§ 17.3.264 - Direttiva 22 maggio 2012, n. 13.
Direttiva n. 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:22/05/2012
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Diritto all’informazione sui diritti
Art. 4.  Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto
Art. 5.  Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo
Art. 6.  Diritto all’informazione sull’accusa
Art. 7.  Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine
Art. 8.  Verifica e ricorsi
Art. 9.  Formazione
Art. 10.  Non regressione
Art. 11.  Recepimento
Art. 12.  Relazione
Art. 13.  Entrata in vigore
Art. 14.  Destinatari


§ 17.3.264 - Direttiva 22 maggio 2012, n. 13.

Direttiva n. 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali

(G.U.U.E. 1 giugno 2012, n. L 142)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’Unione si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e di altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

 

(2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali [3]. L’introduzione al programma stabilisce che "il reciproco riconoscimento deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".

 

(3) L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

 

(4) Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative.

 

(5) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la "Carta") e l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la "CEDU") sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

 

(6) L’articolo 6 della Carta e l’articolo 5 della CEDU sanciscono il diritto alla libertà e alla sicurezza degli individui. Le restrizioni di tale diritto non devono andare oltre i limiti consentiti a norma dell’articolo 5 della CEDU e quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

(7) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della CEDU, l’esperienza ha dimostrato che questa da sola non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

 

(8) Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta e dalla CEDU.

 

(9) A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i "diritti della persona nella procedura penale" quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.

 

(10) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell’informazione nei procedimenti penali.

 

(11) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali [4] (la "tabella di marcia"). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia ha invitato ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l’ordine dei diritti è meramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato in conformità alle priorità. La tabella di marcia è concepita per operare come un insieme, pertanto i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state applicate.

 

(12) L’ 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini [5] (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti processuali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

 

(13) La prima misura adottata in base alla misura A della tabella di marcia è stata la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali [6].

 

(14) La presente direttiva si riferisce alla misura B della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella presente direttiva il termine "accusa" è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine "accusa" utilizzato nell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

 

(15) Nella comunicazione del 20 aprile 2010 dal titolo "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei — Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma", la Commissione ha annunciato che avrebbe presentato una proposta in materia di informazioni sui diritti e sui capi d’imputazione nel 2010.

 

(16) La presente direttiva si dovrebbe applicare alle persone indagate e imputate indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità.

 

(17) In taluni Stati membri un’autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per comminare sanzioni in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che l’autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una giurisdizione competente in materia penale, la presente direttiva dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a tale ricorso o deferimento.

 

(18) La presente direttiva dovrebbe prevedere esplicitamente il diritto all’informazione sui diritti processuali, che si desume dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

(19) Le autorità competenti dovrebbero informare prontamente gli indagati o imputati, oralmente o per iscritto, sui diritti essenziali per la salvaguardia dell’equità del procedimento, quali applicabili in base alla legislazione nazionale, come previsto dalla presente direttiva. Per l’esercizio pratico ed effettivo di questi diritti, le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento e al più tardi anteriormente al primo interrogatorio degli indagati o imputati da parte della polizia o di un’altra autorità competente.

 

(20) La presente direttiva stabilisce norme minime per quanto riguarda le informazioni sui diritti dell’indagato o imputato. Ciò non pregiudica le informazioni da fornire riguardo altri diritti processuali derivanti dalla Carta, dalla CEDU, dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione applicabile, come interpretate dalle autorità giudiziarie competenti. Dopo che le informazioni su un particolare diritto sono state fornite, le autorità competenti non dovrebbero essere tenute a fornirle di nuovo, a meno che circostanze specifiche del caso o norme specifiche del diritto nazionale non lo richiedano.

 

(21) Nella presente direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

(22) Qualora le persone indagate o imputate siano arrestate o detenute, le informazioni sui diritti processuali applicabili dovrebbero essere fornite loro per iscritto mediante una "comunicazione dei diritti" redatta in modo facilmente comprensibile al fine di assistere dette persone nella comprensione dei loro diritti. Tale comunicazione dei diritti dovrebbe essere fornita tempestivamente a ogni persona arrestata quando è privata della libertà per intervento delle autorità preposte all’applicazione della legge nel quadro di procedimenti penali. Dovrebbe includere informazioni di base concernenti la possibilità di contestare la legittimità dell’arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria laddove e nella misura in cui tale diritto esista nel diritto nazionale. Per assistere gli Stati membri nell’elaborazione di tale comunicazione, un modello è previsto nell’allegato I. Tale modello è indicativo e può essere rivisto a seguito della relazione della Commissione sull’attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia siano entrate in vigore. La comunicazione dei diritti può contenere anche altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.

 

(23) Le condizioni specifiche e le norme relative al diritto delle persone imputate o indagate di informare un’altra persona del loro arresto o della loro detenzione devono essere determinate dagli Stati membri nel loro diritto nazionale. Come previsto nella tabella di marcia, l’esercizio di tale diritto non dovrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento penale.

