§ 8.3.215 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 51.
Direttiva n. 2004/51/CE del Parlamento europeo che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:29/04/2004
Numero:51


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  


§ 8.3.215 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 51. [1]

Direttiva n. 2004/51/CE del Parlamento europeo che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 23 marzo 2004,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, stabilisce che le imprese ferroviarie titolari di licenza ottengano diritti di accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci e, entro il 2008, all'intera rete per i servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci.

     (2) L'estensione di tali diritti di accesso per i servizi di trasporto ferroviario internazionale di merci a tutta la rete dal 1° gennaio 2006 dovrebbe consentire l'aumento dei vantaggi previsti in termini di trasferimento fra modi e di sviluppo del trasporto ferroviario internazionale di merci.

     (3) L'estensione di tali diritti di accesso a tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci, a decorrere dal 1° gennaio 2007, conformemente al principio della libera prestazione dei servizi, migliorerebbe l'efficienza del trasporto ferroviario rispetto agli altri modi di trasporto. Contribuirebbe inoltre ad un sistema di trasporti sostenibili tra gli Stati membri e al loro interno, stimolando la concorrenza e attirando nuovi capitali e nuove imprese.

     (4) La presente direttiva fa parte di un insieme più completo di misure annunciate nel Libro bianco sulla politica dei trasporti e che comprende la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), la direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive relative all'interoperabilita e il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia). Questo insieme di misure, in seguito denominate "secondo pacchetto ferroviario", è stato adottato per sviluppare ulteriormente il quadro normativo comunitario nel settore delle ferrovie, come stabilito in particolare dalle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, direttive queste ultime in seguito denominate "primo pacchetto ferroviario". Per completare il quadro normativo e proseguire gli sforzi intesi a realizzare uno spazio ferroviario integrato a livello europeo, il 3 marzo 2004 la Commissione ha proposto un terzo insieme di misure che contribuiranno ulteriormente al raggiungimento dell'obiettivo della presente direttiva. Questo terzo intervento proposto riguarda le licenze dei macchinisti, la qualità del servizio di trasporto ferroviario di merci, i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale e l'apertura del mercato per i servizi di trasporto passeggeri internazionale ferroviario. Su questa procedura legislativa il Parlamento europeo ha già votato nell'ottobre 2003 in merito all'emendamento inteso all'apertura del mercato per tutti i servizi di trasporto passeggeri entro il 2008. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di esaminare con cura questo terzo insieme di misure. Con riguardo all'apertura del mercato per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri la data del 2010 proposta dalla Commissione dev'essere considerata un obiettivo che consente a tutti gli operatori di prepararsi in maniera adeguata.

     (5) La Commissione dovrebbe esaminare l'evoluzione del traffico, della sicurezza, delle condizioni di lavoro e della situazione degli operatori e dovrebbe presentare entro il 1° gennaio 2006 una relazione su tale evoluzione corredata, se del caso, di nuove proposte che permettano di assicurare le migliori condizioni possibili per le economie degli Stati membri, per le imprese ferroviarie e i loro lavoratori dipendenti, come per gli utenti.

     (6) I servizi di trasporto ferroviario di merci offrono notevoli opportunità in termini di creazione di nuovi servizi di trasporto e di miglioramento dei servizi esistenti a livello nazionale ed europeo.

     (7) Per essere pienamente competitivo, il trasporto ferroviario di merci deve sempre più offrire servizi completi, compresi i servizi di trasporto tra gli Stati membri e al loro interno.

     (8) Poiché la sicurezza ferroviaria e disciplinata dalla direttiva 2004/49/CE, nell'ambito di un nuovo e coerente quadro normativo comunitario relativo al settore ferroviario, é opportuno abrogare le disposizioni della direttiva 91/440/CEE relative alla sicurezza.

     (9) E' opportuno pertanto apportare le necessarie modifiche alla direttiva 91/440/CEE,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 91/440/CEE è modificata come segue:

     1) All'articolo 7, il paragrafo 2 è abrogato alla data di entrata in vigore della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

     2) L'articolo 10 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 e riconosciuto, a condizioni eque, l'accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci di cui all'articolo 10 bis e all'allegato I e, entro il 1° gennaio 2006, all'intera rete ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasporto internazionale di merci.

     Inoltre, entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 é consentito, a condizioni eque, l'accesso all'infrastruttura in tutti gli Stati membri per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci."

     b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza."

     c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     "6. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali e nei porti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide per ferrovia a condizioni di mercat."

     d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

     "8. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni ed al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

     Tale relazione riguarda:

     - l'attuazione della presente direttiva negli Stati membri e il lavoro effettivo dei vari organismi coinvolti,

     - lo sviluppo del mercato, in particolare le tendenze del traffico internazionale, la divisione delle attività e del mercato di tutti gli operatori del mercato, inclusi i nuovi operatori,

     - l'impatto sul settore globale dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il trasferimento fra modi,

     - l'impatto sul livello di sicurezza in ciascuno Stato membro,

     - le condizioni di lavoro nel settore, per ciascuno Stato membro.

     Se necessario, essa sarà corredata di proposte adeguate o di raccomandazioni sull'azione permanente della Comunità per sviluppare il mercato ferroviario e il quadro giuridico che lo disciplina."

     3) All'articolo 10 ter, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) lo stato della rete ferroviaria europea".

     4) L'articolo 14 è abrogato.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Direttiva interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L 220.