§ 17.2.30 - Decisione 13 giugno 2002, n. 584.
Decisione n. 2002/584/GAI quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:13/06/2002
Numero:584


Sommario
Art. 1.  Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione.
Art. 2.  Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo.
Art. 3.  Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo.
Art. 4.  Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo.
Art. 5.  Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari.
Art. 6.  Determinazione delle autorità giudiziarie competenti.
Art. 7.  Ricorso all’autorità centrale.
Art. 8.  Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo.
Art. 9.  Trasmissione di un mandato d’arresto europeo.
Art. 10.  Modalità di trasmissione di un mandato d’arresto europeo.
Art. 11.  Diritti del ricercato.
Art. 12.  Mantenimento in custodia.
Art. 13.  Consenso alla consegna.
Art. 14.  Audizione del ricercato.
Art. 15.  Decisione sulla consegna.
Art. 16.  Decisione in caso di concorso di richieste.
Art. 17.  Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo.
Art. 18.  Situazione in attesa della decisione.
Art. 19.  Audizione della persona in attesa della decisione.
Art. 20.  Privilegi e immunità.
Art. 21.  Conflitto di obblighi internazionali.
Art. 22.  Notifica della decisione.
Art. 23.  Termine per la consegna.
Art. 24.  Consegna rinviata o condizionale.
Art. 25.  Transito.
Art. 26.  Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione.
Art. 27.  Eventuali azioni penali per altri reati.
Art. 28.  Consegna o estradizione successiva.
Art. 29.  Consegna di beni.
Art. 30.  Spese.
Art. 31.  Relazioni con gli altri strumenti giuridici.
Art. 32.  Disposizione transitoria.
Art. 33.  Disposizioni relative all’Austria e a Gibilterra.
Art. 34.  Attuazione.
Art. 35.  Entrata in vigore.


§ 17.2.30 - Decisione 13 giugno 2002, n. 584.

Decisione n. 2002/584/GAI quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

(G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, lettere a) e b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.

     (2) Il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, previsto al punto 37 delle conclusioni di Tampere e adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000, affronta la questione dell’esecuzione reciproca del mandato d’arresto.

     (3) Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell’estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi sull’estradizione redatte in modo identico.

     (4) Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte l’estradizione, che fanno parte dell’acquis dell’Unione: la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione, del 19 giugno 1990, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea.

     (5) L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

     (6) Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

     (7) Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (8) Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

     (9) Il ruolo delle autorità centrali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo dev’essere limitato all’assistenza pratica e amministrativa.

     (10) Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

     (11) Il mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen che riguardano tale materia.

     (12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

     (13) Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti.

     (14) Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell’attuazione della presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta convenzione,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione.

     1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

     2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

     3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro.

 

     Art. 2. Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo.

     1. Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

     2. Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

     - partecipazione a un’organizzazione criminale,

     - terrorismo,

     - tratta di esseri umani,

     - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

     - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

     - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

     - corruzione,

     - frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

     - riciclaggio di proventi di reato,

     - falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro,

     - criminalità informatica,

     - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

     - favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,

     - omicidio volontario, lesioni personali gravi,

     - traffico illecito di organi e tessuti umani,
     - rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

     - razzismo e xenofobia,

     - furti organizzati o con l’uso di armi,

     - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

     - truffa,

     - racket e estorsioni,

     - contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

     - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

     - falsificazione di mezzi di pagamento,

     - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

     - traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

     - traffico di veicoli rubati,

     - stupro,

     - incendio volontario,

     - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

     - dirottamento di aereo/nave,

     - sabotaggio.

     3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE), di inserire altre categorie di reati nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

     4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

 

     Art. 3. Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo.

     L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:

     1) se il reato alla base del mandato d’arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest’ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;

     2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;

     3) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.

 

     Art. 4. Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo.

     L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

     1) se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;

     2) se contro la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è in corso un’azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo;

     3) se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del mandato d’arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni;

     4) se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;

     5) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;

     6) se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

     7) Se il mandato d’arresto europeo riguarda reati:

     a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure

     b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

 

     Art. 5. Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari.

     L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

     1) Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata “in absentia”, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.

     2) Se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata - su richiesta o al più tardi dopo 20 anni - oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.

