§ 3.5.41 - Decisione 7 luglio 2010, n. 661.
Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:07/07/2010
Numero:661


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Estensione della rete
Art. 4.  Grandi linee d’azione
Art. 5.  Priorità
Art. 6.  Reti dei paesi terzi
Art. 7.  Progetti d’interesse comune
Art. 8.  Tutela dell’ambiente
Art. 9.  Caratteristiche
Art. 10.  Caratteristiche
Art. 11.  Caratteristiche
Art. 12.  Caratteristiche
Art. 13.  Autostrade del mare
Art. 14.  Caratteristiche
Art. 15.  Caratteristiche
Art. 16.  Caratteristiche
Art. 17.  Caratteristiche
Art. 18.  Caratteristiche
Art. 19.  Coordinatore europeo
Art. 20.  Piani e programmi nazionali
Art. 21.  Comitato per il controllo degli orientamenti e lo scambio di informazioni
Art. 22.  Relazione
Art. 23.  Progetti prioritari
Art. 24.  Dichiarazione di interesse europeo
Art. 25.  Progetti dichiarati d’interesse europeo
Art. 26.  Ritardo nel completamento dei progetti dichiarati di interesse europeo
Art. 27.  Valutazioni socioeconomiche e ambientali
Art. 28.  Sezioni transfrontaliere
Art. 29.  Abrogazione
Art. 30.  Entrata in vigore
Art. 31.  Destinatari


§ 3.5.41 - Decisione 7 luglio 2010, n. 661.

Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

(G.U.U.E. 5 agosto 2010, n. L 204)

 

(rifusione)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 172, primo comma,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [4]. In occasione di nuove modifiche è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

 

(2) La costituzione e lo sviluppo delle reti transeuropee contribuiscono alla realizzazione di importanti obiettivi dell'Unione, quali il buon funzionamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale.

 

(3) La costituzione e lo sviluppo, su tutto il territorio dell'Unione, delle reti transeuropee nel settore dei trasporti perseguono inoltre gli obiettivi specifici di garantire una mobilità durevole delle persone e delle merci nelle migliori condizioni possibili sotto il profilo sociale, ambientale e della sicurezza, e di integrare l’insieme dei modi di trasporto tenendo conto dei loro vantaggi comparativi. La creazione di posti di lavoro è uno dei possibili effetti della rete transeuropea.

 

(4) L’incremento del traffico, dovuto in particolare al crescente numero di automezzi pesanti in circolazione, ha aggravato la congestione e le strozzature sui corridoi internazionali di trasporto. Per assicurare la mobilità internazionale delle merci e delle persone occorre pertanto ottimizzare la capacità della rete transeuropea dei trasporti.

 

(5) La navigazione a corto raggio può, tra l’altro, contribuire a decongestionare le vie di trasporto terrestri.

 

(6) L’integrazione delle reti su scala europea può svilupparsi solo progressivamente sulla base del coordinamento dei diversi modi di trasporto in vista di una migliore utilizzazione dei vantaggi che essi presentano.

 

(7) I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi, i porti di navigazione interna e i terminali intermodali, costituiscono una condizione preliminare per l’integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale.

 

(8) Poiché gli scopi dell’intervento prospettato, e in particolare la definizione delle grandi linee e le priorità nel settore delle reti transeuropee, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(9) È necessario individuare i progetti di interesse comune che rispondono a questi obiettivi e che si inseriscono nelle priorità d’azione così stabilite. Dovrebbero essere presi in considerazione solo i progetti potenzialmente vitali dal punto di vista economico.

 

(10) Occorre che i progetti prioritari siano dichiarati progetti di interesse europeo, nonché concentrare su di essi il finanziamento dell'Unione e attuare meccanismi che promuovano il coordinamento tra Stati membri per consentire la realizzazione di detti progetti entro le scadenze desiderate.

 

(11) A norma dell’articolo 170 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica in materia di reti transeuropee dovrebbe contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale nel territorio dell'Unione. Per realizzare questo obiettivo è opportuno perseguire la massima coerenza fra gli orientamenti dell'Unione per la rete transeuropea di trasporto e la programmazione degli strumenti finanziari pertinenti che esistono a livello dell'Unione.

 

(12) Il bilancio a posteriori dei progetti prioritari dovrebbe agevolare le revisioni future degli orientamenti e dell’elenco dei progetti prioritari e contribuire a migliorare i metodi di valutazione utilizzati dagli Stati membri.

 

(13) L’autorizzazione per taluni progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale notevole dovrebbe essere accordata solo previa valutazione di tale impatto, nel rispetto della normativa dell'Unione in vigore.

 

(14) Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione concernenti le reti transeuropee, conformemente all’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuovendo quindi in via prioritaria le infrastrutture per modi di trasporto meno dannosi per l’ambiente, vale a dire per il trasporto ferroviario, la navigazione marittima a corto raggio e la navigazione interna.

 

(15) La valutazione ambientale a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente [5], sarà attuata in futuro per tutti i piani e programmi che portano a progetti di interesse comune. Il finanziamento di infrastrutture dei trasporti dovrebbe parimenti essere subordinato al rispetto delle disposizioni della normativa dell'Unione in materia di ambiente, in particolare la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [6], la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [7], e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) [8].

 

(16) Nel quadro dell’obiettivo generale di assicurare la mobilità sostenibile delle persone e delle merci, è opportuno istituire meccanismi di sostegno allo sviluppo di autostrade del mare tra Stati membri per ridurre la congestione stradale e/o migliorare l’accessibilità delle regioni e degli Stati periferici o insulari. L’introduzione di tali meccanismi, integrati tra l’altro da procedure di appalto, dovrebbe essere trasparente e adeguata alle esigenze e non dovrebbe assolutamente pregiudicare le regole dell'Unione in materia di concorrenza e di appalti pubblici.

 

(17) Può rivelarsi necessario rafforzare il coordinamento tra gli Stati che partecipano a progetti concernenti lo stesso asse per migliorare la redditività degli investimenti e facilitare la sincronizzazione, nonché per provvedere a una copertura finanziaria.

 

(18) È opportuno che la Commissione presenti ogni due anni una relazione sull’attuazione della presente decisione e che entro il 2010 la Commissione elabori una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti prioritari e, se necessario, proponga di modificare l’elenco dei progetti prioritari.

 

(19) Un comitato dovrebbe avere il potere, in particolare, di assistere la Commissione nell’esame dell’attuazione e dello sviluppo degli orientamenti previsti dalla presente decisione.

 

(20) È opportuno, per ragioni di chiarezza, che l'allegato I della decisione n. 1692/96/CE sia sostituito da un nuovo allegato contenente le cartine relative a tutti gli Stati membri; ciò assicurerebbe che le cartine già contenute in tale decisione, quale modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 [9], siano completate da quelle figuranti nell'atto di adesione del 2003. Inoltre, la data obiettivo dello schema è il 2020 per tutti gli Stati membri,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

SEZIONE 1

 

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

1. Oggetto della presente decisione è stabilire gli orientamenti relativi agli obiettivi, alle priorità e alle grandi linee d’azione previste nel settore della rete transeuropea dei trasporti. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune, la cui realizzazione deve contribuire allo sviluppo della rete all’interno dell'Unione.

 

2. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1 costituiscono un quadro generale di riferimento inteso a incoraggiare le azioni degli Stati membri e, se del caso, dell'Unione per l’attuazione di progetti di interesse comune volti a garantire la coerenza, l’interconnessione e l’interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti nonché l’accesso a tale rete. Gli orientamenti sono altresì volti a facilitare l’impegno del settore privato.

 

3. I requisiti essenziali in materia di interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti, di telematica dei trasporti e dei servizi connessi sono definiti a norma dei trattati nella direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario [10], e separatamente dalla presente decisione.

 

     Art. 2. Obiettivi

1. La rete transeuropea dei trasporti è attuata progressivamente, per il 2020, all’interno dell'Unione, integrando le reti di infrastruttura del trasporto terrestre, marittimo e aereo, conformemente agli schemi illustrati nelle carte di cui all’allegato I e/o alle specifiche di cui all’allegato II.

 

2. Tale rete deve:

 

a) garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità durevole delle persone e delle merci, alle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili, concorrendo al tempo stesso al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, in particolare in materia di ambiente e di concorrenza, nonché contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale;

 

b) offrire agli utenti infrastrutture di qualità elevata, a condizioni economiche accettabili;

 

c) includere tutti i modi di trasporto, tenendo conto dei loro vantaggi comparativi;

 

d) permettere un uso ottimale delle capacità esistenti;

 

e) essere, per quanto possibile, interoperabile all’interno dei modi di trasporto e favorire l’intermodalità tra i vari modi di trasporto;

 

f) essere, per quanto possibile, economicamente sostenibile;

 

g) coprire tutto il territorio degli Stati membri, in modo da facilitare l’accesso in generale, congiungere le regioni insulari o periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali e collegare fra di loro senza strozzature le grandi zone urbane e le regioni dell'Unione;

 

h) poter essere connessa alle reti degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell’Europa centrale e orientale e dei paesi mediterranei, promuovendo parallelamente l’interoperabilità e l’accesso a tali reti ove ciò risponda agli interessi dell'Unione.

