§ 6.4.39 - Regolamento 5 gennaio 2001, n. 77.
Regolamento (CE) n. 77/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 ed il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.4 cooperazione internazionale
Data:05/01/2001
Numero:77


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 6.4.39 - Regolamento 5 gennaio 2001, n. 77.

Regolamento (CE) n. 77/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 ed il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso Albania, Brasile, Bulgaria, Burundi, Giamaica, Marocco, Nigeria, Perù, Romania, Tunisia e Zimbabwe. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 16 gennaio 2001, n. 11, Serie L)

 

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, modificato da ultimo con decisione 1999/816/CE della Commissione, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE, modificato dal regolamento (CE) n. 1208/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel mese di gennaio 2000 la Commissione europea ha inviato una "nota verbale" a tutti i paesi non appartenenti all'OCSE [nonché all'Ungheria e alla Polonia, che non applicano ancora la decisione C(92) 39 def. dell'OCSE] col triplice intento di: a) informare tali paesi in merito alla nuova regolamentazione comunitaria; b) chiedere conferma delle loro posizioni quali descritte negli allegati del regolamento (CE) n. 1420/1999 e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione C(92) 39 def. dell'OCSE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1552/2000 e c) ottenere una risposta dai paesi che non avevano risposto nel 1994.

     (2) Tra i paesi che hanno risposto, il Brasile, la Bulgaria, il Burundi, la Giamaica, il Marocco, la Nigeria, il Perù, la Romania, la Tunisia e lo Zimbabwe hanno comunicato alla Commissione che ammettono l'importazione di taluni rifiuti, elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 senza alcuna procedura di controllo o previo un controllo conforme alle procedure applicabili agli allegati III o IV del suddetto regolamento o a quelle di cui all'articolo 15 dello stesso. Per quanto riguarda gli altri rifiuti, tali paesi hanno indicato che non desiderano ricevere alcuna spedizione.

     (3) L'Albania ha risposto alla "nota verbale", dichiarando che la propria posizione è rimasta invariata. Ciononostante la normativa relativa all'Albania deve essere modificata in considerazione del nuovo sistema di etichettatura adottato per determinati tipi di rifiuti nell'ambito dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93.

     (4) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali dei suddetti paesi sono state notificate il 23 giugno 2000 (il 12 luglio 2000 per il Burundi) al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione.

     (5) A seguito della mutata situazione di questi paesi, occorre modificare nel contempo il regolamento (CE) n. 1420/1999 ed il regolamento (CE) n. 1547/1999.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

     1) l'allegato A è modificato conformemente all'allegato A del presente regolamento;

     2) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato B del presente regolamento;

     3) l'allegato C è modificato conformemente all'allegato C del presente regolamento;

     4) l'allegato D è modificato conformemente all'allegato D del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:

     1) l'allegato A è modificato conformemente all'allegato E del presente regolamento;

     2) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato F del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO A

 

     L'allegato A del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

     1) È soppresso tutto il testo relativo alla Bulgaria.

     2) È soppresso tutto il testo relativo alla Giamaica.

     3) Il testo relativo alla Tunisia è sostituito dal seguente testo:

     "TUNISIA

     1. Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli").

     2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

     (Omissis)

     I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:

     (Omissis)

     NB:

     il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame

     3. Tutti i tipi sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").

     4. Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

     5. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)

     6. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

     (Omissis)

     7. Tutti i tipi nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari")."

 

 

ALLEGATO B

 

     L'allegato B del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

     1) Il testo relativo al Brasile è sostituito dal seguente testo:

     "BRASILE

     1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     a) I seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e le loro leghe:

     (Omissis)

     2. Nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):

     (Omissis)

     3. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

     (Omissis)

     4. Nella sezione GF ("Rifiuti ceramici in forma non dispersibile"):

     (Omissis)

     5. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio"):

     (Omissis)"

     2) Il testo relativo alla Giamaica è sostituito dal seguente testo:

     "GIAMAICA

     Tutti i tipi nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari")".

     3) Il testo relativo alla Nigeria è sostituito dal seguente testo:

     "NIGERIA

     1. Tutti i tipi nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”].

     2. Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli").

     3. Tutti i tipi nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").

     4. Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

     5. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)

     6. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

     (Omissis)

     7. Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

     (Omissis)"

     4) Tra i testi relativi alla Nigeria ed alla Russia viene inserito il seguente testo:

     "PERU'

     Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     (Omissis)"

 

 

ALLEGATO C

 

     L'allegato C del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

     Il testo relativo alla Romania è sostituito dal seguente testo:

     "ROMANIA

     1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     a) I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

     (Omissis)

     NB:

     Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

     b) I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

     (Omissis)

     2. Nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile"):

     (Omissis)

     3. Nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta"):

     (Omissis)

     4. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)

     5. Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):

     (Omissis)"

 

 

ALLEGATO D

 

     L'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

     1) Il testo relativo all'Albania è sostituito dal seguente testo:

     "ALBANIA

     1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

     (Omissis)

     2. Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli").

