§ 6.2.238 - Regolamento 18 gennaio 2006, n. 166.
Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:18/01/2006
Numero:166


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Contenuto del PRTR europeo
Art. 4.  Concezione e struttura
Art. 5.  Comunicazione dei dati da parte dei gestori
Art. 6.  Emissioni al suolo
Art. 7.  Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
Art. 8.  Emissioni da fonti diffuse
Art. 9.  Garanzia e valutazione della qualità
Art. 10.  Accesso alle informazioni
Art. 11.  Riservatezza
Art. 12.  Partecipazione del pubblico
Art. 13.  Accesso alla giustizia
Art. 14.  Documento di orientamento
Art. 15.  Sensibilizzazione
Art. 16.  Informazioni complementari da parte degli Stati membri
Art. 17.  Riesame della Commissione
Art. 18.  Modifiche degli allegati
Art. 19.  Procedura di comitato
Art. 20.  Sanzioni
Art. 21.  Modifiche delle direttive 91/689/CEE e 96/61/CE
Art. 22.  Entrata in vigore


§ 6.2.238 - Regolamento 18 gennaio 2006, n. 166.

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 4 febbraio 2006, n. L 33).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sottolinea la necessità di incoraggiare l’offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e sulle tendenze in materia di ambiente nei settori sociale, economico e sanitario e di sensibilizzare il pubblico su tutte le tematiche ambientali.

      (2) La convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»), firmata dalla Comunità europea il 25 giugno 1998, riconosce che un più ampio accesso del pubblico alle informazioni in campo ambientale e la diffusione di tali informazioni contribuiscono ad un’accresciuta sensibilizzazione alle tematiche ambientali, a un libero scambio di opinioni, a una partecipazione più efficace del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e, in ultima analisi, a un ambiente migliore.

      (3) I registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «PRTR») sono uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e sostanze inquinanti e per seguire le evoluzioni in atto, dimostrando i progressi compiuti nella riduzione dell’inquinamento, controllando l’attuazione di determinati accordi internazionali, definendo le priorità e valutando i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi comunitari e nazionali in materia ambientale.

      (4) Un PRTR integrato e coerente fornisce al pubblico, all’industria, agli scienziati, alle compagnie assicurative, agli enti locali, alle organizzazioni non governative e agli altri responsabili in campo decisionale una solida banca dati per i raffronti e per le decisioni future in campo ambientale.

      (5) Il 21 maggio 2003 la Comunità europea ha firmato il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo»). Affinché la Comunità concluda tale protocollo, la normativa comunitaria deve essere coerente con le disposizioni in esso contenute.

      (6) La decisione 2000/479/CE della Commissione ha istituito un registro europeo delle emissioni inquinanti (di seguito «EPER»). Il protocollo si basa sugli stessi principi dell’EPER ma ne supera la portata, in quanto prevede obblighi di comunicazione dei dati per un numero maggiore di sostanze inquinanti, per un numero maggiore di attività, per le emissioni al suolo, per le emissioni da fonti diffuse e per i trasferimenti fuori sito.

      (7) Le finalità e gli obiettivi di un PRTR europeo possono essere conseguiti soltanto se esso contiene dati attendibili e comparabili. È quindi necessaria un’adeguata armonizzazione del sistema di raccolta e di trasferimento dei dati al fine di garantire la qualità e la comparabilità dei dati medesimi. In conformità del protocollo, il PRTR europeo dovrebbe essere predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico attraverso Internet. Le emissioni e i trasferimenti dovrebbero essere presentati chiaramente in varie forme aggregate e disaggregate per consentire la massima informazione in tempi ragionevoli.

      (8) Per promuovere ulteriormente l’obiettivo di incoraggiare l’offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e sulle tendenze in materia ambientale e di sensibilizzare il pubblico su tutte le tematiche ambientali, il PRTR europeo dovrebbe contenere collegamenti con altre banche dati simili di organizzazioni internazionali e di Stati membri e non.

