§ 6.1.34 - Decisione 17 luglio 2000, n. 479.
Decisione (CE) n. 2000/479 della Commissione in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:17/07/2000
Numero:479


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni prodotte da tutti i singoli complessi industriali che svolgono una o più delle attività citate nell'allegato I della [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri inviano una relazione alla Commissione ogni tre anni.
Art. 3.      1. La Commissione fornirà la propria assistenza nell'ambito dei workshop nazionali di preparazione organizzati dagli Stati membri e preparerà un "Documento di orientamento per l'attuazione del [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri inviano tutti i dati della relazione per trasferimento elettronico.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.1.34 - Decisione 17 luglio 2000, n. 479.

Decisione (CE) n. 2000/479 della Commissione in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) [notificata con il numero C[2000] 2004]

(Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 28 luglio 2000, n. L 192).

 

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni prodotte da tutti i singoli complessi industriali che svolgono una o più delle attività citate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE.

     2. La relazione deve comprendere le emissioni nell'atmosfera e nelle acque di tutte le sostanze inquinanti che superano il valore limite; gli inquinanti e i valori soglia sono indicati nell'allegato A1.

     3. Ciascun complesso comunica i dati di emissione secondo il formato presentato all'allegato A2, descrivendo tutte le attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE con le corrispondenti categorie delle fonti inquinanti e i codici NOSE-P, come indicato all'allegato A3.

     4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione generale, comprendente i totali nazionali di tutte le emissioni dichiarate per ciascuna delle categorie di fonti con l'indicazione dell'attività principale di cui all'allegato I e il corrispondente codice NOSE-P dell'allegato A3.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri inviano una relazione alla Commissione ogni tre anni.

     2. Gli Stati membri inviano alla Commissione la prima relazione nel giugno 2003 inserendo i dati sulle emissioni del 2001 (o, in alternativa, del 2000 o del 2002 in mancanza di dati per il 2001).

     3. Gli Stati membri inviano alla Commissione la seconda relazione nel giugno 2006 con i dati sulle emissioni del 2004.

     4. A decorrere dall'anno T = 2008, e in base ai risultati del secondo ciclo di relazioni, gli Stati membri sono invitati a presentare alla Commissione le relazioni successive a scadenze annue, nel mese di dicembre dell'anno T, riportando i dati sulle emissioni prodotte nell'anno T - 1.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione fornirà la propria assistenza nell'ambito dei workshop nazionali di preparazione organizzati dagli Stati membri e preparerà un "Documento di orientamento per l'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)" entro il dicembre 2000, con la partecipazione di rappresentanti dell'industria e in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE.

     2. Il "Documento di orientamento per l'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)" conterrà informazioni dettagliate sui formati e sui dati caratteristici delle relazioni, compresa l'interpretazione delle definizioni, la qualità e la gestione dei dati, il riferimento ai metodi di stima delle emissioni ed elenchi di inquinanti specifici ai vari settori nell'ambito delle categorie di fonti di cui all'allegato A3.

     3. Dopo ciascun ciclo di relazioni la Commissione pubblicherà i risultati della presentazione dei dati da parte degli Stati membri e riesaminerà tutto il processo entro sei mesi a decorrere dalla data di consegna da parte degli Stati membri indicata all'articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri inviano tutti i dati della relazione per trasferimento elettronico.

     2. La Commissione, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente, renderà pubblici i dati inviati divulgandoli su Internet.

     3. Le definizioni specifiche utilizzate nelle relazioni sulle emissioni vengono fornite nell'allegato A4.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

ALLEGATO A1

  Elenco degli inquinanti da comunicare in caso di superamento dei valori

limite

(Omissis)

ALLEGATO A2

(Omissis)

ALLEGATO A3

Categorie di fonti e codici NOSE-P da indicare

(Omissis)

ALLEGATO A4

Definizioni utilizzate in relazione all'EPER

(Omissis)