§ III.1.128 - L.R. 28 settembre 2011, n. 22.
Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:28/09/2011
Numero:22

§ III.1.128 - L.R. 28 settembre 2011, n. 22.

Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)

(B.U. 3 ottobre 2011, n. 152)

 

     Art 1. Ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera

1. In applicazione della legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012) - obiettivo B 3.1 - le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR), in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2010, n. 18 (Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010) e successive modifiche e integrazioni, procedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche.

 

2. La ridefinizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 deve, altresì, prevedere il rientro della spesa complessiva del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzione, entro i limiti di cui al combinato disposto dei commi 71 e 72 dell’articolo 2 (Disposizioni diverse) della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) e dell’articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale 24 novembre 2010, n. 333.

 

3. I Direttori e/o Commissari straordinari predispongono le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 applicando:

a) gli standard organizzativi stabiliti con regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), attuativo della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);

b) i parametri standard adottati con provvedimento di Giunta regionale per l’individuazione delle strutture complesse e semplici, posizioni organizzative e di coordinamento ex articolo 12, comma 2, lett. b), dell’Intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012.

 

4. A seguito della ridefinizione delle dotazioni organiche, secondo i criteri riportati nei commi precedenti, le aziende ed enti del SSR procedono al ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa, fermo restando, comunque, il rispetto di quanto previsto dal comma 12 bis dell’articolo 9 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e all’articolo 2 (Blocco turn-over) della l.r. 12/2010 devono essere recepite nei protocolli d’intesa Università-Regione. In caso di mancato recepimento, eventuali costi eccedenti i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie richiamate e dalla presente legge non possono essere posti a carico del SSR bensì, per quanto di rispettiva competenza, a carico del bilancio della Regione e dell’Università.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.