§ 2.18.120 – L.R. 4 dicembre 2001, n. 37.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/12/2001
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Esercizio dell'opzione).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1999).
Art. 3.  (Modifica all'articolo 34 della l.r. 7/1999).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 35 della l.r. 7/1999).
Art. 5.  (Norma transitoria).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


 

§ 2.18.120 – L.R. 4 dicembre 2001, n. 37. [1]

Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.

(B.U. 27 dicembre 2001, n. 58).

 

Art. 1. (Esercizio dell'opzione). [2]

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)), si applicano anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in posizione di comando presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco alla data del 31 dicembre 2001.

     2. Il personale di cui al comma 1 deve esercitare l’opzione per il trasferimento nell’organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2002. L’inquadramento è subordinato all’assenso dell’Amministrazione statale di provenienza, alla disponibilità di posti in organico ed al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1999).

     1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 34 della l.r. 7/1999).

     1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 7/1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 35 della l.r. 7/1999).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 7/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Norma transitoria).

     1. La disposizione di cui al comma 3 bis dell'articolo 35 della l.r. 7/1999, introdotto dall'articolo 4, si applica anche alle nomine in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 110 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2002, n. 5.