§ 3.9.52 - L.R. 14 novembre 2011, n. 27.
Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 opere pubbliche
Data:14/11/2011
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Interventi per il finanziamento di opere)
Art. 3.  (Realizzazione delle opere)
Art. 4.  (Disposizione transitoria)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)


§ 3.9.52 - L.R. 14 novembre 2011, n. 27.

Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia.

(B.U. 29 novembre 2011, n. 49)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, con la presente legge, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), disciplina la realizzazione e il finanziamento di opere pubbliche per lo sviluppo della città di Aosta, capitale dell'autonomia regionale, nonché il finanziamento delle attività volte allo sviluppo economico, sociale e turistico del capoluogo regionale.

 

     Art. 2. (Interventi per il finanziamento di opere)

1. La Regione, considerato l'interesse dell'intera collettività valdostana alla realizzazione degli interventi diretti a qualificare servizi e infrastrutture urbani della città di Aosta, assicura il finanziamento delle opere di cui all'articolo 1, da attuarsi nel periodo 2012/2021, volte in particolare:

 

a) alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico;

 

b) al miglioramento della qualità ambientale e al recupero di aree degradate;

 

c) all'adeguamento della dotazione di impianti turistico-sportivi, culturali e per il tempo libero;

 

d) al miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana, anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi stradali, di trasporti e di parcheggi.

 

2. La Regione concede al Comune di Aosta, considerato il ruolo prioritario e strategico del capoluogo regionale e delle esigenze finanziarie ad esso correlate, finanziamenti volti ad assicurare la gestione delle opere di cui al comma 1 e il funzionamento dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana, con particolare riguardo a quelli turistico-sportivi. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per il trasferimento dei finanziamenti necessari al sostegno delle attività di gestione e dei servizi di cui al presente comma.

 

     Art. 3. (Realizzazione delle opere)

1. Le opere di cui all'articolo 1 sono definite nell'ambito di un piano di interventi, contenente la sintetica descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali delle opere e l'indicazione delle relative priorità. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Comune di Aosta.

 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la realizzazione delle opere e per il trasferimento dei finanziamenti a tal fine necessari.

 

3. Le opere sono realizzate dal Comune di Aosta o dalla Regione. In quest'ultimo caso, il Comune, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa e concorda le modalità di trasferimento dei finanziamenti necessari. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad iscrivere e ad accertare nelle contabilità speciali dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale l'intera somma necessaria alla realizzazione dell'opera, oggetto di trasferimento da parte del Comune, e ad apportare le conseguenti variazioni nello stato di previsione delle spese [1].

 

4. Qualora la realizzazione delle opere richieda l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, enti o altri soggetti pubblici, il Presidente della Regione promuove la formazione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

 

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente in merito allo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Disposizione transitoria)

1. Le opere previste nel programma degli interventi predisposto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), sono portate a compimento ai sensi della legge regionale medesima.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento del programma degli interventi di cui all'articolo 3, è autorizzata una spesa complessiva nel decennio 2012/2021 di euro 15.000.000, di cui annui euro 1.500.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014.

 

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, è determinato in annui euro 1.500.000 per il decennio 2012/2021.

 

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sia nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 sia in quello per il triennio 2012/2014, nell'Area omogenea 1.4.2. (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

 

4. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede:

 

a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 48/1995;

 

b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:

 

1) per l'anno 2012 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'UPB 1.4.2.28 (Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione - fondi da ripartire) e nell'UPB 1.4.2.15 (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione - fondi da ripartire) a valere sugli specifici accantonamenti previsti ai punti A.1 degli allegati 2/B e 2/C al bilancio stesso;

 

2) per gli anni 2013 e 2014 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 48/1995.

 

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.