§ 6.1.40 - Regolamento 29 giugno 2000, n. 2037.
Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:29/06/2000
Numero:2037


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Controllo della produzione delle sostanze controllate.
Art. 4.  Controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso di sostanze controllate.
Art. 5.  Controllo dell'uso degli idroclorofluorocarburi.
Art. 6.  Licenze di importazione da paesi terzi.
Art. 7.  Importazioni di sostanze controllate da paesi terzi.
Art. 8.  Importazioni di sostanze controllate da Stati non parti del protocollo.
Art. 9.  Importazioni di prodotti contenenti sostanze controllate da Stati non parti del protocollo.
Art. 10.  Importazioni di prodotti fabbricati con sostanze controllate da Stati non parti del protocollo.
Art. 11.  Esportazione di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate.
Art. 12.  Autorizzazioni all'esportazione.
Art. 13.  Autorizzazione eccezionale agli scambi con Stati non parti del protocollo.
Art. 14.  Scambi con territori non soggetti al protocollo.
Art. 15.  Informazione degli Stati membri.
Art. 16.  Recupero delle sostanze controllate usate.
Art. 17.  Fughe di sostanze controllate.
Art. 18.  Comitato.
Art. 19.  Comunicazione dei dati.
Art. 20.  Ispezione.
Art. 21.  Sanzioni.
Art. 22.  Sostanze nuove.
Art. 23.  Abrogazione.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 6.1.40 - Regolamento 29 giugno 2000, n. 2037. [1]

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(G.U.C.E. 29 settembre 2000, n. L 244).

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Campo d'applicazione

     Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi e idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul

mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze. Il presente regolamento si applica inoltre alla produzione, importazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze di cui all'allegato II.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     - "protocollo", il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata,

     - "parte", ogni parte del protocollo,

     - "Stato non parte del protocollo", per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza,

     - "sostanze controllate", i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli

idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi, soli o in miscela; vergini, recuperati, riciclati o rigenerati. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto,

     - "clorofluorocarburi" (CFCs), le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

     - "altri clorofluorocarburi completamente alogenati", le sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

     - "halon", le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

     - "tetracloruro di carbonio", la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell'allegato I,

     - "1,1,1-tricloroetano", la sostanza controllata specificata nel gruppo V dell'allegato I,

     - "bromuro di metile", la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell'allegato I,

     - "idrobromofluorocarburi" (HCFCs), le sostanze controllate elencate nel gruppo VII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

     - "idroclorofluorocarburi", le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,

     - "sostanze nuove", le sostanze elencate nell'allegato II. Questa definizione comprende sostanze sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. Essa non comprende le sostanze contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze nuove originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione o da una materia prima che non abbia reagito,

     - "materia prima", ogni sostanza controllata o nuova sostanza sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili,

     - "agente di fabbricazione", le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato VI, che hanno luogo negli impianti esistenti al 1° settembre 1997, e le cui emissioni siano trascurabili. La Commissione, alla luce di tali criteri e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa livelli massimi di emissioni per ciascuna di esse. Essa potrà, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, modificare l'allegato V nonché il suddetto elenco di imprese alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici, nonché della revisione prevista dalla decisione X/14 della conferenza delle parti del protocollo,

     - "produttore", la persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze controllate all'interno della Comunità,

     - "produzione", il quantitativo di sostanze controllate prodotto, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti e meno il quantitativo interamente utilizzato come materia prima o come agente di fabbricazione nella fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati non sono considerati come "produzione",

     - "potenziale di riduzione dell'ozono", il valore specificato nella terza colonna dell'allegato I, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato d'ozono,

     - "livello calcolato", una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell'ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti,

     - "razionalizzazione industriale", il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti,

     - "immissione sul mercato", la fornitura o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuitamente, di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate disciplinate dal presente regolamento,

     - "uso", l'impiego di sostanze controllate nella produzione o manutenzione, in particolare nella ricarica, di prodotti o apparecchiature o in altri processi, salvo quelli che ne prevedono l'utilizzazione come materia prima o come agente di fabbricazione,

     - "sistema reversibile di condizionamento d'aria/pompa di calore", una combinazione di parti intercollegate contenenti refrigerante che costituiscono un circuito chiuso di refrigerazione, nel quale il refrigerante circola per estrarre ed eliminare il calore (ad esempio raffreddamento, riscaldamento) e che è reversibile, in quanto i dispositivi di evaporazione e condensazione sono destinati ad essere intercambiabili nelle loro funzioni,

     - "perfezionamento attivo", la procedura prevista dall'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario,

     - "recupero", la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento,

     - "riciclo", la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco,

     - "rigenerazione", il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità. Ciò spesso prevede un trattamento non in loco in un impianto centralizzato,

     - "impresa", la persona fisica o giuridica che produce, ricicla per immetterle sul mercato o utilizza nella Comunità sostanze controllate a fini industriali o commerciali, ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o le esporta dalla Comunità per fini industriali o commerciali.