 

     Art. 3. Estensione della rete

1. La rete transeuropea comprende infrastrutture di trasporto nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione.

 

2. Le infrastrutture di trasporto comprendono reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, autostrade del mare, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti e altri punti di interconnessione tra le reti modali.

 

3. I sistemi di gestione del traffico e i sistemi di posizionamento e di navigazione comprendono gli impianti tecnici, informatici e di telecomunicazioni necessari per garantire l’armonico funzionamento della rete e un’efficace gestione del traffico.

 

     Art. 4. Grandi linee d’azione

Le grandi linee d’azione dell'Unione vertono su quanto segue:

 

a) l’elaborazione e la revisione degli schemi di rete;

 

b) l’individuazione di progetti di interesse comune;

 

c) la ristrutturazione della rete esistente;

 

d) la promozione dell’interoperabilità della rete;

 

e) la combinazione ottimale dei modi di trasporto, anche mediante la creazione di centri d’interconnessione che per le merci dovrebbero essere ubicati, per quanto possibile, al di fuori dei centri urbani per consentire il funzionamento efficiente dell’intermodalità;

 

f) la ricerca della coerenza e della complementarità degli interventi finanziari, nel rispetto delle norme applicabili a ciascuno strumento finanziario;

 

g) azioni di ricerca e di sviluppo;

 

h) una cooperazione e la stipulazione di accordi appropriati con i paesi terzi interessati allo sviluppo della rete;

 

i) l’incentivazione degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali a promuovere gli obiettivi perseguiti dall'Unione;

 

j) la promozione di una costante collaborazione tra le parti interessate;

 

k) tutte le azioni che si rivelassero necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

 

     Art. 5. Priorità

Tenuto conto degli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e delle grandi linee d’azione di cui all’articolo 4, le priorità sono le seguenti:

 

a) creazione e sviluppo dei collegamenti e delle interconnessioni principali necessari per eliminare le strozzature, ultimare i raccordi mancanti e completare i grandi assi, specialmente quelli transfrontalieri e quelli che attraversano le barriere naturali, nonché migliorare l’interoperabilità dei grandi assi;

 

b) creazione e sviluppo delle infrastrutture che promuovono l’interconnessione delle reti nazionali per facilitare i collegamenti delle regioni insulari, o di aree ad esse analoghe, nonché delle regioni intercluse, periferiche e ultraperiferiche con le regioni centrali dell'Unione, soprattutto al fine di ridurre gli elevati costi di trasporto per queste aree;

 

c) misure necessarie per la graduale realizzazione di una rete ferroviaria interoperabile, inclusi, ove fattibile, assi adatti al trasporto di merci;

 

d) misure necessarie per promuovere la navigazione marittima a lungo raggio, a corto raggio e la navigazione interna;

 

e) misure necessarie per integrare il trasporto aereo e ferroviario, in particolare attraverso accessi ferroviari agli aeroporti, laddove opportuno, nonché le infrastrutture e gli impianti necessari;

 

f) ottimizzare la capacità e l’efficienza delle infrastrutture esistenti e nuove, promuovere l’intermodalità e migliorare la sicurezza e l’affidabilità della rete attraverso la realizzazione e il miglioramento di terminali intermodali e delle loro infrastrutture di accesso e/o utilizzando sistemi intelligenti;

 

g) integrazione della sicurezza e della dimensione ambientale nella progettazione e nell’attuazione della rete transeuropea dei trasporti;

 

h) sviluppo della mobilità sostenibile delle persone e delle merci, conformemente agli obiettivi dell’Unione in materia di sviluppo sostenibile.

 

     Art. 6. Reti dei paesi terzi

La promozione da parte dell'Unione di progetti di interesse comune nonché dell’interconnessione e dell’interoperabilità delle reti per garantire la coerenza fra le reti dei paesi terzi e la rete transeuropea dei trasporti sarà decisa caso per caso, secondo le procedure adeguate previste dai trattati.

 

     Art. 7. Progetti d’interesse comune

1. I progetti di interesse comune costituiscono un obiettivo comune, la cui realizzazione dipende dal loro grado di maturità e dalla disponibilità di risorse finanziarie, fatto salvo l’impegno finanziario di uno Stato membro o dell'Unione.

 

2. Nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare per i problemi di concorrenza, sono considerati d’interesse comune i progetti i quali:

 

a) perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

 

b) rientrano nella rete di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

 

c) si iscrivono nelle priorità definite all’articolo 5; e

 

d) hanno una potenziale validità economica, in base alle analisi dei costi e dei benefici socioeconomici.

 

3. Qualsiasi progetto deve riguardare un elemento della rete di cui agli articoli da 9 a 18 e in particolare:

 

a) vertere sui collegamenti individuati nelle carte dell’allegato I e/o

 

b) corrispondere alle specifiche o ai criteri dell’allegato II.

 

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure ritenute necessarie nell’ambito dei principi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

 

     Art. 8. Tutela dell’ambiente

1. All’atto della pianificazione e della realizzazione dei progetti, gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell’ambiente effettuando, a norma della direttiva 85/337/CEE, valutazioni di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare e applicando le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

 

A decorrere dal 21 luglio 2004, gli Stati membri effettuano una valutazione ambientale dei piani e dei programmi elaborati in preparazione di tali progetti, specie se riguardano nuovi assi o lo sviluppo di altre importanti infrastrutture nodali, conformemente alla direttiva 2001/42/CE.

 

Gli Stati membri tengono conto dei risultati di tale valutazione ambientale nel predisporre i piani e i programmi in questione, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2001/42/CE.

 

2. Prima del 21 luglio 2004 la Commissione, di concerto con gli Stati membri, elabora metodi adeguati per l’attuazione della valutazione ambientale strategica al fine di garantire, tra l’altro, un coordinamento adeguato, di evitare la duplicazione degli sforzi e di realizzare una semplificazione e accelerazione dei processi di pianificazione per i progetti e i corridoi transfrontalieri.

 

I risultati di questa attività e della valutazione ambientale dei progetti di reti transeuropee realizzati da Stati membri ai sensi della direttiva 2001/42/CE sono presi in considerazione, se del caso, dalla Commissione nella sua relazione sugli orientamenti e nelle eventuali proposte legislative che la accompagnano al fine di rivedere gli orientamenti previsti all’articolo 22 della presente decisione.

 

SEZIONE 2

 

RETE STRADALE

 

     Art. 9. Caratteristiche

1. La rete stradale transeuropea si compone di autostrade e strade di qualità elevata, esistenti, nuove o da ristrutturare che:

 

a) svolgono un’importante funzione nel traffico su lunghe distanze;

 

b) servono, sugli assi individuati nella rete, da tangenziali per i principali centri urbani;

 

c) assicurano l’interconnessione con gli altri modi di trasporto o

 

d) consentono di collegare le regioni intercluse e periferiche alle regioni centrali dell'Unione.

 

2. La rete garantisce agli utenti un livello di servizi, comodità e sicurezza elevato, omogeneo e avente carattere di continuità.

 

3. La rete comprende anche le infrastrutture per la gestione del traffico, per l’informazione degli utenti, per l’intervento in caso di emergenze e incidenti e per la riscossione elettronica dei pedaggi. Tali infrastrutture si fondano su una cooperazione attiva tra i sistemi di gestione del traffico a livello europeo, nazionale e regionale e i fornitori di servizi di informazione sulla viabilità e sul traffico e di servizi a valore aggiunto, assicurando la necessaria complementarità con applicazioni la cui realizzazione è facilitata dal programma sulle reti transeuropee di telecomunicazioni.

 

SEZIONE 3

 

RETE FERROVIARIA

 

     Art. 10. Caratteristiche

1. La rete ferroviaria comprende le linee ferroviarie ad alta velocità e le linee ferroviarie convenzionali.

 

2. La rete ferroviaria ad alta velocità che utilizza attuali o nuove tecnologie comprende:

 

a) linee specialmente costruite per l’alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h;

 

b) linee specialmente ristrutturate per l’alta velocità, attrezzate per velocità pari a circa 200 km/h;

 

c) linee specialmente ristrutturate per l’alta velocità o linee specialmente costruite per l’alta velocità e collegate alla rete ferroviaria ad alta velocità, aventi caratteristiche specifiche a causa di vincoli legati alla topografia, all’ambiente, alla pianificazione o ai nuclei urbani, su cui la velocità deve essere adeguata caso per caso.

 

La rete ferroviaria ad alta velocità è composta dalle linee indicate alla sezione 3 dell’allegato I. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie ad alta velocità secondo la tecnologia attuale sono definiti a norma della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità [11]. Gli Stati membri notificano anticipatamente alla Commissione l’apertura di qualsiasi linea ad alta velocità e le sue caratteristiche tecniche.

 

3. La rete ferroviaria convenzionale è composta da linee per il trasporto ferroviario convenzionale di passeggeri e merci, comprendenti le tratte ferroviarie della rete transeuropea di trasporto combinato di cui all’articolo 15, i collegamenti con i porti marittimi e di navigazione interna di interesse comune e i terminali per il trasporto merci aperti a tutti gli operatori. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie convenzionali sono definiti a norma della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [12].

