§ 5.1.231 - L.R. 11 novembre 2011, n. 21.
Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:11/11/2011
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”
Art. 2.  Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”


§ 5.1.231 - L.R. 11 novembre 2011, n. 21.

Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani.

(B.U. 15 novembre 2011, n. 85)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

“Art. 5 bis. Deroghe per i comuni montani

1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all’articolo 5, comma 4.

2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”

1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:

“2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.”.