 

CAPITOLO II

PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE GRADUALE

 

     Art. 3. Controllo della produzione delle sostanze controllate.

     1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, è vietata la produzione di:

     a) clorofluorocarburi;

     b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati;

     c) halon;

     d) tetracloruro di carbonio;

     e) 1,1,1-tricloroetano;

     f) idrobromofluorocarburi.

Con riferimento alle proposte degli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti per determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite nella Comunità la produzione e l'importazione delle sostanze controllate di cui al comma precedente e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali. La produzione e l'importazione sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o sostanze controllate di cui al comma precedente riciclate o rigenerate.

     2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, ciascun produttore provvede a che:

     a) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;

     b) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;

     c) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;

     d) la produzione di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004. I livelli calcolati di cui alle lettere a), b), c) e d) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto per applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto.

     ii) Alla luce delle proposte presentate dagli Stati membri la Commissione applica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, i criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti, insieme agli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti, al fine di determinare ogni anno gli usi critici per i quali possono essere autorizzati la produzione, l'importazione e l'uso di bromuro di metile nella Comunità dopo il 31 dicembre 2004, le quantità e gli usi consentiti e gli utilizzatori che possono beneficiare della deroga per usi critici. La produzione e l'importazione sono autorizzate solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o di bromuro di metile riciclato o rigenerato. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l'uso temporaneo di bromuro di metile. L'autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate.

     3. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 8, 9 e 10, ciascun produttore provvede a che:

     a) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

     b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

     c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 20 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

     d) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

     e) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2025.

     Prima del 31 dicembre 2002, la Commissione riesamina i livelli di produzione di idroclorofluorocarburi allo scopo di stabilire:

     - se debba essere proposta una riduzione prima dell'anno 2008 e/o

     - se debba essere proposta una modifica dei livelli di produzione previsti alle lettere b), c) e d).

     Tale riesame tiene conto degli sviluppi nei consumi di idroclorofluorocarburi a livello mondiale, delle esportazioni di idroclorofluorocarburi da parte della Comunità e di altri paesi dell'OCSE e della disponibilità, dal punto di vista tecnico ed economico, di sostanze o di tecnologie alternative, nonché dei rilevanti sviluppi internazionali nel quadro del protocollo.

     4. La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, punto ii), e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.

     5. Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione, a produrre le sostanze controllate di cui ai paragrafi 1 e 2 per soddisfare le richieste presentate dagli utilizzatori muniti di licenza ai sensi del paragrafo 4. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tale autorizzazione.

     6. L'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo, purché i livelli supplementari di produzione del suddetto Stato membro non superino i livelli consentiti a tal fine dagli articoli da 2A a 2E e 2H del protocollo per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

     7. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 al fine di soddisfare le richieste presentate da parti del protocollo in relazione ad eventuali usi essenziali o critici. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

     8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 7 per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 7 per i periodi considerati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

     9. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 8 per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 8 per i periodi considerati. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

     10. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, nonché con il governo della parte terza interessata, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 9 con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di una parte terza in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale con una parte terza, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 9 per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore della parte terza, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.

 

     Art. 4. Controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso di sostanze controllate.

     1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso delle seguenti sostanze controllate:

     a) clorofluorocarburi;

     b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati;

     c) halon;

     d) tetracloruro di carbonio;

     e) 1,1,1-tricloroetano;

     f) idrobromofluorocarburi.

     La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi, sino al 31 dicembre 2004, nei meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali e, fino al 31 dicembre 2008, per usi militari esistenti qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, fattibili sotto il profilo tecnico ed economico.

     2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, ciascun produttore e importatore provvede a che:

     a) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;

     b) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;

     c) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;

     d) l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004.

Entro i limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adegua il livello calcolato di bromuro di metile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 2, punto i, lettera c), ove sia dimostrato che tale adeguamento è necessario per soddisfare al fabbisogno di detto Stato membro in quanto non esistono o non possono essere utilizzati alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi, che siano accettabili sotto il profilo ambientale e sanitario.

La Commissione promuove, di concerto con gli Stati membri, lo sviluppo, compresa la ricerca, e l'utilizzo di alternative al bromuro di metile in tempi quanto più possibile brevi.

     ii) Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori.

     iii) I livelli calcolati di cui al punto i), lettere a), b), c) e d), e punto ii) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto o importato per applicazione di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, ciascun produttore e importatore garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto non superi la media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni 1996, 1997 e 1998.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le quantità di bromuro di metile autorizzate per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto usate nel suo territorio, gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative.

