§ 4.4.170 - L.R. 6 agosto 2012, n. 12.
Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:06/08/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree [...]


§ 4.4.170 - L.R. 6 agosto 2012, n. 12.

Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche.

(B.U. 9 agosto 2012, n. 36)

 

Art. 1. (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”, come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure”, 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica”, 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”, 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, 19 luglio 2007, n. 11 “Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica” e 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti” e successive modifiche)

 

1. All’articolo 26 della l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

“2 bis. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l’effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione procede all’adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all’articolo 23.”;

 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

“3. Nell’ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni, l’adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2 bis può essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l’erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. Nell’ambito della copianificazione, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, ove l’ipotesi di cui al comma 2 bis riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari, l’istanza di rettifica e la relativa documentazione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della verifica della sussistenza dell’interesse archeologico e paesaggistico. La Regione, a seguito della comunicazione dell’accertamento ministeriale, provvede alla rettifica con le procedure di cui al comma 2 bis. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.”;

 

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. In attesa dell’adeguamento cartografico delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1, 2, 2 bis e 4 bis, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all’articolo 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonché alla accertata sussistenza dell’interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3.”;

 

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

“4 bis. Fino all’approvazione del PTPR, la Regione procede all’adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, con deliberazione della Giunta regionale e successiva approvazione del Consiglio regionale.”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 7 bis della l.r. 12/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

 

“4. Qualora non si pervenga, nei sessanta giorni, all’accordo di programma o non sia rispettato il nuovo termine per l’inizio dei lavori, la Regione, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine e la permanenza dell’interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, può con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, rideterminare le localizzazioni degli interventi, assegnando un nuovo termine per l’inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi, decorso inutilmente il quale i relativi fondi tornano nella disponibilità della Regione. La rideterminazione della localizzazione deve avvenire in un comune appartenente allo stesso ambito provinciale della prima localizzazione, con esclusione di Roma capitale, tenendo conto dell’emergenza abitativa.”.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 11/2007 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

 

“3. Al fine di realizzare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i comuni definiscono in via transattiva, laddove ne ricorrano le condizioni, la quantificazione dell’entità dei conguagli, qualora dovuti, per il diverso costo di acquisizione delle aree espropriate, stabilendo in tal modo le condizioni di maggiore favore per i cittadini e fatti sempre salvi gli accordi tra le parti.”.

 

4. All’articolo 2 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea del comma 1 le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 28 agosto 2011”;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

 

“b) siano edifici ultimati per i quali intervenga il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4.”;

 

c) alla lettera c) del comma 2 le parole: “ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell’area naturale protetta”;

d) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole: “rischio molto elevato” sono inserite le seguenti: “ed elevato”.

 

5. All’articolo 3 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

 

“b) 20 per cento degli edifici residenziali e non residenziali indicati nell’articolo 2 destinati alle strutture che erogano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio;”;

 

b) alla lettera d) del comma 1 le parole: “dalle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “dalle lettere a), b) e c)”;

c) al comma 6 le parole: “e delle opere di urbanizzazione secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”;

d) al comma 7 le parole: “dell’adeguamento o della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, come individuate” sono sostituite dalle seguenti: “della dotazione degli standard, come individuati”;

e) al comma 8 le parole: “a schiera” sono soppresse.

 

6. All’articolo 3 ter della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “degli edifici” sono inserite le seguenti: “o di parti degli edifici”;

b) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: “, fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 destinati ad attività turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3 mila metri quadrati;”;

c) alla lettera c) del comma 1 le parole: “tali interventi sono subordinati a riservare una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “tali interventi sono subordinati a riservare ad edilizia sociale a canone calmierato una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 1 bis”;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

“1 bis. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e del comma 1, lettera c), adotta un regolamento di attuazione e integrazione con il quale disciplina:

a) i requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato e le procedure per l’individuazione dei locatari;

b) la durata del vincolo di locazione a canone calmierato, che non può essere comunque inferiore a quindici anni, prevedendo che sia oggetto di specifico atto d’obbligo da registrarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari;

c) eventuali quote riservate alla locazione a canone calmierato a favore delle categorie individuate dal comma 1, lettera c);

d) i criteri per la determinazione del canone calmierato;

e) eventuale ulteriore documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), necessaria ai fini della individuazione certa delle superfici e degli alloggi da destinare a locazione a canone calmierato;

f) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) ed i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore al 60 per cento del valore di mercato.”;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

“3. E’ consentita, nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo del PRG, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi e dei piani industriali particolareggiati, la realizzazione di immobili ad uso residenziale entro il limite di 10 mila metri quadrati di superficie utile lorda e comunque non oltre la superficie non residenziale prevista dal piano, incrementata del 10 per cento dell’intera volumetria prevista dal piano stesso, proporzionalmente distribuita in relazione alle volumetrie ammesse per ogni area libera destinata a non residenziale. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 30 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1bis. La realizzazione degli interventi previsti nel presente comma è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero al loro adeguamento o realizzazione in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti nonché alla realizzazione di parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche.”;

 

f) al comma 6 le parole: “e secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.