 

4. La rete ferroviaria comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l’integrazione dei servizi di trasporto ferroviario, stradale e, laddove opportuno, dei servizi marittimi e di trasporto aereo. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione all’interconnessione degli aeroporti regionali con la rete.

 

5. La rete ferroviaria soddisfa almeno una delle funzioni seguenti:

 

a) riveste un ruolo importante nel traffico ferroviario di passeggeri su lunghe distanze;

 

b) consente l’interconnessione con gli aeroporti, laddove opportuno;

 

c) consente l’accesso a reti ferroviarie regionali e locali;

 

d) agevola il trasporto delle merci attraverso l’individuazione e lo sviluppo di grandi assi riservati al trasporto merci o destinati in via prioritaria ai convogli merci;

 

e) svolge un ruolo importante nel trasporto combinato;

 

f) consente l’interconnessione attraverso porti di interesse comune, della navigazione marittima a corto raggio e delle vie di navigazione interne.

 

6. La rete ferroviaria offre agli utenti un livello elevato di qualità e sicurezza, grazie alla sua continuità e all’attuazione graduale della sua interoperabilità, segnatamente per mezzo dell’armonizzazione tecnica e del sistema armonizzato di controllo e comando ERTMS, consigliato per la rete ferroviaria europea. A tal fine, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, elabora un piano di realizzazione coordinato con i piani nazionali.

 

SEZIONE 4

 

RETE DELLE VIE NAVIGABILI E PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA

 

     Art. 11. Caratteristiche

1. La rete transeuropea delle vie navigabili è composta di fiumi e canali e di diverse diramazioni e ramificazioni di collegamento. Tale rete consente in particolare l’interconnessione tra le regioni industriali e gli agglomerati urbani importanti e il loro collegamento con i porti.

 

2. Le caratteristiche tecniche minime adottate per le idrovie della rete sono quelle corrispondenti alle dimensioni dei battelli della classe IV, che consentono il passaggio di un battello o treno a spinta di lunghezza da 80 a 85 m e di larghezza pari a 9,50 m. In caso di ammodernamento o di creazione di una via navigabile integrata a detta rete, le specifiche tecniche dovrebbero corrispondere almeno alla classe IV e permettere di raggiungere successivamente la classe Va/Vb nonché permettere il passaggio, in condizioni soddisfacenti, dei battelli utilizzati per il trasporto combinato. Le dimensioni dei battelli della classe Va consentono il passaggio di un battello o treno a spinta di lunghezza pari a 110 m e di larghezza pari a 11,40 m, mentre la classe Vb consente il passaggio di un treno a spinta di lunghezza da 172 a 185 m e di larghezza pari a 11,40 m.

 

3. Sono un elemento della rete i porti di navigazione interna, in particolare quali punti di interconnessione tra le vie navigabili di cui al paragrafo 2 e all’articolo 15 e gli altri modi di trasporto.

 

4. Sono compresi nella rete i porti di navigazione interna:

 

a) aperti al traffico commerciale,

 

b) situati sulla rete delle vie navigabili secondo lo schema di cui all’allegato I, sezione 4,

 

c) interconnessi con altre linee transeuropee di trasporto come illustrato nell’allegato I, e

 

d) dotati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale o il cui volume annuale di traffico merci è almeno pari a 500000 tonnellate.

 

I porti di navigazione interna di cui alla lettera d) sono indicati nell’allegato I.

 

5. La rete comprende inoltre le infrastrutture di gestione del traffico, tra cui in particolare la creazione di un sistema interoperabile e intelligente per il traffico e il trasporto denominato "Sistema di informazione fluviale", inteso a ottimizzare le attuali capacità e la sicurezza della rete di vie navigabili interne e a migliorare l’interoperabilità con gli altri modi di trasporto.

 

SEZIONE 5

 

PORTI MARITTIMI

 

     Art. 12. Caratteristiche

1. I porti marittimi permettono lo sviluppo del trasporto marittimo e costituiscono i punti di collegamento marittimo con le isole e i punti di interconnessione tra il trasporto marittimo e gli altri modi di trasporto. Essi offrono attrezzature e servizi agli operatori del trasporto. Le loro infrastrutture offrono una serie di servizi destinati ai viaggiatori e alle merci, tra cui i servizi di traghetto, di navigazione a corto e a lungo raggio, anche costiera, per collegamenti all’interno dell'Unione nonché tra quest'ultima e i paesi terzi.

 

2. I porti marittimi compresi nella rete transeuropea di trasporto sono conformi a una delle categorie A, B e C definite come segue:

 

A : porti marittimi internazionali: porti il cui volume annuale totale di traffico è pari o superiore a 1,5 milioni di tonnellate di merci o a 200000 passeggeri che, salvo impossibilità, sono collegati a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e svolgono pertanto un ruolo fondamentale per il trasporto marittimo internazionale;

 

B : porti marittimi dell'Unione non compresi nella categoria A: questi porti hanno un volume annuale totale di traffico di almeno 0,5 milioni di tonnellate di merci o tra 100000 e 199999 passeggeri, sono collegati, salvo impossibilità, a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e sono dotati degli impianti di trasbordo necessari al trasporto marittimo a corto raggio;

 

C : porti di accesso regionale: questi porti non soddisfano i criteri delle categorie A e B, ma sono ubicati in regioni insulari, periferiche o ultraperiferiche e collegano via mare tali regioni tra loro e/o con le regioni centrali dell'Unione.

 

I porti marittimi che rientrano nella categoria A sono rappresentati sulle carte indicative figuranti negli schemi dell’allegato I, sezione 5, basate sui più recenti dati relativi ai porti.

 

3. Oltre ai criteri di cui all’articolo 7, i progetti portuali di interesse comune relativi ai porti inclusi nella rete portuale marittima transeuropea sono conformi ai criteri e alle specifiche di cui all’allegato II.

 

     Art. 13. Autostrade del mare

1. La rete transeuropea delle autostrade del mare intende concentrare i flussi di merci su itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare l’accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici. Le autostrade del mare non dovrebbero escludere il trasporto misto di persone e merci, a condizione che le merci siano predominanti.

 

2. La rete transeuropea delle autostrade del mare si compone di impianti e infrastrutture concernenti almeno due porti situati in due Stati membri diversi. Tali impianti e infrastrutture comprendono elementi, almeno in uno Stato membro, quali le attrezzature portuali, sistemi elettronici di gestione logistica, procedure di sicurezza e procedure amministrative e doganali, nonché infrastrutture di accesso diretto terrestre e marittimo ai porti, compresi i modi per garantire la navigabilità per tutto il corso dell’anno, in particolare la disponibilità di mezzi di dragaggio e l’accesso durante l’inverno con navi rompighiaccio.

 

3. Le vie navigabili o i canali identificati nella sezione 4 dell’allegato I che collegano due autostrade del mare europee o due sezioni delle stesse e contribuiscono in modo sostanziale ad abbreviare le rotte marittime, accrescere l’efficienza e ridurre i tempi di navigazione fanno parte della rete transeuropea delle autostrade del mare.

 

4. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare sono proposti da almeno due Stati membri e sono adeguati alle effettive necessità. I progetti proposti associano in generale il settore pubblico e quello privato secondo procedure che prevedono, prima che gli aiuti provenienti dai bilanci nazionali possano essere integrati, se del caso, da sovvenzioni dell'Unione, la selezione secondo una delle seguenti modalità:

 

a) tramite inviti pubblici a presentare proposte, organizzati congiuntamente dagli Stati membri interessati per stabilire nuovi collegamenti a partire dal porto della categoria A di cui all’articolo 12, paragrafo 2, che essi selezionano preventivamente all’interno di ogni area marittima di cui al progetto n. 21 di cui all’allegato III;

 

b) quando l’ubicazione dei porti è simile, tramite inviti pubblici a presentare proposte, organizzati congiuntamente dagli Stati membri interessati e rivolti a consorzi che riuniscono compagnie di navigazione e porti situati in una delle aree marittime di cui al progetto n. 21 di cui all’allegato III.

 

5. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare:

 

a) concernono impianti e infrastrutture che compongono la rete delle autostrade del mare;

 

b) possono includere, fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti all’avviamento se, a seguito della messa in concorrenza di cui al paragrafo 4, è ritenuto necessario un intervento pubblico a sostegno della redditività finanziaria del progetto; gli aiuti all’avviamento sono limitati a due anni e sono concessi unicamente per contribuire alla copertura di costi di finanziamento debitamente giustificati. Essi non possono superare l’importo minimo ritenuto necessario per l’avvio dei collegamenti in questione; gli aiuti non devono comportare distorsioni della concorrenza nei pertinenti mercati che siano contrarie all’interesse comune;

 

c) possono anche includere attività che hanno più ampi benefici e che non sono correlate a porti specifici, come la messa a disposizione di mezzi per operazioni di rompighiaccio e di dragaggio nonché sistemi di informazione, compresa la gestione del traffico e i sistemi di segnalazione elettronica.

 

6. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare sono sottoposti alla Commissione per approvazione.

 

7. Entro tre anni la Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, un elenco iniziale di progetti specifici di interesse comune. In tal modo, essa concretizza il concetto di autostrade del mare.

 

Tale elenco è altresì comunicato al Parlamento europeo.