     La Commissione prende misure, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi internazionali nel quadro del protocollo.

     iv) Le restrizioni quantitative complessive per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di bromuro di metile sono indicati nell'allegato III.

     3. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 5, paragrafo 5:

     a) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che i produttori e gli importatori immettono sul mercato o usano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera la somma:

     - del 2,6 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e

     - del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989;

     b) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 non supera la somma:

     - del 2,0 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e

     - del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989;

     c) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 non supera l'85 % del livello calcolato a norma della lettera b);

     d) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 non supera il 45 % del livello calcolato a norma della lettera b);

     e) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 30 % del livello calcolato a norma della lettera b);

     f) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 25 % del livello calcolato a norma della lettera b);

     g) nessun produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2009;

     h) ciascun produttore e importatore provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e nel periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2002 non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere da a) a c), la quota percentuale ad esso assegnata nel 1999; [2]

     i) in deroga alla lettera h), ciascun produttore e importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere b), d), e) e f), la media delle quote di mercato degli anni 2002 e 2003. [3]

     ii) Anteriormente al 1° gennaio 2001 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un meccanismo per l'attribuzione a ciascun produttore ed importatore di quote dei livelli calcolati di cui alle lettere da d) a f), applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e per ogni successivo periodo di 12 mesi.

     iii) Per quanto riguarda i produttori, le quantità di cui al presente paragrafo si riferiscono alle quantità di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi che essi immettono sul mercato o usano per proprio conto all'interno della Comunità e che sono state prodotte nella Comunità.

     iv) I limiti quantitativi complessivi per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di idroclorofluorocarburi sono indicati nell'allegato III.

     4. i) a) Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato di sostanze controllate se esse sono distrutte all'interno della Comunità con tecnologie approvate dalle parti;

     b) le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste

     - sono utilizzate come materia prima o agente di fabbricazione, ovvero

     - servono a soddisfare le richieste per usi essenziali presentate dagli utilizzatori muniti di licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 oppure a soddisfare le richieste per usi temporanei in caso di emergenza autorizzati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto ii).

     ii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'immissione sul mercato, da parte di imprese diverse da quelle di produzione di sostanze controllate per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria fino al 31 dicembre 1999.

     iii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'uso di sostanze controllate per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria o per i processi relativi alla presa di impronte fino al 31 dicembre 2000.

     iv) Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all'immissione sul mercato e all'uso di halon per usi critici conformemente all'allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate. Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VII e, se necessario, adotta modifiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     v) Ad eccezione degli usi elencati nell'allegato VII, i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon sono eliminati entro il 31 dicembre 2003 e gli halon recuperati a norma dell'articolo 16.

     5. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate di cui al presente articolo possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori di tale gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.

     6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1- tricloroetano e idrobromofluorocarburi sono vietate, ad eccezione di quei prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto.

 

     Art. 5. Controllo dell'uso degli idroclorofluorocarburi.

     1. Fatte salve le condizioni seguenti, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato:

     a) negli aerosol;

     b) come solventi:

     i) come solvente in applicazioni non confinate, comprese le vasche di pulizia aperte alla sommità e i sistemi di rimozione dell'acqua aperti alla sommità se privi di zone raffreddate, negli adesivi e negli agenti di distacco per sformatura se non utilizzati in apparecchiature chiuse, per la pulitura tramite drenaggio in cui gli idroclorofluorocarburi non vengono recuperati;

     ii) dal 1° gennaio 2002 in tutti gli usi come solventi, ad eccezione della pulitura di precisione di componenti elettrici e di altri componenti nelle applicazioni aerospaziali e aeronautiche, per il quale il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008;

     c) come refrigeranti

     i) in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1995 per i seguenti usi:

     - in sistemi non confinati ad evaporazione diretta,

     - in frigoriferi e congelatori domestici,

     - nei sistemi di condizionamento d'aria su autovetture, trattori, fuoristrada o rimorchi, funzionanti con qualsiasi fonte energetica, tranne per usi militari, per i quali il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008,

     - nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto pubblico su strada;

     ii) nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto su rotaia, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997;

     iii) dal 1° gennaio 2000, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1999 per i seguenti usi:

     - depositi e magazzini frigoriferi pubblici e adibiti alla distribuzione,

     - per apparecchiature di potenza misurata all'albero motore pari o superiore a 150 kW;

     iv) dal 1° gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle apparecchiature di condizionamento fisse con capacità di raffreddamento inferiore a 100 kW, per le quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° luglio 2002 nelle apparecchiature prodotte dopo il 30 giugno 2002, e dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;

     v) dal 1° gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti gli idrofluorocarburi sono vietati. Anteriormente al 31 dicembre 2008 la Commissione esamina la disponibilità tecnica ed economica di alternative agli idroclorofluorocarburi riciclati. L'esame tiene conto della disponibilità di alternative agli idroclorofluorocarburi tecnicamente ed economicamente praticabili nelle apparecchiature di refrigerazione esistenti al fine di evitare l'indebito abbandono di apparecchiature.

