§ 65.5.36 - D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.5 moneta unica europea
Data:29/12/2011
Numero:230


Sommario
Art. 1.  Normativa contabile
Art. 2.  Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Art. 3.  Deroga alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante
Art. 4.  Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385


§ 65.5.36 - D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE.

(G.U. 7 febbraio 2012, n. 31)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

     Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

     Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Normativa contabile

     1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.».

     2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter».

     3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite le seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998;»;

     b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993» sono aggiunte le seguenti: «; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993»;

     c) all'articolo 4, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Le società di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.»;

     d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis»;

     e) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformità ai principi contabili internazionali.»;

     f) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonchè per le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le facoltà di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi contabili internazionali.».

 

     Art. 2. Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

     1. All'articolo 114-decies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies.».

     2. All'articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola: «addebitare» è sostituita dalla seguente: «richiedere»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.».

 

     Art. 3. Deroga alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante

     1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, il regolamento medesimo non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

     b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il medesimo beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;

     c) l'importo della transazione non superi 1000 euro.

     2. Con le istruzioni di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, possono essere identificate le fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

     1. All'articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le lettere a), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

     c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

     e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;».

     2. All'articolo 114-novies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:

     a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

     b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;

     c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.».

     3. L'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.».

     4. All'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.».

     5. L'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 114-undecies

     Rinvio

     1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonchè nel Titolo VI.

     2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.

     3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».

     6. L'articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 114-duodecies

     Conti di pagamento e forme di tutela

     1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.

     2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.

     3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.».

     7. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.».

     8. All'articolo 114-quaterdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonchè il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»