§ 57.11.612 - D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 199.
Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:27/10/2011
Numero:199


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Dissesto finanziario dell'università
Art. 3.  Verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale
Art. 4.  Situazione di criticità
Art. 5.  Situazione di dissesto
Art. 6.  Dichiarazione di dissesto
Art. 7.  Effetti della dichiarazione di dissesto
Art. 8.  Piano di rientro
Art. 9.  Controllo sull'attuazione del piano di rientro
Art. 10.  Delibera di commissariamento
Art. 11.  Organi e durata del commissariamento
Art. 12.  Designazione dei commissari
Art. 13.  Effetti del Commissariamento
Art. 14.  Amministrazione commissariale
Art. 15.  Oneri della gestione commissariale
Art. 16.  Quantificazione della massa passiva e redazione o aggiornamento del piano di rientro
Art. 17.  Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro
Art. 18.  Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale
Art. 19.  Decreto di chiusura del commissariamento
Art. 20.  Disciplina transitoria


§ 57.11.612 - D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 199.

Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

(G.U. 25 novembre 2011, n. 275)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo periodo, che prevede meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei, nonchè l'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i);

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'articolo 6, commi 3 e 4;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

     Acquisiti i pareri della V Commissione e della VII Commissione della Camera dei deputati, rispettivamente in data 21 luglio 2011 e 2 agosto 2011, nonchè della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2011;

     Considerato che la 5ª Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle università, nonchè i presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato all'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sia stato predisposto dagli atenei nei termini previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero, non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro.

     2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano a tutte le università statali italiane, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale.

 

     Art. 2. Dissesto finanziario dell'università

     1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo raggiunge un livello di gravità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero quando l'università non può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

 

Capo II

Situazione di criticità e dissesto finanziario dell'università

 

     Art. 3. Verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale

     1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile di ciascun anno, verifica la condizione economico, finanziaria e patrimoniale dell'università applicando alle risultanze del bilancio i parametri economico-finanziari, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. Tali parametri individuano i valori critici e deficitari relativi:

     a) alla sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell'ateneo, determinate nei limiti della legislazione vigente, al netto di quelle a destinazione vincolata, facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     b) alla sostenibilità del costo dell'indebitamento a carico dell'ateneo, nei limiti della legislazione vigente, facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della gestione corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra accertamenti e impegni di parte corrente;

     d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al grado di veridicità e smaltimento ed attendibilità dei residui attivi e al grado di smaltimento dei residui passivi;

     e) all'utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi;

     f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi;

     g) all'adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei rischi derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del contenzioso in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente previsti nel bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti;

     h) agli indicatori di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale.

 

     Art. 4. Situazione di criticità

     1. Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori compresi tra il livello critico e il livello deficitario, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori compresi tra il livello critico e il livello deficitario, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull'andamento della gestione evidenziando l'evoluzione dei parametri nell'arco degli ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello di riferimento, il programma di azioni eventualmente adottato dall'ateneo per il ripristino della sostenibilità del bilancio e i risultati conseguiti. La relazione è trasmessa entro dieci giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente al bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo.

     2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ed entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, valuta la situazione dell'ateneo anche tenendo conto dei risultati in termini di didattica e ricerca, così come determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. In relazione al livello di criticità della situazione, richiede all'ateneo di aggiornare il programma di azioni adottato ovvero di predisporne uno nuovo ai fini del ripristino dell'equilibrio di bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad f).

     3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi annuali e di durata massima quinquennale, è approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico per gli aspetti di competenza, ed è trasmesso, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze. I Ministeri possono richiedere integrazioni o modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

     4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei successivi esercizi predispone una relazione contenente le informazioni relative alle attività effettuate, all'andamento dei parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di azioni. La relazione è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di un puntuale monitoraggio della situazione finanziaria.

     5. Qualora dalle attività di monitoraggio di cui al comma 4 emergano ritardi o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e peggioramenti dei parametri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può attestare l'esistenza di una situazione di dissesto finanziario anche in assenza del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. Situazione di dissesto

     1. Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori deficitari, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori deficitari e il loro andamento negli ultimi due esercizi finanziari non sia migliorato, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull'andamento della gestione nella quale attesta l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di dissesto finanziario.

 

     Art. 6. Dichiarazione di dissesto

     1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 e all'articolo 5 il Consiglio di amministrazione dell'università dichiara il dissesto finanziario e non può adottare la delibera di approvazione del bilancio unico d'esercizio la cui approvazione è rinviata a quella di adozione del piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 2.

     2. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui all'articolo 5, comma 1, è trasmessa entro cinque giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati.

     3. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'università.

 

     Art. 7. Effetti della dichiarazione di dissesto

     1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissesto, diffida il Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti all'articolo 8 nel termine massimo di centottanta giorni che decorrono dalla data di ricevimento della diffida ministeriale. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettate le linee guida per la redazione del piano di rientro di cui all'articolo 8.

     2. La dichiarazione di dissesto determina la necessità per il Consiglio di amministrazione di rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato alla data della dichiarazione del dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante verso i terzi.

