§ 3.3.758 - Direttiva 7 aprile 2003, n. 29.
Direttiva n. 2003/29/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva n. 96/49/CE del Consiglio per il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:07/04/2003
Numero:29


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.3.758 - Direttiva 7 aprile 2003, n. 29.

Direttiva n. 2003/29/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva n. 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 aprile 2003, n. L 90).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, modificata dalla direttiva 2001/6/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato alla direttiva 96/49/CE menziona il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, comunemente noto come RID, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

     (2) Il RID è aggiornato con cadenza biennale e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.

     (3) Risulta quindi necessario modificare gli allegati alla direttiva 96/49/CE.

     (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolosedi cui all'articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato alla direttiva n. 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

     «ALLEGATO

     Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice B della Cotif, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che le espressioni “parte contraente” e “gli Stati o le ferrovie” sono sostituti da “Stato membro”.

     Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena sarà disponibile in tali lingue il testo delle modifiche della versione 2003 del RID.»

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

     Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.