 

SEZIONE 6

 

AEROPORTI

 

     Art. 14. Caratteristiche

1. La rete aeroportuale transeuropea è costituita da aeroporti situati sul territorio dell'Unione e aperti alla circolazione aerea commerciale, che rispondono alle specifiche della sezione 6 dell’allegato II. Questi aeroporti sono definiti in modo diverso a seconda del livello e del tipo di traffico che assicurano e a seconda della funzione che svolgono nell’ambito della rete. Essi consentono lo sviluppo dei collegamenti aerei e l’interconnessione tra il trasporto aereo e gli altri modi di trasporto.

 

2. I punti di collegamento internazionali e i punti di collegamento dell'Unione costituiscono il centro della rete aeroportuale transeuropea. I punti di collegamento internazionali assicurano la maggior parte dei collegamenti tra l'Unione e il resto del mondo. I punti di collegamento dell'Unione assicurano essenzialmente i collegamenti all’interno dell'Unione, mentre i servizi al di fuori dell'Unione costituiscono ancora una parte secondaria della loro attività. I punti di collegamento regionali e i punti d’accesso agevolano l’accesso al centro della rete o contribuiscono a dare sbocco alle regioni periferiche o isolate.

 

3. Ove opportuno, i punti di collegamento internazionali e dell'Unione sono gradualmente collegati a linee ad alta velocità della rete ferroviaria. La rete comprende le infrastrutture e gli impianti che permettano l’integrazione di servizi di trasporto aereo e ferroviario e, ove opportuno, di servizi di trasporto marittimo.

 

SEZIONE 7

 

RETE DI TRASPORTO COMBINATO

 

     Art. 15. Caratteristiche

La rete transeuropea di trasporto combinato è costituita:

 

a) da linee ferroviarie e vie navigabili adatte al trasporto combinato, nonché vie marittime le quali, in collegamento con eventuali tratti stradali iniziali e/o finali, quanto più possibile brevi, consentono il trasporto di merci su lunghe distanze;

 

b) da terminali intermodali dotati di strutture che consentono il trasbordo fra le linee ferroviarie, le vie navigabili, le vie marittime e le strade;

 

c) temporaneamente, dal materiale rotabile adeguato qualora le caratteristiche dell’infrastruttura, non ancora adattate, lo richiedano.

 

SEZIONE 8

 

RETE DI GESTIONE E DI INFORMAZIONE CONCERNENTE IL TRAFFICO MARITTIMO

 

     Art. 16. Caratteristiche

La rete transeuropea di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo comprende gli elementi che seguono:

 

a) i servizi di gestione del traffico marittimo costiero o portuale;

 

b) i sistemi di posizionamento delle navi;

 

c) i sistemi di resoconto delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti;

 

d) i sistemi di comunicazione in caso di pericolo e per la sicurezza in mare.

 

SEZIONE 9

 

RETE DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

 

     Art. 17. Caratteristiche

La rete transeuropea di gestione del traffico aereo comprende lo spazio aereo destinato alla circolazione aerea generale, le rotte aeree, i supporti alla navigazione aerea, i sistemi di pianificazione e gestione dei flussi di traffico e il sistema di controllo del traffico aereo (centri di controllo, mezzi di sorveglianza e di comunicazione) necessari allo smaltimento sicuro ed efficace del traffico aereo nello spazio aereo europeo.

 

SEZIONE 10

 

RETE DI POSIZIONAMENTO E DI NAVIGAZIONE

 

     Art. 18. Caratteristiche

La rete transeuropea di sistemi di posizionamento e di navigazione comprende i sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite e i sistemi definiti nell’ambito del futuro piano europeo di radionavigazione. Tali sistemi offrono un servizio di posizionamento e di navigazione che tutti i modi di trasporto possono utilizzare in modo affidabile ed efficiente.

 

SEZIONE 11

 

COORDINAMENTO TRA STATI MEMBRI

 

     Art. 19. Coordinatore europeo

1. Per facilitare l’attuazione coordinata di taluni progetti, in particolare progetti transfrontalieri o sezioni transfrontaliere di essi, che figurano tra quelli dichiarati di interesse europeo ai sensi dell’articolo 25, la Commissione può designare, d’accordo con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo, una persona denominata "coordinatore europeo".

 

2. Il coordinatore europeo è scelto in particolare in funzione della sua esperienza nell’ambito delle istituzioni europee e della sua conoscenza delle questioni relative al finanziamento e alla valutazione socioeconomica e ambientale dei grandi progetti.

 

3. La decisione della Commissione sulla nomina del coordinatore europeo precisa le modalità di svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 5.

 

4. Il coordinatore europeo agisce in nome e per conto della Commissione. Di norma il suo mandato riguarda un unico progetto, soprattutto nel caso di un progetto transfrontaliero, ma se necessario può essere esteso a interi assi principali. Il coordinatore europeo elabora insieme agli Stati membri interessati un piano di lavoro per le sue attività.

 

5. Il coordinatore europeo:

 

a) promuove, in cooperazione con gli Stati membri interessati, metodi comuni di valutazione dei progetti, e ove opportuno, consiglia i promotori di progetti in merito alla copertura finanziaria dei progetti;

 

b) redige ogni anno una relazione all’attenzione del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri interessati sui progressi compiuti nell’attuazione del progetto o dei progetti di cui è responsabile, sui nuovi sviluppi della regolamentazione o di altro tipo suscettibili di influire sulle caratteristiche dei progetti, nonché su eventuali difficoltà e ostacoli che potrebbero provocare un ritardo significativo rispetto alle date indicate nell’allegato III;

 

c) consulta, insieme agli Stati membri interessati, le autorità regionali e locali, gli operatori, gli utenti dei trasporti e i rappresentanti della società civile, onde conoscere meglio la domanda di servizi di trasporto, le possibilità di finanziamenti per investimenti e il tipo di servizi da fornire per agevolare l’accesso a detti finanziamenti.

 

6. Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo e gli forniscono le informazioni necessarie affinché egli possa eseguire i compiti di cui al paragrafo 5.

 

7. Fatte salve le procedure applicabili stabilite dalle legislazioni dell'Unione e nazionale, la Commissione può chiedere il parere del coordinatore europeo al momento dell’esame delle domande di finanziamento dell'Unione concernenti progetti o gruppi di progetti per i quali il coordinatore è responsabile.

 

SEZIONE 12

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 20. Piani e programmi nazionali

Gli Stati membri forniscono alla Commissione un compendio dei piani e dei programmi nazionali che essi elaborano ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per i progetti dichiarati di interesse europeo di cui agli articoli dal 24 al 27. Successivamente alla loro adozione, gli Stati membri trasmettono i piani e i programmi nazionali alla Commissione per informazione.

 

     Art. 21. Comitato per il controllo degli orientamenti e lo scambio di informazioni

1. La Commissione è assistita dal comitato per il controllo degli orientamenti e lo scambio di informazioni, in seguito denominato "il comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

2. Il comitato procede allo scambio di informazioni sui piani e sui programmi comunicati dagli Stati membri e su qualsiasi problema inerente allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

 

     Art. 22. Relazione

La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione degli orientamenti descritti nella presente decisione.

 

Il comitato assiste la Commissione nell’elaborazione della relazione.

 

La relazione è corredata all’occorrenza di proposte legislative intese a rivedere gli orientamenti; tali proposte legislative possono, se necessario, includere nell’elenco di progetti prioritari di cui all’allegato III modifiche o integrazioni di progetti conformi all’articolo 23, paragrafo 1. La revisione tiene conto in particolare dei progetti che contribuiscono alla coesione territoriale dell’Unione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e).

 

     Art. 23. Progetti prioritari

1. I progetti prioritari sono progetti di interesse comune contemplati all’articolo 7 il cui esame accerta che essi:

 

a) mirano a eliminare una strozzatura o a ultimare un raccordo mancante su un grande asse della rete transeuropea, in particolare i progetti transfrontalieri e i progetti che attraversano barriere naturali o che comprendono una tratta transfrontaliera;

 

b) hanno dimensioni tali che una pianificazione a lungo termine a livello europeo apporta un valore aggiunto significativo;

 

c) presentano, nel complesso, benefici netti socioeconomici potenziali e altri vantaggi socioeconomici;

 

d) migliorano in modo significativo la mobilità di merci e persone tra Stati membri, contribuendo anche all’interoperabilità delle reti nazionali;

 

e) contribuiscono alla coesione territoriale dell’Unione integrando le reti dei nuovi Stati membri e migliorando le connessioni con le regioni periferiche e insulari;

 

f) contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei trasporti, migliorando la sicurezza e riducendo i danni all’ambiente causati dai trasporti, promovendo in particolare un trasferimento modale verso la ferrovia, il trasporto intermodale, le vie navigabili interne e il trasporto marittimo;

 

g) dimostrano l’impegno degli Stati membri interessati a realizzare studi e procedure di valutazione in tempo utile per ultimare i lavori entro una data concordata in precedenza, basata su piani nazionali o altri documenti equivalenti relativi al progetto in questione.

 

2. I progetti prioritari per i quali l’inizio dei lavori è stato previsto entro il 2010, le loro sezioni e le date convenute per il completamento dei lavori di cui al paragrafo 1, lettera g), sono indicati all’allegato III.