     3) Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

 

     Art. 6. Determinazione delle autorità giudiziarie competenti.

     1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

     2. Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

     3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno.

 

     Art. 7. Ricorso all’autorità centrale.

     1. Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

     2. Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

     Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all’autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

 

     Art. 8. Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo.

     1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

     a) identità e cittadinanza del ricercato;

     b) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

     c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

     d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

     e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

     f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

     g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

     2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell’adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

 

CAPO II

PROCEDURA DI CONSEGNA

 

     Art. 9. Trasmissione di un mandato d’arresto europeo.

     1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l’autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d’arresto europeo direttamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

     2. L’autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).

     3. Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d’arresto europeo corredato delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

     Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all’articolo 8, la segnalazione equivarrà ad un mandato d’arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell’originale da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

 

     Art. 10. Modalità di trasmissione di un mandato d’arresto europeo.

     1. Se l’autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie, specie attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.

     2. Se l’autorità giudiziaria emittente lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.

     3. Se non è possibile ricorrere al Sistema di Informazione Schengen, l’autorità giudiziaria emittente può fare ricorso ai servizi dell’Interpol per comunicare il mandato d’arresto europeo.

     4. L’autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d’arresto europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell’esecuzione di verificarne l’autenticità.

     5. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all’autenticità di un documento necessario per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l’intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

     6. Se l’autorità che riceve un mandato d’arresto europeo non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d’ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l’autorità giudiziaria emittente.

 

     Art. 11. Diritti del ricercato.

     1. Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente.

     2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

 

     Art. 12. Mantenimento in custodia.

     Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.

 

     Art. 13. Consenso alla consegna.

     1. Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

     2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all’assistenza di un consulente legale.

     3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

     4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato membro può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all’articolo 17 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Lo Stato membro che desidera sfruttare detta possibilità ne informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea all’atto dell’adozione della presente decisione quadro e indica le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché qualsiasi modifica.

 

     Art. 14. Audizione del ricercato.

     Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all’articolo 13 l’arrestato ha diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell’esecuzione.

 

     Art. 15. Decisione sulla consegna.

     1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

     2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

     3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

 

     Art. 16. Decisione in caso di concorso di richieste.

     1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell’azione penale o per l’esecuzione di una pena o misura privative della libertà.

     2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere una consulenza all’Eurojust per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.

     3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell’esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell’accordo applicabile.

     4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

 

     Art. 17. Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo.

     1. Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

     2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

     3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

     4. In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

     5. Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

     6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere motivato.

     7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l’Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell’esecuzione dei mandati d’arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri.

 

     Art. 18. Situazione in attesa della decisione.

     1. Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso per esercitare un’azione penale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve:

     a) o accettare che si proceda all’audizione del ricercato, ai sensi dell’articolo 19 o;

     b) accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

     2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

     3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

 

     Art. 19. Audizione della persona in attesa della decisione.

     1. L’audizione della persona ricercata è effettuata da un’autorità giudiziaria, assistita da un’altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

     2. L’audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

     3. La competente autorità giudiziaria dell’esecuzione può incaricare un’altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite.

 

     Art. 20. Privilegi e immunità.

     1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un’immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all’articolo 17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.

     Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.

     2. Se la revoca del privilegio o dell’immunità compete ad un’autorità dello Stato membro di esecuzione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un’autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all’autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

 

     Art. 21. Conflitto di obblighi internazionali.

     La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell’accordo in virtù del quale ha avuto luogo l’estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l’assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. I termini di cui all’articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

 

     Art. 22. Notifica della decisione.

     L’autorità giudiziaria dell’esecuzione notifica immediatamente all’autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d’arresto europeo.

 

     Art. 23. Termine per la consegna.

     1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

     2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

     3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

     4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

     5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.

 

     Art. 24. Consegna rinviata o condizionale.

     1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo.

     2. Invece di rinviare la consegna, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

 

     Art. 25. Transito.

     1. Ciascuno Stato membro consente, salvo che si avvalga della possibilità di rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:

     a) l’identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d’arresto europeo;

     b) l’esistenza di un mandato d’arresto europeo;

     c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;

     d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

     Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.

