§ 5.1.31 - Direttiva 18 giugno 2003, n. 51.
Direttiva n. 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:18/06/2003
Numero:51


Sommario
Art. 1.      La direttiva n. 78/660/CEE è modificata come segue:
Art. 2.      La direttiva n. 83/349/CEE è modificata come segue:
Art. 3.      La direttiva n. 86/635/CEE è modificata come segue:
Art. 4.      La direttiva n. 91/674/CEE è modificata come segue:
Art. 5.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2005. Essi ne informano [...]
Art. 6.      La presente direttiva entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 5.1.31 - Direttiva 18 giugno 2003, n. 51.

Direttiva n. 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 17 luglio 2003, n. L 178)

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l'esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, ha stabilito la scadenza del 2005 per la messa in atto del piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato ad adottare misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria redatta dalle società della Comunità i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (in seguito denominate "società quotate").

     (2) Il 13 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire" nella quale ha proposto che tutte le società quotate redigano i loro conti consolidati conformemente ad un insieme unico di principi contabili, vale a dire i principi contabili internazionali (IAS), al più tardi nel 2005.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (in seguito denominato "regolamento IAS"), obbliga tutte le società quotate a redigere, a partire dal 2005, i loro conti consolidati conformemente agli IAS adottati ai fini dell'applicazione nella Comunità. Esso dà inoltre agli Stati membri la facoltà di permettere o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di permettere o prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.

     (4) Il regolamento IAS dispone che, per adottare un principio contabile internazionale da applicare nella Comunità, è necessario che esso rispetti il requisito di base della quarta direttiva n. 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e della settima direttiva n. 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati, vale a dire che la sua applicazione deve dare luogo ad un quadro fedele della posizione finanziaria e delle prestazioni di un'impresa. La rispondenza di uno IAS a detto principio va verificata alla luce delle suddette direttive, ma non implica una rigorosa conformità a ciascuna delle disposizioni di dette direttive.

     (5) Poiché i conti annuali e i conti consolidati delle società che rientrano nell'ambito d'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, che non saranno redatti a norma del regolamento IAS, continueranno ad avere come fonte principale della normativa contabile comunitaria le suddette direttive, è importante assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità.

     (6) Ai fini sia dell'adozione degli IAS, sia dell'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE è auspicabile che queste ultime rispecchino gli sviluppi della normativa contabile internazionale. A questo proposito, la comunicazione della Commissione intitolata "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale" invitava l'Unione europea ad adoperarsi per mantenere la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi di principi contabili internazionali, in particolare in sede di Comitato internazionale per i principi contabili (IASC).

     (7) Gli Stati membri dovrebbero poter modificare la presentazione del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale conformemente agli sviluppi internazionali, rispecchiati dalle norme stabilite dall'International Accounting Standards Board (IASB).

     (8) Gli Stati membri dovrebbero poter permettere o prescrivere l'applicazione delle rivalutazioni e del valore equo conformemente agli sviluppi internazionali, rispecchiati dalle norme stabilite dallo IASB.

     (9) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria. Per promuovere una maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni relative alle informazioni necessarie per assicurare un fedele resoconto, è necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali, le disposizioni vigenti che prescrivono che tali documenti contengano un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società, in modo compatibile con l'entità e la complessità degli affari della medesima. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società. Si presume che, ove opportuno, ciò comporti un'analisi degli aspetti ambientali e sociali, necessari per capire l'andamento, le prestazioni o la situazione di una società. Ciò è in linea anche con la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società. Tuttavia, tenuto conto della natura evolutiva di questo aspetto dell'informativa finanziaria nonché dell'onere potenziale che incomberebbe ad imprese al di sotto di determinate dimensioni, gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario nell'ambito delle relazioni sulla gestione delle suddette imprese.

     (10) Le differenze di redazione e di presentazione della "relazione di revisione" riducono la comparabilità e limitano la comprensione, da parte degli utenti, di questo elemento essenziale dell'informativa finanziaria. Una maggiore uniformità dovrebbe richiedere la modifica, in linea con le attuali migliori pratiche internazionali, delle disposizioni specifiche riguardanti la forma e il contenuto di una relazione di revisione. Il requisito fondamentale secondo cui un giudizio di revisione indica se i conti annuali o i conti consolidati danno o meno un quadro fedele in conformità allo schema di regole dell'informativa finanziaria non costituisce una restrizione della portata di tale giudizio, ma chiarisce il contesto in cui è espresso.