 

3. Entro il 2010 la Commissione elabora una relazione sull’andamento dei lavori e propone, se necessario, di modificare l’elenco dei progetti prioritari indicati all’allegato III a norma del paragrafo 1.

 

     Art. 24. Dichiarazione di interesse europeo

I progetti prioritari indicati all’allegato III sono dichiarati di interesse europeo. Tale dichiarazione è effettuata soltanto secondo la procedura stabilita nei trattati e negli atti fondati su di esso.

 

     Art. 25. Progetti dichiarati d’interesse europeo

1. Senza pregiudicare la base giuridica degli strumenti finanziari dell'Unione in questione, gli Stati membri:

 

a) al momento della presentazione di progetti nel quadro del Fondo di coesione, conformemente al regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione [13], accordano adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo;

 

b) al momento della presentazione di progetti nel quadro del bilancio riservato alle reti transeuropee, conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia [14], accordano adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

 

2. Fatta salva la base giuridica degli strumenti finanziari dell'Unione in questione, la Commissione:

 

a) incoraggia gli Stati membri a tener conto dei progetti dichiarati di interesse europeo al momento della programmazione dei fondi strutturali, in particolare nelle regioni che rientrano nell’obiettivo "Convergenza", tenuto conto dei piani nazionali in materia di trasporti che rientrano nell’ambito dei quadri dell'Unione di sostegno esistenti;

 

b) provvede affinché i paesi beneficiari dello strumento di aiuto di preadesione (IAP), al momento della presentazione dei loro progetti nel quadro di questo strumento e conformemente al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) [15], accordino adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

 

3. Al momento della formulazione delle previsioni delle sue esigenze finanziarie, la Commissione accorda adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

 

     Art. 26. Ritardo nel completamento dei progetti dichiarati di interesse europeo

1. Qualora risulti che l’avvio dei lavori di uno dei progetti dichiarati di interesse europeo ha o avrà un ritardo significativo rispetto alla scadenza del 2010, la Commissione chiede agli Stati membri interessati di fornire entro tre mesi le ragioni di detto ritardo. Sulla scorta della risposta fornita, la Commissione consulta tutti gli Stati membri interessati al fine di risolvere il problema che ha causato il ritardo.

 

La Commissione, previa consultazione del comitato, e nel quadro del monitoraggio dell’attuazione del progetto dichiarato di interesse europeo e nel rispetto del principio di proporzionalità, può decidere di adottare le misure appropriate. Gli Stati membri interessati hanno la possibilità di sottoporre osservazioni su dette misure prima della loro adozione.

 

Il Parlamento europeo è informato immediatamente in merito all’adozione di qualsiasi misura.

 

Nell’adottare tali misure, la Commissione tiene in debita considerazione la parte di responsabilità di ciascuno degli Stati membri interessati dal ritardo e si astiene dal prendere misure che possano avere ripercussioni sulla realizzazione del progetto in uno Stato membro cui non è imputabile detto ritardo.

 

2. Se uno dei progetti dichiarati di interesse europeo non è sostanzialmente ultimato entro un periodo di tempo ragionevole dalla scadenza della data di completamento prevista, indicata nell’allegato III, e tutti gli Stati membri interessati sono responsabili di tale ritardo, la Commissione riesamina il progetto secondo la procedura di cui al paragrafo 1, al fine di revocare la sua classificazione di progetto dichiarato di interesse europeo mediante la procedura di revisione di cui all’articolo 22, terzo comma.

 

La Commissione riesamina, in tutti i casi, il progetto al termine di un periodo di quindici anni dalla data in cui il progetto è stato dichiarato di interesse europeo ai sensi della presente decisione.

 

     Art. 27. Valutazioni socioeconomiche e ambientali

1. Cinque anni dopo il completamento di un progetto dichiarato di interesse europeo o di una delle sue sezioni, gli Stati membri interessati elaborano una valutazione dei suoi effetti socioeconomici e ambientali, includendo gli effetti sugli scambi e sulla libera circolazione delle persone e delle merci tra Stati membri, sulla coesione territoriale e sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati di detta valutazione.

 

2. Se un progetto di interesse europeo comprende una sezione transfrontaliera che sia indivisibile dal punto di vista tecnico e finanziario, gli Stati membri interessati coordinano le loro procedure per valutarne l’impatto socioeconomico e si adoperano al massimo per eseguire un’indagine transnazionale prima del rilascio delle autorizzazioni a costruire e nell’ambito del quadro esistente.

 

3. Altre sezioni di progetti di interesse europeo sono coordinate sul piano bilaterale o multilaterale dagli Stati membri caso per caso.

 

4. Le azioni coordinate o le indagini transnazionali di cui al paragrafo 2 non incidono sugli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di tutela dell’ambiente, in particolare quelle relative alla valutazione dell’impatto ambientale. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’avvio e del risultato di dette azioni coordinate o indagini transnazionali. La Commissione inserisce tali informazioni nella relazione di cui all’articolo 22.

 

     Art. 28. Sezioni transfrontaliere

Nel quadro di taluni progetti prioritari le sezioni transfrontaliere tra due Stati membri, incluse le autostrade del mare, sono individuate da tali Stati sulla base dei criteri definiti dal comitato e notificate alla Commissione.

 

Queste sono in particolare sezioni indivisibili dal punto di vista tecnico e finanziario o riguardo alle quali gli Stati membri interessati si impegnano congiuntamente e predispongono una struttura comune.

 

     Art. 29. Abrogazione

La decisione n. 1692/96/CE è abrogata.

 

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.

 

     Art. 30. Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 31. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU C 128 del 18.5.2010, pag. 147.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 giugno 2010.

 

[3] GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

 

[4] V. allegato IV.

 

[5] GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

 

[6] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

 

[7] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

 

[8] GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

 

[9] GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

 

[10] GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

 

[11] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

 

[12] GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

 

[13] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

 

[14] GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

 

[15] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

 

 

ALLEGATO I

 

SCHEMI DELLE RETI ILLUSTRATI CON CARTINE [1]

 

Sezione 2: Rete stradale

 

2.0. Europa

 

2.1. Belgio

 

2.2. Bulgaria

 

2.3. Repubblica ceca

 

2.4. Danimarca

 

2.5. Germania

 

2.6. Estonia

 

2.7. Irlanda

 

2.8. Grecia

 

2.9. Spagna

 

2.10. Francia

 

2.11. Italia

 

2.12. Cipro

 

2.13. Lettonia

 

2.14. Lituania

 

2.15. Lussemburgo

 

2.16. Ungheria

 

2.17. Malta

 

2.18. Paesi Bassi

 

2.19. Austria

 

2.20. Polonia

 

2.21. Portogallo

 

2.22. Romania

 

2.23. Slovenia

 

2.24. Slovacchia

 

2.25. Finlandia

 

2.26. Svezia

 

2.27. Regno Unito

 

Sezione 3: Rete ferroviaria

 

3.0. Europa

 

3.1. Belgio

 

3.2. Bulgaria

 

3.3. Repubblica ceca

 

3.4. Danimarca

 

3.5. Germania

 

3.6. Estonia

 

3.7. Irlanda

 

3.8. Grecia

 

3.9. Spagna

 

3.10. Francia

 

3.11. Italia

 

3.12. Lettonia

 

3.13. Lituania

 

3.14. Lussemburgo

 

3.15. Ungheria

 

3.16. Paesi Bassi

 

3.17. Austria

 

3.18. Polonia

 

3.19. Portogallo

 

3.20. Romania

 

3.21. Slovenia

 

3.22. Slovacchia

 

3.23. Finlandia

 

3.24. Svezia

 

3.25. Regno Unito

 

Sezione 4: Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

 

4.0. Europa

 

4.1. Belgio

 

4.2. Paesi Bassi

 

4.3. Germania

 

4.4. Germania / Austria

 

4.5. Francia / Italia

 

4.6. Francia

 

4.7. Bulgaria

 

4.8. Repubblica ceca

 

4.9. Lituania

 

4.10. Ungheria

 

4.11. Polonia

 

4.12. Romania

 

4.13. Slovacchia

 

Sezione 5: Porti marittimi - categoria A

 

5.0. Europa

 

5.1. Mar Baltico

 

5.2. Mare del Nord

 

5.3. Oceano atlantico

 

5.4. Mar Mediterraneo — parte occidentale

 

5.5. Mar Mediterraneo — parte orientale

 

5.6. Bulgaria / Romania

 

5.7. Cipro

 

5.8. Malta

 

Sezione 6: Aeroporti

 

6.0. Europa

 

6.1. Belgio / Danimarca / Germania / Lussemburgo / Paesi Bassi / Austria

 

6.2. Bulgaria

 

6.3. Repubblica ceca

 

6.4. Estonia

 

6.5. Irlanda / Regno Unito

 

6.6. Grecia

 

6.7. Spagna / Portogallo

 

6.8. Francia

 

6.9. Italia

 

6.10. Cipro

 

6.11. Lettonia

 

6.12. Lituania

 

6.13. Ungheria

 

6.14. Malta

 

6.15. Polonia

 

6.16. Romania

 

6.17. Slovenia

 

6.18. Slovacchia

 

6.19. Finlandia / Svezia

 

Sezione 7: Rete di trasporto intermodale

 

7.1. A. Ferrovia

 

B. Ferrovia, scala ingrandita

 

NB: Il termine "geplant/planned/planifié" ("progettato") nelle legende delle cartine riguarda tutte le tappe di un progetto di infrastruttura di interesse comune a partire dai primi studi fino alla costruzione.