7. Dopo l’articolo 3 ter della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, è inserito il seguente:

“Art. 3 quater. (Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento, previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 6, degli edifici di cui all’articolo 2 aventi destinazione non residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all’interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2005;

b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all’interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

c) gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso sono consentiti fino ad un massimo di 2.500 metri quadrati di superficie utile lorda;

d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio.”

 

8. All’articolo 4 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera a) del comma 4 le parole: “e secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”;

b) il comma 6 è soppresso.

 

9. All’articolo 5 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 2 le parole: “e secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”;

 

b) al comma 4 le parole: “fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 comma 11,” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto agli articoli 3, comma 8,”.

 

10. All’articolo 6 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “3 ter,”sono inserite le seguenti: “3 quater,”;

b) al comma 2 dopo le parole: “3 ter” sono inserite le seguenti: “, 3 quater”;

c) al comma 4 dopo le parole: “a decorrere dal temine di cui all’articolo 2, comma 4” sono inserite le seguenti: “ed entro il termine del 31 gennaio 2015”;

d) al comma 7 dopo le parole: “3 ter, ” sono inserite le seguenti: “3 quater,”.

 

11. All’articolo 7 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “di riqualificare e recuperare” sono sostituite dalle seguenti: “di valorizzare”;

b) all’alinea del comma 3 le parole: “volti al recupero e alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici” sono sostituite dalle seguenti: “volti, in conformità alla pianificazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, alla valorizzazione di aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali”;

c) alla lettera b) del comma 3 le parole: “aree esterne a quelle vincolate” sono sostituite dalle seguenti: “aree esterne a quelle caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali”;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora il programma di riqualificazione ambientale comprenda aree interessate da beni paesaggistici, i comuni, ai sensi dell’articolo 145, comma 5, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche adottano il programma d’intesa con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.”;

e) al comma 4 le parole: “nelle aree di valore paesaggistico” sono sostituite dalle seguenti: “nelle aree di cui al comma 3”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Limitatamente ai comuni costieri, i programmi integrati di cui al comma 3 possono prevedere un incremento premiale delle volumetrie, ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti ai sensi del comma 3, lettera b), fino a un massimo del 150 per cento della volumetria demolita e destinano le aree recuperate alla fruizione pubblica del litorale.”.

 

12. All’articolo 15 bis della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di consentire l’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza alloggiativa ATER e comunali o degli alloggi di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, anche in deroga ai piani di cessione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e di cui all’articolo 48, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, e successive modifiche, è istituita una modalità di vendita e rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominata “mutuo sociale”. Per interventi di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale” si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale.”;

b) alla lettera a) del comma 3 dopo la parola: “ATER” sono inserite le seguenti: “ e dei comuni”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la realizzazione dell’alloggio di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, o pari al prezzo complessivo richiesto dall’ATER o dal comune per l’acquisto, determinato ai sensi della normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene previa iscrizione ipotecaria e contestualmente al pagamento del primo rateo.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La rateizzazione del prezzo di acquisto di cui al comma 2 operata dalle ATER o dai comuni o dalla Regione in relazione alla proprietà degli immobili, al tasso di interesse legale, può essere effettuata sull’intero importo ovvero, nel caso di pagamento immediato di una quota concordata tra le parti, sulla parte rimanente. I ratei di mutuo sociale, regolati da apposito piano di ammortamento da aggiornare annualmente in relazione al reddito del nucleo familiare del beneficiario, sono mensili, a rata fissa e di ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile netto del nucleo familiare del beneficiario. Il tasso annuo di interessi legali è interamente a carico del beneficiario fino al raggiungimento dell’1 per cento e oltre la soglia limite del 2,5 per cento. La Regione interviene a copertura degli interessi in misura non superiore alla percentuale massima dell’1,5 per cento. Il pagamento della rata e’ sospeso in caso di disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell’impedimento stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario è tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime modalità della locazione delle ATER. Al termine dello stato di disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto versato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in conto prezzo. E’ consentita l’estinzione anticipata.”;

e) al comma 7 dopo la parola: “ATER” sono inserite le seguenti: “e dei comuni”.

 

13. Dopo l’articolo 22 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:

 

“Art. 22 bis. (Disposizioni transitorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per Roma capitale)

1. In considerazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, e della particolare situazione di alta tensione abitativa di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2ter, del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche, Roma capitale, nel nuovo bando generale di cui all’articolo 1 del r.r. 2/2000, provvede a riservare una quota del 50 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai soggetti che risultano già collocati nell’attuale graduatoria a punti dieci, previa verifica che permangano in capo ad essi i requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 8 del r.r. 2/2000, assicurando alternanza nell’assegnazione degli alloggi fra i soggetti a punti dieci, fino ad esaurimento, ed i nuovi soggetti in graduatoria.”.