     3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio è sottoposto al Consiglio di amministrazione dopo l'approvazione del piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno in cui è stato dichiarato il dissesto.

 

     Art. 8. Piano di rientro

     1. Il piano di rientro, articolato per obiettivi annuali, è redatto secondo i seguenti criteri:

     a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i debiti e le spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti inseriti nella massa passiva non producono interessi, nè sono soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura del piano di rientro, nei limiti di quanto stabilito per i crediti muniti di privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento del piano di rientro nella fase di commissariamento, disciplinata dagli articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3;

     b) interventi volti alla riduzione dei costi del personale dell'ateneo ed, in particolare:

     1) impegno a non indire nuove procedure concorsuali e a non assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio;

     2) adozione di ogni iniziativa volta a ridurre le spese di personale non docente, anche attraverso forme di mobilità coattiva;

     3) valutazione annuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano, circa l'opportunità di corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i compensi incentivanti la produttività e l'efficienza dei servizi al restante personale. Nell'eventuale fase di commissariamento, prevista dagli articoli da 10 a 19, tale valutazione è di competenza dell'organo commissariale;

     4) impegno a non distribuire alcun importo premiale a valere sul fondo previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al ripristino dell'equilibrio nella situazione economico-patrimoniale dell'ateneo;

     5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilità sia dei professori e ricercatori, sia del personale tecnico amministrativo, da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     6) razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa dell'ateneo con pieno utilizzo del personale docente in servizio e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale limitando, altresì, l'attribuzione di contratti d'insegnamento retribuiti a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo ai soli casi essenziali al regolare svolgimento delle attività didattiche;

     c) quantificazione delle entrate patrimoniali e dei proventi economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti da stima attestata da perizia giurata o effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

     d) in relazione alla gravità della situazione di dissesto l'adozione delle seguenti misure straordinarie:

     1) impegno a non attivare nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti;

     2) impegno a non contrarre nuovi mutui a carico del proprio bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito;

     3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito, ivi compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di credito;

     4) riduzione di compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità ai componenti del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per cento;

     e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività formativa e di ricerca;

     f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano di rientro, con dettagliata illustrazione delle attività da intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere, analiticamente definiti ed illustrati con quantificazione dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio.

     2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite massimo di cinque anni, è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza.

     3. Il Piano di rientro è trasmesso entro dieci giorni dalla sua approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i quali, verificata la fattibilità e l'appropriatezza delle scelte effettuate, entro trenta giorni dal ricevimento ne dispongono l'approvazione, che è comunicata all'Università a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     4. Unitamente alla relazione annuale sulla gestione, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, anche in assenza della stessa e in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio di amministrazione redige una relazione annuale sull'attuazione del piano di rientro, contenente l'illustrazione delle attività effettuate e del grado di raggiungimento degli obiettivi che trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'approvazione.

     5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ciascun ateneo statale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal Piano di rientro, nonchè del conseguimento degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9.

 

     Art. 9. Controllo sull'attuazione del piano di rientro

     1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio effettua il controllo annuale sulla corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro e descrive dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in rapporto a quanto programmato, evidenziando le eventuali criticità.

     2. Il controllo annuale di cui al comma 1 include la verifica prevista all'articolo 3, comma 1.

     3. La relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di rientro è inviata a cura del Collegio dei revisori dei conti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 4, effettua un riscontro tra gli obiettivi programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica all'università, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo.

     4. L'esito positivo del controllo annuale costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attività previste dal Piano di rientro.

 

Capo III

Commissariamento degli atenei

 

     Art. 10. Delibera di commissariamento

     1. Il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento dell'ateneo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quando, in base alle risultanze del controllo annuale sull'attuazione del Piano di rientro di cui all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la realizzazione del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa.

     2. Il commissariamento è altresì deliberato, attraverso la medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha predisposto il Piano di rientro nel termine stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non è stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo 8, comma 3.

 

     Art. 11. Organi e durata del commissariamento

     1. Entro trenta giorni dalla delibera di cui all'articolo 10 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, propone al Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell'ateneo, la nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro.

     2. Per la valutazione delle dimensioni dell'ateneo ai sensi del comma 1 si stabilisce quanto segue:

     a) è nominato un commissario nelle università con un organico di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unità al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto;

     b) è nominata una commissione di tre componenti nelle università con un organico di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento unità al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto.

     3. Con la delibera di cui all'articolo 10, comma 1, è fissata la durata del commissariamento, che non può comunque essere superiore a cinque anni.

 

     Art. 12. Designazione dei commissari

     1. Il commissario o i componenti della commissione vengono scelti tra:

     a) dirigenti e funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi di governo e funzionamento delle università che siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri, per almeno un mandato, del collegio dei revisori di università italiane o straniere;

     b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza dei sistemi di funzionamento delle università;

     c) dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, componenti degli organi costituzionali della magistratura amministrativa e contabile con comprovata esperienza degli sistemi amministrativi e contabili delle università;

     d) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un'anzianità di iscrizione di almeno sette anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili delle università.

     2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e coloro che hanno rivestito una qualunque carica negli organi consultivi, di governo, di amministrazione o di controllo dell'università commissariata.

