§ 9.5.11 - Regolamento 25 maggio 1999, n. 1074.
Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale
Data:25/05/1999
Numero:1074


Sommario
Art. 1.  Scopo e funzioni.
Art. 2.  Indagini amministrative.
Art. 3.  Indagini esterne.
Art. 4.  Indagini interne.
Art. 5.  Avvio delle indagini.
Art. 6.  Esecuzione delle indagini.
Art. 7.  Obbligo di informare l'Ufficio.
Art. 8.  Riservatezza e tutela dei dati.
Art. 9.  Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini.
Art. 10.  Trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio.
Art. 11.  Comitato di vigilanza.
Art. 12.  Direttore.
Art. 13.  Finanziamento.
Art. 14.  Controllo di legittimità.
Art. 15.  Relazione valutativa.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 9.5.11 - Regolamento 25 maggio 1999, n. 1074. [1]

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

(G.U.C.E. 31 maggio 1999, n. L 136).

 

 

Art. 1. Scopo e funzioni.

     1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, creato con decisione della Commissione del 1999/352/CE, CECA, Euratom (in prosieguo: "l'Ufficio") esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dalla normativa comunitaria e dagli accordi vigenti in questi settori.

     2. L'Ufficio apporta il contributo della Commissione agli Stati membri per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità europea. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonché contro ogni altra attività lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.

     3. All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (in prosieguo: "le istituzioni, gli organi e gli organismi"), l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a:

     - lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;

     - ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, e perseguibili in sede disciplinare, penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto.

 

     Art. 2. Indagini amministrative.

     Ai sensi del presente regolamento si intende per "indagine amministrativa" (in prosieguo: "indagine") l'insieme dei controlli, delle verifiche e delle operazioni che gli agenti dell'Ufficio svolgono nell'esercizio delle loro funzioni, a norma degli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 1 e di accertare, ove opportuno, l'irregolarità delle attività controllate. Queste indagini non incidono sulla competenza degli Stati membri in materia di azione penale.

 

     Art. 3. Indagini esterne.

     L'Ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri, e, secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo, negli Stati membri, e secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.

 

     Art. 4. Indagini interne.

     1. Nei settori di cui all'articolo 1, l'Ufficio svolge le indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi (in prosieguo: "le indagini interne").

Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dello statuto, sue condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire con tali decisioni.

     2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo:

     - l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione in possesso delle istituzioni, degli organi o degli organismi nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento e del contenuto di qualsiasi supporto di dati in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi ed all'occorrenza prendere possesso di questi documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

     - l'Ufficio può chiedere informazioni orali ai membri delle istituzioni e degli organi, ai dirigenti degli organismi, nonché al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi.

     3. Alle condizioni e secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, l'Ufficio può svolgere controlli in loco presso gli operatori economici interessati per avere accesso alle informazioni che questi detenessero in merito a eventuali irregolarità. D'altra parte l'Ufficio può chiedere a qualsiasi persona interessata le informazioni che ritenga utili alle proprie indagini.

     4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando agenti dell'Ufficio svolgono un'indagine nei loro locali e quando consultano un documento o chiedono un'informazione in possesso di queste istituzioni, organi e organismi.

     5. Qualora dalle indagini emerga la possibilità di un coinvolgimento individuale di un membro, di un dirigente, di un funzionario od agente, l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza ne è informato. Nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, questa informazione può essere differita.

     6. Fatte salve le norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché le disposizioni dello statuto, la decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo di cui al primo paragrafo, contiene norme riguardanti in particolare:

     a) l'obbligo per i membri, funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organi, nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli organismi, di cooperare con gli agenti dell'Ufficio e di informarli;

     b) le procedure che gli agenti dell'Ufficio devono osservare nell'esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone interessate da un'indagine interna.

 

     Art. 5. Avvio delle indagini.

     Le indagini esterne sono avviate con decisione del direttore dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato.

Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

 

     Art. 6. Esecuzione delle indagini.

     1. Il direttore dell'Ufficio dirige l'esecuzione delle indagini.

     2. Per eseguire i loro compiti, gli agenti dell'Ufficio presentano una procura scritta, indicante la loro identità e qualifica.

     3. Gli agenti dell'Ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore, indicante l'oggetto della medesima.

     4. Nel corso dei controlli e delle verifiche in loco, gli agenti dell'Ufficio si comportano conformemente alle regole e agli usi vigenti per i funzionari dello Stato membro interessato, allo statuto, nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma.

     5. Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla complessità del caso.

     6. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti, secondo le disposizioni nazionali, forniscono agli agenti dell'Ufficio il contributo necessario all'assolvimento dei loro compiti. Le istituzioni e gli organismi provvedono affinché i loro membri e il loro personale e gli organismi provvedano affinché i loro dirigenti diano agli agenti dell'Ufficio il contributo necessario per l'assolvimento dei loro compiti.