 

(24) La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale concernenti la sicurezza delle persone trattenute in strutture di detenzione.

 

(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel fornire informazioni a norma della presente direttiva, alle persone indagate o imputate siano fornite, se necessario, le traduzioni o l’interpretazione in una lingua a loro comprensibile, conformemente alle norme di cui alla direttiva 2010/64/UE.

 

(26) Allorché forniscono alle persone indagate o imputate le informazioni di cui alla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che non sono in grado di capire il contenuto o il significato delle informazioni stesse in ragione, ad esempio, della loro giovane età o delle loro condizioni mentali o fisiche.

 

(27) Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

 

(28) Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

 

(29) Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l’equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

 

(30) Qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che sia essenziale per contestare effettivamente, in conformità del diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione di persone indagate o imputate, dovrebbe essere messo a disposizione degli indagati o imputati o a disposizione del loro legale al più tardi prima che un’autorità giudiziaria competente sia chiamata a decidere in merito alla legittimità dell’arresto o della detenzione a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, e a tempo debito per consentire l’esercizio effettivo del diritto di contestare la legittimità dell’arresto o della detenzione.

 

(31) Ai fini della presente direttiva, l’accesso al materiale probatorio, quale definito dal diritto nazionale, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato, che è in possesso delle autorità competenti relativamente alla causa penale specifica, dovrebbe includere l’accesso alla documentazione relativa all’indagine quali documenti e, se del caso, fotografie e registrazioni audio e video. Tale documentazione relativa all’indagine può essere contenuta in un fascicolo o detenuta altrimenti dalle autorità competenti in qualsivoglia forma ai sensi del diritto nazionale.

 

(32) L’accesso al materiale probatorio, a favore o contro l’indagato o imputato, detenuto dalle autorità competenti secondo quanto previsto dalla presente direttiva può essere negato, conformemente al diritto nazionale, qualora tale accesso possa costituire una minaccia grave per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o qualora il rifiuto di tale accesso sia strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti. Ogni rifiuto di tale accesso deve essere ponderato rispetto ai diritti della difesa dell’indagato o imputato, tenendo conto delle diverse fasi del procedimento penale. Queste restrizioni all’accesso dovrebbero essere interpretate rigorosamente e in conformità del principio del diritto a un processo equo secondo la CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

(33) Il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine non dovrebbe pregiudicare le disposizioni del diritto nazionale sulla protezione dei dati personali e del luogo di soggiorno dei testimoni protetti.

 

(34) L’accesso alla documentazione relativa all’indagine, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato.

 

(35) Ove le informazioni siano fornite a norma della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero procedere alla documentazione degli atti, in conformità con le relative procedure nazionali già in vigore, senza che ciò comporti alcun obbligo aggiuntivo di introdurre nuovi meccanismi od oneri amministrativi aggiuntivi.

 

(36) Le persone indagate o imputate o i loro avvocati dovrebbero avere il diritto di contestare, in conformità del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse. Tale diritto non comporta, per gli Stati membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti.

 

(37) Fatte salve l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero offrire o promuovere una formazione adeguata sugli obiettivi della presente direttiva ai funzionari competenti negli Stati membri.

 

(38) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’attuazione pratica ed efficace di alcune disposizioni, quali l’obbligo di comunicare alle persone indagate o imputate le informazioni sui loro diritti in un linguaggio semplice e accessibile, potrebbe essere conseguita con mezzi diversi tra cui misure non legislative, quali la formazione appropriata delle autorità competenti o una comunicazione dei diritti formulata in modo semplice e non tecnico, facilmente comprensibile a un profano che non abbia alcuna conoscenza di diritto processuale penale.

 

(39) Il diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [7]. Per assistere gli Stati membri a elaborare una comunicazione dei diritti per tali persone, un modello è previsto nell’allegato II. Tale modello è indicativo e può essere rivisto in sede di relazione della Commissione sull’attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore.

 

(40) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

(41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

 

(42) Le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

(43) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia stabilire norme minime comuni relative al diritto all’informazione nei procedimenti penali, non può essere conseguito con iniziative unilaterali degli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale o locale, e può dunque, in ragione della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(44) A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, questi Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

 

(45) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

 

2. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’irrogazione di una sanzione relativamente a reati minori da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.

 

     Art. 3. Diritto all’informazione sui diritti

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

 

a) il diritto a un avvocato;

 

b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

 

c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

 

d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

 

e) il diritto al silenzio.

 

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.

 

     Art. 4. Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto

1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

 

2. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:

 

a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine;

 

b) il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona;

 

c) il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza; e

 

d) il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria.

 

3. La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

 

4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

 

5. Gli Stati membri provvedono affinché l’indagato o l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

 

     Art. 5. Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

1. Gli Stati membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584/GAI nello Stato membro di esecuzione.

 

2. La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione.

 

     Art. 6. Diritto all’informazione sull’accusa

1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

 

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

 

4. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento.