 

SEZIONE 2

 

RETE STRADALE

(Omissis)

 

SEZIONE 3

 

RETE FERROVIARIA

(Omissis)

 

 

SEZIONE 4

 

RETE DELLE VIE NAVIGABILI E PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA

(Omissis)

 

SEZIONE 5

 

PORTI MARITTIMI — CATEGORIA A

(Omissis)

 

SEZIONE 6

 

AEROPORTI

(Omissis)

 

 

SEZIONE 7

 

RETE DI TRASPORTO COMBINATO

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

CRITERI E SPECIFICHE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE [1]

 

Sezione 2 : Rete stradale

 

Sezione 3 : Rete ferroviaria

 

Sezione 4 : Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

 

Sezione 5 : Porti marittimi

 

Sezione 6 : Aeroporti

 

Sezione 7 : Rete di trasporto combinato

 

Sezione 8 : Rete di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo

 

Sezione 9 : Rete di gestione del traffico aereo

 

Sezione 10 : Rete di posizionamento e di navigazione

 

SEZIONE 2

 

RETE STRADALE

 

Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:

 

A. lo sviluppo della rete, in particolare:

 

- l'ampliamento di autostrade o la ristrutturazione di strade di qualità elevata,

 

- la realizzazione o la ristrutturazione di tangenziali metropolitane o di agglomerati urbani,

 

- il rafforzamento dell'interoperabilità delle reti nazionali;

 

B. lo sviluppo dei sistemi di gestione del traffico e di informazione degli utenti, in particolare:

 

- la creazione di infrastrutture telematiche di raccolta di dati sul traffico,

 

- lo sviluppo dei centri di informazione sul traffico e dei centri di controllo del traffico, compreso lo scambio di dati fra centri di informazione sul traffico di diversi paesi,

 

- la creazione di servizi di informazione stradale, in particolare RDS-TMC [2],

 

- l'interoperabilità tecnica delle infrastrutture telematiche.

 

SEZIONE 3

 

RETE FERROVIARIA

 

Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:

 

- l'interoperabilità fra i sistemi ferroviari transeuropei,

 

- l'interconnessione con le reti degli altri modi di trasporto.

 

SEZIONE 4

 

RETE DELLE VIE NAVIGABILI E PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA

 

A. Porti di navigazione interna

 

I progetti d'interesse comune devono riguardare esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente su base non discriminatoria.

 

Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante una o più delle categorie che seguono:

 

1) accesso al porto per via navigabile;

 

2) infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;

 

3) altre infrastrutture dei trasporti all'interno dell'area portuale;

 

4) altre infrastrutture dei trasporti che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.

 

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale o internazionale di trasporto. Rientrano in particolare in tale contesto la infrastrutturazione primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle attività portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico di comunicazione e d'informazione nel porto e nei suoi accessi.

 

B. Gestione del traffico

 

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante in particolare:

 

- un sistema di segnalazione e di guida delle navi, in particolare di quelle che trasportano merci pericolose o inquinanti;

 

- sistemi di comunicazione in caso di pericolo e per la sicurezza sulle vie navigabili.

 

SEZIONE 5

 

PORTI MARITTIMI

 

1. Condizioni comuni ai progetti d'interesse comune riguardanti i porti marittimi inclusi nella rete

 

I progetti d'interesse comune devono riguardare esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente su base non discriminatoria.

 

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema dei trasporti generalmente aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale o internazionale di trasporto. Rientrano in particolare in tale contesto la infrastrutturazione primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle attività portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico di comunicazione e d'informazione nel porto e nei suoi accessi.

 

2. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima

 

Sono considerati di interesse comune i progetti rispondenti alle seguenti specifiche:

 

Specifiche del progetto | Categorie di porti |

 

I.Promozione del trasporto marittimo a corto raggio

 

Infrastruttura necessaria per lo sviluppo del trasporto marittimo e marittimo-fluviale a corto raggio | Progetti relativi ai porti della categoria A |

 

II.Accessi ai porti

 

Accessi ai porti per mare o via navigabile | Progetti relativi ai porti della categoria A e B |

 

Accessibilità permanente ai porti del Mar Baltico situati approssimativamente a 60° di latitudine nord e oltre, comprese le spese relative alle attrezzature destinate ai lavori per rompere il ghiaccio durante l'inverno | Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C |

 

Creazione o miglioramento dell'accesso all'hinterland che collega il porto ai vari elementi della rete transeuropea di trasporto mediante collegamenti ferroviari, stradali o per via navigabile | Progetti relativi ai porti della categoria A |

 

Adeguamento dell'accesso esistente all'hinterland che collega il porto ai vari elementi della rete transeuropea di trasporto mediante collegamenti ferroviari, stradali e per via navigabile | Progetti relativi ai porti delle categorie A e B |

 

III.Infrastruttura portuale all'interno della zona portuale

 

Adeguamento dell'infrastruttura portuale per aumentare l'efficienza intermodale | Progetti relativi ai porti delle categorie A e B |

 

Miglioramento dell'infrastruttura portuale, in particolare nei porti insulari e nelle regioni periferiche e ultraperiferiche | Progetti relativi ai porti della categoria C |

 

Sviluppo e installazione di sistemi di gestione e informativi, come ad esempio l'EDI (interscambio di dati elettronici) o di altri sistemi di gestione elettronica del traffico merci e passeggeri che utilizzano tecnologie integrate | Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C |

 

Sviluppo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti | Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C |

 

SEZIONE 6

 

AEROPORTI

 

I. Criteri di selezione degli aeroporti di interesse comune

 

Gli aeroporti di interesse comune devono rispondere ai criteri di uno dei punti di collegamento che seguono:

 

1. I punti di collegamento internazionali comprendono:

 

- qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale [3]:

 

- con volume annuo di movimento passeggeri pari o superiore a 5000000 meno il 10 %,

 

oppure

 

- con volume annuo di movimento di aerei commerciali pari o superiore a 100000,

 

oppure

 

- con volume annuo di carico pari o superiore a 150000 t,

 

oppure

 

- con volume annuo di movimenti di passeggeri al di fuori dell'Unione pari o superiore a 1000000,

 

oppure

 

- qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di collegamento internazionale esistente che non possa più svilupparsi sul sito.

 

2. I punti di collegamento dell'Unione comprendono:

 

- qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale:

 

- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 1000000 meno il 10 % e 4499999,

 

oppure

 

- con volume annuo di carico compreso tra 50000 e 149999 t,

 

oppure

 

- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500000 e 899999 con 30 % minimo di traffico non nazionale,

 

oppure

 

- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 300000 e 899999 e situato all'esterno del continente europeo ad oltre 500 km dal punto di collegamento internazionale più vicino,

 

oppure

 

- qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di collegamento dell'Unione esistente che non possa più svilupparsi sul sito.

 

3. I punti di collegamento regionali e i punti di accesso comprendono qualsiasi aeroporto

 

- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500000 e 899999 con meno del 30 % di traffico non nazionale,

 

oppure

 

- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 250000 meno 10 % e 499999,

 

oppure

 

- con volume annuo di carico compreso tra 10000 e 49999 t,

 

oppure

 

- situato su un'isola di uno Stato membro,

 

oppure

 

- situato in una regione interclusa dell'Unione e che offra servizi commerciali con aerei aventi una massa massima al decollo superiore a 10 t.

 

Si considera situato in una regione interclusa un aeroporto che si trovi ad una distanza superiore a 100 km in linea d'aria dal punto di collegamento internazionale o dell'Unione più vicino. Questa distanza può essere ridotta in via eccezionale a 75 km, qualora sussista una reale difficoltà di accesso a causa dei rilievi o dello stato delle infrastrutture del trasporto via terra.