     (11) Occorrerebbe quindi modificare le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. È necessario altresì modificare la direttiva n. 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

     (12) Lo IASB sta elaborando e mettendo a punto i principi contabili applicabili alle attività nel settore assicurativo.

     (13) Occorrerebbe altresì consentire alle imprese di assicurazione di ricorrere alla contabilizzazione del valore equo, sulla base di norme appropriate stabilite dallo IASB.

     (14) Di conseguenza dovrebbe essere modificata la direttiva n. 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

     (15) Le modifiche disposte elimineranno qualsiasi incompatibilità tra le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, da un lato, e gli IAS, dall'altro, in vigore al 1o maggio 2002,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva n. 78/660/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:"Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in aggiunta a quelli indicati nel primo comma.";

     2) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

     "6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva n. 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati."

     3) all'articolo 8 è aggiunto il comma seguente:"Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le società utilizzino la presentazione dello stato patrimoniale indicata all'articolo 10 bis in alternativa agli schemi altrimenti prescritti o permessi.";

     4) all'articolo 9, alla voce B del "Passivo", la dicitura "Accantonamenti per passività e oneri" è sostituita dalla dicitura "Accantonamenti";

     5) all'articolo 10, alla voce J, la dicitura "Accantonamenti per passività e oneri" è sostituita dalla dicitura "Accantonamenti";

     6) è inserito l'articolo seguente:

     "Articolo 10 bis

     Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo gli schemi di cui agli articoli 9 e 10, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.";

     7) l'articolo 20 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Gli accantonamenti sono destinati a coprire le passività che sono nettamente individuate nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.";

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Gli accantonamenti non possono essere utilizzati per correggere i valori degli elementi dell'attivo.";

     8) all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:"In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, la presentazione, anziché di un conto profitti e perdite articolato secondo gli schemi di cui agli articoli da 23 a 26, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.";

     9) l'articolo 31 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1, lettera c), punto bb) è sostituito dal seguente:

     "bb) occorre tener conto di tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione;";

     b) è inserito il paragrafo seguente:

     "1bis. Oltre agli importi registrati a norma del paragrafo 1, lettera c), punto bb), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e le potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.";

     10) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) che le immobilizzazioni siano rivalutate.";

     11) all'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:"L'importo degli accantonamenti non può superare le somme necessarie.";

     12) sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Articolo 42 sexies

     In deroga all'articolo 32, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo.

     Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva n. 83/349/CEE.

     Articolo 42 septies

     Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che, quando un'attività è valutata a norma dell'articolo 42 sexies, una variazione del valore sia registrata nel conto profitti e perdite.";

     13) all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, il rinvio agli "articoli 9 e 10" è sostituito da un rinvio agli "articoli 9, 10 e 10 bis";

     14) l'articolo 46 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     "1. a) La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

     Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

     b) l'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale;

     c) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.";

     b) è aggiunto il seguente paragrafo:

     "4. Gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare le società di cui all'articolo 27 dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, lettera b), per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.";

     15) all'articolo 48 è soppressa la terza frase;

     16) all'articolo 49, la terza frase è sostituita dalla seguente:"La relazione della persona o delle persone incaricate della revisione dei conti annuali (in seguito denominato 'il revisore legale') non accompagna questa pubblicazione, ma va comunque reso noto se la relazione esprimeva un giudizio con o senza rilievi o negativo o se il revisore legale si era trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Si deve inoltre rendere noto se la relazione del revisore legale metteva in evidenza richiami di informative sui quali il revisore richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio."

     17) l'articolo 51, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     "1. I conti annuali delle società sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

     Il revisore legale esprime parimenti un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio."

     18) è inserito l'articolo seguente:

     "Articolo 51 bis

     1. La relazione del revisore legale comprende:

     a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione;

     b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

     c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti annuali diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

     d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;

     e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

     2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.";

     19) l'articolo 53, paragrafo 1, è abrogato;

     20) è inserito l'articolo seguente:

     "Articolo 53 bis

     Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 11, 27, 46, 47 e 51 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari."