 

     Art. 7. Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine

1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

 

2. Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato.

 

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l’esame.

 

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.

 

5. L’accesso di cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito.

 

     Art. 8. Verifica e ricorsi

1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse.

 

     Art. 9. Formazione

Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di provvedere a una formazione adeguata sul rispetto degli obiettivi della presente direttiva.

 

     Art. 10. Non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

 

     Art. 11. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 giugno 2014.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo di tali misure.

 

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 12. Relazione

Entro il 2 giugno 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva corredata, se del caso, di proposte legislative.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 14. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

 

 

[1] GU C 54 del 19.2.2011, pag. 48.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

 

[4] GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

 

[5] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

 

[6] GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

 

[7] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Modello indicativo di comunicazione dei diritti

 

Il presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell’elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili. La comunicazione dei diritti degli Stati membri deve essere consegnata al momento dell’arresto o della detenzione. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di fornire alle persone sospettate o accusate, informazioni scritte in altre situazioni durante il procedimento penale.

 

Quando è arrestato o detenuto Lei ha i seguenti diritti:

 

A. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO/DIRITTO ALL’ASSISTENZA LEGALE

 

Lei ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l’assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.

 

B. INFORMAZIONI IN MERITO ALL’ACCUSA

 

Lei ha il diritto di conoscere i motivi dell’arresto o della detenzione e del reato per il quale è indagato o imputato.

 

C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

 

Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete. L’interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto delle vostre comunicazioni confidenziale. Ha il diritto alla traduzione almeno dei passaggi che la riguardano dei documenti essenziali, incluso qualsiasi provvedimento del giudice che disponga il Suo arresto, gli atti contenenti l’accusa o il rinvio a giudizio e tutte le sentenze. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una traduzione orale o un riassunto orale.

 

D. FACOLTÀ DI NON RISPONDERE

 

Se viene interrogato dalla polizia o dalle altre autorità competenti, può avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande sul presunto reato. Può domandare al Suo avvocato di aiutarLa a decidere in merito.

 

E. ACCESSO AI DOCUMENTI

 

Al momento dell’arresto e della detenzione, Lei o il Suo avvocato avete il diritto di accedere ai documenti essenziali necessari a contestare la legittimità dell’arresto o della detenzione. In caso di rinvio a giudizio Lei o il Suo avvocato avete diritto di accedere al materiale probatorio a favore o contro di Lei.

 

F. INFORMARE UN TERZO SUL SUO ARRESTO O SULLA SUA DETENZIONE/INFORMARE IL SUO CONSOLATO O AMBASCIATA

 

Al momento dell’arresto o della detenzione, comunichi alla polizia se vuole che qualcuno sia informato della Sua detenzione, ad esempio un familiare o il Suo datore di lavoro. In alcuni casi il diritto di informare un’altra persona della Sua detenzione può essere temporaneamente sospeso. In tali casi la polizia La informerà al riguardo.

 

Se è straniero, comunichi alla polizia se vuole che la Sua autorità consolare o ambasciata sia informata della Sua detenzione. Si rivolga inoltre alla polizia se vuole contattare un funzionario della Sua autorità consolare o ambasciata.

 

G. ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA

 

Se viene arrestato o è detenuto, ha diritto all’assistenza medica d’urgenza. Se ha bisogno di un’assistenza medica d’urgenza si rivolga alla polizia.

 

H. PERIODO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

 

Dopo il Suo arresto può essere privato della Sua libertà o può essere detenuto per un periodo massimo di … [inserire il numero applicabile di ore/giorni]. Al termine di tale periodo deve essere rilasciato o condotto di fronte a un giudice che deciderà in merito a una Sua ulteriore detenzione. Chieda al Suo avvocato o al giudice informazioni sull’eventuale possibilità di contestare l’arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria.

 

 

ALLEGATO II

 

Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo

 

Il presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell’elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili.

 

È stato arrestato sulla base di un mandato di arresto europeo. Ha i seguenti diritti:

 

A. INFORMAZIONI SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

 

Lei ha il diritto di essere informato sul contenuto del mandato di arresto europeo sulla base del quale è stato arrestato.

 

B. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO

 

Lei ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l’assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.

 

C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

 

Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito da un interprete gratuitamente. L’interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto delle Vostre comunicazioni confidenziali. Ha il diritto a una traduzione del mandato di arresto europeo in una lingua di Sua comprensione. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una traduzione orale o un riassunto orale.

 

D. POSSIBILITÀ DEL CONSENSO

 

Può dare o negare il Suo consenso alla Sua consegna allo Stato membro da cui è ricercato. Il Suo consenso accelererà il procedimento. [Eventuale aggiunta da parte di alcuni Stati membri: potrebbe essere difficile, o anche impossibile modificare tale decisione in una fase successiva]. Chieda maggiori informazioni in merito alle autorità o al Suo avvocato.

 

E. UDIENZA

 

Se non acconsente alla Sua consegna, ha diritto a un’udienza da parte di un’autorità giudiziaria.