 

II. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alle reti aeroportuali

 

È considerato di interesse comune qualsiasi progetto che risponda alle seguenti specifiche:

 

Specifiche del progetto | Tipo di punto di collegamento principalmente interessato [4] |

 

I.Ottimizzazione della capacità aeroportuale esistente

 

Azione 1 — Ottimizzazione della capacità esistente in termini di movimenti di aerei, di passeggeri o di merci, comprese le attrezzature di navigazione aerea dipendenti dall'aeroporto | Punto di collegamento internazionale Punto di collegamento dell'Unione Punto di collegamento regionale e punto di accesso |

 

Azione 2 — Miglioramento della sicurezza in generale e della sicurezza di esercizio negli aeroporti | Punto di collegamento internazionale Punto di collegamento dell'Unione Punto di collegamento regionale e punto di accesso |

 

Azione 3 — Adeguamento delle infrastrutture esistenti reso necessario dalla realizzazione del mercato interno e più particolarmente dalle misure sulla libera circolazione delle persone nell'Unione | Punto di collegamento internazionale Punto di collegamento dell'Unione Punto di collegamento regionale e punto di accesso |

 

II.Sviluppo di nuove capacità aeroportuali

 

Azione 4 — Sviluppo delle infrastrutture e delle attrezzature che condizionano la capacità aeroportuale in termini di movimenti di aerei, di passeggeri o di merci, comprese le attrezzature di navigazione aerea dipendenti dall'aeroporto | Punto di collegamento internazionale Punto di collegamento dell'Unione |

 

Azione 5 — Sistemazione di un nuovo aeroporto in sostituzione di un aeroporto o di un sistema di aeroporti esistenti che non possono più svilupparsi sul sito aeroportuale | Punto di collegamento internazionale Punto di collegamento dell'Unione |

 

III.Miglioramento della protezione contro gli inconvenienti derivanti dalle attività aeroportuali

 

Azione 6 — Miglioramento della compatibilità ambientale per quanto riguarda il rumore e il trattamento degli effluenti aeroportuali | Punto di collegamento internazionale Punto di collegamento dell'Unione |

 

IV.Miglioramento o sviluppo degli accessi all'aeroporto

 

Azione 7 — Miglioramento dello sviluppo delle interfacce fra l'aeroporto o le infrastrutture di accesso | Punto di collegamento internazionale Punto di collegamento dell'Unione |

 

Azione 8 — Miglioramento o sviluppo delle interconnessioni con le altre reti di trasporto e in particolare con la rete ferroviaria | Punto di collegamento internazionale Punto di collegamento dell'Unione |

 

SEZIONE 7

 

RETE DI TRASPORTO COMBINATO

 

Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto relativo a tali collegamenti riguardante:

 

- la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture ferroviarie o di vie navigabili per rendere possibile in termini tecnici e redditizio sotto il profilo economico il trasporto di unità di carico intermodali;

 

- la realizzazione o la ristrutturazione di centri di trasferimento fra modi terrestri, compresa la creazione nel terminale di strutture di trasbordo con la corrispondente infrastruttura;

 

- la ristrutturazione delle zone portuali per sviluppare o migliorare il trasporto combinato fra i mezzi di trasporto marittimo e la ferrovia, le vie navigabili o la strada;

 

- il materiale di trasporto ferroviario specialmente adattato al trasporto combinato, nel caso in cui le caratteristiche dell'infrastruttura lo richiedano, segnatamente sotto il profilo del costo di un'eventuale ristrutturazione di detta infrastruttura e a condizione che l'utilizzo del materiale sia associato all'infrastruttura in questione e che gli operatori interessati possano beneficiarne in modo non discriminatorio.

 

SEZIONE 8

 

RETE DI GESTIONE E DI INFORMAZIONE CONCERNENTE IL TRAFFICO MARITTIMO

 

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto:

 

- che risponda agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di sicurezza marittima,

 

oppure

 

- che sia volto ad attuare le convenzioni internazionali e le risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel settore della sicurezza marittima e che riguardi:

 

- l'applicazione del sistema dell'Unione di notifica delle navi dirette verso o provenienti da porti dell'Unione nonché in transito al largo delle coste dell'Unione, basato su un sistema elettronico di scambi di dati, compresa anche la trasmissione di dati fra navi e impianti a terra per mezzo di trasponditori; particolare attenzione è rivolta ai sistemi di trasmissione elettronica di dati EDI interscambio di dati e le comprendenti interfacce compatibili;

 

- lo sviluppo e il miglioramento dei canali di radionavigazione terrestri LORAN–C;

 

- lo sviluppo o il miglioramento dei sistemi di gestione e d'informazione sul traffico marittimo (STM) costieri e portuali e la loro interconnessione ai fini di un controllo e di una gestione maggiormente sicura ed efficace del traffico marittimo, in particolare nelle zone di confluenza, a forte densità di traffico o sensibili sotto il profilo ambientale;

 

- lo sviluppo di strumenti che permettano di migliorare la conoscenza del traffico: basi di dati sui flussi di traffico e gli incidenti marittimi, sviluppo dello strumento di analisi dei flussi di traffico EPTO (European Permanent Traffic Observatory);

 

- lo sviluppo di infrastrutture e attrezzature al fine di contribuire all'attuazione del sistema globale di soccorso e di sicurezza marittima (GMDSS);

 

- il rafforzamento dei sistemi telematici di scambi di dati nel quadro del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

 

SEZIONE 9

 

RETE DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

 

È considerato d'interesse comune qualsiasi programma che permetta di aumentare la capacità del sistema e di ottimizzare la sua utilizzazione, inserito in una prospettiva di armonizzazione e di integrazione degli strumenti e delle procedure dei diversi punti di collegamento nazionali e conforme alle norme internazionali applicabili definite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e dagli organismi europei competenti, tenendo conto in particolare dei lavori dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

 

Talin progetti riguardano:

 

- gli studi relativi ad una migliore utilizzazione dello spazio aereo da parte dei diversi utenti e alla creazione di un sistema di rotte coerente ed efficace;

 

- la pianificazione e la gestione dei flussi di traffico aereo al fine di migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda e rendere ottimale l'utilizzo delle capacità di controllo disponibili;

 

- gli studi e i lavori necessari all'armonizzazione dei mezzi e delle procedure, al fine di integrare i diversi fornitori di servizi, tenendo conto in particolare degli orientamenti adottati a livello di Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC);

 

- il miglioramento della produttività del sistema grazie, in particolare, all'assistenza automatizzata del controllo e a sistemi di individuazione e soluzione dei potenziali conflitti;

 

- il contributo alla creazione dei mezzi di comunicazione, navigazione e sorveglianza necessari al controllo del traffico aereo, compresa la promozione delle nuove tecnologie, in particolare i satelliti e i collegamenti di dati numerici nella misura in cui ciò consente di conformarsi alle specifiche europee comuni.

 

SEZIONE 10

 

RETE DI POSIZIONAMENTO E DI NAVIGAZIONE

 

È considerato di interesse comune qualsiasi progetto che riguardi la creazione di qualsiasi punto di collegamento del futuro piano europeo di radionavigazione nonché l'istituzione di un sistema globale di posizionamento e di navigazione assistito da un satellite che si inserisca nella seguente struttura:

 

- centro di controllo comprendente un sistema di trattamento e di controllo;

 

- rete di stazioni terrestri di navigazione;

 

- segmento spaziale composto da satelliti che permettono la trasmissione di segnali di navigazione;

 

- rete di stazioni di sorveglianza.

 

[1] Questi criteri e specifiche si riferiscono alle corrispondenti sezioni contenute nel dispositivo e/o nell'allegato I.

 

[2] Sistema di messaggio digitale relativo al traffico stradale, basato sulla radio, che permette di accordare il flusso di messaggio generale alle esigenze individuali dell'utente della strada.

 

[3] Sistemi aeroportuali (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 14).

 

[4] La presente tabella non esclude l'estensione delle azioni in questione ad altri punti di collegamento in taluni casi particolari debitamente giustificati.

 

 

ALLEGATO III

 

PROGETTI PRIORITARI PER I QUALI L'INIZIO DEI LAVORI È PREVISTO ENTRO IL 2010

 

1. Asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo

 

- Halle/Lipsia-Norimberga (2015)

 

- Norimberga-Monaco di Baviera (2006)

 

- Monaco di Baviera -Kufstein (2015)

 

- Kufstein-Innsbruck (2009)

 

- Galleria del Brennero (2015), sezione transfrontaliera

 

- Verona-Napoli (2007)

 

- Milano-Bologna (2006)

 

- Ponte ferroviario/stradale sullo stretto di Messina-Palermo (2015).

 

2. Asse ferroviario ad alta velocità Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra

 

- Tunnel sotto la Manica-Londra (2007)

 

- Bruxelles-Liegi-Colonia (2007)

 

- Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam (2007) [1].

 

3. Asse ferroviario ad alta velocità dell'Europa sud-occidentale

 

- Lisbona/Porto-Madrid (2011) [2]

 

- Madrid-Barcellona (2005)

 

- Barcellona-Figueras-Perpignan (2008)

 

- Perpignan-Montpellier (2015)

 

- Montpellier-Nîmes (2010)

 

- Madrid-Vitoria-Irún/Hendaye (2010)

 

- Irún/Hendaye-Dax, sezione transfrontaliera (2010)

 

- Dax-Bordeaux (2020)

 

- Bordeaux-Tours (2015).

 

4. Asse ferroviario ad alta velocità est

 

- Parigi-Baudrecourt (2007)

 

- Metz-Lussemburgo (2007)

 

- Saarbrücken-Mannheim (2007).

 

5. Linea della Betuwe (2007)

 

6. Asse ferroviario Lione-Trieste-Divača/Koper-Divača-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina [3]

 

- Lione-St Jean de Maurienne (2015)

 

- Galleria del Moncenisio (2015-2017), sezione transfrontaliera

 

- Bussoleno-Torino (2011)

 

- Torino-Venezia (2010)

 

- Venezia-Ronchi Sud-Trieste-Divača (2015)

 

- Koper-Divača-Lubiana (2015)

 

- Lubiana-Budapest (2015).

 

7. Asse autostradale Igoumenitsa/Patrasso-Atene-Sofia-Budapest

 

- Via Egnatia (2006)

 

- Pathe (2008)

 

- Sofia-Kulata- autostrada lungo la frontiera greco/bulgara (2010), con la sezione transfrontaliera di Promahon-Kulata

 

- Autostrada Nadlac-Sibiu (sezione verso Bucarest e Constanța) (2007).