     21) all'articolo 56, paragrafo 1, il rinvio agli "articoli 9 e 10" è sostituito da un rinvio agli "articoli 9, 10 e 10 bis";

     22) all'articolo 60, primo comma, l'espressione "sulla base del valore del mercato" è sostituita dall'espressione "sulla base del valore equo";

     23) all'articolo 61 bis, il rinvio agli articoli "da 42 bis a 42 quinquies" è sostituito da un rinvio agli articoli "da 42 bis a 42 septies".

 

     Art. 2.

     La direttiva n. 83/349/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se:

     a) questa impresa (impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (impresa figlia) ovvero

     b) questa impresa (impresa madre) e un'altra impresa (impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre."

     2) all'articolo 3, paragrafo 1, il rinvio agli "articoli 13, 14 e 15" è sostituito da un rinvio agli "articoli 13 e 15";

     3) l'articolo 6 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Il presente articolo non si applica se una delle imprese da consolidare è una società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari."

     b) il paragrafo 5 è abrogato;

     4) l'articolo 7 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, lettera b), è soppressa la seconda frase;

     b) al paragrafo 2, lettera a), il rinvio agli "articoli 13, 14 e 15" è sostituito da un rinvio agli "articoli 13 e 15";

     c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il presente articolo non si applica alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio."

     5) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), il rinvio agli "articoli 13, 14 e 15" è sostituito da un rinvio agli "articoli 13 e 15";

     6) l'articolo 14 è abrogato;

     7) all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:"Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti consolidati di altri documenti in aggiunta a quelli indicati al primo comma.";

     8) all'articolo 17, paragrafo 1, il rinvio agli "articoli da 3 a 10" è sostituito da un rinvio agli "articoli da 3 a 10 bis";

     9) l'articolo 34 è modificato come segue:

     a) al punto 2, lettera b), le parole "in virtù degli articoli 13 e 14 e, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3," sono sostituite dalle parole "a norma dell'articolo 13 e";

     b) al punto 5 sono soppresse le parole "e quelle escluse a norma dell'articolo 14";

     10) l'articolo 36 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

     Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, coerente con l'entità e la complessità degli affari nelle medesime. L'analisi comporta nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari delle imprese o della loro situazione, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica delle imprese, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

     Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti consolidati annuali e ulteriori precisazioni in merito a tali importi.";

     b) è aggiunto il paragrafo seguente:

     "3. Se oltre alla relazione sulla gestione è prescritta una relazione consolidata sulla gestione, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento. Nella redazione della relazione unica, può essere opportuno concentrarsi soprattutto sulle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro complesso.";

     11) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 37

     1. I conti consolidati delle società sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate, dallo Stato membro al cui diritto è soggetta l'impresa madre, ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

     La persona o le persone incaricate della revisione dei conti consolidati (in seguito denominato 'il revisore legale') esprimono parimenti un parere sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.

     2. La relazione del revisore legale comprende:

     a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti consolidati sottoposti a revisione legale, assieme allo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione;

     b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

     c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti consolidati diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere senza rilievi, con rilievi, negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

     d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;

     e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.

     3. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.

     4. Qualora i conti annuali dell'impresa madre siano allegati ai conti consolidati, la relazione del revisore legale prescritta dal presente articolo può essere combinata con qualsiasi relazione del revisore legale sui conti annuali dell'impresa madre prescritta dall'articolo 51 della direttiva n. 78/660/CEE."

     12) all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

     "7. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE."

 

     Art. 3.

     La direttiva n. 86/635/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, gli articoli 6, 7, 13, 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l'articolo 42, prima frase, gli articoli da 42 bis a 42 septies, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 48 a 50 bis, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 51 bis, gli articoli da 56 a 59, gli articoli 61 e 61 bis della direttiva n. 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Tuttavia, l'articolo 35, paragrafo 3, gli articoli 36 e 37 e l'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 della presente direttiva non si applicano ai valori delle attività e delle passività valutati a norma della sezione 7 bis della direttiva n. 78/660/CEE.

