§ 8.3.220 – Decisione 4 marzo 2005, n. 180.
Decisione n. 2005/180/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:04/03/2005
Numero:180


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 8.3.220 – Decisione 4 marzo 2005, n. 180.

Decisione n. 2005/180/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 marzo 2005, n. L 61).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, in particolare l'articolo 6, paragrafi 9, 11 e 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE gli Stati membri devono notificare in anticipo alla Commissione le loro deroghe, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni dall'ultima data di applicazione della versione modificata dell'allegato della direttiva.

     (2) Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 la loro intenzione di adottare deroghe alla direttiva 96/49/CE. Con la decisione 2003/627/CE della Commissione, del 20 agosto 2003, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare le deroghe di cui agli allegati I e II della decisione.

     (3) La direttiva 2003/29/CE della Commissione ha modificato l'allegato della direttiva 96/49/CE. La direttiva 2003/29/CE doveva essere recepita nella normativa nazionale degli Stati membri entro il 1° luglio 2003, essendo il 30 giugno 2003 l’ultima data di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 9 dell’articolo 6 della direttiva 96/49/CE.

     (4) Alcuni Stati membri hanno notificato la loro intenzione di adottare deroghe. La Commissione ha esaminato le notifiche per quanto attiene la conformità alle condizioni previste all'articolo 6, paragrafi 9, 11 e 14, della direttiva 96/49/CE e le ha approvate. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri in questione ad adottare tali deroghe.

     (5) Contemporaneamente, si reputa auspicabile riunire in una singola decisione tutte le deroghe autorizzate fino ad ora. È necessario pertanto abrogare e sostituire la decisione 2003/627/CEE.

     (6) Per garantire che la situazione delle deroghe sia aggiornata regolarmente, la Commissione proporrà un aggiornamento complessivo di tutte le deroghe esistenti almeno ogni 5 anni.

     (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE del Consiglio,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Gli Stati membri elencati nell'allegato I sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui all’allegato I relative al trasporto per ferrovia nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose.

     Tali deroghe sono applicate indiscriminatamente.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri di cui all'allegato II sono autorizzati ad applicare le deroghe previste nell’allegato II relative, in primo luogo, al trasporto su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite e, in secondo luogo il trasporto locale di merci pericolose su brevi distanze all'interno di zone portuali o aeroportuali o di siti industriali.

 

     Art. 3.

     La decisione 2003/627/CE è abrogata.

     I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisione.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [1]

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di talune merci pericolose

 

     GERMANIA

     RA-SQ 3.1

     Oggetto: Esenzione di piccole quantità di talune merci per uso privato.

     Riferimento all’allegato della direttiva 96/49/CE (di seguito «la direttiva»): Tabella del capitolo 3.2 per taluni numeri ONU nelle classi da 1 a 9.

     Contenuto dell'allegato della direttiva: Autorizzazione al trasporto e disposizioni.

     Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

     Contenuto della normativa nazionale: Classi da 1 a 9; esenzione per quantità molto piccole di varie merci in imballaggi e quantità destinate a un utilizzo privato; un massimo di 50 kg per unità di trasporto; applicazione delle disposizioni generali in materia di imballaggio per l'imballaggio interno.

     Osservazioni: La deroga è consentita fino al 31.12.2004.

     Numero di lista: 14*.

     RA-SQ 3.2

     Oggetto: Autorizzazione all'imballaggio combinato.

     Riferimento all’allegato della direttiva: 4.1.10.4 MP2

     Contenuto dell’allegato della direttiva: Divieto di imballaggio combinato.

     Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

     Contenuto della normativa nazionale: Classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti in classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

     Osservazioni: Numero di lista: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

 

     FRANCIA

     RA-SQ 6.1

     Oggetto: Trasporto di bagaglio registrato nei treni passeggeri.

     Riferimento all'allegato della direttiva: 7.7.

     Contenuto dell'allegato della direttiva: Materiali e oggetti RID non trasportabili nel bagaglio.

     Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 18.

     Contenuto della normativa nazionale: I materiali e gli oggetti RID trasportabili come colli espressi possono essere trasportati come bagaglio nei treni passeggeri.

     RA-SQ 6.2

     Oggetto: Colli di materiali pericolosi trasportati nei treni passeggeri.

     Riferimento all'allegato della direttiva: 7.7.

     Contenuto dell'allegato della direttiva: Materiali e oggetti RID non trasportabili come bagaglio a mano.

     Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 19.

     Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto come bagaglio a mano di colli di materiali pericolosi per uso personale o professionale dei passeggeri è autorizzato a determinate condizioni: si applicano soltanto le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli di cui ai capitoli 4.1, 5.2 e 3.4.

     Osservazioni: Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

     RA-SQ 6.3

     Oggetto: Trasporto di materiali pericolosi per le esigenze del vettore ferroviario.

     Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

     Contenuto dell'allegato della direttiva: Informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nella lettera di vettura.

     Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 20.2.

     Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di dichiarazione del carico.

