§ 4.4.98 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 448.
Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:10/03/2004
Numero:448


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 4.4.98 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 448.

Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003.

(G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 72).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 2,

     sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione contiene un insieme di norme comuni relative all'ammissibilità. Tale regolamento è entrato in vigore il 5 agosto 2000.

     (2) L'esperienza nel frattempo acquisita ha dimostrato che le norme d'ammissibilità vanno modificate sotto vari aspetti.

     (3) In particolare è opportuno riconoscere l'ammissibilità delle spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro del programma Peace II e delle iniziative comunitarie, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

     (4) È altresì opportuno chiarire che i pagamenti erogati ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia costituiscono spese effettivamente sostenute.

     (5) È necessario chiarire che l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento non dipende dalla natura privata o pubblica del beneficiario finale.

     (6) Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, è opportuno chiarire che la norma secondo cui le spese devono essere comprovate tramite fatture quietanzate si applica ma lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) nei casi in cui devono essere determinati i normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

     (7) Per motivi di chiarezza ed opportunità, è necessario sostituire interamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000.

     (8) Le disposizioni normative sui pagamenti ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia, nonché sull'ammissibilità dell'IVA hanno sollevato problemi interpretativi.

     (9) Tenuto conto del principio di parità di trattamento e dei costi relativi alle operazioni finanziarie transnazionali, le disposizioni di cui al presente regolamento vanno applicate con effetto retroattivo.

     (10) Il regolamento (CEE) n. 1685/2000 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1145/2003. Tuttavia, al momento dell'adozione, non sono stati pienamente rispettati i requisiti in materia di comitatologia per cui occorre revocare il regolamento (CE) n. 1145/2003. Il presente regolamento va pertanto applicato dal momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1145/2003.

     (11) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1145/2003 è revocato.

 

     Art. 2.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2003.

     I seguenti punti dell'allegato si applicano a decorrere dal 5 agosto 2000:

     a) i punti 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 di cui alla norma n. 1;

     b) il punto 1 di cui alla norma n. 3;

     c) i punti da 1 a 5 di cui alla norma n. 7.

 

ALLEGATO I

 

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

 

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

 

     1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI

 

     1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso «regolamento generale») devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.5.

     1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dell'aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e agli obiettivi dell'aiuto.

     1.3. I versamenti erogati ai fondi di capitale a rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia (inclusi i fondi di partecipazione in capitale di rischio) sono considerati «spese effettivamente sostenute» ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento generale, a condizione che i fondi in questione ottemperino i requisiti di cui alle norme 8 e 9.

     1.4. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell'operazione specifica.

     1.5. Alle condizioni indicate ai punti 1.6, 1.7 e 1.8 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.

     1.6. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, a condizione che:

     a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione;

     b) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle pertinenti norme contabili; e

     c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

     1.7. I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:

     a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

     b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;

     c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

     d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore venga certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato;

     e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita; e

     f) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6.

     1.8. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

     1.9. Le disposizioni dei punti da 1.5 a 1.8 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri.

     1.10. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8.

 

     2. PROVA DELLA SPESA

 

     2.1. In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

     2.2. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il disposto di cui al punto 2.1 lascia impregiudicata l'applicazione delle norme specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ai fini della determinazione dei normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

     2.3. Inoltre, ove le operazioni siano eseguite nell'ambito di appalti pubblici, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo devono essere comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti. In tutti gli altri casi, inclusa la concessione di sovvenzioni pubbliche, i pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati mediante le spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.5) dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private implicate nell'esecuzione dell'operazione.

 

     3. SUBAPPALTO

 

     3.1. Fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali le spese relative ai seguenti subappalti:

     a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;

     b) subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.

     3.2. Per tutti i contratti di subappalto, i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

 

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

 

     1. Per «entrate», ai fini della presente norma, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, deciso dallo Stato membro, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:

     a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento generale;

     b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;

     c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento.