Le alternative da esaminare devono avere sull'ambiente un effetto sensibilmente meno nocivo

rispetto agli idroclorofluorocarburi.

La Commissione presenta i risultati dell'esame al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso decide, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 se modificare il termine del 1° gennaio 2015.

     d) per la produzione di schiume:

     i) per la produzione di tutte le schiume, ad eccezione delle schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e delle schiume isolanti rigide;

     ii) dal 1° ottobre 2000, per la produzione di schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e di schiume isolanti rigide a base di polietilene;

     iii) dal 1° gennaio 2002, per la produzione di schiume isolanti rigide di polistirene estruso, tranne se sono usate per isolamento nel trasporto;

     iv) dal 1° gennaio 2003, per la produzione di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e di pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel trasporto;

     v) dal 1° gennaio 2004, per la produzione di tutte le schiume, incluse schiume di poliuretano spray e a blocchi;

     e) come gas vettore di sostanze di sterilizzazione in sistemi chiusi, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997;

     f) in tutte le altre applicazioni.

     2. In deroga al paragrafo 1, è consentito l'uso di

idroclorofluorocarburi:

     a) per scopi di laboratorio, compresa la ricerca e sviluppo;

     b) come materia prima;

     c) come agente di fabbricazione.

     3. In deroga al paragrafo 1 l'uso di idroclorofluorocarburi come agenti antincendio nei sistemi di protezione antincendio esistenti può essere consentito ai fini di sostituzione degli halon negli usi previsti nell'allegato VII, alle seguenti condizioni:

     - gli halon contenuti in tali sistemi di protezione antincendio vengono integralmente sostituiti,

     - gli halon ritirati vengono distrutti,

     - il 70 % dei costi di distruzione sono sostenuti dal fornitore degli idroclorofluorocarburi,

     - ogni anno gli Stati membri che applicano questa disposizione comunicano alla Commissione il numero di impianti e i quantitativi di halon interessati dalla stessa.

     4. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi soggetti ad un uso limitato, a norma del presente articolo, sono vietate dalla data di entrata in vigore delle restrizioni all'uso. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente alla data delle restrizioni all'uso non sono soggetti a questo divieto.

     5. Fino al 31 dicembre 2009 le restrizioni all'uso di cui al presente articolo non si applicano all'uso di idroclorofluorocarburi per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione in paesi in cui l'uso di idroclorofluorocarburi in tali prodotti è ancora consentito.

     6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in base all'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e al progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1, senza in alcun caso prorogare i termini ivi previsti, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 7.

     7. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3, per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri sulle deroghe accordate.

 

CAPITOLO III

COMMERCIALIZZAZIONE

 

     Art. 6. Licenze di importazione da paesi terzi.

     1. L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13. La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze saranno importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. Le sostanze controllate dei gruppi I, II, III, IV e V, elencate nell'allegato I, non sono importate per il perfezionamento attivo.

     2. La licenza, se comporta una procedura di perfezionamento attivo, può essere rilasciata solo se le sostanze controllate sono usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito del sistema di sospensione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, a condizione che i prodotti compensatori vengano riesportati verso uno Stato in cui la produzione, il consumo o l'importazione di tale sostanza controllata non sono vietati. La licenza è rilasciata soltanto dopo approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo il perfezionamento attivo.

     3. La domanda di licenza contiene:

     a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

     b) il paese di esportazione;

     c) il paese di destinazione finale qualora le sostanze controllate siano usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 2;

     d) la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:

     - la designazione commerciale,

     - la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato IV,

     - la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata),

     - la quantità della sostanza espressa in chilogrammi;

     e) la finalità dell'importazione proposta;

     f) se conosciuti, l'indicazione del luogo e della data dell'importazione proposta e, se del caso, eventuali modifiche di tali dati.

     4. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura delle sostanze da importare.

     5. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato IV.

 

     Art. 7. Importazioni di sostanze controllate da paesi terzi.

     L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a restrizioni quantitative. Le restrizioni sono fissate e alle imprese sono assegnate quote per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le quote sono assegnate solo:

     a) per le sostanze controllate dei gruppi VI e VIII di cui all'allegato I;

     b) per le sostanze controllate impiegate per usi essenziali o critici o per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;

     c) per le sostanze controllate usate come materia prima o come agente di fabbricazione;

     d) alle imprese che hanno impianti di distruzione, per le sostanze controllate recuperate se le sostanze controllate vengono distrutte nella Comunità con tecnologie approvate dalle parti.