     2. Ciascuno Stato membro designa un’autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Gli Stati membri comunicano tale designazione al Segretariato generale del Consiglio.

     3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all’autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.

     4. La presente decisione quadro non si applica, se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente fornisce all’autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.

     5. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato membro il presente articolo è applicabile mutatis mutandis. In particolare, l’espressione “mandato d’arresto europeo” sarà sostituita dai termini “richiesta di estradizione”.

 

CAPO III

EFFETTI DELLA CONSEGNA

 

     Art. 26. Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione.

     1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

     2. A tal fine l’autorità giudiziaria dell’esecuzione o l’autorità centrale designata ai sensi dell’articolo 7 trasmette all’autorità giudiziaria emittente, all’atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d’arresto europeo.

 

     Art. 27. Eventuali azioni penali per altri reati.

     1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

     2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

     3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

     a) quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

     b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

     c) il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

     d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;

     e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell’articolo 13;

     f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

     g) qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

     4. La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste. [1]

 

     Art. 28. Consegna o estradizione successiva.

     1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

     2. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d’arresto europeo può comunque essere consegnata senza l’assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

     a) quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

     b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d’arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l’interessato l’ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

     c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).

     3. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:

     a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell’articolo 9, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2;

     b) l’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;

     c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

     d) l’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4.

     Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

     4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L’assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo.

 

     Art. 29. Consegna di beni.

     1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell’autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:

     a) possono essere necessari come prova, ovvero

     b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.

     2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

     3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato membro di esecuzione, quest’ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.

     4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.

 

     Art. 30. Spese.

     1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo sono a carico di detto Stato membro.

     2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 31. Relazioni con gli altri strumenti giuridici.

     1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:

     a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l’estradizione;

     b) accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;

     c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea del 10 marzo 1995; e

     d) convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea del 27 settembre 1996;

     e) titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

     2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

     Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell’articolo 17, estendendo l’elenco dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 1 o 2.

     Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

     Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.

     Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.

     3. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri.

 

     Art. 32. Disposizione transitoria.

     Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1° gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1°gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell’esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento.

 

     Art. 33. Disposizioni relative all’Austria e a Gibilterra.

     1. Fintanto che non avrà modificato l’articolo 12, paragrafo 1 della “Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz” e, al più tardi, sino al 31 dicembre 2008, l’Austria può autorizzare le proprie autorità giudiziarie dell’esecuzione a rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto europeo se il ricercato è un cittadino austriaco e se il reato per cui il mandato d’arresto europeo è stato emesso non è punibile a norma della legislazione austriaca.

     2. La presente decisione si applica a Gibilterra.

 

     Art. 34. Attuazione.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 31 dicembre 2003.

     2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Nel procedere in tal senso ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.

     Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 4 e dell’articolo 25, paragrafo 2. Provvederà inoltre alla pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale.

     3. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull’applicazione della presente decisione quadro accompagnata, se opportuno, da proposte legislative.

     4. Nel secondo semestre del 2003 il Consiglio valuta in particolare l’applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri nonché il funzionamento del sistema di informazione Schengen.

 

     Art. 35. Entrata in vigore.

     La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

ALLEGATO

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO [1]

 

     Il presente mandato è stato emesso da un’autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

     ………………….

 

[1] Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.

 

 

     a) Informazioni relative all’identità della persona ricercata:

     Cognome:

     Nome(i):

     Cognome da nubile, se del caso:

     Pseudonimi, se del caso:

     Sesso:

     Nazionalità:

     Data di nascita:

     Luogo di nascita:

     Residenza e/o indirizzo noto:

Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende:

     Segni particolari/descrizione della persona ricercata:

     Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi)

 

     b) Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo

     1. Mandato d’arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:

     Tipo:

     2. Sentenza esecutiva:

     Numero di riferimento:

 

     c) Indicazioni sulla durata della pena

     1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati:

     2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:

     Pena residua da scontare:

 

     d) La decisione è stata emessa in absentia e

     - l’interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro modo della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione in absentia

     o

     - l’interessato non è stato chiamato a comparire di persona né è stato informato in altro modo della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione emessa in absentia, ma gli sono state fornite le seguenti garanzie giuridiche una volta consegnato alle autorità giudiziarie (tali garanzie possono essere fornite anticipatamente):

 

     Precisare le garanzie giuridiche:

 

     e) Reati

 

     Il presente mandato è emesso per un totale di:

     … reati.

