§ 6.4.35 - Regolamento 13 settembre 2001, n. 1800.
Regolamento (CE) n. 1800/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.4 cooperazione internazionale
Data:13/09/2001
Numero:1800


Sommario
Art. 1.      Fra il testo relativo a GRENADA e quello relativo a HONG KONG, nell'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999, inserire il testo seguente:
Art. 2.      Dopo il testo "Tutti i tipi ad eccezione di" relativo alla Guinea, nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1420/1999, il testo "GJ 120 6309 00 - Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili [...]
Art. 3 .     


§ 6.4.35 - Regolamento 13 settembre 2001, n. 1800.

Regolamento (CE) n. 1800/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti in Guinea. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 14 settembre 2001, n. L 244).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 77/2001, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) La Guinea ha notificato alla Commissione il 22 marzo 2001 che l'importazione di tutti i rifiuti elencati nella categoria GM dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo.

     (2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, il comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione, ha ricevuto la notifica della richiesta ufficiale della Guinea il 5 aprile 2001.

     (3) Onde tener conto della nuova situazione in tale paese, è necessario modificare nel contempo il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1552/2000.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Fra il testo relativo a GRENADA e quello relativo a HONG KONG, nell'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999, inserire il testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Dopo il testo "Tutti i tipi ad eccezione di" relativo alla Guinea, nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1420/1999, il testo "GJ 120 6309 00 - Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati" è sostituito dal testo:

     (Omissis).

 

     Art. 3 .

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.