§ 5.1.227 - L.R. 4 marzo 2010, n. 18.
Norme in materia funeraria


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/03/2010
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Compiti della Regione.
Art. 3.  Compiti dei comuni.
Art. 4.  Compiti delle aziende ULSS.
Art. 5.  Attività funebre.
Art. 5 bis.  Deroghe per i comuni montani
Art. 6.  Definizioni di cadavere e di resti mortali.
Art. 7.  Accertamento di morte.
Art. 8.  Denuncia della causa di morte.
Art. 9.  Medico necroscopo.
Art. 10.  Periodo di osservazione.
Art. 11.  Trasferimento durante il periodo di osservazione.
Art. 12.  Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane.
Art. 13.  Tanatoprassi e tanatocosmesi.
Art. 14.  Rilascio di cadaveri a scopo di studio.
Art. 15.  Strutture obitoriali.
Art. 16.  Casa funeraria.
Art. 17.  Sala del commiato.
Art. 18.  Definizione di trasporto funebre.
Art. 19.  Caratteristiche delle casse.
Art. 20.  Iniezioni conservative.
Art. 21.  Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali.
Art. 22.  Trasporto di ossa e di ceneri.
Art. 23.  Autorizzazione al trasporto funebre.
Art. 24.  Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse.
Art. 25.  Prodotti del concepimento.
Art. 26.  Trasporto funebre tra Stati.
Art. 27.  Costruzione dei cimiteri.
Art. 28.  Gestione dei cimiteri.
Art. 29.  Area di rispetto.
Art. 30.  Requisiti minimi.
Art. 31.  Camera mortuaria.
Art. 32.  Ossario comune.
Art. 33.  Cinerario comune.
Art. 34.  Diritto di sepoltura.
Art. 35.  Identificazione della sepoltura.
Art. 36.  Inumazione.
Art. 37.  Tumulazione.
Art. 38.  Sepoltura privata nel cimitero.
Art. 39.  Esumazioni.
Art. 40.  Estumulazione.
Art. 41.  Destinazione delle ossa e dei resti mortali.
Art. 42.  Cappella privata fuori del cimitero.
Art. 43.  Tumulazione privilegiata in luoghi diversi.
Art. 44.  Cremazione.
Art. 45.  Crematori.
Art. 46.  Autorizzazione alla cremazione.
Art. 47.  Espressione di volontà.
Art. 48.  Registro per la cremazione.
Art. 49.  Consegna e destinazione finale delle ceneri.
Art. 50.  Dispersione delle ceneri.
Art. 51.  Trattamenti particolari.
Art. 52.  Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri.
Art. 53.  Sanzioni.
Art. 54.  Regime transitorio.
Art. 55.  Abrogazione.


§ 5.1.227 - L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Norme in materia funeraria

(B.U. 9 marzo 2010, n. 21)

 

CAPO I - Finalità, istituzioni ed operatori

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

     2. La Regione del Veneto promuove l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

 

     Art. 2. Compiti della Regione.

     1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.

     2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;

d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;

e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;

f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

g) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

 

     Art. 3. Compiti dei comuni.

     1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

     2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) fissa le prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell’ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

     3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell’azienda ULSS.

 

     Art. 4. Compiti delle aziende ULSS.

     1. L’azienda ULSS:

a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all’articolo 9;

b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 51 e 52;

c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;

d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

 

     Art. 5. Attività funebre.

     1. L’attività funebre è l’attività che comprende ed assicura in forma congiunta l’espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;

c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

     2. Lo svolgimento dell’attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede commerciale l’impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e).

     3. È vietata l’intermediazione nell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all’interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

     4. L’attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

     5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre.

     6. Lo svolgimento dell’attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all’articolo 10.

     7. Per l’esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l’autorizzazione del comune ove ha sede l’impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l’attività funebre.

 

     Art. 5 bis. Deroghe per i comuni montani [1]

1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all’articolo 5, comma 4.

2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.

 

CAPO II - Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

 

     Art. 6. Definizioni di cadavere e di resti mortali.

     1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

     2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

 

     Art. 7. Accertamento di morte.

     1. Dopo la dichiarazione o l’avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull’ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all’accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

     2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

 

     Art. 8. Denuncia della causa di morte.

     1. La denuncia della causa di morte di cui all’articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall’accertamento del decesso.

     2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

     3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l’obbligo di denuncia della causa di morte.

 

     Art. 9. Medico necroscopo.

     1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall’azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l’ottimale distribuzione territoriale del servizio.

 

     Art. 10. Periodo di osservazione.

     1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

     2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

     3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte””.

     4. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dall’azienda ULSS;

b) presso la struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

     5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

     6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

 

     Art. 11. Trasferimento durante il periodo di osservazione.

     1. Durante il periodo di osservazione, di cui all’articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

     2. L’impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l’osservazione.

     3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

 

     Art. 12. Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane.

     1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’azienda ULSS.

 

     Art. 13. Tanatoprassi e tanatocosmesi.

     1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all’articolo 10 e dopo l’effettuazione della visita necroscopica di cui all’articolo 7.

     2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

 

     Art. 14. Rilascio di cadaveri a scopo di studio.

     1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.

 

CAPO III - Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

 

     Art. 15. Strutture obitoriali.

     1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all’interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

     2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b).

     3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell’autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) le iniezioni conservative di cui all’articolo 20;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

     4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l’obitorio unicamente nell’ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

     5. L’addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

 

     Art. 16. Casa funeraria.

     1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l’attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

     2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c) e la gestione è subordinata ad autorizzazione del comune.

     3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

     4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

 

     Art. 17. Sala del commiato.

     1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

     2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), la gestione è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale.

