§ 1.7.99 - L.R. 15 marzo 2012, n. 5.
Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/03/2012
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Concessione di contributi a soggetti di diritto privato ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010)
Art. 2.  (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della 'Fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio'')
Art. 3.  (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della 'Fondazione delle Stelline')
Art. 4.  (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF))
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla l.r. 26/2000 per la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della [...]
Art. 6.  (Norma di prima applicazione)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 1.7.99 - L.R. 15 marzo 2012, n. 5.

Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

(B.U. 16 marzo 2012, n. 11, suppl.)

 

Art. 1. (Concessione di contributi a soggetti di diritto privato ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010)

1. La concessione, da parte della Regione, di contributi ordinari a soggetti di diritto privato ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è subordinata all'attestazione, da parte dei rispettivi rappresentanti legali, dell'effettiva applicazione delle misure di riduzione dei costi previste dalla citata disposizione statale.

 

     Art. 2. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della 'Fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio'')

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio') è inserito il seguente:

'Art. 3 ter. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione)

1. La fondazione adegua il proprio statuto alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo che dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122', il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di cinque componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto d'autonomia della Lombardia. La modifica statutaria assicura la presenza di almeno due componenti di nomina regionale nel consiglio di amministrazione. La disposizione si applica anche alle procedure di rinnovo in corso.'.

 

     Art. 3. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della 'Fondazione delle Stelline')

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 51 (Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline) è inserito il seguente:

'Art. 3 bis. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione)

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la fondazione adegua il proprio statuto al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo, anche parziale, del consiglio di amministrazione, successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122', lo stesso consiglio di amministrazione sia composto da cinque consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, di cui due nominati dalla Regione, due dal comune di Milano e uno d'intesa tra la Regione e il comune di Milano. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.'.

 

     Art. 4. (Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF))

1. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:

'3. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale; è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni.'.

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla l.r. 26/2000 per la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, all'articolo 2 della medesima legge e norma di prima applicazione) [1]

1. All'Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, allegato alla legge regionale 24 novembre 2000, n. 26 (Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 'Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421') sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regione Emilia Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.';

b) al comma 2 dell'articolo 8, le parole 'nomine dei consigli regionali' sono sostituite dalle parole: 'nomine regionali'.

2. Le modifiche previste dal comma 1 assumono efficacia secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 26/2000.

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 24 novembre 2000, n. 26 le parole 'è disciplinata dalla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), e successive modificazioni' sono sostituite dalle parole: 'è disciplinata dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).'.

4. Le procedure di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve e si concludono con le nomine da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Norma di prima applicazione)

1. A seguito dell'adeguamento statutario di cui all'articolo 3, il consiglio di amministrazione della fondazione delle Stelline è completamente rinnovato, con contestuale cessazione anticipata degli incarichi non ancora scaduti.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2014, n. 22.