 

     Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l’ora) il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata …

     Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili:

     I. Contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti in detto Stato membro con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:

     [] partecipazione a un’organizzazione criminale;

     [] terrorismo;

     [] tratta di esseri umani;

     [] sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

     [] traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

     [] traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

     [] corruzione;

     [] frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

     [] riciclaggio di proventi di reato;

     [] falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell’euro;

     [] criminalità informatica;

     [] criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

     [] favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali;

     [] omicidio volontario, lesioni personali gravi;

     [] traffico illecito di organi e tessuti umani;

     [] rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

     [] razzismo e xenofobia;

     [] furti organizzati o con l’uso di armi;

     [] traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte;

     [] truffa;

     [] racket ed estorsioni;

     [] contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

     [] falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

     [] falsificazione di mezzi di pagamento;

     [] traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

     [] traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

     [] traffico di veicoli rubati;

     [] stupro;

     [] incendio doloso;

     [] reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

     [] dirottamento di aereo/nave;

     [] sabotaggio.

 

     II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I:

 

     f) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

 

[NB: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all’extraterritorialità, all’interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato]

 

     g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova.

     Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:

     Descrizione e ubicazione dei beni (se noti): …

     h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato d’arresto europeo è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l’inflizione di siffatta pena o misura:

     - il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta - su richiesta o al più tardi dopo 20 anni - affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita,

     e/o

     - il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o della prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.

 

     i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato:

     Denominazione ufficiale:

     Nome del rappresentante [1]:

     Funzione (titolo/grado):

     Numero di riferimento del fascicolo:

     Indirizzo: …

     Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

     Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

     E-mail:

     Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna: …

 

[1] Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al “titolare” dell’autorità giudiziaria.

 

     In caso di designazione di un’autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d’arresto europei:

     Denominazione dell’autorità centrale:

     Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome)

     Indirizzo: …

     Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (prefisso) (...)

     Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

     E-mail:

     Firma dell’autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante: …

     Nome:

     Funzione (titolo/grado):

     Data:

     Timbro ufficiale (se disponibile)

 

 

DICHIARAZIONI DI ALCUNI STATI MEMBRI SULL’ADOZIONE DELLA DECISIONE QUADRO

 

     Dichiarazioni sull’articolo 32

     Dichiarazione della Francia

     Conformemente all’articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la Francia dichiara che in qualità di Stato dell’esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima del 1° novembre 1993 - data di entrata in vigore del trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 - secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004.

     Dichiarazione dell’Italia

     L’Italia continuerà a trattare in conformità delle norme vigenti in materia di estradizione tutte le richieste relative a reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, conformemente all’articolo 32.

     Dichiarazione dell’Austria

     In conformità dell’articolo 32 della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, l’Austria dichiara che in qualità di Stato dell’esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione quadro secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente a tale data.

 

     Dichiarazioni sull’articolo 13, paragrafo 4

     Dichiarazione del Belgio

     Il consenso alla consegna da parte della persona interessata resta revocabile fino al momento della consegna.

     Dichiarazione della Danimarca

     Il consenso alla consegna e la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità possono essere revocati in conformità con le norme pertinenti applicabili in qualsiasi momento secondo il diritto danese.

     Dichiarazione dell’Irlanda

     In Irlanda, il consenso alla consegna e l’eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità di cui all’articolo 27, paragrafo 2, possono essere revocati. Il consenso può essere revocato conformemente al diritto interno nazionale fino all’esecuzione della consegna.

     Dichiarazione della Finlandia

     In Finlandia, il consenso alla consegna e l’eventuale rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità di cui all’articolo 27, paragrafo 2, possono essere revocati. Il consenso può essere revocato conformemente al diritto interno nazionale fino all’esecuzione della consegna.

     Dichiarazione della Svezia

     Il consenso o la rinuncia ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, possono essere revocati dalla persona di cui è stata chiesta la consegna. La revoca deve avvenire prima dell’esecuzione della decisione sulla consegna.

 


[1] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. L 43.