     3. Tutti i tipi nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile").

     4. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

     (Omissis)

     5. Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

     6. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)"

     2) Il testo relativo al Brasile è sostituito dal seguente testo:

     "BRASILE

     Tutti i tipi riportati nell'allegato II, tranne quelli elencati nell'allegato B e ad eccezione dei seguenti tipi:

     1) Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

     (Omissis)

     2) Nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):

     (Omissis)

     3) Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

     (Omissis)

     4) Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

     (Omissis)"

     3) Il testo relativo alla Bulgaria è sostituito dal seguente testo:

     "BULGARIA

     "Tutti i tipi nell'allegato II"."

     4) Tra i testi relativi a Bulkina Faso e al Camerun viene inserito il seguente testo:

     "BURUNDI

     1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, dispersibile”]:

     (Omissis)

     2. Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

     3. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)

     4. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

     (Omissis)

     5. Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

     (Omissis)"

     5) Tra i testi relativi a Monaco ed alle Antille Olandesi viene inserito il seguente testo:

     "MAROCCO

     Tutti i tipi nella sezione GJ ("Rifiuti tessili")."

     6) Il testo relativo alla Tunisia è sostituito dal seguente testo:

     "TUNISIA

     1. Tutti i tipi nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”].

     2. Tutti i tipi nella sezione GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile").

     3. Tutti i tipi nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile").

     4. Tutti i tipi nella sezione GF ("Rifiuti ceramici in forma non dispersibile").

     5. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

     (Omissis)

     6. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)

     7. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

     (Omissis)

     8. Tutti i tipi nella sezione GL ("Rifiuti di legno e sughero non trattati").

     9. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio"):

     (Omissis)

     10. Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):

     (Omissis)"

     7) Dopo i testi relativi allo Zambia viene aggiunto il seguente testo:

     "ZIMBABWE

     "Tutti i tipi di cui all'allegato II"."

 

 

ALLEGATO E

 

     L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato some segue:

     1) Il testo relativo all'Albania è sostituito dal seguente testo:

     "ALBANIA

     Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

     1) Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

     (Omissis)

     2) Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli").

     3) Tutti i tipi nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile").

     4) Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

     (Omissis)

     5) Tutti i tipi della sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

     6) Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)"

     2) Il testo relativo al Brasile è sostituito dal seguente testo:

     "BRASILE

     1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

     (Omissis)

     2. Nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):

     (Omissis)

     3. Nella sezione GG ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

     (Omissis)

     4. Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

     (Omissis)"

     3) È soppresso tutto il testo relativo alla Bulgaria.

     4) Tra i testi relativi a Burkina Faso e al Camerun viene inserito il seguente testo:

     "BURUNDI

     Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

     1) Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     (Omissis)

     2) Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

     3) Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)

     4) Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

     (Omissis)

     5) Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

     (Omissis)"

     5) Tra i testi relativi alla Guyana e a Kiribati viene inserito il seguente testo:

     "GIAMAICA

     Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

     Tutti i tipi nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari")."

     6) Il testo relativo alla Nigeria è sostituito dal seguente testo:

     "NIGERIA

     Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

     1) Tutti i tipi nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”].

     2) Tutti i tipi nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):

     3) Tutti i tipi nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide"):

     4) Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

     5) Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)

     6) Nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù"):

     (Omissis)

     7) Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):

     (Omissis)"

     7) I testi relativi al Perù vengono sostituiti dal seguente testo:

     "PERU'

     Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

     Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     (Omissis)"

     8) Tra i testi relativi al Perù e a So Tomé e Principe viene inserito il seguente testo:

     "ROMANIA

     Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

     1) Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile”]:

     a) I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

     (Omissis)

     NB:

     Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

     b) I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

     (Omissis)

     2) Nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile"):

     (Omissis)

     3) Nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta"):

     (Omissis)

     4) Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)

     5) Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):

     (Omissis)"

     9) Tra i testi relativi alla Tanzania e all'Uganda viene inserito il seguente testo:

     "TUNISIA

     1. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

     (Omissis)

     2. Nella sezione GG "Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):

     (Omissis)

     3. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

     (Omissis)

     4. Nella sezione GO ("Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):

     (Omissis)"

 

 

ALLEGATO F

 

     L'allegato B del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:

     1) È soppresso tutto il testo relativo al Burundi.

     2) Il testo relativo al Marocco è sostituito dal seguente testo:

     "MAROCCO

     Tutti i tipi ad eccezione dei seguenti:

     Tutti i tipi nella sezione GJ ("Rifiuti tessili")."

     3) Il testo relativo alla Tunisia è sostituito dal seguente testo:

     "TUNISIA

     1. nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

     (Omissis)

     2. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio"):

     (Omissis)"

     4) È soppresso tutto il testo relativo allo Zimbabwe.