§ 5.1.25 – Direttiva 17 febbraio 2005, n. 19.
Direttiva n. 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:17/02/2005
Numero:19


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 5.1.25 – Direttiva 17 febbraio 2005, n. 19.

Direttiva n. 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi.

(G.U.U.E. 4 marzo 2005, n. L 58).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 90/434/CEE ha introdotto norme comuni applicabili alle ristrutturazioni aziendali che sono neutre sotto il profilo della concorrenza.

     (2) Scopo della direttiva 90/434/CEE è rinviare l’imposizione del reddito, degli utili e delle plusvalenze derivanti dalle riorganizzazioni aziendali e tutelare i diritti di imposizione degli Stati membri.

     (3) Uno degli scopi della direttiva 90/434/CEE è eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, quali la duplice imposizione. Nella misura in cui tale obiettivo non è pienamente raggiunto con le disposizioni di detta direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al raggiungimento di tale scopo.

     (4) L’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva 90/434/CEE, in vigore dal gennaio 1992, ha evidenziato i diversi modi di migliorarla e di estendere gli effetti positivi delle norme comuni adottate nel 1990.

     (5) L’8 ottobre 2001, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001, relativo allo statuto della Società europea (SE), e la direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Il 22 luglio 2003, inoltre, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1435/2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), e la direttiva 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Una delle caratteristiche salienti di questi strumenti è la possibilità per la SE e la SCE di trasferire la loro sede sociale da uno Stato membro all’altro senza essere sciolte e messe in liquidazione.

     (6) Il trasferimento della sede sociale è un modo di esercitare la libertà di stabilimento di cui agli articoli 43 e 48 del trattato. L’operazione non comporta trasferimenti di attivo né dà luogo a reddito, utili o plusvalenze per la società e per i suoi soci. La decisione della società di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non dovrebbe essere ostacolata da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE da uno Stato membro a un altro non sempre comporta che la SE o la SCE perda la residenza nel primo Stato membro. La residenza fiscale della SE o della SCE continua ad essere determinata dalla legislazione nazionale e dai trattati fiscali.

     (7) Il trasferimento della sede sociale di una società, o una circostanza connessa con tale trasferimento, che comporti un cambiamento della residenza fiscale, può dar luogo a un certo tipo di imposizione nello Stato membro dal quale la sede è trasferita. L’imposizione può aver luogo anche qualora il trasferimento della sede sociale, o la circostanza connessa con tale trasferimento, non comporti un cambiamento della residenza fiscale. Per far fronte a questa eventualità, per quanto riguarda la SE o la SCE, nella direttiva 90/434/CEE sono state introdotte alcune nuove regole. Nei casi in cui, a seguito del trasferimento della sede sociale, l’attivo della SE o della SCE rimane effettivamente collegato con una stabile organizzazione che faccia parte della SE o della SCE e sia situata nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, questa stabile organizzazione dovrebbe godere di vantaggi simili a quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 90/434/CEE. Detti articoli riguardano gli accantonamenti e le riserve in franchigia d’imposta, nonché il trasferimento delle perdite. Inoltre, conformemente ai principi del trattato, l’imposizione dei soci in occasione del trasferimento della sede sociale dovrebbe essere esclusa. Considerato l’obbligo per gli Stati membri, a norma del trattato, di adottare le misure necessarie per abolire la doppia imposizione, non è per ora necessario fissare norme comuni per disciplinare la residenza fiscale della SE o della SCE.

     (8) La direttiva 90/434/CEE non riguarda le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro riconosciute nello Stato membro di residenza di una SE o di una SCE. In particolare, qualora la sede sociale di una SE o di una SCE sia trasferita in un altro Stato membro, tale trasferimento non impedisce al precedente Stato membro di residenza di reintegrare a tempo debito le perdite della stabile organizzazione.

     (9) La direttiva 90/434/CEE non contempla le scissioni che non comportano lo scioglimento della società che trasferisce determinati rami di attività. Occorrerebbe quindi estendere a questo tipo di operazioni l’articolo 4 di detta direttiva.

     (10) L’articolo 3 della direttiva 90/434/CEE definisce le società da essa contemplate e l’allegato della medesima elenca i tipi di società ai quali si applica la direttiva. Certi tipi di società, tuttavia, non figurano nell’elenco di detto allegato pur essendo residenti per scopi fiscali in uno Stato membro e soggette all’imposta sulle società nel suo territorio. L’esperienza dimostra che si tratta di una lacuna ingiustificabile, per cui occorrerebbe estendere l’ambito di applicazione della direttiva alle entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutte le condizioni richieste.

     (11) Visto che la SE è una società pubblica a responsabilità limitata, che la SCE è una società cooperativa e che entrambe sono simili, per natura, ad altri tipi di società contemplate dalla direttiva 90/434/CEE, occorrerebbe aggiungere la SE e la SCE all’elenco di cui all’allegato della direttiva 90/434/CEE.

