§ II.5.35 - L.R. 1 giugno 2012, n. 14.
Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:01/06/2012
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3


§ II.5.35 - L.R. 1 giugno 2012, n. 14.

Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM)

(B.U. 4 giugno 2012, n. 80)

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3

1. All’articolo 3 (Composizione e durata in carica) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per comunicazioni - CO.RE.COM), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 le parole: “da cinque membri” sono sostituite dalle seguenti: “da tre membri”;

b) al comma 2 le parole: “a tre nomi” sono sostituite dalle seguenti: “a due nomi”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.”;

d) al comma 7 le parole: “due componenti” sono sostituite dalle seguenti: “un componente”.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.