§ 9.4.24 - Decisione 2 novembre 2004, n. 758.
Decisione n. 2004/758/CE del Consiglio che autorizza l’Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:02/11/2004
Numero:758


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 9.4.24 - Decisione 2 novembre 2004, n. 758. [1]

Decisione n. 2004/758/CE del Consiglio che autorizza lAustria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

(G.U.U.E. 12 novembre 2004, n. L 336).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con una domanda presentata alla Commissione e protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2004, il governo austriaco ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre tre misure di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

     (2) La deroga richiesta dall’Austria intende far sì che l'IVA risulti a carico del destinatario nei tre casi seguenti: primo, il trasferimento di beni ceduti a titolo di garanzia da un soggetto passivo IVA ad un altro soggetto passivo IVA in esecuzione di detta garanzia; secondo, il trasferimento di beni a seguito della cessione di un diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto; terzo, la cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario ad un altro soggetto. Le misure sollecitate vanno considerate come misure intese ad impedire talune evasioni o elusioni fiscali nei settori summenzionati.

     (3) Quando i beni vengono ceduti a titolo di garanzia da un soggetto passivo IVA al destinatario della garanzia in esecuzione della garanzia stessa, il garante che cede i beni dispone generalmente di mezzi limitati per saldare i propri debiti, inclusi quelli fiscali. Se il cessionario dei beni costituiti in garanzia fa valere i suoi diritti vendendo la garanzia a terzi, tale vendita costituisce nel contempo una cessione dal garante al cessionario. In numerosi casi del genere si sono riscontrate perdite in termini di IVA perché non si è potuto negare al cessionario il diritto alla deduzione, mentre il garante non ha potuto essere ritenuto responsabile in quanto insolvente o irreperibile. L'entità dei problemi incontrati dall’amministrazione austriaca è tale da rendere necessari provvedimenti giuridici. Una deroga analoga è già stata concessa alla Germania con la decisione 2002/439/CE.

     (4) Nei casi in cui l’acquirente disponga di mezzi limitati per saldare l’importo relativo all’acquisto, il cedente può riservarsi la proprietà e cedere a terzi, in genere una banca, il diritto di esercitare tale riserva e di reclamare il prezzo d’acquisto, come garanzia per un prestito concesso dalla banca all’acquirente. Se l’acquirente dei beni interrompe i pagamenti destinati a rimborsare il prestito, la banca fa valere il suo diritto di proprietà; ciò comporta una cessione di beni dall'acquirente originale alla banca. In tal caso, la banca tende a non pagare all’acquirente originale l’imposta sulla cifra d’affari dovuta sulla cessione a suo favore, bensì ad usarla per estinguere il debito contratto dall’acquirente originale. Ne derivano perdite in termini di IVA per le autorità fiscali austriache, dal momento che gli acquirenti originali risultano generalmente insolventi o irreperibili prima che l’amministrazione fiscale riesca ad individuarli e a recuperare l’IVA. Pertanto questo scenario è analogo all’esecuzione di una garanzia di cui sopra.

     (5) Perdite in termini di IVA si sono verificate anche nei casi di cessione imponibile di beni immobili da parte del debitore giudiziale in una procedura di vendita coatta a terzi. Quest’ultimo può generalmente esercitare il diritto alla deduzione, mentre il cedente tende a non pagare l'IVA alle autorità fiscali. L'entità dei problemi incontrati dall'amministrazione austriaca è tale da rendere necessari provvedimenti giuridici. I beni immobili sono beni di alto valore e, di conseguenza, l'importo imponibile e le perdite in termini di IVA, anche di una sola transazione, sono particolarmente elevati. Il valore dei beni immobili di solito include un’IVA occulta e il mantenimento dell'opzione di tassare le cessioni serve a mantenere la neutralità del regime dell’IVA. Tenuto conto di quanto sopra, porre l’IVA a carico del destinatario della cessione risulta nella fattispecie la soluzione più appropriata, anche per la presenza di rischi elevati. La deroga richiesta impedisce la perdita dell’IVA, dal momento che le autorità fiscali non sono tenute a versarla ad uno degli operatori economici coinvolti. Essa consente inoltre di evitare la doppia responsabilità fiscale del cedente e del destinatario, che comporterebbe un maggiore rischio economico per il destinatario e procedure di recupero onerose per le autorità fiscali, le quali potrebbero rivolgersi al destinatario soltanto quando il recupero dal cedente si dimostrasse impossibile. Permette di evitare la responsabilità fiscale di una terza persona, come il notaio, che implicherebbe costi maggiori sia per il cedente sia per il destinatario. Deroghe analoghe sono già state concesse alla Germania con le decisioni 2002/439/CE e 2004/290/CE. Ciò è di particolare importanza nei casi in cui il cedente aveva optato per l'assoggettamento all'imposta anche se al momento della cessione per ragioni finanziarie egli non era in grado di pagare all'amministrazione fiscale l'imposta messa a carico dell'acquirente.

     (6) La deroga in questione non incide né sull'importo dell'IVA da versare allo stadio del consumo finale, né sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 octies della stessa direttiva, la Repubblica d’Austria è autorizzata a designare debitore dell'IVA il destinatario delle cessioni di beni di cui all'articolo 2 della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il destinatario dei beni può essere designato debitore dell'IVA nei seguenti casi:

     1) il trasferimento di beni ceduti a titolo di garanzia da un soggetto passivo IVA ad un altro soggetto passivo IVA in esecuzione di detta garanzia;

     2) il trasferimento di beni a seguito della cessione di un diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

     3) la cessione da parte del debitore giudiziario di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto ad un altro soggetto.

 

          Art. 3.

     La presente decisione scade il 31 dicembre 2008.

 

          Art. 4.

     La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della direttiva n. 2006/69/CE, con effetto dal 1° gennaio 2008.