§ 9.5.7 - Decisione 28 aprile 1999, n. 352.
Decisione (CE, CECA, Euratom) n. 99/352 della Commissione che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [notificata con il numero [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale
Data:28/04/1999
Numero:352


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Ufficio.
Art. 2.  Funzioni dell'Ufficio.
Art. 3.  Indipendenza nell'esercizio della funzione d'indagine.
Art. 4.  Comitato di vigilanza.
Art. 5.  Direttore.
Art. 6.  Organizzazione dell'Ufficio.
Art. 7.  Decorrenza d'efficacia.


§ 9.5.7 - Decisione 28 aprile 1999, n. 352.

Decisione (CE, CECA, Euratom) n. 99/352 della Commissione che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [notificata con il numero SEC[1999] lotta antifrode (OLAF) [notificata con il numero SEC[1999] 802] 802].

(G.U.C.E. 31 maggio 1999, n. L 136).

 

 

Art. 1. Istituzione dell'Ufficio.

     + istituito l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo: "l'Ufficio"). L'Ufficio sostituisce la "Task force coordinamento della lotta antifrode" e subentra integralmente nelle sue attribuzioni.

 

     Art. 2. Funzioni dell'Ufficio.

     1. L'Ufficio esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie.

L'Ufficio ha il compito di svolgere indagini amministrative interne miranti a quanto segue:

     a) lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità,

     b) ricercare i fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale o che possano costituire inadempimento degli obblighi analoghi incombenti ai membri delle istituzioni e organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti.

L'Ufficio esercita le relative competenze della Commissione, come definite dalle disposizioni dei trattati, nell'ambito, nei limiti e secondo le modalità da questi definiti.

All'Ufficio possono essere affidate, dalla Commissione nonché dagli altri organismi, organi e istituzioni, missioni di indagine in altri settori.

     2. L'Ufficio apporta il contributo della Commissione alla cooperazione con gli Stati membri nel campo della lotta contro la frode.

     3. L'Ufficio ha il compito di predisporre la strategia della lotta contro la frode come definita al paragrafo 1.

     4. L'Ufficio ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi di cui al paragrafo 1.

     5. L'Ufficio ha il compito di eseguire tutte le altre attività operative della Commissione in materia di lotta contro la frode come definita al paragrafo 1 e in particolare di quanto segue:

     a) apprestare le infrastrutture necessarie,

     b) raccogliere e utilizzare le informazioni,

     c) prestare assistenza tecnica, in particolare in materia di formazione, alle altre istituzioni, organi ed organismi, nonché alle autorità nazionali competenti.

     6. L'Ufficio è l'interlocutore diretto delle autorità giudiziarie e delle autorità di polizia.

     7. L'Ufficio rappresenta la Commissione, al livello dei servizi, nelle sedi competenti, per i settori contemplati dal presente articolo.

 

     Art. 3. Indipendenza nell'esercizio della funzione d'indagine.

     L'Ufficio esercita in piena indipendenza i poteri d'indagine di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Nell'esercizio delle sue competenze, il direttore dell'Ufficio non sollecita né accetta istruzioni dalla Commissione, da governi, da altre istituzioni o da organi od organismi.

 

     Art. 4. Comitato di vigilanza.

     + istituito un comitato di vigilanza la cui composizione e le cui competenze sono determinate dal legislatore comunitario. Il comitato esercita un controllo regolare sull'esercizio della funzione d'indagine dell'Ufficio.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, di concerto con il Parlamento europeo e col Consiglio, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Per la nomina del direttore, la Commissione, previo parere favorevole del comitato di vigilanza, costituisce un elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti in un invito a presentare candidature il quale, se del caso, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il direttore è responsabile dello svolgimento delle indagini.

     2. La Commissione esercita nei confronti del direttore i poteri spettanti all'autorità che ha il potere di nomina. I provvedimenti in forza degli articoli 87, 88 e 90 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee sono adottati con decisione motivata della Commissione, sentito il comitato di vigilanza. La decisione viene comunicata per conoscenza al Parlamento europeo ed al Consiglio.

 

     Art. 6. Organizzazione dell'Ufficio.

     1. Nei confronti del personale dell'Ufficio il direttore esercita i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità all'autorità competente per concludere i contratti d'assunzione. Il direttore è autorizzato a delegare i propri poteri. Nell'osservanza dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, il direttore stabilisce le condizioni e le modalità delle assunzioni e segnatamente quelle relative alla durata e al rinnovo dei contratti.

     2. II direttore, sentito il comitato di vigilanza, comunica tempestivamente al direttore generale del bilancio un progetto preliminare di bilancio da iscrivere nella linea particolare del bilancio generale annuale relativo all'Ufficio.

     3. Il direttore è l'ordinatore per l'esecuzione della linea di bilancio particolare della parte A del bilancio relativa all'Ufficio. Il direttore è autorizzato a delegare i propri poteri.

     4. Le decisioni della Commissione relative alla propria organizzazione interna si applicano all'Ufficio in quanto compatibili con le disposizioni del legislatore comunitario riguardanti l'Ufficio stesso, nonché con la presente decisione e le sue modalità d'applicazione.

 

     Art. 7. Decorrenza d'efficacia.

     La presente decisione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Fino al primo giorno del mese successivo alla nomina del direttore dell'Ufficio, il direttore della "Task force, coordinamento della lotta antifrode" svolge i compiti di ordinaria amministrazione dell'Ufficio.