 

     Art. 8. Importazioni di sostanze controllate da Stati non parti del protocollo. [4]

     Sono vietati l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo di sostanze controllate importate da Stati non parti del protocollo.

 

     Art. 9. Importazioni di prodotti contenenti sostanze controllate da Stati non parti del protocollo. [5]

     1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate importati da Stati non parti del protocollo.

     2. L'allegato V riporta a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può aggiungere e sopprimere voci o modificare tale elenco sulla base degli elenchi redatti dalle parti.

 

     Art. 10. Importazioni di prodotti fabbricati con sostanze controllate da Stati non parti del protocollo.

     Alla luce della decisione delle parti, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti fabbricati impiegando sostanze controllate, ma non contenenti sostanze identificabili come sostanze controllate, importati da Stati non parti del protocollo. Nell'identificazione di detti prodotti sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

 

     Art. 11. Esportazione di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate.

     1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:

     a) sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti a norma dell'articolo 5 del protocollo;

     b) sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, per soddisfare usi essenziali o critici delle parti;

     c) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, o importate ai sensi dell'articolo 7, lettera b);

     d) prodotti o apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII;

     e) sostanze controllate per l'uso come materia prima o come agente di fabbricazione.

     f) inalatori per la somministrazione di dosi controllate e i meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali, che contengono clorofluorocarburi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 possono essere autorizzati temporaneamente in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 [6].

     2. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di bromuro di metile verso Stati non parti del protocollo. [7]

     3. Dal 1° gennaio 2004 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di idroclorofluorocarburi verso Stati non parti del protocollo. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, esamina la succitata data alla luce degli sviluppi internazionali pertinenti nell'ambito del protocollo e la modifica se del caso. [8]

 

     Art. 12. Autorizzazioni all'esportazione.

     1. Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

     2. La domanda di autorizzazione all'esportazione contiene:

     a) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e del produttore, se diverso dal primo;

     b) la descrizione delle sostanze controllate da esportare, compresi:

     - la designazione commerciale,

     - la descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato IV,

     - la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata);

     c) la quantità totale di ogni sostanza da esportare;

     d) il paese o i paesi di destinazione finale delle sostanze controllate;

     e) la finalità dell'esportazione.

     3. Ogni esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità dell'autorizzazione, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 2. Ogni esportatore comunica i dati alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19.

 

     Art. 13. Autorizzazione eccezionale agli scambi con Stati non parti del protocollo.

     In deroga all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 3, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze con Stati non parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

     Art. 14. Scambi con territori non soggetti al protocollo.

     1. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 8 e 9, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 3, si applicano a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati non parti del protocollo.

     2. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio.

La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

     Art. 15. Informazione degli Stati membri.

     La Commissione informa senza indugio gli Stati membri di tutti i provvedimenti da essa adottati a norma degli articoli 6, 7, 9, 12, 13 e 14.

 

CAPITOLO IV

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

 

     Art. 16. Recupero delle sostanze controllate usate.

     1. Le sostanze contenute in:

     - apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, tranne i frigoriferi e i congelatori domestici,

     - apparecchiature contenenti solventi,

     - sistemi di protezione antincendio ed estintori,

sono recuperate per essere distrutte con tecnologie approvate dalle parti o

ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista

ambientale, oppure per essere riciclate o rigenerate nel corso delle

operazioni di manutenzione e riparazione delle apparecchiature o prima che

tali apparecchiature siano smantellate o eliminate.

     2. Le sostanze controllate contenute in frigoriferi e congelatori domestici sono recuperate e trattate come indicato nel paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2001.

     3. Le sostanze controllate contenute in prodotti, impianti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono recuperate, se fattibile, e trattate come indicato nel paragrafo 1.

     4. Le sostanze controllate non sono immesse sul mercato in contenitori a perdere, tranne se impiegate per usi essenziali.

     5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e conferiscono agli utenti, ai tecnici della refrigerazione o ad altri organismi appropriati la responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni del paragrafo

1. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

     6. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001 i sistemi istituiti per promuovere il recupero delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate, recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.

     7. Il presente articolo non pregiudica la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva.

 

     Art. 17. Fughe di sostanze controllate.

     1. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

La Commissione promuove l'elaborazione di norme europee relative al controllo delle fughe e al recupero delle sostanze fuoriuscite da apparecchiature commerciali e industriali di condizionamento d'aria e di refrigerazione, da sistemi antincendio e da apparecchiature contenenti solventi nonché, ove opportuno, ai requisiti tecnici in materia di sistemi di refrigerazione a prova di fughe.

     2. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di bromuro di metile da impianti di fumigazione e da operazioni in cui è usato bromuro di metile. Se il bromuro di metile è usato per la fumigazione del terreno, è obbligatorio l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per un periodo sufficiente di tempo, o di altre tecniche che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale utilizzato.

