§ 75.1.121 - D.M. 16 aprile 2012, n. 75.
Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:16/04/2012
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Controlli successivi
Art. 4.  Criteri per la verificazione periodica
Art. 5.  Criteri per i controlli metrologici casuali
Art. 6.  Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica
Art. 7.  Soggetti incaricati dei controlli casuali
Art. 8.  Generalità
Art. 9.  Procedure per la verificazione periodica
Art. 10.  Organismi
Art. 11.  Riparazione degli strumenti
Art. 12.  Obblighi del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione
Art. 13.  Elenco titolari di contatori del gas e dei dispositivi di conversione
Art. 14.  Presupposti e requisiti
Art. 15.  Indipendenza degli organismi e sigilli
Art. 16.  Modalità di segnalazione
Art. 17.  Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela
Art. 18.  Obbligo di registrazione e di comunicazione
Art. 19.  Vigilanza sugli organismi
Art. 20.  Periodo transitorio


§ 75.1.121 - D.M. 16 aprile 2012, n. 75. [1]

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

(G.U. 8 giugno 2012, n. 132)

 

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

     Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

     Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

     Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;

     Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e, in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

     Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e in servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

     Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia ed in particolare l'articolo 30, comma 21, che fissa in quindici anni la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura CE apposti sui contatori del gas con portata fino a 10 m³/h;

     Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

     Visto, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 135 del 2009 con il quale sono state date disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso ed al commercio degli stessi;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

     Eseguita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 1993 del 30 gennaio 2012;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Criteri

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi alla messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, definiti all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto, con esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     b) «allegato MI-002», l'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     c) «contatore del gas», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso;

     d) «dispositivo di conversione», dispositivo che costituisce una sottounità secondo l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, installato su un contatore del gas che converte automaticamente la quantità misurata alle condizioni di misurazione in una quantità alle condizioni di base;

     e) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

     f) «verificazione periodica dei contatori del gas», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

     g) «verificazione periodica dei dispositivi di conversione», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

     h) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio di cui alle lettere f) e g), ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori del gas e dispositivi di conversione in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;

     i) «titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità;

     l) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione internazionale pubblicata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;

     m) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

     n) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

     o) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori del gas e sui sistemi di conversione dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unione italiana delle Camere di Commercio, e dalle stesse Camere durante il periodo transitoria di cui all'articolo 20;

     p) «libretto metrologico», il libretto, anche in formato elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;

     q) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

     r) «organismo», l'organismo di ispezione così come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

     s) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

 

     Art. 3. Controlli successivi

     1. I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

     a) verificazione periodica;

     b) controlli metrologici casuali.

     2. I contatori del gas di portata massima non superiore a 10 m³/h sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica di cui al comma 1, lettera a).

     3. In sede di controlli successivi, ai contatori del gas ed ai dispositivi di conversione, non sono aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.

     4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione.

 

     Art. 4. Criteri per la verificazione periodica

     1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno una validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione in sede di accertamento della conformità.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.

     3. La periodicità della verificazione periodica dei contatori del gas diversi da quelli di cui al comma 1 e dei dispositivi di conversione è riportata nell'allegato I.

     4. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.

     5. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli riportati nell'allegato MI-002, rispettivamente ai punti 2 e 8.

     6. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota i contatori del gas e i dispositivi di conversione, senza onere per il titolare degli stessi, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico contenente le informazioni di cui all'allegato II.

     7. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione che è stato sottoposto alla verificazione periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

     8. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

     a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;

     b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.

     9. Nel caso di strumenti già in uso, il libretto metrologico di cui al comma 6 è fornito da chi effettua la verificazione periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 5. Criteri per i controlli metrologici casuali

     1. I controlli metrologici casuali sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono eseguiti ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. Sono altresì eseguiti controlli casuali in contraddittorio ove il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.

     2. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verificazione periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 9.

     3. Qualora le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedano specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio disciplinati dal presente regolamento, detti errori in sede di controlli casuali sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti nell'allegato MI-002.

     4. I contatori del gas ed i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per usi fiscali in impianti destinati alla produzione di energia elettrica, possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali su richiesta dell'Agenzia delle Dogane.

     5. Le Camere di commercio sono incaricate di svolgere funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente regolamento.

 

     Art. 6. Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica

     1. La verificazione periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione è effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.

 

     Art. 7. Soggetti incaricati dei controlli casuali

     1. I controlli casuali dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono effettuati dalle Camere di commercio.

     2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

 

Capo II

Verificazione periodica

 

     Art. 8. Generalità

     1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, e i dispositivi di conversione del volume utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dalla data dello loro messa in servizio e comunque da non oltre 2 anni dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato I e decorre dalla data dell'ultima verificazione [2].

     2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

     3. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui all'allegato III, punto 2. ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico.

     4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste all'allegato II.

     5. Nel contrassegno di cui al comma 3 è riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.

     6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore del gas e il dispositivo di conversione risultino installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.

 

     Art. 9. Procedure per la verificazione periodica

     1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori del gas di portata superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde di pressione e temperatura. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 4 dell'articolo 3, la verificazione periodica è eseguita tenendo conto dei principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

     2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verificazione.

     3. Gli strumenti campione utilizzati dall'organismo per eseguire la verificazione periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare.

     4. Gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione annualmente mentre quelli per la misurazione della grandezza umidità ogni 2 anni. Nel caso in cui per la misurazione della pressione è utilizzato un banco manometrico del tipo «a pesi diretti» o «a pistone cilindro» detto banco viene certificato ogni tre anni.

     5. Nel caso in cui la verificazione del contatore del gas in servizio è effettuata con un contatore di controllo (master meter) questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e in particolare l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore è destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale.

     6. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione del contatore del gas anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 5.

     7. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilità materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilità.

     8. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all'atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.

 

     Art. 10. Organismi

     1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.

     2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

     a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

     b) nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica;

     c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative ove viene svolta l'attività di verificazione periodica;

     d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;

     e) tipi di strumenti dei quali esegue la verificazione periodica;

     f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

     g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;

     h) eventuale pubblicazione delle violazioni accertate.

 

     Art. 11. Riparazione degli strumenti

     1. Qualora i controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione nel luogo dell'attività purchè muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera b), e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avviene contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purchè muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

     2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui provvede a riparazioni dei propri strumenti che comportano la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli del riparatore, applicati a richiesta del predetto titolare, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

     3. La verificazione periodica è eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.

 

     Art. 12. Obblighi del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione

     1. I titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione soggetti all'obbligo della verificazione periodica:

     a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti all'articolo 13, comma 2, del contatore del gas e del dispositivo di conversione, indicandone l'eventuale uso temporaneo;

     b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori del gas e dei dispositivi di conversione, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che contiene almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;

     c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonchè di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

     d) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.

 

     Art. 13. Elenco titolari di contatori del gas e dei dispositivi di conversione

     1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

     2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

     a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore e, se presente, del dispositivo di conversione;

     b) indirizzo presso cui il contatore del gas e, se presente, il dispositivo di conversione è in servizio qualora diverso dal precedente;

     c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);

     d) tipo del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

     e) marca e modello del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

     f) anno della marcatura CE del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

     g) portata minima e portata massima del contatore del gas;

     h) numero di serie del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

     i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;

     l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del dispositivo di conversione, se presente.

 

Capo III

Organismi

 

     Art. 14. Presupposti e requisiti

     1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia la riparazione dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione.

     2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara di operare in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione), e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili.

     3. Se l'organismo non è già accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attività inoltra ad Unioncamere il certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo è accreditato come organismo che esercita l'attività di ispezione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti di autorizzazione connessi alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 90 giorni, sono revocati.

     4. Gli organismi di cui al comma 1. nominano un responsabile per l'attività di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.

 

     Art. 15. Indipendenza degli organismi e sigilli

     1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 può eseguire la funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A, può eseguire solo la verificazione periodica.

     2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

     3. I sigilli applicati sui contatori di gas e sui dispositivi di conversione in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.

     4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

 

     Art. 16. Modalità di segnalazione

     1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attività di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene:

     a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata;

     b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori di gas e convertitori di volume sui quali effettua la verificazione periodica;

     c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificazione;

     d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;

     e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;

     f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;

     g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione dei campioni.

     2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

     3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione periodica.

     4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

     5. Gli organismi operano su tutto il territorio nazionale.

 

     Art. 17. Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

     1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato da Unioncamere stessa.

     2. Decorso detto termine di 60 giorni, l'Unioncamere può incidere sul provvedimento consolidatosi solo:

     a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;

     b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 purchè sia verificato che sono state rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, false e mendaci.

     3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene le motivazioni della decisione adottata nonchè, l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

     4. Le verifiche già programmate con l'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione entro 60 giorni lavorativi con un altro organismo.

 

     Art. 18. Obbligo di registrazione e di comunicazione

     1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

     a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

     b) indirizzo presso cui il contatore del gas e il dispositivo di conversione, se presente, è in servizio se diverso dal precedente;

     c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);

     d) tipo del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;

     e) marca, modello e categoria, del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;

     f) numero di serie del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;

     g) portata minima e portata massima del contatore del gas;

     h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;

     i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;

     l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

     m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

     n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;

     o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

     2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo.

 

     Art. 19. Vigilanza sugli organismi

     1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

     2. Unioncamere, in qualità di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facoltà di effettuare controlli, purchè non sovrapponibili nello specifico rispetto a quanto già verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.

     3. La vigilanza sulle verifiche effettuate, sugli strumenti in servizio, dagli organismi è svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1 per cento degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui l'organismo comunica alla Camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

     5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.

 

Capo IV

Disposizioni transitorie

 

     Art. 20. Periodo transitorio

     1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le Camere di commercio continuano ad effettuare la verificazione periodica dei dispositivi di conversione di cui al presente regolamento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012  Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 328

 

 

     ALLEGATO I [3]

     (articolo 4, comma 3; articolo 8, comma 1)

 

     Periodicità della verificazione dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m3 /h e dispositivi di conversione del volume:

 

     Tipo di strumento

     Contatori del gas: - entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili; - entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi; - entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi di conversione del volume approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra indicate

     Dispositivi di conversione del volume: - entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso - entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.

 

 

     ALLEGATO II

     (articolo 4, comma 6; articolo 12, comma 1, lettera b)

 

     Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico:

 

     - Nome e indirizzo del titolare del contatore o del dispositivo di conversione ed eventuale partita IVA;

     - Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, se diverso dal precedente;

     - Codice identificativo del punto di riconsegna (se previsto);

     - Tipo del contatore o del dispositivo di conversione;

     - Marca e modello;

     - Portata minima e portata massima;

     - Numero di serie;

     - Anno della marcatura CE;

     - Data di messa in servizio;

     - Specifica di strumento utilizzato come "contatore temporaneo";

     - Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;

     - Data e descrizione delle riparazioni;

     - Data delle verifiche periodiche e data di scadenza;

     - Decisione di accettazione o di rifiuto della verificazione periodica;

     - Controlli casuali, esito e data.

 

 

     ALLEGATO III

     (articolo 4, comma 8; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 8)


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.M. 21 aprile 2017, n. 93.

[2] Comma così sostituito dall'art. 21 del D.M. 24 marzo 2015, n. 60.

[3] Allegato così modificato dall'art. 21 del D.M. 24 marzo 2015, n. 60.