§ 7.3.21 - Regolamento 22 marzo 1990, n. 737.
Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:22/03/1990
Numero:737


Sommario
Art. 1.      Ad eccezione dei prodotti non atti all'alimentazione umana elencati nell'allegato I e dei prodotti che siano eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo [...]
Art. 2.      Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata all'osservanza delle tolleranze massime stabilite all'articolo 3
Art. 3. 
Art. 4.      1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all'articolo 3 per i prodotti di cui all'articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione del [...]
Art. 5.      Qualora si constatino ripetuti casi di mancata osservanza delle tolleranze massime di possono prendere le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 7. Le misure possono andare [...]
Art. 6.      Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti enumerate nell'allegato I e l'elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1990. Esso scade


§ 7.3.21 - Regolamento 22 marzo 1990, n. 737.

Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

(G.U.C.E. 29 marzo 1990, n. L 82).

 

Art. 1.

     Ad eccezione dei prodotti non atti all'alimentazione umana elencati nell'allegato I e dei prodotti che siano eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 7, il presente regolamento è applicabile ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:

     - all'allegato II del trattato,

     - al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione,

     - al regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87 della Commissione [2],

     - al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 della Commissione [4],

     - al regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88 [6],

 

     Art. 2.

     Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata all'osservanza delle tolleranze massime stabilite all'articolo 3.

 

     Art. 3. [1]

     Le tolleranze massime di cui all'articolo 2 sono le seguenti: la radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a [7]:

     - 370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come 'preparazioni per lattanti';

     - 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati."

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all'articolo 3 per i prodotti di cui all'articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione del paese di origine. I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione. Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.

     2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

 

     Art. 5.

     Qualora si constatino ripetuti casi di mancata osservanza delle tolleranze massime di possono prendere le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 7. Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.

 

     Art. 6.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti enumerate nell'allegato I e l'elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 7.

 

     Art. 7. [2]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a une mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1990. Esso scade:

     1) il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare nel caso in cui l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'articolo 6 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all'alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;

     2) al momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se essa avviene anteriormente al 31 marzo 2010 [3].

 

 

[1] GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

[2] GU n. L 377 del 31.12.1987, pag. 44.

[3] GU n. L 323 del 29.11.1980, pag. 1.

[4] GU n. L 352 del 15.12.1987, pag. 29.

[5] GU n. L 323 del 29.11.1980, pag. 27.

[6] GU n. L 286 del 20.10.1988, pag. 6.

[7] Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.

 

 

ALLEGATO I

Prodotti non atti all'alimentazione umana

 

   Codice NC                 Designazione delle merci

ex 0101 19 90    Cavalli da corsa

ex 0106 00 99    Altri animali vivi, esclusi i conigli

                  domestici e i piccioni, non destinati

                  all'alimentazione umana

ex 0301          Pesci vivi ornamentali

0408 11 90

0408 19 90       Uova sgusciate e giallo d'uova, non atti a usi

                  alimentari (a)

0408 91 90

0408 99 90

ex 0504          Budella, vesciche e stomaci di animali, interi

                  o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli

                  di pesci

0511 10 00

ex 0511 91 90

0511 99 10

0511 99 90       Prodotti di origine animale, non nominati né

                  compresi altrove, escluso il sangue

                  commestibile di animali; animali morti dei

                  capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione

                  umana

0713 20 10

0713 31 10

0713 32 10

0713 33 10       Legumi da granella, secchi, sgranati, anche

                  decorticati o spezzati, destinati alla semina

0713 39 10

0713 40 10

0713 50 10

0713 90 10

1001 90 10       Spelta destinata alla semina (a)

1005 10 11

1005 10 13       Granturco ibrido, destinato alla semina (a)

1005 10 15

1005 10 19

1006 10 10       Riso destinato alla semina (a)

ex 1007 00 00    Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina

                  (a)