     3. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.

     4. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate prodotte

involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

     5. La Commissione elabora, se del caso, note informative che descrivano le migliori tecnologie disponibili e le migliori pratiche ambientali concernenti la prevenzione e la riduzione al minimo delle fughe e delle emissioni di sostanze controllate, e ne cura la diffusione.

 

CAPITOLO V

COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI

 

     Art. 18. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 19. Comunicazione dei dati.

     1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore, importatore e esportatore di sostanze controllate comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente e per ciascuna sostanza controllata, i dati specificati di seguito.

L'articolazione di tale comunicazione è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     a) Ogni produttore comunica:

     - la sua produzione totale di ciascuna sostanza controllata,

     - la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione quarantena e trattamento anteriore al trasporto e per altri usi,

     - la produzione per soddisfare usi essenziali o critici nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4,

     - la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo,

     - la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 per soddisfare usi essenziali o critici delle parti,

     - l'aumento della produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 8, 9 e 10 per ragioni di razionalizzazione industriale,

     - le quantità riciclate, rigenerate o distrutte,

     - gli stock.

     b) Ogni importatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:

     - le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali o critici per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione,

     - le quantità di sostanze controllate introdotte nella Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo,

     - le quantità di sostanze controllate usate importate per essere riciclate o rigenerate,

     - gli stock.

     c) Ogni esportatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:

     - le quantità di sostanze controllate esportate dalla Comunità, comprese le sostanze riesportate nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali, per usi critici, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto, quelle per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo e quelle destinate alla distruzione,

     - le quantità di sostanze controllate usate, esportate per essere riciclate o rigenerate,

     - gli stock.

     2. Le autorità doganali degli Stati membri restituiscono ogni anno alla Commissione, entro il

31 dicembre, i documenti timbrati relativi alle licenze.

     3. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun utilizzatore autorizzato ad avvalersi di una deroga per uso essenziale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l'autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l'anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate o distrutte e le quantità dei prodotti contenenti tali sostanze immesse sul mercato comunitario e/o esportate.

     4. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa autorizzata ad usare sostanze controllate come agente di fabbricazione comunica alla Commissione le quantità utilizzate l'anno precedente, nonché una stima delle emissioni prodotte durante l'uso.

     5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.

     6. La Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4, per ottemperare al protocollo o per migliorare l'attuazione concreta di tali prescrizioni.

 

     Art. 20. Ispezione.

     1. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese.

     2. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede, unendovi la motivazione della richiesta.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli a campione sulle importazioni di sostanze controllate e ne comunicano alla Commissione il calendario e i risultati.

     4. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

     5. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra questi ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

 

     Art. 21. Sanzioni.

     Gli Stati membri determinano le necessarie sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni relative alle sanzioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2000, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.

 

CAPITOLO VI

SOSTANZE NUOVE

 

     Art. 22. Sostanze nuove.

     1. È vietata la produzione, l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo, l'immissione sul mercato e l'uso delle nuove sostanze di cui all'allegato II. Tale divieto non si applica alle nuove sostanze se utilizzate come materia prima.

     2. La Commissione presenta, se del caso, proposte relative all'inclusione nell'allegato II, di sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono, incluse eventuali deroghe al paragrafo 1.

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23. Abrogazione.

     Il regolamento (CE) n. 3093/94 è abrogato dal 1° ottobre 2000. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 24. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

 

 

ALLEGATO I

Sostanze controllate disciplinate

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Nuove sostanze

 

     Bromoclorometani

 

 

ALLEGATO III [9]

Restrizioni quantitative complessive per i produttori e gli importatori relativamente

all'immissione sul mercato e all'uso per proprio conto di sostanze controllate nella Comunità

(1999-2003 — UE-15; 2004-2015 — UE-25)

(livelli calcolati espressi in tonnellate di ODP)

 

Sostanza

Per periodi di 12 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Gruppo VI (1)

Per usi diversi da quarantena e trattamento anteriore al trasporto

Gruppo VI (1)

Per quarantena e trattamento anteriore al trasporto

Gruppo VII

Gruppo VIII

1999 (UE-15)

0

0

0

0

0

8 665

 

0

8 079

2000 (UE-15)

 

 

 

 

 

8 665

 

 

8 079

2001 (UE-15)

 

 

 

 

 

4 621

607

 

6 678

2002 (UE-15)

 

 

 

 

 

4 621

607

 

5 676

2003 (UE-15)

 

 

 

 

 

2 888

607

 

3 005

2004 (UE-25)

 

 

 

 

 

2 945

607

 

2 209

2005 (UE-25)

 

 

 

 

 

0

607

 