     2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione. Prima della determinazione dell'importo della partecipazione dei Fondi strutturali, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

 

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

 

     1. ONERI FINANZIARI

 

     Gli interessi debitori (ad esclusione delle spese per contributi in conto interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia le spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro di Peace II e delle iniziative comunitarie (Interreg III, Leader+, Equal e Urban II) sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. Inoltre, nel caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

 

     2. ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI

 

     Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di uno o più conti bancari distinti per l'esecuzione dell'operazione, le spese di apertura e di gestione dei conti stessi sono ammissibili.

 

     3. PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE

 

     Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, ove connesse ad obblighi prescritti dall'autorità di gestione.

 

     4. SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

 

     Dette spese sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla normativa nazionale o comunitaria o previste dalla decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

 

     5. AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI

 

     Tali spese non sono ammissibili.

 

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

 

     L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

     a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

     b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; nonché

     c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

 

Norma n. 5. Acquisto di terreni

 

     1. NORMA GENERALE

 

     1.1. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali alle tre condizioni seguenti, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

     a) deve sussistere un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;

     b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al punto 2, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione;

     c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

     1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'ammissibilità della spesa per l'acquisto del terreno deve essere valutata sulla base della totalità del regime di aiuto.

 

     2. OPERAZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE

 

     Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

     — l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,

     — il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,

     — il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati accettati dall'autorità di gestione,

     — l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

 

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili

 

     1. NORMA GENERALE

 

     L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose.

 

     2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

 

     2.1. Un certificato emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attesta che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specifica i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

     2.2. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito a un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali.

     2.3. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.

     2.4. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato.

 

Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse

 

     1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Nel determinare se l'IVA costituisce o meno una spesa ammissibile in applicazione della presente norma, non si tiene conto della natura privata o pubblica del beneficiario finale o del singolo destinatario.

     2. L'IVA che non può essere recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario in applicazione di norme specifiche nazionali costituisce una spesa ammissibile solo laddove tali norme sono del tutto compatibili con la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA.

     3. Nei casi in cui il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.

     4. Il cofinanziamento comunitario non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell'IVA, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento generale.

     5. Non sono considerate spese ammissibili gli altri tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

 

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio

 

     1. NORMA GENERALE

 

     I Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso «fondi») alle condizioni di cui al punto 2. Per «Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui» si intendono, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla raccomandazione del 6 maggio 2003. Per «Fondi di partecipazione in capitale di rischio» si intendono fondi costituiti per l'investimento in diversi fondi di finanziamento e di capitale di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali ai menzionati fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie concesse da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

 

     2. CONDIZIONI

 

     2.1. I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra l'altro, il mercato in cui opera il fondo, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, la giustificazione e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata dalla (o sotto la responsabilità della) autorità di gestione.

     2.2. Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono conferire i propri contributi in contante.

     2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.

     2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.

     2.5. I fondi possono investire solo in PMI in fase di creazione, nelle fasi iniziali (incluso il capitale di crescita) o in fase di espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente efficienti da un punto di vista economico. Nella valutazione della redditività economica occorre tener conto di tutti i tipi di introiti delle imprese di cui trattasi. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

     2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti ed i Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.

     2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato su una media annua per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

     2.8. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) consiste nel capitale del fondo investito nelle PMI o ad esse prestato, inclusi i costi di gestione sostenuti.

     2.9. I Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

 

     3. RACCOMANDAZIONI

 

     3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali i Fondi strutturali contribuiscono. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni un elemento positivo quando si tratterà di esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità della spesa.

     3.2. Il contributo finanziario del settore privato deve essere considerevole ed in ogni caso superiore al 30 %.

     3.3. I fondi dovrebbero essere sufficientemente ampi e riguardare un numero di beneficiari sufficientemente elevato da poter essere economicamente efficienti, con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi strutturali e concentrarsi su aree di insufficienza del mercato.

     3.4. La scadenza dei versamenti di capitale nel fondo deve essere la stessa per i Fondi strutturali e per gli azionisti su base pro-rata secondo le quote sottoscritte.

     3.5. I fondi devono essere gestiti da professionisti indipendenti con un'esperienza sufficiente a garantire la capacità e la credibilità necessarie per gestire un fondo di capitale di rischio. Il personale di gestione dovrebbe essere scelto di preferenza mediante concorso, tenendo conto del livello degli emolumenti previsti.

     3.6. In linea di principio i fondi non devono acquisire quote di maggioranza di imprese e devono perseguire l'obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo.

 

Norma n. 9. Fondi di garanzia

 

     1. NORMA GENERALE

 

     I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per «Fondi di garanzia» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di finanziamento che garantiscono fondi per capitale di rischio e per mutui ai sensi della norma n. 8 e regimi di finanziamento del rischio delle PMI (inclusi mutui) nei confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con partecipanti del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

 

     2. CONDIZIONI

 

     2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8), mutatis mutandis, e specificando il portafoglio di garanzia beneficiario. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione.

     2.2. Il fondo deve essere costituito come un'entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale separato in seno ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente disponibili nell'istituzione.

     2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.

     2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

     2.5. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le garanzie siano state onorate deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.

     2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato su una media annua per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

     2.7. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) consiste nell'importo del capitale versato del fondo necessario a coprire, in base ad una valutazione indipendente, le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute.

     2.8. I contributi dei Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

 

Norma n. 10. Locazione finanziaria («Leasing»)

 

     1. NORMA GENERALE

 

     La spesa sostenuta per operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali alle condizioni stabilite ai punti 2, 3 e 4.

 

     2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

 

     2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

     2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

     2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.

     2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.

     2.5. Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (segnatamente le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi, ecc.) non indicate al punto 2.4.

     2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

     2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.

     2.8. I costi indicati al punto 2.5, il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

 

     3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE

 

     3.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.

     3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.

     3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).

     3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

     3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

     3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1 a 3.5.

 

     4. VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

 

     I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

 

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

 

     1. NORMA GENERALE

 

     Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, nell'attuazione, nella sorveglianza e nel controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne nei casi previsti al punto 2 e per le categorie indicate al punto 2.1.

 

     2. CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

 

     2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni esposte ai punti da 2.2 a 2.7:

     — spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni (ma escluse la spesa per l'acquisizione e l'installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione),

     — spese per le riunioni di comitati e subcomitati relative all'esecuzione dell'assistenza. Tali spese possono comprendere anche i costi per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,

     — spese relative alla revisione contabile e ai controlli in loco delle operazioni.

     2.2. Le spese per gli stipendi, inclusi i contributi alla previdenza sociale, sono ammissibili solo nei casi seguenti:

     a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati, con decisione debitamente documentata dell'autorità competente, al fine di svolgere i compiti di cui al punto 2.1;

     b) altro personale impiegato per assolvere ai compiti di cui al punto 2.1.

     Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.

     2.3. Il contributo dei Fondi strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato ad un importo massimo che verrà deciso nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati ai punti 2.4 e 2.5.

     2.4. Per ogni tipo di intervento, eccetto le iniziative comunitarie, il programma speciale Peace II e le azioni innovative, il limite sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

     — 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di EUR,

     — 2 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 100 milioni di EUR ma è inferiore o eguale a 500 milioni di EUR,

     — 1 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 500 milioni di EUR ma è inferiore o eguale a 1 miliardo di EUR,

     — 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1 miliardo di EUR.

     2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale Peace II, il limite sarà pari al 5 % del contributo totale dei Fondi strutturali. Ove tali interventi implichino la partecipazione di più di uno Stato membro, detto limite può essere innalzato in considerazione dei maggiori costi di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.

     2.6. Ai fini del calcolo dell'importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi strutturali sarà il totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

     2.7. L'applicazione dei punti da 2.1 a 2.6 della presente norma sarà convenuta fra la Commissione e gli Stati membri e fissata nel quadro dell'intervento. L'aliquota del contributo verrà fissata a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 formeranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.

 

     3. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

 

     Le azioni ammissibili al cofinanziamento nell'ambito dell'assistenza tecnica che non siano indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione, nonché l'acquisizione e installazione di sistemi informatici di gestione, sorveglianza e valutazione) non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri dipendenti pubblici che eseguono tali azioni non è ammissibile.

 

     4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI

 

     La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione, purché non rientri nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

     a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti che abbiano forza probatoria equivalente e consentano di accertare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in riferimento all'operazione di cui trattasi;

     b) costi attinenti all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa la stessa beneficiaria finale e che esegua un'operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. Tali costi devono riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata ed essere certificati in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dal servizio pubblico in riferimento all'operazione stessa.

 

Norma n. 12. Ammissibilità delle spese

in funzione del luogo di svolgimento dell'operazione

 

     1. NORMA GENERALE

 

     Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono aver luogo nella regione cui si riferisce l'intervento.

 

     2. DEROGA

 

     2.1. Quando la regione cui si riferisce l'intervento, beneficerà in tutto o in parte dell'operazione situata al di fuori di tale regione, tale operazione può essere accettata dall'autorità di gestione per un cofinanziamento a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi le operazioni possono essere considerate ammissibili al cofinanziamento nell'ambito della procedura stabilita dal punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) devono sempre essere seguire la procedura di cui al punto 3.

     2.2. L'operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III dello Stato membro contigua alla regione cui si riferisce l'intervento.

     2.3. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata su base pro-rata in proporzione ai benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organo indipendente rispetto all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e degli effetti previsti. L'operazione non può ottenere alcun cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %.

     2.4. Per ogni misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1 non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura. Inoltre la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'intervento ai sensi del punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell'intervento stesso.

     2.5. Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione di cui al punto 2.1 devono essere indicate nelle relazioni di attuazione annuale e finale dell'intervento.

 

     3. ALTRI CASI

 

     L'ammissione al cofinanziamento delle operazioni svolte al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento e non rispondenti alle condizioni del punto 2, nonché delle operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione rilasciata caso per caso, a richiesta dello Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione interessata, dell'entità prevedibile del beneficio derivante alla regione stessa e dell'importo della spesa rispetto alla spesa totale sostenuta nell'ambito della misura e nell'ambito dell'intervento. Nel caso di interventi relativi a regioni ultraperiferiche, deve essere seguita la procedura stabilita nel presente punto 3.

 

 

ALLEGATO II

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1685/2000

Regolamento modificativo

 

Articolo 1

 

Articolo 1 modificato

 

Articolo 2

 

Articolo 2 modificato

 

Allegato

 

Allegato I

 

Norma 1

 

Norma 1 modificata

 

Punto 1.1

 

Punto 1.1 modificato

 

 

 

Punto 1.3 nuovo

 

Punto 1.3

 

Punto 1.4

 

Punto 1.4

 

Punto 1.5

 

Punto 1.5

 

Punto 1.6

 

Punto 1.6

 

Punto 1.7

 

Punto 1.7

 

Punto 1.8

 

Punto 1.8

 

Punto 1.9

 

Punto 1.9

 

Punto 1.10

 

Punto 2

 

Punto 2 modificato

 

Punto 3

 

Punto 3 non modificato

 

Norma 2

 

Norma 2 non modificata

 

Norma 3

 

Norma 3 modificata

 

Punto 1

 

Punto 1 modificato

 

Punto 2 — Punto 5

 

Punto 2 — Punto 5 non modificati

 

Norma 4

 

Norma 4 non modificata

 

Norma 5

 

Norma 5 non modificata

 

Norma 6

 

Norma 6 non modificata

 

Norma 7

 

Norma 7 modificata

 

Punto 1

 

Punto 1 modificato

 

 

 

Punto 2 nuovo

 

Punto 2

 

Punto 3 modificato

 

Punto 3

 

Punto 4 modificato

 

Punto 4

 

Punto 5 modificato

 

Norma 8

 

Norma 8 non modificata

 

Norma 9

 

Norma 9 non modificata

 

Norma 10

 

Norma 10 non modificata

 

Norma 11

 

Norma 11 non modificata

 

Norma 12

 

Norma 12 non modificata

 

 

 

Allegato II nuovo