§ 5.2.162 - L.R. 29 dicembre 2011, n. 26.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:29/12/2011
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Sperimentazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 118/2011 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro [...]
Art. 2.  (Bilancio annuale e pluriennale)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.162 - L.R. 29 dicembre 2011, n. 26.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico

(B.U. 30 dicembre 2011, n. 52 - suppl.)

 

Art. 1. (Sperimentazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 118/2011 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009')

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 2012 si applicano al bilancio regionale le disposizioni di cui al DPCM (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118) in 'via esclusiva' in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.

2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità della Regione, le disposizioni di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al DPCM.

3. In applicazione dell'art.10, comma 1, del d.lgs. 118/2011 il bilancio di previsione annuale ed il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le spese le cui relative leggi regionali non consentano l'assunzione di obbligazioni e impegni pluriennali.

4. Con provvedimento della Giunta Regionale sono individuati gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del d.lgs 118/2011.

 

     Art. 2. (Bilancio annuale e pluriennale)

1. Sono previste entrate di competenza e di cassa, in base ai principi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge e secondo le leggi in vigore, per l'esercizio finanziario 2012 rispettivamente per euro 37.803.398.525,01 e per euro 56.214.382.335,50 giusto lo stato di previsione delle entrate allegato alla presente legge.

2. Sono autorizzati gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore, in base ai principi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge e secondo le norme contenute nei commi seguenti, per l'esercizio finanziario 2012 rispettivamente per euro 37.803.398.525,01 e per euro 56.214.382.335,50 giusto lo stato di previsione delle spese allegato alla presente legge.

3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'articolo 37 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni e integrazioni.

4. È approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della l.r. 34/1978, il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale programmatico 2012-2014 allegato alla presente legge.

6. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004' ) come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), che ammette il ricorso all'indebitamento unicamente per finanziare gli investimenti quali risultano dall'elenco previsto all'articolo 3, comma 18, della legge 350/2003, per gli interventi che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari privati, la Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni nella misura massima di euro 80.514.874,39 per l'anno 2012, di euro 40.149.867,60 per l'anno 2013 e di euro 150.336.348,86 per l'anno 2014, coperti, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale, come previsto nell'allegato quadro dimostrativo della copertura delle spese autonome e del rispetto del vincolo del ricorso al credito e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

7. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di indebitamento ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 34/1978, è determinato per l'anno 2012 in 3.355.418.596,44. Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:

 

a) saldo negativo presunto dell'esercizio 2011, pari a euro 2.650.000.000,00;

b) disavanzo dell'esercizio 2012 determinato in euro 705.418.596,44.8. Tali indebitamenti saranno contratti per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla 'Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'art. 45, comma 32 della L. 448 del 23/12/1998) in base alla durata prescelta. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

9. La Giunta regionale contrae indebitamenti autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. Le condizioni degli indebitamenti di cui ai commi 7 e 8 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002').

10. Gli ammortamenti dei mutui di cui al comma 7 potranno decorrere dal 1° dicembre 2012 per quanto riguarda la lettera a) 'saldo negativo presunto dell'esercizio 2011'. L'onere annuo derivante dagli ammortamenti degli indebitamenti di cui al presente comma è posto a carico dell'UPB 4.3.2.200, per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 4.3.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

11. La Regione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 7 e 8, prestiti obbligazionari.

12. In relazione a quanto disposto dal comma 11, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione.

13. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

14. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.

15. All'onere valutato in euro 300.000,00 connesso alle attività di cui al comma 14, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate all'UPB 4.2.1.184 'Spese generali'.

16. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 7, 8 e 11, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

17. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della l.r. 34/1978 e dall'articolo 19, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2012 a contrarre anticipazioni, da estinguere nell'esercizio finanziario in cui sono contratte, per un importo non superiore a euro 1.100.000.000,00 di cui euro 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte alle UPB 5.2.23 e 4.3.6.205.

18. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 17, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 40.100.000,00 stanziata all'UPB 4.3.2.200, di cui euro 40.000.000,00 riguardanti il settore sanitario.

19. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2012, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2012 tali attività siano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

20. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e dal d.lgs. 118/2011è autorizzata, per il finanziamento del Servizio sanitario, l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 di euro 17.470.719.449,26, di cui:

 

a) euro 17.110.719.449,26 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario e per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 19, stanziati alle UPB 2.1.2.87, 2.2.2.256 e 3.1.2.315;

b) euro 320.000.000,00 quali spese programmate per la mobilità passiva del servizio sanitario regionale stanziate alla UPB 2.2.2.256, iscritte distintamente dalle entrate programmate per la mobilità attiva stanziate alla UPB 3.4.10 di entrata;

c) euro 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 18, stanziati all'UPB 4.3.2.200.21. La Giunta regionale è autorizzata, con proprie deliberazioni, a ripartire le risorse di cui al comma 20 tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, nelle more dell'approvazione di tali deliberazioni, e comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.

22. Tra le UPB 2.1.2.87, 4.3.2.200, 2.2.2.256, 2.2.2.257 e 3.1.2.315, relativamente alle somme del Servizio sanitario, sono autorizzate, per l'esercizio 2012, variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.

23. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 20, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

24. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2012 le spese indicate all'allegato elenco A.

25. Con la presente legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.

26. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2012 nell'importo risultante nell'allegato elenco B.

27. E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, e dell'articolo 70-bis della l.r. 34/1978, la reiscrizione in conto competenza 2012 della somma complessiva di euro 21.723,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in annualità sui capitoli di spesa e per gli importi sotto indicati:

 

CAPITOLI

ECONOMIE DA REISCRIVERE

1.1.4.183.2296

11.471,00

1.1.4.183.2381

10.252,00

Totale

21.723,00

 

 

28. Fra le unità previsionali di base di cui all'allegato elenco E sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2012 variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.

29. In relazione a quanto disposto all'art. 1, comma 383 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è allegata la nota attestante gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dalla Regione.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.