     3. La sala del commiato, quando non è all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

 

CAPO IV - Trasporto funebre

 

     Art. 18. Definizione di trasporto funebre.

     1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

     2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

     3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all’articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

 

     Art. 19. Caratteristiche delle casse.

     1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione all’interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d).

 

     Art. 20. Iniezioni conservative.

     1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.

     2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all’estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

     3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall’impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

 

     Art. 21. Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali.

     1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell’articolo 23.

     2. L’addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

     3. All’atto della chiusura del feretro la verifica dell’identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall’addetto al trasporto, il quale dichiara l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

 

     Art. 22. Trasporto di ossa e di ceneri.

     1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

     2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.

     3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

 

     Art. 23. Autorizzazione al trasporto funebre.

     1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.

     2. L’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

     3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, l’impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

 

     Art. 24. Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse.

     1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d).

     2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

 

     Art. 25. Prodotti del concepimento.

     1. L’azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall’ufficiale dello stato civile, per i quali il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione [2].

     2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

     2 bis. Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta [3].

     2 ter. Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l’età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell’azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta [4].

 

CAPO V - Trasporto internazionale

 

     Art. 26. Trasporto funebre tra Stati.

     1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all’accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 “Approvazione dell’accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937”, sono soggetti all’osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

     2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall’accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l’estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l’introduzione nel territorio nazionale, dall’autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

     3. Per l’introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all’accordo di cui al comma 1, l’interessato alla traslazione presenta all’autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l’autorizzazione informando l’autorità consolare.

     4. Per l’estradizione, l’autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell’autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all’estero, sono certificate dall’azienda ULSS.

 

CAPO VI - Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

 

SEZIONE I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

 

     Art. 27. Costruzione dei cimiteri.

     1. Ai sensi dell’articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” ogni comune ha l’obbligo di realizzare almeno un cimitero.

     2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

     3. La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell’azienda ULSS.

 

     Art. 28. Gestione dei cimiteri.

     1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

     2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione [5].

     3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

 

     Art. 29. Area di rispetto.

     1. L’area di rispetto, definita dall’articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall’articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e dall’articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” è individuata considerando:

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all’interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

 

     Art. 30. Requisiti minimi.

     1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo di inumazione;

b) un campo di inumazione speciale;

c) una camera mortuaria;

d) un ossario comune;

e) un cinerario comune.

     2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

 

     Art. 31. Camera mortuaria.

     1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

 

     Art. 32. Ossario comune.

     1. L’ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

 

     Art. 33. Cinerario comune.

     1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

 

SEZIONE II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

 

     Art. 34. Diritto di sepoltura.

     1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all’articolo 25.

 

     Art. 35. Identificazione della sepoltura.

     1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

     2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

 

     Art. 36. Inumazione.

     1. L’inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

     2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

     3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

     4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

 

     Art. 37. Tumulazione.

     1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

     2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

 

     Art. 38. Sepoltura privata nel cimitero.

     1. Il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

     2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

     3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

 

SEZIONE III - Esumazioni ed estumulazioni

 

     Art. 39. Esumazioni.

     1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall’inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

     2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell’azienda ULSS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

     3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’azienda ULSS.

     4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

 

     Art. 40. Estumulazione.

     1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

     2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

     3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’azienda ULSS.

 

     Art. 41. Destinazione delle ossa e dei resti mortali.

     1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

     2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell’ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

 

SEZIONE IV - Tumulazioni extracimiteriali

 

     Art. 42. Cappella privata fuori del cimitero.

     1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall’articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.

     2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall’articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

 

     Art. 43. Tumulazione privilegiata in luoghi diversi. [6]

     1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all’articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.

     2. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f).

 

SEZIONE V - Cremazione e destinazione delle ceneri

 

     Art. 44. Cremazione.

     1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

     2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

 

     Art. 45. Crematori.

     1. I crematori sono realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

     2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale con l’articolo 8 della legge n. 130/2001.

 

     Art. 46. Autorizzazione alla cremazione.

     1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.

     2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

 

     Art. 47. Espressione di volontà.

     1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.

 

     Art. 48. Registro per la cremazione.

     1. E' istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.

     2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

     3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

     4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.

 

     Art. 49. Consegna e destinazione finale delle ceneri.

     1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

     2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

     3. La consegna dell’urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell’urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all’affidatario dell’urna.

     4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

     5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all’articolo 48 sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).

     6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l’urna è conservata è comunicata all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione.

 

     Art. 50. Dispersione delle ceneri.

     1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

     2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

     3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

     4. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

     5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

     6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

 

CAPO VII - Norme comuni

 

     Art. 51. Trattamenti particolari.

     1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l’azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

     2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all’azienda ULSS e al comune.

 

     Art. 52. Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri.

     1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell’azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

 

     Art. 53. Sanzioni.

     1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell’articolo 5, al comma 2 dell’articolo 16 e agli articoli 10 e 11 comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

     2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 13 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

     3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 50, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

     4. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Il comune vigila sulla correttezza dell’esercizio dell’attività funebre. Nello svolgimento dell’attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l’autorizzazione comunale all’attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l’autorizzazione è revocata.

 

     Art. 54. Regime transitorio.

     1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) delle disposizioni regionali di cui all’articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all’entrata in vigore della presente legge.

     2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

     3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

     4. Le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 5 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all’articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.

     5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all’articolo 48, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
     6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e successive modificazioni.

 

     Art. 55. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 “Istituzione del registro comunale per la cremazione”.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 11 novembre 2011, n. 21.

[2] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[3] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[4] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 novembre 2011, n. 21.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43.