     (12) Le altre nuove società aggiunte all’elenco dell’allegato della presente direttiva sono società soggette a imposta nei rispettivi Stati membri di residenza, ma alcune di essere vengono considerate trasparenti sotto il profilo fiscale da altri Stati membri. Per rendere effettivi i vantaggi della direttiva 90/434/CEE, gli Stati membri che considerano le società soggette a imposta non residenti trasparenti sotto il profilo fiscale dovrebbero applicare loro i vantaggi suddetti. Tuttavia, considerato il diverso trattamento fiscale che gli Stati membri riservano a queste specifiche società soggette a imposta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di non applicare le disposizioni pertinenti della direttiva quando tassano un azionista diretto o indiretto di tali società.

     (13) Qualora i soci delle società che intervengono nelle operazioni disciplinate dalla direttiva 90/434/CEE siano considerati trasparenti sotto il profilo fiscale, le persone che hanno una partecipazione nell’azionariato non dovrebbero essere tassate in occasione delle ristrutturazioni.

     (14) Sussiste qualche dubbio circa l’applicazione della direttiva 90/434/CEE alla trasformazione di filiali in consociate. In queste circostanze, l’attivo collegato a una stabile organizzazione e che costituisce un «ramo di attività», ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della direttiva 90/434/CEE, viene trasferito a una società appena costituita, che diventa una consociata della società conferente. Occorrerebbe quindi precisare che la direttiva copre il conferimento d’attivo da una società di uno Stato membro, sotto forma di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, a una società di quest’ultimo.

     (15) L’attuale definizione di «scambio di azioni», di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 90/434/CEE, non precisa se questo termine comprenda ulteriori acquisizioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Non è raro che gli statuti delle società e le regole di voto siano formulati in modo che siano necessarie ulteriori acquisizioni prima che l’acquirente possa ottenere il controllo totale della società destinataria. La definizione di «scambio di azioni» dovrebbe pertanto essere modificata per precisare che questo termine copre tutte le ulteriori acquisizioni.

     (16) Nel caso delle fusioni e delle scissioni, la società beneficiaria può ricavare un utile dalla differenza in valore tra gli elementi d’attivo e di passivo ricevuti e le azioni che deteneva eventualmente nella società conferente e che sono state annullate a seguito di queste operazioni. Queste plusvalenze godono di un’esenzione a norma dell’articolo 7 della direttiva 90/434/CEE, poiché la società beneficiaria avrebbe potuto ottenerle con altrettanta facilità sotto forma di utili distribuiti dalla società conferente che sarebbero stati esonerati a norma della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Sebbene gli obiettivi della direttiva 90/434/CEE e della direttiva 90/435/CEE a tale riguardo siano gli stessi, le condizioni imposte sono diverse, per cui occorrerebbe modificare la direttiva 90/434/CEE onde allineare i suoi requisiti con quelli della direttiva 90/435/CEE e tener conto della soglia di partecipazione più bassa contenuta in detta direttiva.

     (17) Data l’estensione della direttiva 90/434/CEE, intesa a includere le scissioni parziali e il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE, la portata della disposizione concernente la lotta contro la frode e l’evasione fiscali dovrebbe essere modificata di conseguenza.

     (18) La direttiva 90/434/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva 90/434/CEE è modificata come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri».

     2) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

     a) alle operazioni di fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri;

     b) ai trasferimenti di sede sociale da uno Stato membro all’altro operati dalle società europee (Societas Europaea o SE) di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE), e dalle società cooperative europee (SCE) di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).».

     3) L’articolo 2 è modificato come segue:

     a) è aggiunta la lettera seguente:

     «b bis) scissione parziale: l’operazione mediante la quale una società trasferisce, senza essere sciolta, mantenendo almeno un ramo di attività, uno o più rami di attività a una o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;»;

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) scambio di azioni: l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un’ulteriore partecipazione, in cambio dell’assegnazione ai soci di quest’ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio;»;

     c) è aggiunta la lettera seguente:

     «j) trasferimento della sede sociale: un’operazione mediante la quale una SE o una SCE trasferisce la sua sede sociale da uno Stato membro a un altro Stato membro senza essere sciolta e senza creare una nuova persona giuridica.».

     4) L’articolo 3, lettera c), ottavo trattino (concernente l’Italia), è sostituito dal seguente:

     «— imposta sul reddito delle società in Italia,».

     5) Il titolo del titolo II è sostituito dal seguente:

     «TITOLO II

     Regole applicabili alle fusioni, scissioni, scissioni parziali e scambi di azioni».

     6) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     1. La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale.

     Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:

     a) “valore fiscale”: il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d’attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione, della scissione o della scissione parziale, ma indipendentemente da tali operazioni;

     b) “elementi d’attivo e di passivo conferiti”: gli elementi d’attivo e di passivo della società conferente che, a seguito della fusione, della scissione o della scissione parziale, sono effettivamente connessi a una stabile organizzazione della società beneficiaria nello Stato membro della società conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte.

     2. Quando si applica il paragrafo 1 e uno Stato membro considera una società conferente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, per cui tassa i soci sulla loro quota degli utili della società conferente nel momento in cui questi sorgono, detto Stato evita di tassare gli eventuali redditi, utili o plusvalenze calcolati con riferimento alla differenza tra i valori reali degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e i loro valori per scopi fiscali.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti, utili o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti secondo le regole che sarebbero state applicate alla/alle società conferente/i se la fusione, la scissione o la scissione parziale non fosse avvenuta.