14. All’articolo 25 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

 

“1. Al fine di consentire la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia straordinaria ancora pendenti, ferme restando le specifiche previsioni della l. 47/1985 e successive modifiche, dell’articolo 39 della l. 724/1994 e successive modifiche, dell’articolo 32 del d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003 e successive modifiche e della l.r. 12/2004 e successive modifiche, con particolare riguardo all’esclusione dalla sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli disposta dall’articolo 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003 e alla necessità, qualora l’opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, del parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso ai fini della formazione del silenzio-assenso, i soggetti che hanno presentato domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalla predetta normativa possono presentare al comune alternativamente:”;

 

b) alla lettera a), del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con particolare riferimento alla necessità, qualora l’opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, del parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso”;

c) al comma 3 le parole: “nei termini previsti dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1 per la formazione del silenzio-assenso e a condizione che, qualora l’opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, sia stato ottenuto il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso ai sensi delle citate leggi di sanatoria”.

 

15. All’articolo 1 della l.r. 36/1987 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “non comportano varianti allo strumento generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardino” sono sostituite dalle seguenti: “comportano le varianti allo strumento generale di seguito elencate”;

b) al comma 3 le parole: “ovvero con deliberazione della giunta comunale, qualora conformi allo strumento urbanistico generale” sono sostituite dalle seguenti: “nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere a), e) ed f)”.

 

16. All’articolo 1 bis della l.r. 36/1987 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “che non comportino le modifiche di cui all’articolo 1,” sono sostituite dalle seguenti: “anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2,”;

b) all’alinea del comma 2 dopo le parole: “di seguito elencate” sono inserite le seguenti: “a piani attuativi già approvati”, dopo le parole: “non costituiscono” è inserita la seguente: “variante” e le parole: “sostanziale a un piano attuativo di cui all’articolo 1, comma 1” sono soppresse.

 

17. Dopo il comma terzo dell’articolo 4 della l.r. 36/1987 è aggiunto il seguente:

“4. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti.”.

 

18. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 27/1990 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. Al fine di garantire agli enti istituzionalmente competenti le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione o l’ampliamento di edifici di culto, di attrezzature religiose e complessi parrocchiali su parte delle aree nella disponibilità per tali fini di detti enti, è consentita la realizzazione di interventi ad uso residenziale, commerciale, direzionale, turistico o a servizi, con una volumetria non superiore a quella delle opere religiose, e comunque fino a un massimo di 3 mila metri quadrati di superficie utile lorda. I proventi derivanti a detti enti dalla cessione a terzi a qualsiasi titolo delle aree edificabili, ovvero dei relativi diritti edificatori o degli immobili realizzati, sono integralmente destinati alla esecuzione delle opere religiose. Il progetto o programma unitario dei suddetti interventi è approvato in variante al PRG con ricorso alle procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche ovvero con l’accordo di programma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

 

19. Alla l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 8 le parole: “piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” sono sostituite dalle seguenti: “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”;

 

b) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 è sostituita dalla seguente:

“d) la possibilità di realizzare gli interventi e le attività previste dall’articolo 8, comma 3, lettera q) e comma 4, lettera d).”;

 

c) dopo il comma 2 bis dell’articolo 46 è inserito il seguente:

“2 ter. Fino all’approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

20. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999 e successive modifiche dopo le parole: “ambientale ed urbanistica,” sono inserite le seguenti: “da due funzionari della direzione regionale territorio ed urbanistica di pluriennale e comprovata esperienza in materia di pianificazione urbanistica,”.

 

21. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 e successive modifiche dopo le parole: “sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” sono inserite le seguenti: “oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del 31 dicembre 2011”.

 

22. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti in programmi adottati dalla Giunta regionale conservano la loro efficacia, con riferimento alle cooperative edilizie destinatarie dei relativi finanziamenti, a condizione che abbiano provveduto a ripianare l’eventuale perdita di bilancio dell’esercizio finanziario previsto dai bandi all’atto dell’approvazione del bilancio medesimo. All’aggiornamento delle graduatorie, ivi compresi i reinserimenti nelle stesse degli esclusi, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, previa verifica del possesso dei requisiti, entro trenta giorni dall’istanza avanzata dai soggetti attuatori interessati. Per gli interventi di cui al presente comma, il termine previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, della l.r. 12/1999 e successive modifiche, decorre dalla data del 31 agosto 2012 [1].

 

23. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 bis dell’articolo 13 e l’articolo 36 quinquies della l.r. 24/1998;

b) la lettera d bis) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 29/1997;

c) il comma 31 dell’articolo 5 della l.r. 10/2011;

d) le lettere b) ed e) del comma 32 dell’articolo 5 della l.r. 10/2011.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 novembre 2014, n. 10.