§ 1.1.95 - Regolamento 29 ottobre 1975, n. 2730.
Regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:29/10/1975
Numero:2730


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Il regolamento n. 189/66/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1966, relativo al glucosio e al lattosio, è abrogato.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre 1975.


§ 1.1.95 - Regolamento 29 ottobre 1975, n. 2730. [1]

Regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio.

(G.U.C.E. 1 novembre 1975, n. L 281).

 

Art. 1. [2]

     Il regime previsto per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata, dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle relative disposizioni di attuazione è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 della nomenclatura combinata.

 

     Art. 2. [3]

     Il regime previsto per il lattoso e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 19 00 della nomenclatura combinata, dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle relative disposizioni di attuazione, è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 11 00 della nomenclatura combinata.

 

     Art. 3. [4]

     Quando il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio o per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 19 00 della nomenclatura combinata, è modificato in virtù dell'articolo 43 del trattato o secondo le procedure stabilite in applicazione di detto articolo, le modifiche sono estese, secondo il caso, al glucosio e allo sciroppo di glucosio e al lattosio e allo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 51, 1702 30 59 e 1702 11 00 della nomenclatura combinata, a meno che, secondo le stesse procedure, non vengano adottate altre misure che consentano di armonizzare il regime riservato a tali prodotti con quello stabilito per i prodotti sopra indicati.

 

     Art. 4.

     1. Il regolamento n. 189/66/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1966, relativo al glucosio e al lattosio, è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre 1975.


[1] Abrogato dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1667/2006.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 222/88.

[3] Articolo sostituito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 222/88 e così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2931/95.

[4] Articolo sostituito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 222/88 e così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2931/95.