§ III.1.R/57 - R.R. 7 giugno 2012, n. 11.
Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 – Modifica ed Integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:07/06/2012
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifica art. 4)
Art. 2.  (Sostituzione art. 5)
Art. 3.  (Norma finanziaria)


§ III.1.R/57 - R.R. 7 giugno 2012, n. 11. [1]

Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 – Modifica ed Integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia.

(B.U. 7 giugno 2012, n. 83)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L.R. n. 23 del 19/09/2008;

 

Vista la Legge 191/2009;

 

Visto il R.R. 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i.;

 

Visto il R.R. n. 19 del 22/12/2010;

 

Vista la L.R. n. 2 del 9/02/2011;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1110 del 05/06/2012 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. (Modifica art. 4)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 4 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

 

1 bis. Le azioni da intraprendere entro il 31/12/2012 sono le seguenti:

a) Disattivazione di 370 posti letto nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e di 130 posti letto negli Enti Ecclesiastici e IRCCS privati. Le azioni programmate in relazione ai posti letto delle Case di cura private accreditate saranno oggetto di un successivo provvedimento regolamentare.

b) Rimodulazione dei punti nascita sulla base sulla base delle indicazioni del succitato Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 16.12.2010, con riferimento al numero annuale di parti. Fa eccezione il punto nascita di Scorrano, che rimane attivo per garantire la copertura territoriale dell’attività assistenziale.

a. disattivazione di 10 Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia: Lucera, Manfredonia, Canosa, Trani, Terlizzi, Molfetta, Ostuni, Fasano, Manduria, Gallipoli, Casarano.

b. attivazione in ciascuno dei punti nascita, laddove non già previste, di UUOO neonatologiche/pediatriche

c) Rimodulazione delle dotazioni di posti letto risultati in eccesso rispetto agli standard individuati dall’AGENAS per la riorganizzazione della rete ospedaliera, così come segnalato dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e della Finanze con parere PUGLIA DGPROG-16/06/2011-136-P ;

d) Rimodulazione delle dotazioni di posti letto per disciplina in linea con quanto stabilito dal Piano di Salute 2008-2010 della Regione Puglia, approvato con la L.R. 23/2008;

e) Riconversione in strutture di assistenza territoriale degli ospedali che risultavano, in esito al RR 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore a 70;

a. Ospedale Jaia di Conversano (Ba) – 53 posti letto

b. Ospedale Sambiasi di Nardò (Le) – 58 posti letto

f) Mantenimento quali plessi aggregati ad ospedali di base, intermedio o di riferimento regionale di ospedali che risultavano, in esito al RR 18/2010, con una dotazione di posti letto inferiore a 70:

a. Ospedale San Camillo di Mesagne (Br) – 56 posti letto

g) Aggregazione di ospedali che risultano, in esito all’attuale rimodulazione, non in possesso di tutte le discipline necessarie per configurare un ospedale di base – come da L.R. 23/2008.

 

2. Dopo il comma 2 dell’art. 4 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

 

2 bis. Gli Ospedali di cui alla lettera e) del precedente comma 1bis saranno oggetto di processi di potenziamento e riqualificazione delle attività assistenziali territoriali alternative al ricovero, quali:

a) assistenza domiciliare;

b) assistenza specialistica ambulatoriale;

c) assistenza residenziale e semiresidenziale;

d) riorganizzazione della medicina di gruppo.

 

3. Dopo il comma 2bis dell’art. 4 è aggiunto il seguente comma 2 ter:

 

2 ter. Il fabbisogno territoriale delle strutture di riabilitazione extraospedaliera Centri Risveglio sarà soddisfatto attraverso l’attivazione delle stesse, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, in strutture pubbliche allocate nei territori interessati dalla disattivazione degli ospedali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 nonché di cui alla lettera e) del precedente comma 1bis nel rispetto dei requisiti disposti dal Regolamento Regionale 2 novembre 2011, n. 24.

 

     Art. 2. (Sostituzione art. 5)

L’articolo 5 è così sostituito:

 

1. E’ approvato il riordino della rete ospedaliera delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale, degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS privati secondo le schede allegate al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Per le unità operative senza posti letto si fa riferimento agli standard previsti, per ciascuna tipologia di ospedale, dalla Legge Regionale 19 settembre 2008, n. 23 – “Piano Regionale di Salute 2008-2010”.

3. Le Aziende ed Enti pubblici del Sistema Sanitario Regionale, degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS privati sono autorizzati ad attivare, nel contesto delle dotazioni assegnate con il presente Regolamento, posti letto per ricoveri diurni nel rispetto dei valori soglia stabiliti con provvedimento di Giunta Regionale.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Dopo il comma 3 dell’art. 5 è aggiunto il seguente art. 5 bis:

1. Gli atti delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale riguardanti l’esecuzione del presente Regolamento possono essere adottati a condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per l’esercizio in corso e che il conto consuntivo dell’esercizio precedente non presenti disavanzo gestionale.

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


[1] Abrogato dall'art. 9 del R.R. 22 novembre 2019, n. 23.