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 00 10

1206 00 10

1207 10 10       Semi e frutti oleosi, anche frantumati,

                  destinati alla semina (a)

1207 20 10

1207 30 10

1207 40 10

1207 50 10

1207 60 10

1207 91 10

1207 92 10

1207 99 10

1209 11 00

1209 19 00

1209 21 00

1209 23 10       Semi, spore e frutti da sementa //

1209 24 00

1209 26 00

1209 30 00

1209 91

1209 99

1501 00 11       Strutto e altri grassi di maiale destinati a

                  usi industriali diversi dalla fabbricazione di

                  prodotti per l'alimentazione umana (a)

1502 00 10       Sevi (della specie bovina, ovina e caprina)

                  greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi,

                  destinati a usi industriali diversi dalla

                  fabbricazione di prodotti per l'alimentazione

                  umana (a)

1503 00 11       Stearina solare e oleostearina destinate a usi

                  industriali (a)

1503 00 30       Olio di sevo, destinato a usi industriali

                  diversi dalla fabbricazione di prodotti per

                  l'alimentazione umana (a)

1505 10          Grassi di lana e sostanze grasse derivate,

                  compresa la lanolina

1507 10 10

1507 90 10        Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati,

                  ma non modificati chimicamente, destinati ad

                  usi tecnici o industriali diversi dalla

                  fabbricazione di prodotti per l'alimentazione

                  umana (a)

1508 10 10

1508 90 10       Olio di arachide e sue frazioni, anche

                  raffinati, ma non modificati chimicamente,

                  destinati ad usi tecnici o industriali diversi

                  dalla fabbricazione di prodotti per

                  l'alimentazione umana (a)

1511 10 10        Olio di palma e sue frazioni, anche

                  raffinati, ma non modificati chimicamente,

                  destinati ad usi tecnici ed industriali

                  diversi dalla fabbricazione di prodotti per

                  l'alimentazione umana (a)

1515 30 10       Olio di ricino e sue frazioni, destinati alla

                  produzione dell'acido ammino-undecanoico per

                  la fabbricazione di fibre sintetiche o di

                  materie plastiche (a)

1515 40 00       Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni

1515 90 10       Olio di oleococca, di oiticica; cera di

                  mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1511 90 91

1512 11 90

1512 19 10

1512 19 90

1512 21 10

1512 29 10

1513 11 10

1513 19 30

1513 21 11

1513 21 19

1513 29 30

1514 10 10

1514 90 10

1515 11 00

1515 19 00

1515 21 10

1515 29 10       Altri oli destinati a usi tecnici o

                  industriali diversi dalla fabbricazione di

                  prodotti per

1515 50 11       l'alimentazione umana (a)

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

1516 20 91

1516 20 99

1518 00 31

1518 00 39       Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente

                  miscelati, destinati ad usi tecnici od

                  industriali diversi dalla fabbricazione di

                  prodotti per l'alimentazione umana (a)

2207 20 00       Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo

                  alcolometrico

3823 10 00       Leganti preparati per forme o per anime da

                  fonderia

4501             Sughero naturale greggio e cascami di sughero;

                  sughero frantumato, granulato o polverizzato

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00       Lino greggio o macerato, ma non filato

5302             Canapa (Cannabis sativa L.) greggia, macerata,

                  stigliata, pettinata o altrimenti preparata,

                  ma non filata; stoppa e cascami di canapa

                  (compresi gli sfilacciati)

ex capitolo 6    Piante vive e prodotti della floricoltura;

                  bulbi, cipolle simili, fiori recisi e fogliame

                  per ornamento, esclusi i piantimi, piante e

                  radici di cicoria della voce 0601 20 10

 

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni

previste dalle disposizioni comunitarie adottate a riguardo.

 

 

ALLEGATO II

Latte e prodotti lattiero-caseari ai quali

si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg

 

     Codice NC 0401

     0402

     0403 10 11 - 39

     0403 90 11 - 69

     0404

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2000.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2000 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 616/2000.