§ 5.2.69 - R.R. 8 marzo 2012, n. 3.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:08/03/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’art. 5)
Art. 2.  (Sostituzione dell’art. 6)
Art. 3.  (Integrazione all’art. 8)


§ 5.2.69 - R.R. 8 marzo 2012, n. 3.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

(B.U. 14 marzo 2012, n. 11)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’art. 5)

1. L’articolo 5 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni)

1. La compartecipazione al costo della quota sociale delle prestazioni di cui all’articolo 3 è dovuta dalla persona non autosufficiente destinataria delle prestazioni medesime.

2. La compartecipazione di cui al comma 1 è definita in base all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del solo soggetto non autosufficiente, estratto dall’ISEE del nucleo familiare di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), tenendo anche conto di eventuali persone a carico del soggetto stesso, come risultanti da certificazione fiscale.

3. Per gli interventi a carattere residenziale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) la compartecipazione al costo delle prestazioni tiene conto inoltre:

a) dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

b) dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);

c) della pensione di inabilità per persone riconosciute cieche assolute di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili) e della pensione per le persone sordomute di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti);

d) dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL nei casi di invalidità permanente di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); e) di eventuali contribuzioni facoltative di familiari e parenti.

4. Nel calcolo dell’ISEE effettuato al fine di definire la compartecipazione prevista per i servizi residenziali di cui al comma 3 rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), si detrae, fino a concorrenza, oltre a quanto previsto dal citato d.lgs. 109/1998, una ulteriore franchigia, riferita al patrimonio del solo richiedente del servizio, pari a euro 200.000,00.

5. La Giunta regionale definisce le modalità per il calcolo dell’ISEE di cui al comma 2 e predispone la relativa modulistica.”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’art. 6)

1. L’articolo 6 del r.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Compartecipazione al costo delle prestazioni)

1. La compartecipazione al costo della quota sociale delle prestazioni per interventi a carattere domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è determinata in base alle seguenti fasce ISEE di cui all’articolo 5, comma 2:

1) da 0 euro a 4.800,00 euro, zero per cento;

2) da 4.801,00 euro a 7.500,00 euro, dieci per cento;

3) da 7.501,00 euro a 13.000,00 euro, venti per cento;

4) da 13.001,00 euro a 19.000,00 euro, quaranta per cento;

5) da 19.001,00 euro a 24.000,00 euro, sessanta per cento;

6) da 24.001,00 euro in poi, cento per cento.

2. La compartecipazione al costo della quota sociale degli interventi a carattere semiresidenziale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) è determinata in base alle seguenti fasce ISEE di cui all’articolo 5, comma 2:

1) da 0 euro a 4.800,00 euro, zero per cento;

2) da 4.801,00 euro a 8.000,00 euro, venti per cento;

3) da 8.001,00 euro a 13.000,00 euro, quaranta per cento;

4) da 13.001,00 euro a 19.000,00 euro, sessanta per cento;

5) da 19.001,00 euro in poi, cento per cento.

3. La compartecipazione al costo della quota sociale per gli interventi a carattere residenziale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) è determinata dalla somma risultante dalle eventuali provvidenze di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d) percepite dalla persona non autosufficiente; qualora il costo della quota sociale sia superiore alle provvidenze percepite si tiene conto del reddito risultante dall’ISEE di cui all’articolo 5, comma 2 e delle eventuali contribuzioni facoltative di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e).

4. Alla persona non autosufficiente inserita nella struttura residenziale, per le esigenze personali è garantita:

1) una quota non superiore a euro 200,00 mensili, se ultra sessantacinquenne;

2) una quota non inferiore a euro 200,00 mensili, se giovane/adulta di età inferiore a sessantacinque anni.

5. La percentuale di compartecipazione prevista per i servizi semiresidenziali e domiciliare di cui ai commi 1 e 2 si riduce del venti per cento, se il servizio è rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

6. La compartecipazione per i servizi semiresidenziali, domiciliare e residenziale definita secondo i criteri previsti ai commi 1, 2 e 3, se il servizio è rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non può tuttavia essere superiore al cinquanta per cento dell’ISEE del solo soggetto non autosufficiente.

7. La percentuale di compartecipazione prevista per i servizi semiresidenziali e domiciliari di cui ai commi 1 e 2 si riduce del dieci per cento se il servizio è rivolto a persona non autosufficiente che ha, nel proprio nucleo familiare, una persona a carico. Ai fini della definizione di persona a carico si devono considerare tutti i componenti che risultano anagraficamente nel nucleo familiare della persona non autosufficiente.

8. Per i criteri di compartecipazione previsti per i servizi residenziali di cui al comma 3 viene stabilito un sistema di gradualità temporale per l’anno 2012 prevedendo una riduzione alla quota di compartecipazione del venti per cento.

9. La Giunta regionale definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e).

10. La Giunta regionale approva un manuale operativo per facilitare e garantire uniformità di erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento.”.

 

     Art. 3. (Integrazione all’art. 8)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del r.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Al fine di valutare gli esiti dell’applicazione degli articoli 5 e 6, la Giunta regionale effettua una verifica entro il 30 settembre 2012 e una entro il 30 giugno 2013.”.