     RA-SQ 6.4

     Oggetto: Esenzione dall'etichettatura di determinati vagoni postali.

     Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

     Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

     Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 21.1.

     Contenuto della normativa nazionale: Sono soggetti all'obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (ad eccezione di 1, 6.2 o 7). RA-SQ 6.5

     Oggetto: Esenzione dall'etichettatura di determinati vagoni adibiti al trasporto di container di dimensioni ridotte.

     Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

     Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

     Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 21.2.

     Contenuto della normativa nazionale: Se le etichette apposte sui container in questione sono chiaramente visibili, i vagoni non sono soggetti all'obbligo di etichettatura. RA-SQ 6.6

     Oggetto: Esenzione dall'etichettatura di vagoni adibiti al trasporto di veicoli stradali carichi di colli.

     Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

     Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

     Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 21.3.

     Contenuto della normativa nazionale: Se sui veicoli stradali sono apposte etichette indicanti i colli che essi contengono, i vagoni non sono soggetti all'obbligo di etichettatura.

 

     SVEZIA

     RA-SQ 14.1

     Oggetto: Non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

     Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

     Contenuto dell'allegato della direttiva: I vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette.

     Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

     Contenuto della normativa nazionale: Non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

     Osservazioni: Il RID prevede limiti quantitativi alle merci definibili «per consegna espressa»: si tratta perciò di piccole quantità.

 

     REGNO UNITO

     RA-SQ 15.1

     Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole.

     Riferimento all’allegato della direttiva: Gran parte delle prescrizioni del RID.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: Prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

     Riferimento alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

     Contenuto della normativa nazionale: Esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

     Osservazioni: Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

     RA-SQ 15.2

     Oggetto: Movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

     Riferimento all’allegato della direttiva: Parti 5 e 7.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: Disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'uso e ai veicoli.

     Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

     Contenuto della normativa nazionale: Cfr. sopra.

     Osservazioni: La movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni del RID non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

     RA-SQ 15.3

     Oggetto: Riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

     Riferimento all’allegato della direttiva: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: Restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

     Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, reg. 17 e reg. 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg. 14. Contenuto della normativa nazionale: La normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

     Osservazioni: Il Regno Unito intende permettere determinate variazioni rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variazione è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le variazioni sarebbero autorizzate soltanto a condizione che «siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati».

     Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle variazioni che il Regno Unito potrebbe introdurre.

     1. Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 o 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero ONU 1942. La quantità di ONU 1942 che può essere trasportata è limitata, in quanto esso è considerato un esplosivo di cui al punto 1.1D.

     2. Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi i 500 chilogrammi.

     3. Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

     4. Gli articoli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non dev'essere superiore a 20 chilogrammi. RA-SQ 15.4

     Oggetto: Differenziazione della «quantità totale massima per unità di trasporto» per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

     Riferimento all’allegato della direttiva: 1.1.3.1.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto.

     Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

     Contenuto della normativa nazionale: Definizione di regole relative alle deroghe per quantità limitate e carichi misti di sostanze esplosive.

     Osservazioni: L'obiettivo è quello di introdurre limiti differenti per quantità ridotte e fattori di moltiplicazione per carichi misti per le merci della classe 1 (50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2). Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione dovrebbero essere di 20 per la categoria di trasporto 2 e di 2 per la categoria di trasporto 3. RA-SQ 15.5

     Oggetto: Adozione di RA-SQ 6.6.

     Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.

 

 

ALLEGATO II

Deroghe concesse agli Stati membri per il trasporto locale limitato al proprio territorio

 

     GERMANIA

     RA-LT 3.1

     Oggetto: Trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB.

     Riferimento all'allegato della direttiva 96/49/CE (di seguito «la direttiva»): 7.3.1.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: Trasporto alla rinfusa.

     Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

     Contenuto della normativa nazionale: Autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati impermeabili ai liquidi o alla polvere.

     Osservazioni: La deroga n. 11 è consentita fino al 31.12.2004; dal 2005 si applicano le stesse disposizioni contenute nell’ADR e nel RID.

     Si veda anche l’accordo multilaterale M137.

     Numero di lista: 4*.

     RA-LT 3.2

     Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

     Riferimento all’allegato della direttiva: Parti da 1 a 5.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: Classificazione, imballaggio e marcatura.

     Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

     Contenuto della normativa nazionale: Classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e GIR; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (come raccolti) e suddivisi in varie categorie specifiche di rifiuti (per evitare reazioni pericolose all’interno di un gruppo di rifiuti); utilizzo di speciali istruzioni scritte relative ai gruppi di rifiuti e come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

     Osservazioni: Numero di lista: 6*.

 

     SVEZIA

     RA-LT 14.1

     Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

     Riferimento all’allegato della direttiva: Parte 2, capitoli 5.2 e 6.1.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: Classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

     Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

     Contenuto della normativa nazionale: La normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio dev'essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

     Osservazioni:

     Queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

 


[1] Per una modifica del presente allegato, vedi la decisione n. 2005/777/CE.