Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 11/11/2011 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria” |
Art. 2. Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria” |
§ 5.1.231 - L.R. 11 novembre 2011, n. 21.
Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani.
(B.U. 15 novembre 2011, n. 85)
Art. 1. Inserimento dell’articolo 5 bis nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. Deroghe per i comuni montani
1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della
2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.”.
Art. 2. Modifica dell’articolo 28 della
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della
“2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della