§ 7.3.203 – Direttiva 13 aprile 2004, n. 44.
Direttiva n. 2004/44/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:13/04/2004
Numero:44


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 7.3.203 – Direttiva 13 aprile 2004, n. 44.

Direttiva n. 2004/44/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 aprile 2004, n. L 113).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana, in particolare l'articolo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari  stabilisce disposizioni specifiche relative alla procedura di campionamento e ai metodi di analisi da applicare per i controlli ufficiali.

     (2) Per la campionatura di pesci di grande dimensione è necessario specificare le modalità di campionamento al fine di garantire un'impostazione armonizzata in tutta la Comunità.

     (3) È di importanza fondamentale che i risultati delle analisi siano dichiarati ed interpretati in maniera uniforme in modo da garantire un'impostazione armonizzata in tutta l'Unione europea.

     (4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/69/ CE.

     (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 2002/69/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

     L'allegato II della direttiva 2002/69/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

     L'allegato I della direttiva 2002/69/CE è modificato come segue:

     1) Al punto 4 «Modalità di prelievo dei campioni», si aggiunge dopo la tabella 2 il seguente punto 4.1 «Modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi»:

     «4.1. Modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi

     Il numero di campioni elementari prelevato dalla partita è definito alla tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5).

     — Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di piccola dimensione (singoli pesci che pesano < 1 kg), il pesce intero viene prelevato come campione elementare che forma il campione globale.

     Se il campione globale pesa più di 3 kg, i campioni elementari che formano il campione globale possono essere costituiti dalla parte centrale dei pesci. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Il campione intero a cui viene applicato il livello massimo viene utilizzato per l'omogeneizzazione del campione.

     — Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di grande dimensione (singoli pesci che pesano più di 1 kg), il campione elementare consiste della parte centrale del pesce. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Se la partita è costituita da pesci di taglia molto grande ( > 6 kg), tale da far sì che il prelievo della parte centrale del pesce comporti un danno economico significativo, è considerato sufficiente il prelievo di tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalla dimensione della partita.»

     2) Il punto 5 «Conformità della partita o sottopartita alle specifiche» è sostituito dal testo seguente:

     «5. Conformità della partita o sottopartita alle specifiche

     La partita è accettata se il risultato di una singola analisi non supera il rispettivo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n. 466/2001, tenendo conto dell'incertezza della misurazione.

     La partita è considerata non conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 se il risultato ottenuto dall'analisi, confermato da una doppia analisi e calcolato come la media di due risultati distinti, supera il livello massimo oltre il livello del dubbio ragionevole, tenendo conto dell'incertezza della misurazione.

     Si tiene conto dell'incertezza della misurazione in base ad una delle seguenti modalità:

     — calcolando l'incertezza ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2 corrispondente ad un livello di affidabilità del 95 % circa,

     — stabilendo il limite della decisione (CCα) conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (punto 3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di sostanze per le quali è stato stabilito un limite consentito).

     Le presenti norme di interpretazione vanno applicate ai risultati analitici ottenuti dal campione destinato al controllo ufficiale. In caso di analisi a scopo di difesa o arbitrato si applicano le norme nazionali.»

 

 

ALLEGATO II

 

     L'allegato II della direttiva 2002/69/CE è modificato come segue:

     Si aggiunge il seguente paragrafo alla fine del punto 2 «Contesto»:

     «Ai soli fini della presente direttiva, il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere individuale è la concentrazione di un analita nel prelievo di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni, da monitorare con un rapporto S/N (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile, e si conforma alle prescrizioni di base quali, ad esempio tempo di ritenzione o rapporto isotopico in base alla procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.»