 

     Art. 7. Obbligo di informare l'Ufficio.

     1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o di corruzione o ad ogni altra attività illecita.

     2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono su richiesta dell'Ufficio o di propria iniziativa ogni documento e informazione di cui dispongono, relativi ad una indagine interna in corso.

Gli Stati membri trasmettono i documenti e le informazioni relativi alle indagini esterne in base alle pertinenti disposizioni.

     3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono inoltre all'Ufficio ogni documento e informazione in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità.

 

     Art. 8. Riservatezza e tutela dei dati.

     1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito d'indagini esterne sono protette dalle relative disposizioni.

     2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa vigente per le istituzioni delle Comunità europee.

In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni e non possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita.

     3. Il direttore provvede affinché gli agenti dell'Ufficio e tutti coloro che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

     4. Il direttore dell'Ufficio e i membri del comitato di vigilanza di cui all'articolo 11 vegliano sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli 286 e 287 del trattato CE.

 

     Art. 9. Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini.

     1. Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine incluse le raccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere.

     2. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse.

     3. La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati in base alla regolamentazione relativa alle indagini esterne.

     4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito, richiesto dalle risultanze ottenute in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell'Ufficio entro la scadenza fissata da quest'ultimo nelle conclusioni della sua relazione.

 

     Art. 10. Trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio.

     1. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne.

     2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell'Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio in occasione di indagini interne su fatti perseguibili penalmente. Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato.

     3. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne.

 

     Art. 11. Comitato di vigilanza.

     1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine, garantisce l'indipendenza dell'Ufficio. Su richiesta del direttore, o di propria iniziativa, il comitato sottopone al direttore dei pareri in merito alle attività dell'Ufficio, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.

     2. Esso è composto da cinque personalità esterne indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni in rapporto col settore di attività dell'Ufficio. Esse sono nominate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

     3. Il mandato dei membri ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile una sola volta.

     4. Alla scadenza del mandato, essi continuano ad esercitare le proprie funzioni finché non si sia provveduto al rinnovo del mandato oppure alla loro sostituzione.

     5. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

     6. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno. Esso tiene almeno dieci riunioni all'anno. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. Il suo segretariato è assicurato dall'Ufficio.

     7. Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delle attività dell'Ufficio di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Il direttore tiene regolarmente informato il comitato delle attività dell'Ufficio, delle sue indagini, dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Nei casi in cui un'indagine sia in corso da più di nove mesi il direttore informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono ancora di concludere l'indagine e del prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla. Il direttore informa il comitato dei casi in cui l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non hanno dato seguito alle raccomandazioni che egli ha formulato. Il direttore informa il comitato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.

     8. Il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività ogni anno e lo trasmette alle istituzioni. Il comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e i provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall'Ufficio.

 

     Art. 12. Direttore.

     1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

     2. Ai fini della nomina, dopo un invito a presentare candidature eventualmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee previo parere favorevole del comitato di vigilanza, la Commissione costituisce un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari. La Commissione designa il direttore di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio.

     3. Il direttore non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne ed alla presentazione delle relazioni redatte alla conclusione delle stesse. Qualora il direttore ritenga che un provvedimento adottato dalla Commissione comprometta la propria indipendenza può presentare ricorso contro la propria istituzione davanti alla Corte di giustizia. Il direttore riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle medesime nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

Queste istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, di tutte le norme nazionali ad essi relative.

     4. Prima di pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore, la Commissione consulta il comitato di vigilanza. Inoltre i provvedimenti relativi alle sanzioni disciplinari riguardanti il direttore devono essere oggetto di decisioni motivate che sono comunicate per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

     Art. 13. Finanziamento.

     Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare all'interno della parte "A" della sezione del bilancio generale dell'Unione relativa alla Commissione, sono esposti dettagliatamente in un allegato a detta parte.

I posti assegnati all'Ufficio sono elencati in un allegato della tabella dell'organico della Commissione.

 

     Art. 14. Controllo di legittimità.

     Sino alla modifica dello statuto ogni funzionario e altro agente delle Comunità europee può presentare al direttore dell'Ufficio, secondo le modalità di cui all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, un reclamo contro un atto che gli rechi pregiudizio, compiuto dall'Ufficio nell'ambito di un'indagine interna. Alle decisioni adottate su tali reclami si applica l'articolo 91 dello statuto.

Queste disposizioni si applicano analogamente al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto.

 

     Art. 15. Relazione valutativa.

     Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa delle attività dell'Ufficio, accompagnata dal parere del comitato di vigilanza e corredata eventualmente di proposte dirette a modificare o ampliare i compiti dell'ufficio.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 20 del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.