§ 7.3.126 - Regolamento 12 febbraio 2002, n. 257.
Regolamento (CE) n. 257/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:12/02/2002
Numero:257


Sommario
Art. 1.      Il punto 2.1 Aflatossine del capo I dell'allegato al regolamento (CE) n. 194/97 è modificato come segue:
Art. 2.      Il punto 2.1 Aflatossine della sezione 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 7.3.126 - Regolamento 12 febbraio 2002, n. 257.

Regolamento (CE) n. 257/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per taluni contaminanti nei prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 466/2001 che stabilisce tenori massimi ammissibili per taluni contaminanti nei prodotti alimentari. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 13 febbraio 2002, n. L 41).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, e in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999 della Commissione, fissa i tenori massimi ammissibili di aflatossina B1 e delle aflatossine totali presenti in taluni prodotti alimentari. Il regolamento (CE) n. 446/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che stabilisce tenori massimi per taluni contaminanti nei prodotti alimentari, modificato dal regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio, abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 194/97 a decorrere dal 5 aprile 2002.

     (2) Il regolamento (CE) n. 194/97 disponeva che i tenori massimi ammissibili stabiliti per frutti a guscio e frutta secca destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, dovessero essere riesaminati entro il 1° luglio 2001 alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, segnatamente per quanto riguarda l'efficacia dei metodi di cernita o di altro trattamento fisico intesi a ridurre il tenore di aflatossine.

     (3) A tal riguardo, sono stati presentati soltanto dati relativi alle mandorle. Dai dati risulta che nel corso delle varie misure di cernita e del trattamento fisico, il tenore di aflatossine nelle mandorle non trasformate diminuisce in maniera significativa nei prodotti destinati al consumo finale. Tuttavia, i dati disponibili subiscono variazioni che rendono più complessa una valutazione del grado di riduzione. È quindi opportuno mantenere i tenori massimi attuali, restando inteso che sono soggetti a revisione.

     (4) Per quanto riguarda i cereali destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti in prodotti alimentari, il regolamento (CE) n. 194/97 prevedeva che poiché prima del 1° luglio 2001 non sarebbe stato fissato alcun limite specifico, sarebbero risultati applicabili i tenori stabiliti per i cereali destinati al consumo diretto. Il motivo era che nel caso dei cereali non si poteva escludere che metodi di cernita o altro trattamento fisico potessero ridurre il livello di contaminazione da aflatossine, ma resta tuttora da dimostrare l'efficacia reale di tali metodi. Si prevedeva inoltre che, in mancanza di dati che giustificassero la fissazione di un limite massimo specifico per i cereali non trasformati, dovessero applicarsi i limiti di 2 µg/kg per l'aflatossina B1 e di 4 µg/kg per le aflatossine totali.

     (5) A tal riguardo, sono stati trasmessi soltanto i dati che riguardano il granturco. Per quanto per oltre due anni sia stato effettuato un monitoraggio continuo, è emerso che soltanto un numero limitato di partite si è rivelato contaminato. Di conseguenza, è risultata limitata la possibilità di dimostrare l'efficacia della cernita, della pulitura e di altri trattamenti fisici. Sulla base di tali dati limitati, è evidente che, grazie a varie operazioni di cernita e di trattamento fisico, il tenore di aflatossine presenti nel mais non trasformato può essere ridotto in maniera significativa, dopo la pulitura, nei prodotti destinati al consumo finale (semola di granoturco per fiocchi, altre semole). La contaminazione da aflatossina risultava concentrata essenzialmente nei residui di vagliatura (cascami) e, in misura minore, nei germi di granoturco, nella farina di crusca e nel granoturco frantumato (prodotti destinati all'alimentazione animale). Poiché i dati sono limitati e variabili, non è possibile procedere con certezza ad una valutazione quantitativa del grado di riduzione. Poiché saranno necessari altri dati prima di poter trarre conclusioni definitive, è opportuno estendere al mais, e questo per l'ultima volta, il periodo per il quale non è fissato alcun limite.

     (6) Per i cereali non trasformati diversi dal mais, non sono pervenuti dati e pertanto i tenori massimi stabiliti per i cereali destinati al consumo umano diretto devono essere applicati a partire dal 1° luglio 2001 anche ai cereali destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari.

     (7) È importante che tali tenori massimi entrino in vigore quanto prima possibile e rimangano in vigore dopo che il regolamento (CE) n. 466/2001 avrà sostituito il regolamento (CE) n. 194/97. Entrambi i regolamenti devono essere pertanto modificati di conseguenza.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il punto 2.1 Aflatossine del capo I dell'allegato al regolamento (CE) n. 194/97 è modificato come segue:

     1) i punti 2.1.1 e 2.1.2 sono sostituiti da:

     (Omissis).

     2) La nota 5 è soppressa.

     3) La nota 6 è soppressa.

 

     Art. 2.

     Il punto 2.1 Aflatossine della sezione 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

     1) I punti 2.1.1 e 2.1.2 sono sostituiti da:

     (Omissis).

     2) La nota 8 è soppressa.

     3) La nota 9 è sostituita da:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Gli articoli 1 e 3 si applicano a decorrere dal giorno successivo a detta pubblicazione. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 5 aprile 2002.