§ 6.1.88 – Regolamento 3 dicembre 2004, n. 2077.
Regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:03/12/2004
Numero:2077


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.1.88 – Regolamento 3 dicembre 2004, n. 2077.

Regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli agenti di fabbricazione.

(G.U.U.E. 4 dicembre 2004, n. L 359).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, in particolare l’articolo 2, quindicesimo trattino, terza frase,

     considerando quanto segue:

     (1) Viste le nuove informazioni e gli sviluppi tecnici riferiti dal gruppo di valutazione tecnologica ed economica (Technology and Economic Assessment — TEAP) nel rapporto dell'aprile 2002 sulle sostanze controllate utilizzate come agenti chimici di fabbricazione, l'allegato VI del regolamento (CE) n. 2037/2000 deve essere modificato in base alla decisione X/14 e alla decisione XV/6, adottate rispettivamente nel corso della decima riunione (1998) e della quindicesima riunione (2003) delle parti del protocollo di Montreal.

     (2) In particolare la decisione XV/6 aggiunge il tetracloruro di carbonio utilizzato come agente di fabbricazione per la produzione di cyclodime (un solvente) e sopprime l'uso del CFC-113 come agente di fabbricazione nella produzione di vinorelbina (un farmaco) e l'uso del tetracloruro di carbonio come agente di fabbricazione nella produzione di tralometrina (un insetticida).

     (3) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 deve pertanto essere modificato.

     (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO VI

 

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione

ai sensi dellarticolo 2, quindicesimo trattino

 

     a) uso di tetracloruro di carbonio per l’eliminazione del tricloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica;

     b) uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro;

     c) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;

     d) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di isobutil-acetofenone (ibuprofene — analgesico);

     e) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);

     f) uso di CFC-11 nella produzione di lamine sottili di fibre poliolefiniche sintetiche;

     g) uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di perfluoropolieterepoliperossido, precursori di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali;

     h) uso di CFC-113 nella riduzione di prodotti intermedi di perfluoropolieterepoliperossidi per la produzione di diesteri di perfluoropolieteri (PFPE);

     i) uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità;

         j) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime;

     k) uso di HCFC nei processi indicati nelle lettere da a) a j), quando impiegati in sostituzione di CFC o di tetracloruro di carbonio.»