      (9) In conformità del protocollo, il PRTR europeo dovrebbe contenere tra l’altro informazioni su operazioni specifiche di smaltimento dei rifiuti, da registrare come emissioni al suolo; le operazioni di recupero come quelle per lo spargimento dei fanghi e dei concimi non rientrano in questa categoria.

      (10) Per conseguire l’obiettivo del PRTR europeo di fornire al pubblico informazioni attendibili e di permettere decisioni consapevoli, è necessario fissare tempi ragionevoli ma rigorosi per la raccolta e la comunicazione dei dati, in particolare per la loro comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri.

      (11) Pur non essendo sempre coerente, completa e comparabile, la comunicazione dei dati sulle emissioni dei complessi industriali è una procedura consolidata in molti Stati membri. Se del caso, la comunicazione dei dati sulle emissioni da fonti diffuse dovrebbe essere migliorata per consentire ai responsabili a livello decisionale di collocare in un quadro più preciso le caratteristiche di tali emissioni e di scegliere la soluzione più efficace per ridurre l’inquinamento.

      (12) I dati trasmessi dagli Stati membri dovrebbero essere di qualità elevata, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità. È molto importante coordinare gli sforzi futuri dei gestori e degli Stati membri per migliorare la qualità dei dati comunicati. La Commissione inizierà pertanto ad affrontare insieme agli Stati membri la questione della garanzia della qualità.

      (13) In conformità della convenzione di Århus, il pubblico dovrebbe avere la possibilità di accedere alle informazioni contenute nel PRTR europeo senza bisogno di far valere un interesse al riguardo, anzitutto mediante consultazione diretta via Internet.

      (14) Il PRTR europeo dovrebbe consentire un accesso illimitato e le eccezioni a questa regola dovrebbero essere ammesse soltanto se espressamente previste dalla vigente normativa comunitaria.

      (15) In conformità della convenzione di Århus, dovrebbe essere garantita la partecipazione del pubblico all’ulteriore sviluppo del PRTR europeo, mediante opportunità tempestive ed effettive di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri utili al processo decisionale. I richiedenti dovrebbero avere la possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni delle pubbliche autorità in relazione a una richiesta.

      (16) Per accrescere l’utilità e l’impatto del PRTR europeo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare all’elaborazione di documenti di orientamento sull’attuazione del PRTR europeo, alla sensibilizzazione del pubblico e ad attività intese a fornire un’assistenza tecnica adeguata e tempestiva.

      (17) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (18) Poiché l’obiettivo dell’azione prevista, vale a dire migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l’istituzione su scala comunitaria di una banca dati elettronica coerente e integrata, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto l’esigenza di comparabilità dei dati in tutti gli Stati membri richiede un livello elevato di armonizzazione, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

      (19) Per semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione dei dati, occorrerebbe modificare la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

      (20) Il PRTR europeo mira, tra l’altro, a informare il pubblico su importanti emissioni di sostanze inquinanti dovute in particolare alle attività disciplinate dalla direttiva 96/61/CE. Di conseguenza, secondo il presente regolamento, dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico sulle emissioni provenienti dagli impianti di cui all’allegato I della suddetta direttiva.

      (21) Per ridurre i doppioni per quanto riguarda le comunicazioni, i sistemi delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di tali sostanze possono, secondo il protocollo, essere integrati in modo praticabile con le esistenti fonti di informazione, come i meccanismi di comunicazione in base a licenze o permessi operativi. Secondo il protocollo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più completo o più facilmente accessibile dal pubblico di quanto non sia richiesto dal protocollo,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito «PRTR europeo»), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento ambientale.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     1) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

     2) «autorità competente», le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;

     3) «impianto», unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

     4) «complesso» o «complesso industriale», uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica;

     5) «sito», la sede geografica del complesso;

     6) «gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del complesso;

     7) «anno di riferimento», l’anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito;

     8) «sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive;

     9) «sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell’ambiente;

     10) «emissione», qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell’ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l’emissione, lo scarico, l’iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

     11) «trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

     12) «fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell’aria o nell’acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;

     13) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti;

     14) «rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;

     15) «acque reflue», le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria;

     16) «smaltimento», qualsiasi operazione di cui all’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE;

     17) «recupero», qualsiasi operazione di cui all’allegato II B della direttiva 75/442/CEE.

 

          Art. 3. Contenuto del PRTR europeo

     Il PRTR europeo contiene informazioni riguardanti:

     a) le emissioni di sostanze inquinanti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), soggette a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell’allegato I;

     b) i trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), soggetti a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell’allegato I;

     c) le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ove disponibili.

 

          Art. 4. Concezione e struttura

     1. La Commissione pubblica il PRTR europeo presentando i dati sia in forma aggregata sia in forma disaggregata, in modo da consentire la ricerca e l’individuazione delle emissioni e dei trasferimenti in base agli elementi seguenti:

     a) complesso industriale, compresa, se del caso, la società madre del complesso, e ubicazione geografica di quest’ultimo, incluso il bacino fluviale, se del caso;

     b) attività;

     c) insorgenza dell’evento a livello di Stato membro o a livello comunitario;

     d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi;

     e) ciascuno dei comparti ambientali (aria, acqua, terra) in cui la sostanza inquinante è emessa;

     f) se del caso, trasferimenti fuori sito di rifiuti e loro destinazione;

     g) trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti in acque reflue;

     h) fonti diffuse;

     i) proprietario o gestore del complesso industriale.

     2. Il PRTR europeo è predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico, affinché, in condizioni operative normali, le informazioni siano disponibili in maniera continua e siano prontamente accessibili via Internet e con altri mezzi elettronici. Esso è predisposto in modo da tenere conto della possibilità di un ampliamento futuro e contiene tutti i dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti, fino almeno ai dieci anni di riferimento precedenti.

     3. Il PRTR europeo contiene collegamenti (link):

     a) ai PRTR nazionali degli Stati membri;

     b) alle altre banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi ai PRTR, compresi i PRTR nazionali di altre parti del protocollo e, ove possibile, quelli di altri paesi;

     c) ai siti web dei complessi industriali, ove essi esistano e siano messi a disposizione dai complessi medesimi.

 

          Art. 5. Comunicazione dei dati da parte dei gestori

     1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all’allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell’allegato comunica all’autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:

     a) emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all’allegato II;

     b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l’anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all’articolo 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

     c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell’allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all’allegato II, colonna 1 b.

     Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all’allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell’allegato, comunica all’autorità competente le informazioni per identificare il complesso a norma dell’allegato III, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.

     Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato.

     Le emissioni di cui all’allegato II, comunicate a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell’allegato I nel sito del complesso.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.

     Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.

     3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.

     4. Nell’elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili.

     5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell’anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

 

          Art. 6. Emissioni al suolo

     I rifiuti sottoposti a smaltimento mediante «trattamento in ambiente terrestre» o «iniezione in profondità», come specificato nell’allegato II A della direttiva 75/442/CEE, sono comunicati come emissioni al suolo soltanto dal gestore del complesso da cui hanno origine i rifiuti.

 

          Art. 7. Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

     1. Tenuto conto delle prescrizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire all’autorità competente tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5.

     2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, mediante trasferimento elettronico secondo il formato di cui all’allegato III in base al calendario seguente:

     a) per il primo anno di riferimento, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento;

     b) per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 15 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

     Il primo anno di riferimento è il 2007.

     3. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, include le informazioni comunicate dagli Stati membri nel PRTR europeo entro i limiti seguenti:

     a) per il primo anno di riferimento, entro 21 mesi dalla fine dell’anno di riferimento;

     b) per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

 

          Art. 8. Emissioni da fonti diffuse

     1. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, include nel PRTR europeo le informazioni sulle emissioni da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state riferite dagli Stati membri.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate in modo da consentire agli utilizzatori di cercare e individuare le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un’adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni.

     3. Laddove essa accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, la Commissione adotta provvedimenti per avviare la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.

 

          Art. 9. Garanzia e valutazione della qualità

     1. Il gestore di ciascun complesso soggetto agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 5 garantisce la qualità delle informazioni comunicate.

     2. Le autorità competenti valutano la qualità dei dati forniti dai gestori dei complessi di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità.

     3. La Commissione coordina le attività di garanzia e valutazione della qualità consultando il comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

     4. La Commissione può adottare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Tali orientamenti sono conformi a metodologie approvate sul piano internazionale, se necessario, e sono conformi alle altre norme legislative comunitarie.

 

          Art. 10. Accesso alle informazioni

     1. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, mette a disposizione del pubblico il PRTR europeo diffondendo gratuitamente i dati su Internet secondo il calendario stabilito dall’articolo 7, paragrafo 3.

     2. Laddove le informazioni contenute nel PRTR europeo non siano consultabili dal pubblico in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del PRTR europeo in luoghi accessibili al pubblico.

 

          Art. 11. Riservatezza

     Ogniqualvolta uno Stato membro mantenga riservate informazioni a norma dell’articolo 4 della direttiva n. 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, lo Stato membro in questione indica nella relazione trasmessa a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, per ciascun anno di riferimento, in modo distinto per ciascun complesso che chiede riservatezza, il tipo di informazione omessa nonché il motivo dell’omissione.

 

          Art. 12. Partecipazione del pubblico

     1. La Commissione offre al pubblico opportunità tempestive ed effettive di partecipare all’ulteriore sviluppo del PRTR europeo, tra l’altro per lo sviluppo delle capacità e l’elaborazione di modifiche del presente regolamento.

     2. Il pubblico ha l’opportunità di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri pertinenti entro un lasso di tempo ragionevole.

     3. La Commissione tiene in debita considerazione tale contributo e comunica al pubblico l’esito della sua partecipazione.

 

          Art. 13. Accesso alla giustizia

     L’accesso alla giustizia in casi relativi all’accesso del pubblico alle informazioni in campo ambientale è garantito a norma dell’articolo 6 della direttiva n. 2003/4/CE e, qualora le istituzioni della Comunità siano coinvolte, a norma degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

 

          Art. 14. Documento di orientamento

     1. Appena possibile, ma non più tardi di quattro mesi prima dell’inizio del primo anno di riferimento, la Commissione elabora un documento di orientamento relativo all’attuazione del PRTR europeo, in consultazione con il comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

     2. In particolare, il documento di orientamento sull’attuazione del PRTR europeo affronta dettagliatamente gli aspetti seguenti:

     a) procedure di comunicazione dei dati;

     b) dati da comunicare;

     c) garanzia e valutazione della qualità;

     d) per i dati riservati, indicazione del tipo di dati omessi e dei motivi delle omissioni;

     e) riferimento a metodologie di campionamento e metodi di analisi e di determinazione delle emissioni riconosciuti a livello internazionale;

     f) indicazione delle società capogruppo;

     g) codificazione delle attività in base all’allegato I del presente regolamento e all’allegato I della direttiva 96/61/CE.

 

          Art. 15. Sensibilizzazione

     La Commissione e gli Stati membri promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al PRTR europeo e garantiscono la disponibilità di assistenza per la consultazione del PRTR europeo e per la comprensione e l’utilizzo delle informazioni in esso contenute.

 

          Art. 16. Informazioni complementari da parte degli Stati membri

     1. In un’unica relazione basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare con frequenza triennale insieme ai dati forniti a norma dell’articolo 7, gli Stati membri informano la Commissione circa la prassi e i provvedimenti adottati riguardo agli aspetti seguenti:

     a) prescrizioni dell’articolo 5;

     b) garanzia e valutazione della qualità a norma dell’articolo 9;

     c) accesso alle informazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 2;

     d) attività di sensibilizzazione a norma dell’articolo 15;

     e) riservatezza delle informazioni a norma dell’articolo 11;

     f) sanzioni comminate a norma dell’articolo 20 ed esperienza acquisita nella loro applicazione.

     2. Per agevolare la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri, di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta concernente un questionario che sarà adottata secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

 

          Art. 17. Riesame della Commissione

     1. La Commissione esamina le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 e, previa consultazione degli Stati membri, pubblica una relazione triennale basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento disponibili, sei mesi dopo la loro presentazione su Internet.