2 209

2006 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

2 209

2007 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

2 209

2008 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

1 840

2009 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

1 840

2010 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2011 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2012 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2013 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2014 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

2015 (UE-25)

 

 

 

 

 

 

607

 

0

 

(1) Calcolata sulla base dell'ODP = 0.6

 

 

ALLEGATO IV [10]

Gruppi, codici della nomenclatura combinata 2004 (NC 04) (1)

e descrizioni delle sostanze di cui agli allegati I e III

 

Gruppo

codice NC 04

Descrizione

Gruppo I

2903 41 00

Triclorofluorometano

 

2903 42 00

Diclorodifluorometano

 

2903 43 00

Triclorotrifluoroetani

 

2903 44 10

Diclorotetrafluoroetani

 

2903 44 90

Cloropentafluoroetano

Gruppo II

2903 45 10

Clorotrifluorometano

 

2903 45 15

Pentaclorofluoroetano

 

2903 45 20

Tetraclorodifluoroetani

 

2903 45 25

Eptaclorofluoropropani

 

2903 45 30

Esaclorodifluoropropani

 

2903 45 35

Pentaclorotrifluoropropani

 

2903 45 40

Tetraclorotetrafluoropropani

 

2903 45 45

Tricloropentafluoropropani

 

2903 45 50

Dicloroesafluoropropani

 

2903 45 55

Cloroeptafluoropropani

Gruppo III

2903 46 10

Bromoclorodifluorometano

 

2903 46 20

Bromotrifluorometano

 

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetani

Gruppo IV

2903 14 00

Tetracloruro di carbonio

Gruppo V

2903 19 10

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

Gruppo VI

2903 30 33

Bromometano (bromuro di metile)

Gruppo VII

2903 49 30

Idrobromofluorometani, -etani o propani

Gruppo VIII

2903 49 10

Idroclorofluorometani, -etani o propani

Gruppo IX

ex 2903 49 80

Bromoclorometano

 

ex 3824 71 00

Miscugli contenenti solo sostanze che rientrano nei codici da 2903 41 00 a 2903 45 55

 

ex 3824 79 00

Miscugli contenenti solo una o più sostanze che rientrano nei codici da 2903 46 10 a 2903 46 90

 

ex 3824 90 99

Miscugli contenenti uno o più sostanze che rientrano nei codici 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 o 2903 49 80 (solo bromoclorometano)

 

(1) L’indicazione “ex” prima di un codice significa che altri prodotti, oltre a quelli indicati nella colonna “designazione”, possono rientrare in questa voce.

 

 

ALLEGATO V

Codici della nomenclatura combinata (NC) relativi ai prodotti contenenti sostanze controllate [1]

 

     1. Impianti di condizionamento d'aria delle autovetture e degli autocarri

 

     Codici NC

     8701 20 10 - 8701 90 90

     8702 10 11 - 8702 90 90

     8703 10 11 - 8703 90 90

     8704 10 11 - 8704 90 00

     8705 10 00 - 8705 90 90

     8706 00 11 - 8706 00 99

 

     2. Apparecchiature per la refrigerazione domestica e commerciale, apparecchiature per il condizionamento d'aria/pompe di calore

 

     Frigoriferi:

 

     Codici NC

     8418 10 10 - 8418 29 00

     8418 50 11 - 8418 50 99

     8418 61 10 - 8418 69 99

 

     Congelatori:

 

     Codici NC

     8418 10 10 - 8418 29 00

     8418 30 10 - 8418 30 99

     8418 40 10 - 8418 40 99

     8418 50 11 - 8418 50 99

     8418 61 10 - 8418 61 90

     8418 69 10 - 8418 69 99

 

     Deumidificatori:

 

     Codici NC

     8415 10 00 - 8415 83 90

     8479 60 00

     8479 89 10

     8479 89 98

 

     Raffreddatori di acqua e dispositivi per la liquefazione di gas:

 

     Codici NC

     8419 60 00

     8419 89 98

 

     Macchine per gelati:

 

     Codici NC

     8418 10 10 - 8418 29 00

     8418 30 10 - 8418 30 99

     8418 40 10 - 8418 40 99

     8418 50 11 - 8418 50 99

     8418 61 10 - 8418 61 90

     8418 69 10 - 8418 69 99

 

     Impianti di condizionamento d'aria e pompe di calore:

 

     Codici NC

     8415 10 00 - 8415 83 90

     8418 61 10 - 8418 61 90

     8418 69 10 - 8418 69 99

     8418 99 10 - 8418 99 90

 

     3. Aerosol, eccetto quelli per uso medico

 

     Prodotti alimentari:

 

     Codici NC

     0404 90 21 - 0404 90 89

     1517 90 10 - 1517 90 99

     2106 90 92

     2106 90 98

 

     Pitture e vernici, pigmenti e tinture ad acqua preparati:

 

     Codici NC

     3208 10 10 - 3208 10 90

     3208 20 10 - 3208 20 90

     3208 90 11 - 3208 90 99

     3209 10 00 - 3209 90 00

     3210 00 10 - 3210 00 90

     3212 90 90

 

     Prodotti di profumeria, di bellezza, per il trucco e per l'igiene personale:

 

     Codici NC

     3303 00 10 - 3303 00 90

     3304 30 00

     3304 99 00

     3305 10 00 - 3305 90 90

     3306 10 00 - 3306 90 00

     3307 10 00 - 3307 30 00

     3307 49 00

     3307 90 00

 

     Preparati tensioattivi:

 

     Codici NC

     3402 20 10 - 3402 20 90

 

     Preparazioni lubrificanti:

 

     Codici NC

     2710 00 81

     2710 00 97

     3403 11 00

     3403 19 10 - 3403 19 99

     3403 91 00

     3403 99 10 - 3403 99 90

 

     Prodotti di pulizia domestica:

 

     Codici NC

     3405 10 00

     3405 20 00

     3405 30 00

     3405 40 00

     3405 90 10 - 3405 90 90

 

     Articoli composti da materiali combustibili:

 

     Codici NC

     3606 10 00

 

     Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, ecc.:

 

     Codici NC

     3808 10 10 - 3808 10 90

     3808 20 10 - 3808 20 80

     3808 30 11 - 3808 30 90

     3808 40 10 - 3808 40 90

     3808 90 10 - 3808 90 90

 

     Appretti, ecc.

 

     Codici NC

     3809 10 10 - 3809 10 90

     3809 91 00 - 3809 93 00

 

     Preparazioni e cariche per estintori anticendio; cariche per bombe estintrici:

 

     Codici NC

     3813 00 00

 

     Solventi organici composti, ecc.:

 

     Codici NC

     3814 00 10 - 3814 00 90

 

     Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento:

 

     Codici NC

     3820 00 00

 

     Prodotti delle industrie chimiche o affini:

 

     Codici NC

     3824 90 10

     3824 90 35

     3824 90 40

     3824 90 45 - 3824 90 95

 

     Siliconi in forme primarie:

 

     Codici NC

     3910 00 00

 

     Armi:

 

     Codici NC

     9304 00 00

 

     4. Estintori portatili

 

     Codici NC

     8424 10 10 - 8424 10 99

 

     5. Pannelli e guaine isolanti

 

     Codici NC

     3917 21 10 - 3917 40 90

     3920 10 23 - 3920 99 90

     3921 11 00 - 3921 90 90

     3925 10 00 - 3925 90 80

     3926 90 10 - 3926 90 99

 

     6. Prepolimeri

 

     Codici N

     3901 10 10 - 3911 90 99

 

 

[1] Questi codici tariffari servono da orientamento per le autorità doganali degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO VI [11]

 

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione

ai sensi dellarticolo 2, quindicesimo trattino

 

     a) uso di tetracloruro di carbonio per l’eliminazione del tricloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica;

     b) uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro;

     c) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;

     d) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di isobutil-acetofenone (ibuprofene — analgesico);

     e) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);

     f) uso di CFC-11 nella produzione di lamine sottili di fibre poliolefiniche sintetiche;

     g) uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di perfluoropolieterepoliperossido, precursori di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali;

     h) uso di CFC-113 nella riduzione di prodotti intermedi di perfluoropolieterepoliperossidi per la produzione di diesteri di perfluoropolieteri (PFPE);

     i) uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità;

         j) uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime;

     k) uso di HCFC nei processi indicati nelle lettere da a) a j), quando impiegati in sostituzione di CFC o di tetracloruro di carbonio.

 

 

ALLEGATO VII [12]

Usi critici di halon

 

     Uso dell'halon 1301:

     - negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,

     - in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

     - per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,

     - per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,

     - per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,

     - nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.

 

     Uso dell'halon 1211:

     - in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

     - negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,

     - negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),

     - negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,

     - negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

 

     Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia:

     — negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,

     — in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

     — per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,

     — per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,

     — per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,

     — negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,

     — negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,

     — negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

 


[1] Abrogato dall'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1005/2009, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2039/2000.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1366/2006.

[4] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 1 della decisione n. 2006/207/CE.

[5] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 1 della decisione n. 2006/207/CE.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2038/2000.

[7] Per una deroga al presente paragrafo , vedi l’art. 1 della decisione n. 2006/207/CE.

[8] Per una deroga al presente paragrafo , vedi l’art. 1 della decisione n. 2006/207/CE.

[9] Allegato così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[10] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 29/2006.

[11] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2077/2004.

[12] Allegato sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2003/160/CE e così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/232/CE.