§ III.1.114 - L.R. 19 settembre 2008, n. 23.
Piano regionale di salute 2008 - 2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:19/09/2008
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Piano regionale di salute)
Art. 3.  (Regolamenti attuativi)
Art. 4.  (Disposizioni per i PAL)
Art. 5.  (Copertura finanziaria)


§ III.1.114 - L.R. 19 settembre 2008, n. 23.

Piano regionale di salute 2008 - 2010.

(B.U. 26 settembre 2008, n. 150)

 

Art. 1. (Principi)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale), la programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione Puglia si esplica nel documento di indirizzo del piano regionale di salute.

2. Il piano regionale di salute, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), individua gli obiettivi di salute, le strategie con relative azioni prioritarie di intervento da raggiungere nel triennio di riferimento, garantendo la centralità del cittadino quale protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali e la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale.

 

     Art. 2. (Piano regionale di salute)

1. Il piano regionale di salute 2008-2010, di cui all’allegato 1, approvato con la presente legge, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia), individua quali azioni del processo le seguenti aree di intervento:

a) fragilità;

b) prevenzione;

c) assistenza ospedaliera;

d) assistenza territoriale;

e) governo del sistema;

f) semplificazione del procedimento,

g) partecipazione attiva dei cittadini.

 

     Art. 3. (Regolamenti attuativi)

1. La Giunta regionale approva con successivi atti regolamentari i piani attuativi relativi agli obiettivi di salute, ai modelli organizzativi, ai criteri per l’allocazione adeguata, appropriata e razionale delle risorse, nonché agli strumenti di valutazione continua della qualità dei servizi erogati, contenuti nell’allegato 1 della presente legge, secondo le procedure previste dallo Statuto della Regione Puglia.

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 25/2006 è sostituito dal seguente:

“4. Il direttore generale della ASL, avvalendosi del collegio di direzione, propone alla Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano regionale di salute, il piano attuativo locale (PAL). Il PAL è lo strumento di pianificazione strategica dell’azienda e ha lo stesso periodo di vigenza del piano regionale di salute. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria ex articolo 3, comma 1, della l.r. 25/2006, approva il PAL con le procedure di cui all’articolo 44 della l.r. 7/2004. Il direttore generale adotta il piano annuale delle attività, con riferimento al PAL approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della disponibilità delle risorse assegnate all’azienda certificata dal direttore generale, dai direttori sanitario e amministrativo e dal collegio dei revisori dei conti.”

 

     Art. 4. (Disposizioni per i PAL)

1. I direttori generali delle aziende sanitarie, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adottare i PAL.

 

2. In caso di inosservanza di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta per l’adozione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, del PAL.

 

3. I PAL delle aziende sanitarie devono essere approvati dalla Giunta regionale con provvedimenti simultanei.

 

     Art. 5. (Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria connessa all’attuazione della presente legge è assicurata nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo sanitario di parte corrente, determinate annualmente con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché dalle altre assegnazioni di fondi statali e comunitari specificatamente destinati al servizio sanitario regionale.

 

 

Allegato 1 [1]


[1] Per una modifica del paragrafo 2.4.5, vedi l'art. 27 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.