     2. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente a una valutazione sul funzionamento del PRTR europeo.

 

          Art. 18. Modifiche degli allegati

     Eventuali modifiche necessarie per adeguare:

     a) al progresso scientifico e tecnico gli allegati II e III del presente regolamento, o

     b) gli allegati II e III del presente regolamento, in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche degli allegati, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

 

          Art. 19. Procedura di comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

          Art. 20. Sanzioni

     1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni comminate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

     2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

 

          Art. 21. Modifiche delle direttive 91/689/CEE e 96/61/CE

     1. L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva n. 91/689/CEE è abrogato.

     2. L’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva n. 96/61/CE è abrogato.

 

          Art. 22. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

Attività

 

N.

Attività

Soglia di capacità

1.

Settore energetico

 

a)

Raffinerie di petrolio e di gas

* (1)

b)

Impianti di gassificazione e liquefazione

*

c)

Centrali termiche ed altri impianti di combustione

Potenza termica di 50 MW

d)

Cokerie

*

e)

Frantoi rotatori per il carbone

Capacità di 1 t/h

f)

Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni

*

2.

Produzione e trasformazione dei metalli

 

a)

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)

*

b)

Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua

Capacità di 2,5 t/h

c)

Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

 

 

i) laminazione a caldo

Capacità di 20 t/h di acciaio grezzo

 

ii) forgiatura con magli

Energia di 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW

 

iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso

Capacità di trattamento di 2 t/h di acciaio grezzo

d)

Fonderie di metalli ferrosi

Capacità di produzione di 20 t/giorno

e)

Impianti:

 

 

i) per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici

*

 

ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)

Capacità di fusione di 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o di 20 t/giorno per tutti gli altri metalli

f)

Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici

Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m3

3.

Industria mineraria

 

a)

Coltivazione sotterranea e operazioni connesse

*

b)

Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava

Area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ha

c)

Impianti per la produzione di:

 

 

i) clinker (cemento) in forni rotativi

Capacità di produzione di 500 t/giorno

 

ii) calce viva in forni rotativi

Capacità di produzione di 50 t/giorno

 

iii) clinker (cemento) o calce viva in altri forni

Capacità di produzione di 50 t/giorno

d)

Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto

*

e)

Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro

Capacità di fusione di 20 t/giorno

f)

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali

Capacità di fusione di 20 t/giorno

g)

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane

Capacità di produzione di 75 t/giorno o capacità del forno pari a 4 m3 e densità di carica per forno di 300 kg/m3

4.

Industria chimica

 

a)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:

*

 

i) idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

 

 

ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche

 

 

iii) idrocarburi solforati

 

 

iv) idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

 

 

v) idrocarburi fosforosi

 

 

vi) idrocarburi alogenati

 

 

vii) composti organometallici

 

 

viii) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

 

 

ix) gomme sintetiche

 

 

x) coloranti e pigmenti

 

 

xi) tensioattivi e surfattanti

 

b)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali:

*

 

i) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile

 

 

ii) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi

 

 

iii) basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

 

 

iv) sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento

 

 

v) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

 

c)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

*

d)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi

*

e)

Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base

*

f)

Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici

*

5.

Gestione dei rifiuti e delle acque reflue

 

a)

Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi

Ricezione di 10 t/giorno

b)

Impianti per l’incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti

Capacità di 3 t/h

c)

Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

Capacità di 50 t/giorno

d)

Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell’articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti]

Ricezione di 10 t/giorno o capacità totale di 25 000 t

e)

Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali

Capacità di trattamento di 10 t/giorno

f)

Impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Capacità di 100 000 abitanti equivalenti

g)

Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato

Capacità di 10 000 m3/giorno (2)

6.

Produzione e lavorazione della carta e del legno

 

a)

Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose

*

b)

Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)

Capacità di produzione di 20 t/giorno

c)

Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche

Capacità di produzione di 50 m3/giorno

7.

Allevamento intensivo e acquacoltura

 

a)

Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o suini

i) 40 000 posti per il pollame

 

 

ii) 2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg)

 

 

iii) 750 posti per le scrofe

b)

Acquacoltura intensiva

Capacità di produzione di 1 000 t/anno di pesci o molluschi

8.

Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande

 

a)

Macelli

Capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno

b)

Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:

 

 

i) materie prime animali (diverse dal latte)

Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 t/giorno

 

ii) materie prime vegetali

Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale)

c)

Trattamento e trasformazione del latte

Capacità di ricezione di 200 t/giorno di latte (valore medio su base annuale)

9.

Altre attività

 

a)

Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili

Capacità di trattamento di 10 t/giorno

b)

Impianti per la concia delle pelli

Capacità di trattamento di 12 t/giorno di prodotti finiti

c)

Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare

Capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno

d)

Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione

*

e)

Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi

Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza

 

(1) L’asterisco (*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti i complessi industriali sono soggetti agli obblighi di comunicazione).

(2) La soglia della capacità verrà sottoposta a revisione entro il 2010 al più tardi, alla luce dei risultati del primo ciclo di informazione.

 

 

ALLEGATO II

Sostanze inquinanti (*)

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Formato per la comunicazione dei dati sulle emissioni e i trasferimenti

da parte degli Stati membri alla Commissione

 

Anno di riferimento

Identificazione del complesso industriale

Nome della società capogruppo

Nome del complesso

Numero di identificazione del complesso

Via e numero

Città

Codice postale

Stato

Coordinate geografiche del sito

Distretto idrografico (1)

Codice NACE (4 cifre)

Attività economica principale

Volume di produzione (facoltativo)

Numero di impianti (facoltativo)

Numero di ore annue di attività (facoltativo)

Numero di addetti (facoltativo)

Campo testo per l’inserimento di informazioni o indirizzo web comunicato dal complesso industriale o dalla società capogruppo (facoltativo)

Tutte le attività del complesso industriale di cui all’allegato I (in base al sistema di codificazione indicato nell’allegato I e al codice IPPC se disponibile)

Attività 1 (attività principale dell’allegato I)

Attività 2

Attività N

Dati sulle emissioni del complesso nell’aria per ciascuna sostanza inquinante che supera il valore di soglia (allegato II)

 

Emissioni nell’aria

Inquinante 1

Inquinante 2

Inquinante N

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

T: totale in kg/anno

A: accidentale in kg/anno

Dati sulle emissioni del complesso nell’acqua per ciascuna sostanza inquinante che supera il valore di soglia (allegato II)

 

Emissioni nell’acqua

Inquinante 1

Inquinante 2

Inquinante N

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

T: totale in kg/anno

A: accidentale in kg/anno

Dati sulle emissioni del complesso nel suolo per ciascuna sostanza inquinante che supera il valore di soglia (allegato II)

 

Emissioni nel suolo

Inquinante 1

Inquinante 2

Inquinante N

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

T: totale in kg/anno

A: accidentale in kg/anno

Trasferimenti fuori sito di ciascuna sostanza inquinante in acque reflue destinate al trattamento in quantitativi superiori al valore di soglia (allegato II)

Inquinante 1

Inquinante 2

Inquinante N

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in kg/anno

Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi del complesso in quantitativi superiori al valore di soglia (articolo 5)

All’interno del paese:

a fini di recupero (R)

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

All’interno del paese:

a fini di smaltimento (D)

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

In altri paesi:

a fini di recupero (R)

Nome del responsabile dell’impianto di recupero

Indirizzo del responsabile dell’impianto di recupero

Indirizzo del sito effettivo di recupero che riceve il trasferimento

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

In altri paesi:

a fini di smaltimento (D)

Nome del responsabile dell’impianto di smaltimento

Indirizzo del responsabile dell’impianto di smaltimento

Indirizzo del sito effettivo di smaltimento che riceve il trasferimento

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

Trasferimenti fuori sito di rifiuti non pericolosi del complesso in quantitativi superiori al valore di soglia (articolo 5)

A fini di recupero (R)

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

A fini di smaltimento (D)

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

Autorità competente per le richieste del pubblico

Nome

Via e numero

Città

N. di telefono

N. di fax

Indirizzo e-mail

 

(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).