     4. Qualora le leggi dello Stato membro della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti su una base diversa da quella di cui al paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.».

     7) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6

     Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all’articolo 1, lettera a), effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.».

     8) All’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1 qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società conferente sia inferiore al 20 %.

     A decorrere dal 1° gennaio 2007, la percentuale di partecipazione minima è del 15 %. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale di partecipazione minima è del 10 %.».

     9) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 8

     1. L’assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.

     2. Nel caso delle scissioni parziali, l’assegnazione a un socio della società conferente di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.

     3. Qualora uno Stato membro consideri un socio trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale socio derivanti dalla legge in forza della quale la società è stata costituita, e, pertanto, tassi le persone che hanno una partecipazione nell’azionariato sulla loro quota degli utili del socio nel momento in cui questi sorgono, detto Stato evita di tassare queste persone sul reddito, gli utili o le plusvalenze derivanti dall’assegnazione al socio di titoli rappresentativi del capitale sociale della società ricevente o della società acquirente.

     4. I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.

     5. I paragrafi 2 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni alla somma dei titoli ricevuti e di quelli detenuti nella società conferente un valore fiscale superiore al valore che i titoli detenuti nella società conferente avevano immediatamente prima della scissione parziale.

     6. L’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell’acquisto.

     7. Nel presente articolo, per “valore fiscale” va inteso il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, gli utili o le plusvalenze del socio della società.

     8. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, a optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito ai paragrafi 4 e 5, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.

     9. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, uno Stato membro prenda in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione, della scissione parziale o dello scambio di azioni.».

     10) L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 10

     1. Qualora, fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento di attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta stabile organizzazione.

     Lo Stato membro della società conferente può tuttavia reintegrare nell’utile imponibile di tale società le perdite anteriori della stabile organizzazione che sono state eventualmente dedotte dall’utile imponibile della società in detto Stato e che non sono state compensate.

     Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente.

     Le presenti disposizioni si applicano anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria.

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società conferente applichi un regime di imposizione degli utili a livello mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare tutti gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione risultanti da operazioni di fusione, scissione, scissione parziale o conferimento d’attivo, a condizione di concedere una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata a detti utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione, così come avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.».

     11) È inserito il titolo seguente:

     «TITOLO IV bis

     Caso particolare delle entità trasparenti

Art. 10 bis

     1. Qualora uno Stato membro consideri una società conferente o acquistata non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare le disposizioni della presente direttiva per la tassazione dell’azionista diretto o indiretto di detta società per quanto riguarda il reddito, gli utili o le plusvalenze di detta società.

     2. Uno Stato membro che esercita il diritto di cui al paragrafo 1 concede una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata al reddito, agli utili o alle plusvalenze della società trasparente sotto il profilo fiscale, così come detto Stato avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.

     3. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria o acquirente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3.

     4. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria non residente cometrasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, detto Stato membro può applicare agli azionisti diretti o indiretti lo stesso regime fiscale che applicherebbe se la società beneficiaria fosse residente nello Stato membro in questione.».

     12) È inserito il titolo seguente:

     «TITOLO IV ter

     Norme applicabili al trasferimento della sede sociale di una SE o una SCE

Art. 10 ter

     1. Qualora

     a) una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro, oppure

     b) in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro,

     il trasferimento della sede sociale o l’estinzione della residenza fiscale non dà luogo all’imposizione delle plusvalenze, calcolate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d’attivo e di passivo della SE o della SCE i quali, di conseguenza, rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della SE o della SCE nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali.

     2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che la SE o la SCE calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono effettivamente collegati con la stabile organizzazione in questione come se il trasferimento della sede sociale non fosse mai avvenuto, o come se la SE o la SCE non avesse quindi estinto la sua residenza fiscale.

     3. Qualora le leggi dello Stato membro autorizzino la SE o la SCE a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono in detto Stato membro su una base diversa da quella di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.

Art. 10 quater

     1. Qualora

     a) una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro, oppure

     b) in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro,

     gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale.

     2. Se una società che trasferisce la sua sede sociale entro l’ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a condizione che sia ammesso in analoghe circostanze il riporto delle perdite in esercizi successivi o anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale nello Stato membro in questione.

Art. 10 quinquies

     1. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non dà luogo di per sé all’imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci.

     2. L’applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale.».

     13) All’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III, IV e IV ter o revocarne il beneficio, qualora risulti che l’operazione di fusione, di scissione, di scissione parziale, di conferimento d’attivo, di scambio di azioni o di trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE:

     a) ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscale; il fatto che una delle operazioni di cui all’articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione, può costituire la presunzione che quest’ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscali;

     b) ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione.».

     14) L’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE e di cui alla lettera a) dell’allegato della presente direttiva entro il 1° gennaio 2006. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, per quanto concerne le disposizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2007. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

Elenco delle società di cui all’articolo 3, lettera a)

 

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

 

     k) le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali»