua, i fondi marini o l'habitat di organismi non mirati, ivi compresi organismi vulnerabili e rappresentativi:

     - tossicità acuta

     - tossicità cronica

     - tossicità a livello dello sviluppo e della riproduzione

     - disturbi endocrini

     - tossicità dei sedimenti

     - bio-disponibilità/bio amplificazione/ bio-concentrazione

     - rete alimentare / effetti sulle popolazioni

     - osservazioni degli effetti sfavorevoli sul terreno

     - pesci morti / analisi dei tessuti; e residui negli alimenti di origine marina.

     Tali dati devono concernere uno o più tipi di organismi non mirati, come le piante acquatiche, gli invertebrati, i pesci, gli uccelli, i mammiferi e le specie minacciate di estinzione.

     c) i dati concernenti la maggiore ampiezza possibile degli effetti sulla salute dell'uomo (ivi compreso, ma senza tuttavia che ciò sia limitativo, in caso di consumo di alimenti di origine marina colpiti).

     4) Una proposta dettagliata deve includere una descrizione delle metodologie utilizzate nonchè di tutte le misure pertinenti adottate ai fini dell'assicurazione della qualità e di qualsiasi esame degli studi fatti da specialisti.

 

     Allegato 4  Prescrizioni in materia di visite e di rilasci dei certificati

     applicabili ai sistemi anti-sporcizia

 

     Regola 1

     Visite

 

     1) Le navi aventi una stazza lorda o pari a 400 di cui all'articolo 3 1 a) che effettuano viaggi internazionali, ad esclusione delle piattaforme fisse o galleggianti dei FSU e delle FPSO devono essere sottoposte alle visite specificate come segue:

     a) una visita iniziale fatta prima della messa in opera della nave o prima che il certificato internazionale del sistema anti-sporcizia (il certificato) prescritto ai sensi delle regole 2 o 3 non sia rilasciato per la prima volta;

     b) una visita effettuata al momento del cambiamento o della sostituzione dei sistemi anti-sporcizia. Tali visite devono essere riportate sul certificato rilasciato ai sensi delle regole 2 o 3.

     2) La visita deve consentire di garantire che il sistema anti-sporcizia della nave soddisfi pienamente la presente Convenzione.

     3) L'Amministrazione deve stabilire le misure appropriate da applicare alle navi che non si sono sottoposte alle disposizioni del paragrafo 1) della presente regola, per garantire il rispetto della presente Convenzione.

     4) a) Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione, le visite delle navi devono essere effettuate da funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione o nel modo previsto alla regola 3 1), in considerazione delle direttive sulle visite elaborate dall'Organizzazione. L'Amministrazione può altresì affidare le viste stabilite dalla presente Convenzione sia ad ispettori designati a tal fine, sia ad organismi da essa riconosciuti.

     b) Un'Amministrazione che designa ispettori o organismi riconosciuti per effettuare visite deve almeno abilitare ogni ispettore designato o ogni organismo riconosciuto a:

     i) esigere che una nave sottoposta ad una visita soddisfi alle norme dell'Allegato 1;

     ii) effettuare visite se le autorità competenti di uno Stato del porto che è Parte della presente Convenzione glielo richiedono.

     c)Quando l'Amministrazione, un ispettore designato o un organismo riconosciuto determina che il sistema anti-sporcizia della nave non corrisponde alle indicazioni del certificato stabilito ai sensi delle regole 2 o 3 o alle prescrizioni della presente Convenzione, l'Amministrazione, l'ispettore o l'organismo deve vigilare immediatamente affinchè misure correttive siano adottate per rendere la nave conforme. L'ispettore o l'organismo deve altresì informare l'Amministrazione in tempo utile. Se le misure correttive richieste non sono prese immediatamente, l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente e fare in modo che il certificato non sia rilasciato, o ritirato, a seconda dei casi.

     d) Nella situazione descritta al capoverso c) se la nave si trova nel porto di un'altra Parte, le autorità competenti dello Stato del porto devono essere immediatamente informate. Se l'Amministrazione, un ispettore designato o un organismo riconosciuto ha informato le autorità competenti dello Stato del porto, il Governo dello Stato del porto interessato deve prestare all'Amministrazione, all'Ispettore o all'organismo in questione tutta l'assistenza necessaria per consentirgli di adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente regola, nonchè di adottare le misure descritte agli articoli 11 o 12.

 

     Regola 2  Rilascio di un certificato internazionale del sistema anti-sporcizia

     oppure

     apposizione di un visto da un'altra Parte

 

     1) L'Amministrazione deve esigere che un certificato sia rilasciato a qualsiasi nave cui si applica la regola 1 e che ha subito con successo una visita in conformità alla regola 1. Un certificato rilasciato sotto l'autorità di una Parte deve essere accettato dalle altre Parti ed essere considerato, per tutte le finalità previste dalla presente Convenzione, come avente lo stesso valore di un certificato rilasciato dalle stesse.

     2) I certificati devono essere rilasciati o vistati sia dall'Amministrazione, sia da ogni agente o organismo debitamente autorizzato dalla stessa. In tutti i casi, l'Amministrazione si assume l'intera responsabilità del certificato.

     3) Trattandosi di navi aventi un sistema anti-sporcizia sottoposto ad una misura di controllo ai sensi dell'Allegato 1, che è stato applicato prima della data di entrata in vigore di questa misura di controllo,l'Amministrazione deve rilasciare un certificato conforme ai paragrafi 2 e 3 della presente regola non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della misura di controllo. Il presente paragrafo non pregiudica l'obbligo di una nave, di soddisfare l'Allegato 1.

     4) Il certificato deve essere redatto secondo il modello che figura all'Appendice I del presente Allegato ed essere redatto almeno in inglese, in francese o in spagnolo. Se una lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia è altresì utilizzata, quest'ultima prevale in caso di controversia o di disaccordo.

 

     Regola 3  Rilascio di un certificato internazionale del sistema anti-sporcizia

     o

     apposizione di un visto ad opera di un'altra Parte.

 

     1) Su richiesta dell'Amministrazione, un'altra Parte può sottoporre una nave ad una visita e, qualora ritenga che soddisfa alla presente Convenzione, essa rilascia un certificato o ne autorizza il rilascio e, a seconda dei casi, appone un visto o autorizza l'apposizione di un visto su detto certificato, in conformità alla presente Convenzione.

     2) Una copia del certificato ed una copia del rapporto di visita devono essere indirizzate al più presto all'Amministrazione che ne ha fatto domanda.

     3) Un certificato in tal modo rilasciato deve comportare una dichiarazione indicante che è stato rilasciato su richiesta dell'Amministrazione di cui al paragrafo 1), esso ha lo stesso valore di un certificato rilasciato dall'Amministrazione e deve essere riconosciuto in quanto tale.

     4) Nessun certificato deve essere rilasciato ad una nave che è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato non Parte.

 

     Regola 4  Validità di un certificato internazionale del sistema

     anti-sporcizia.

 

     1) Un certificato rilasciato ai sensi delle regole 2 o 3 cessa di essere valido nell'uno o nell'altro dei casi seguenti:

     a) se il sistema anti-sporcizia è modificato o sostituito ed il certificato non è vistato in conformità alla presente Convenzione: oppure

     b) se una nave passa sotto la bandiera di un altro Stato, un nuovo certificato può essere rilasciato solo se la Parte che lo rilascia ha la certezza che la nave soddisfa alla presente Convenzione. Trattandosi di un trasferimento di bandiere tra le Parti, se la domanda le viene fatta entro un termine di tre mesi a decorrere dal trasferimento, la Parte di cui la nave era autorizzata precedentemente ad inalberare la bandiera, indirizza, appena possibile, all'Amministrazione una copia dei certificati di cui la nave era munita prima del trasferimento, nonchè una copia dei rapporti di visita pertinenti, se del caso.

     2) Il rilasdio da una Parte di un nuovo certificato ad una nave trasferita di un'altra Parte può essere effettuato sulla base di una nuova visita o di un certificato in corso di validità rilasciato dalla Parte di cui la nave era in precedenza autorizzata a battere la bandiera.

 

     Regola 5

     Dichiarazione relativa al sistema anti-sporcizia

 

     1) L'Amministrazione deve esigere che una nave di una lunghezza uguale o superiore a 24 metri ma di una stazza lorda inferiore a 400 che effettua viaggi internazionali e a cui si applica l'articolo 3.1 a) (ad esclusione delle piattaforme fisse o galleggianti, delle FSU e delle FPSO) sia munito di una dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo agente autorizzato. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla documentazione appropriata (ad esempio una ricevuta per la pittura o una fattura dell'impresa) o contenere un attestato soddisfacente.

     2) La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello che figura all'appendice 2 del presente Allegato ed essere redatto almeno in inglese, in francese o in spagnolo. Se una lingua ufficiale dello Stato di cui una nave è autorizzata ad inalberare la bandiera ugualmente utilizzata, quest'ultima prevale in caso di controversia o di disaccordo.

 

     Appendice 1 dell'Allegato 4

     Modello del Certificato Internazionale del Sistema Antisporcizia

     Certificato Internazionale del Sistema Antisporcizia  (Il presente Certificato deve essere completato da una scheda di sistemi antisporcizia)

 

(Omissis)

 

     MODELLO DELLA SCHEDA DI SISTEMI ANTISPORCIZIA

     SCHEDA DI SISTEMI ANTISPORCIZIA

 

(Omissis)

 

 

     APPENDICE 2 DELL'ANNESSO 4

     MODELLO DI DICHIARAZIONE RELATIVA AL SISTEMA ANTISPORCIZIA

     DICHIARAZIONE RELATIVA AL SISTEMA ANTISPORCIZIA

 

     Stabilita in virtù della

     Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi

     Antisporcizia nocivi sulle navi

 

(Omissis)