§ 1.10.75 - L.R. 15 giugno 2012, n. 14.
Interpretazione autentica dell’articolo 23, comma 10 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:15/06/2012
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Limitazione di applicabilità)
Art. 2.  (Interpretazione autentica dell’articolo 18 comma 2 della legge regionale 32/1994)
Art. 3.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.10.75 - L.R. 15 giugno 2012, n. 14.

Interpretazione autentica dell’articolo 23, comma 10 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012) e dell’articolo 18, comma 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale).

(B.U. 25 giugno 2012, n. 39)

 

Art. 1. (Limitazione di applicabilità)

1. L’articolo 23, comma 10 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), il quale stabilisce che il personale, di cui all’articolo 3, comma 112 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo, in base all’articolo 9, comma 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso nei ruoli della Giunta regionale della Campania, a domanda e nei limiti dei posti in organico, si applica esclusivamente al personale delle Poste Italiane, di cui all’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

2. Il capitolo relativo alla copertura finanziaria, di cui all’articolo 23, comma 10 della legge regionale 1/2012, è invariato.

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica dell’articolo 18 comma 2 della legge regionale 32/1994)

1. Il comma 2, dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) si interpreta, quanto al richiamo ai modi e ai termini previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e in particolare al requisito di cui all’articolo 3 bis, comma 3, lettera b) del predetto decreto, nel senso che “per esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso” deve intendersi esclusivamente l’esperienza derivante da incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporti di lavoro dipendente e non esperienze lavorative relative ad attività libero professionali e a quelle di mera consulenza.

 

     Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.