§ 1.1.716 - Regolamento 7 novembre 2006, n. 1667.
Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata)


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:07/11/2006
Numero:1667


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.1.716 - Regolamento 7 novembre 2006, n. 1667.

Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata)

(G.U.U.E. 11 novembre 2006, n. L 312)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare

l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio è stato modificato in modo sostanziale a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

     (2) Per evitare difficoltà tecniche di applicazione sul piano doganale, il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune raggruppa nella stessa voce, da un lato, il glucosio, lo sciroppo di glucosio, il lattosio e lo sciroppo di lattosio e, dall'altro, il glucosio e il lattosio chimicamente puri.

     (3) Tuttavia il glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata e il lattosio delle sottovoci 1702 19 00 della nomenclatura combinata sono inclusi nell'allegato I del trattato e pertanto soggetti al regime degli scambi con i paesi terzi previsto nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati ai quali appartengono, mentre il glucosio e il lattosio chimicamente puri, non essendo inclusi nell'allegato I del trattato, sono soggetti al regime dei dazi doganali, la cui incidenza economica può essere sensibilmente diversa.

     (4) Tale situazione provoca difficoltà tanto maggiori in quanto i prodotti in questione provengono dagli stessi prodotti di base, qualunque sia il loro grado di purezza. Il grado di purezza del 99 % costituisce il criterio di classificazione doganale tra i prodotti chimicamente puri e gli altri. Inoltre, i prodotti con un grado di purezza lievemente superiore o inferiore possono avere la stessa utilizzazione economica. L'applicazione di regimi diversi determina pertanto distorsioni di concorrenza particolarmente sensibili a causa di possibili sostituzioni.

     (5) L'unica soluzione a tali difficoltà consiste nell'assoggettare tali prodotti allo stesso regime economico, qualunque sia il loro grado di purezza, oppure, nella misura in cui ciò risulti sufficiente, nell'armonizzare i regimi stabiliti per i due gruppi di prodotti.

     (6) Il trattato non ha previsto, in disposizioni specifiche, i poteri di azione richiesti a tal fine. È perciò opportuno prendere le misure necessarie sulla base dell'articolo 308 del trattato. Inoltre, le misure più adeguate consistono nell'estendere al glucosio chimicamente puro il regime stabilito per gli altri glucosi dal regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e al lattosio chimicamente puro il regime previsto per gli altri lattosi dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regime previsto per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata dal regolamento (CE) n. 1784/2003 e dalle relative disposizioni di attuazione è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 della nomenclatura combinata.

 

          Art. 2.

     Il regime previsto per il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 19 00 della nomenclatura combinata, dal regolamento (CE) n. 1255/1999 e dalle relative disposizioni di attuazione, è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 11 00 della nomenclatura combinata.

 

          Art. 3.

     Quando il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio o per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 19 00 della nomenclatura combinata, è modificato in virtù dell'articolo 37 del trattato o secondo le procedure stabilite in applicazione di detto articolo, le modifiche sono estese, secondo il caso, al glucosio e allo sciroppo di glucosio e al lattosio e allo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 51, 1702 30 59 e 1702 11 00 della nomenclatura combinata, a meno che, secondo le stesse procedure, non vengano adottate altre misure che consentano di armonizzare il regime riservato a tali prodotti con quello stabilito per i prodotti sopra indicati.

 

          Art. 4.

     Il regolamento (CEE) n. 2730/75 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

 

Regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio

(GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20)

 

Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione

(GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1)

limitatamente all'articolo 7

Regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione

(GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10)

limitatamente all'articolo 2

 

 

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CEE) n. 2730/75

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Allegato I

Allegato II