     3. Nel caso di nomina della commissione di tre membri, la stessa provvede ad eleggere al suo interno il Presidente. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

     4. L'insediamento del commissario o della commissione presso l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel medesimo termine il commissario o i commissari che non intendano accettare la designazione sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al membro o ai membri supplenti il subentro nell'incarico. La mancata accettazione dell'incarico da parte di uno o più supplenti attiva la procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 13. Effetti del Commissariamento

     1. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione del dissesto finanziario, nonchè, a tale fine, l'eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del piano. Per tutta la durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura dello stesso, il commissario, o il Presidente della commissione, ha la rappresentanza legale dell'università.

     2. L'organo commissariale, nella persona del commissario o del Presidente della commissione, può stipulare contratti, alienare beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o rinunciare alla loro realizzazione, concludere transazioni, in conformità e nei limiti di quanto previsto nel piano di rientro.

     3. L'organo commissariale è obbligato a chiedere autorizzazione preventiva al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento di tutte le attività non previste dal piano di rientro e dalle successive sue integrazioni dalle quali derivano effetti giuridici vincolanti per la procedura commissariale e per l'ateneo, comprese quelle elencate al comma 2. Tali attività sono approvate con la procedura descritta all'articolo 17, comma 3.

     4. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente all'atto dell'insediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono svolte dall'organo commissariale.

 

     Art. 14. Amministrazione commissariale

     1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si avvale delle strutture di ateneo.

     2. Le strutture amministrative e gli organi dell'università commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'università, consegnando atti o copie a richiesta e collaborando attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano di rientro.

 

     Art. 15. Oneri della gestione commissariale

     1. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'università commissariata nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione e sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri crediti.

     2. Il compenso spettante a ciascun commissario è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 16. Quantificazione della massa passiva e redazione o aggiornamento del piano di rientro

     1. Ai fini della corretta quantificazione della massa passiva, il commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento esamina i documenti contabili dell'università ed invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei creditori corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'università, il relativo importo ed eventuali cause legittime di prelazione.

     2. Espletata la fase istruttoria, il commissario, nei successivi sessanta giorni, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e indica le modalità di soddisfacimento degli stessi.

     3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalità di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il piano di rientro, seguendo i criteri definiti all'articolo 8, comma 1 e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla massa passiva e illustrandone le cause di esclusione.

     4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto ex novo, è trasmesso al Ministero per l'approvazione, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3.

 

     Art. 17. Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro

     1. L'organo commissariale elabora annualmente, ed entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro in occasione della predisposizione del bilancio unico di esercizio ed, entro il termine di dieci giorni dalla sua approvazione, la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura Regionale della Corte dei conti per il controllo periodico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce quella prevista dall'articolo 8, comma 4.

     2. La relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro può contenere degli aggiornamenti allo stesso. In tal caso, il commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto nel piano e gli elementi di novità rispetto a questo.

     3. Le integrazioni al piano di rientro per acquisire efficacia, devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine di venti giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

 

     Art. 18. Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale

     1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di commissariamento, l'organo commissariale trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti una relazione finale, corredata del rendiconto della gestione commissariale.

     2. Il rendiconto di cui al comma 1 contiene il dettaglio di ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando eventuali scostamenti rispetto al piano approvato ed evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle autorizzazioni richieste ed ottenute. Il rendiconto evidenza il risultato della gestione commissariale.

 

     Art. 19. Decreto di chiusura del commissariamento

     1. Il Consiglio dei Ministri delibera la chiusura del commissariamento dell'ateneo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta è trasmessa entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 18.

     2. La delibera di cui al comma 1 è tempestivamente trasmessa, a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla Procura regionale della Corte dei conti, all'organo commissariale e all'università.

     3. L'attività e le funzioni dell'organo commissariale sono prorogate sino alla ricostituzione di tutti gli organi dell'università e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della delibera.

     4. Dalla data della delibera di cui al comma 1 l'organo commissariale cessa di avere la rappresentanza legale dell'ateneo, che torna in capo al Rettore.

     5. La relazione di cui all'articolo 18, comma 1, è trasmessa a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa il mantenimento dell'accreditamento dell'università.

     6. L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5, può avanzare al Ministero proposte di federazione o fusione dell'ateneo commissariato con altri atenei o di razionalizzazione dell'offerta formativa, da attuare ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

     7. Il parere di cui al comma 5 e l'eventuale proposta di cui al comma 6 sono trasmessi, a cura dell'ANVUR, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'università. L'università, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'eventuale proposta di cui al comma 6, deve attivarsi per la presentazione del progetto di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 20. Disciplina transitoria

     1. Nel periodo transitorio, sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Collegio dei revisori dei conti delle università, in occasione della predisposizione della relazione al conto consuntivo verifica l'esistenza delle condizioni ed applica i parametri di cui all'articolo 3, comma 2, azionando, qualora ne ricorrano le condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5.

     2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le parole: «bilancio unico di esercizio», ove ricorrono nel presente decreto, devono intendersi per: «conto consuntivo» e le parole: «bilancio unico di previsione annuale» devono intendersi per: «bilancio di previsione annuale».

     3. Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica fino all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal comma 3, lettera a) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.