     2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9, 10 e 10 bis (stato patrimoniale) o agli articoli da 22 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva n. 78/660/CEE equivale al rinvio agli articoli 4 e 4 bis (stato patrimoniale) o agli articoli 26, 27 e 28 (conto profitto e perdite) della presente direttiva.";

     2) l'articolo 4 è modificato come segue:

     a) la prima frase è sostituita dalla seguente:"Gli Stati membri prescrivono per la presentazione dello stato patrimoniale lo schema seguente. Come alternativa gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere agli enti creditizi di adottare la presentazione dello stato patrimoniale quale figura all'articolo 4 bis.";

     b) alla voce "Passivo", la dicitura di cui al punto 6 "Accantonamenti per passività e oneri" è sostituita da "Accantonamenti";

     3) è inserito l'articolo seguente:

     "Articolo 4 bis

     Invece della presentazione delle voci dello stato patrimoniale a norma dell'articolo 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere agli enti creditizi, o a determinate categorie di enti creditizi, di presentare dette voci classificate secondo la loro natura e nell'ordine della loro liquidità relativa purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dall'articolo 4.";

     4) all'articolo 26, è aggiunto il comma seguente:"In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660/CEE, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere a tutti gli enti creditizi, o a qualsivoglia categoria di enti creditizi, di presentare una informativa sui loro risultati in luogo della presentazione delle voci del conto profitti e perdite a norma degli articoli 27 o 28, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.";

     5) l'articolo 43, paragrafo 2, lettera f), è abrogato.

 

     Art. 4.

     La direttiva n. 91/674/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35 e da 37 a 42, gli articoli da 42 bis a 42 septies, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e da 9 a 14, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 48 a 50 bis, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 51 bis, gli articoli da 56 a 59, gli articoli 61 e 61 bis della direttiva n. 78/660/CEE si applicano alle imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Gli articoli 46, 47, 48, 51 e 53 della presente direttiva non si applicano alle attività e alle passività valutate a norma della sezione 7 bis della direttiva n. 78/660/CEE.

     2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9, 10 e 10 bis (stato patrimoniale) o agli articoli da 22 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva n. 78/660/CEE si intende come rinvio rispettivamente all'articolo 6 (stato patrimoniale) o all'articolo 34 (conto profitti e perdite) della presente direttiva.";

     2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 4

     1. La presente direttiva si applica all'associazione di assicuratori nota come Lloyd's. Ai fini della presente direttiva sia il Lloyd's sia i sindacati del Lloyd's si considerano imprese di assicurazione.

     2. In deroga all'articolo 65, paragrafo 1, il Lloyd's elabora i conti aggregati in luogo dei conti consolidati prescritti dalla direttiva n. 83/349/CEE. I conti aggregati sono elaborati attraverso il cumulo di tutti i conti di tutti i sindacati.";

     3) all'articolo 6, alla voce E del "Passivo", la dicitura "Accantonamenti per altri rischi e oneri" è sostituita dalla dicitura "Altri accantonamenti";

     4) l'articolo 46 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 5 è aggiunta la frase seguente:"Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al presente requisito.";

     b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Il(i) metodo(i) applicato(i) a ciascuna voce degli investimenti è(sono) specificato(i) nell'allegato dei conti, insieme agli importi determinati secondo tali metodi."

     5) è aggiunto l'articolo seguente:

     "Articolo 46 bis

     1. Quando le attività e le passività sono valutate a norma della sezione 7 bis della direttiva n. 78/660/CEE si applicano i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

     2. Gli investimenti che figurano alla voce D dell'attivo sono indicati al loro valore equo.

     3. Quando gli investimenti sono indicati al prezzo di acquisto, il loro valore equo figura nell'allegato dei conti.

     4. Quando gli investimenti sono indicati al loro valore equo, il prezzo di acquisto figura nell'allegato dei conti.

     5. Lo stesso metodo di valutazione si applica a tutti gli investimenti che figurano in una voce designata da un numero arabo o indicati come attivi alla voce C(I). Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al presente requisito.

     6. Il(i) metodo(i) applicati a ciascuna voce degli investimenti sono specificati nell'allegato dei conti, insieme agli importi determinati secondo tali metodi."

     6) l'allegato è abrogato.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 6.

     La presente direttiva entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.