 

8. Asse multimodale Portogallo/Spagna-resto dell'Europa [4]

 

- Linea ferroviaria La Coruña-Lisbona-Sines (2010)

 

- Linea ferroviaria Lisbona-Valladolid (2010)

 

- Linea ferroviaria Lisbona-Faro (2004)

 

- Autostrada Lisbona-Valladolid (2010)

 

- Autostrada La Coruña-Lisbona (2003)

 

- Autostrada Siviglia-Lisbona (completata 2001)

 

- Nuovo aeroporto di Lisbona (2015).

 

9. Asse ferroviario Cork-Dublino-Belfast-Stranraer [5] (2001)

 

10. Malpensa (completato 2001) [6]

 

11. Collegamento fisso dell'Øresund (completato 2000) [7]

 

12. Asse ferroviario/stradale del triangolo nordico

 

- Progetti stradali e ferroviari in Svezia (2010) [8]

 

- Autostrada Helsinki-Turku (2010)

 

- Linea ferroviaria Kerava-Lahti (2006)

 

- Autostrada Helsinki-Vaalimaa (2015)

 

- Linea ferroviaria Helsinki-Vainikkala (frontiera russa) (2014).

 

13. Asse stradale Regno Unito/Irlanda/Benelux (2010)

 

14. Linea principale della costa occidentale (2007)

 

15. Galileo (2008)

 

16. Asse ferroviario merci Sines/Algeciras-Madrid-Parigi

 

- Nuovo asse ferroviario ad alta capacità attraverso i Pirenei

 

- Linea ferroviaria Sines-Badajoz (2010)

 

- Linea ferroviaria Algeciras-Bobadilla (2010).

 

17. Asse ferroviario Parigi-Strasburgo-Stoccarda-Vienna-Bratislava

 

- Baudrecourt-Strasburgo-Stoccarda (2015) con la sezione transfrontaliera del ponte di Kehl

 

- Stoccarda-Ulma (2012)

 

- Monaco di Baviera-Salisburgo (2015), sezione transfrontaliera

 

- Salisburgo-Vienna (2012)

 

- Vienna-Bratislava (2010), sezione transfrontaliera.

 

18. Asse fluviale Reno/Mosa-Meno-Danubio [9]

 

- Reno-Mosa (2019) con la sezione transfrontaliera della chiusa di Lanaye

 

- Vilshofen-Straubing (2013)

 

- Vienna-Bratislava (2015), sezione transfrontaliera

 

- Sap-Mohács (2014)

 

- Strozzature in Romania e Bulgaria (2011).

 

19. Interoperabilità di reti ferroviarie ad alta velocità nella penisola iberica

 

- Madrid-Andalusia (2010)

 

- Nord-est (2010)

 

- Madrid-Levante e Mediterraneo (2010)

 

- Corridoio nord/nord-ovest, compreso Vigo-Porto (2010)

 

- Estremadura (2010).

 

20. Asse ferroviario del Fehmarn Bælt

 

- Collegamento fisso ferroviario/stradale del Fehmarn Bælt (2014)

 

- Linea ferroviaria di accesso alla Danimarca a partire dall'Øresund (2015)

 

- Linea ferroviaria di accesso in Germania a partire da Amburgo (2015)

 

- Linea ferroviaria Hannover-Amburgo/Brema (2015).

 

21. Autostrade del mare

 

Progetti di interesse comune individuati conformemente all'articolo 13 e concernenti le autostrade del mare seguenti:

 

- Autostrada del Mar Baltico (che collega gli Stati membri del Mar Baltico a quelli dell'Europa centrale e occidentale) incluso il collegamento attraverso il canale Mare del Nord/Mar Baltico (Canale di Kiel) (2010)

 

- Autostrada del mare dell'Europa occidentale (che collega il Portogallo e la Spagna via l'Arco atlantico al Mare del Nord e al Mare d'Irlanda) (2010)

 

- Autostrada del mare dell'Europa sudorientale (che collega il Mare Adriatico al Mar Ionio e al Mediterraneo orientale per includere Cipro) (2010)

 

- Autostrada del mare dell'Europa sudoccidentale (Mediterraneo occidentale), che collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta, e che collega l'autostrada del mare dell'Europa sudorientale [10] (2010).

 

22. Asse ferroviario Atene-Sofia-Budapest-Vienna-Praga-Norimberga/Dresda [11]

 

- Linea ferroviaria frontiera greco-bulgara-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat (2015)

 

- Linea ferroviaria Curtici-Brașov (verso Bucarest e Constanța) (2010)

 

- Linea ferroviaria Budapest-Vienna (2010), sezione transfrontaliera

 

- Linea ferroviaria Břeclav-Praga-Norimberga (2010), con la sezione transfrontaliera di Norimberga-Praga

 

- Asse ferroviario Praga-Linz (2016).

 

23. Asse ferroviario Danzica-Varsavia-Brno/Bratislava-Vienna [12]

 

- Linea ferroviaria Danzica-Varsavia-Katowice (2015)

 

- Linea ferroviaria Katowice-Břeclav (2010)

 

- Linea Katowice-Žilina-Nové Mesto n.V. (2010).

 

24. Asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa

 

- Lione-Mulhouse-Mülheim [13] con la sezione transfrontaliera Mulhouse-Mülheim (2018)

 

- Genova-Milano/Novara-frontiera svizzera (2013)

 

- Basilea-Karlsruhe (2015)

 

- Francoforte-Mannheim (2012)

 

- Duisburg-Emmerich (2009) [14]

 

- "Ferrovia del Reno" Rheidt-Anversa, sezione transfrontaliera (2010).

 

25. Asse autostradale Danzica-Brno/Bratislava-Vienna [15]

 

- Autostrada Danzica-Katowice (2010)

 

- Autostrada Katowice-Brno/Žilina (2010), sezione transfrontaliera

 

- Autostrada Brno-Vienna (2009), sezione transfrontaliera.

 

26. Asse ferroviario/stradale Irlanda/Regno Unito/Europa continentale

 

- Asse stradale/ferroviario che collega Dublino verso nord (Belfast-Larne) e verso sud (Cork) (2010) [16]

 

- Asse stradale/ferroviario Hull-Liverpool (2015)

 

- Linea ferroviaria Felixstowe-Nuneaton (2011)

 

- Linea ferroviaria Crewe-Holyhead (2008).

 

27. "Rail Baltica": asse Varsavia-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki

 

- Varsavia-Kaunas (2010)

 

- Kaunas-Riga (2014)

 

- Riga-Tallin (2016).

 

28. "Eurocaprail" sull'asse ferroviario Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo

 

- Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo (2012).

 

29. Asse ferroviario del corridoio intermodale ionico/adriatico

 

- Kozani-Kalambaka-Igoumenitsa (2012)

 

- Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014).

 

30. Via navigabile interna Senna-Schelda

 

Miglioramento della navigabilità Deulemont-Gand (2012-2014-2016)

 

Canale Compiègne-Cambrai (2012-2014-2016).

 

Tra parentesi figura la data di completamento dei lavori convenuta in precedenza. Le date di completamento dei lavori dei progetti da 1 a 20 e del progetto 30 e i dettagli relativi alle sezioni sono quelli indicati nella relazione del gruppo ad alto livello, quando questi ultimi sono stati effettivamente individuati.

 

[1] Comprese le due stazioni per treni ad alta velocità di Rotterdam e Amsterdam, che non erano state inserite nel progetto adottato dal Consiglio europeo di Essen del 1994.

 

[2] Compresi i collegamenti Lisbona-Porto (2013), Lisbona-Madrid (2010) e Aveiro-Salamanca (2015).

 

[3] Parti di questo asse corrispondono al corridoio paneuropeo V.

 

[4] Compreso l'ammodernamento dei porti e degli aeroporti (2015) conformemente ai contenuti approvati dai Consigli europei di Essen e di Dublino.

 

[5] Un ulteriore aumento di capacità di questa linea è stato deciso nel 2003 ed è stato aggiunto come progetto separato.

 

[6] Progetto completato.

 

[7] Progetto completato.

 

[8] Alcune brevi tratte stradali e ferroviarie saranno completate tra il 2010 e il 2015.

 

[9] Parte di questo asse corrisponde alla definizione del corridoio paneuropeo VII.

 

[10] Anche verso il Mar Nero.

 

[11] Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo IV.

 

[12] Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo VI.

 

[13] Comprendente il TGV Reno-Rodano, escluso il ramo ovest.

 

[14] Il progetto n. 5 (linea della Betuwe) collega Rotterdam a Emmerich.

 

[15] Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo VI.

 

[16] Comprendente il progetto n. 13 di Essen: asse stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux.

 

 

ALLEGATO IV

 

Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1) | |

 

Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1) | |

 

Atto di adesione del 2003, Allegato II, punto 8.F (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 447) | |

 

Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1) | |

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) | limitatamente al punto 6, D dell'allegato |

 

 

ALLEGATO V

 

Tavola di Concordanza

 

Decisione 1692/96/CE

Presente decisione |

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, prima frase

Articolo 1, paragrafo 2, prima frase |

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, terza frase

Articolo 1, paragrafo 2, seconda frase |

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3 |

 

 

Articoli da 2 a 6

Articoli da 2 a 6 |

 

 

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva |

 

 

Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a) |

 

 

Articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) |

 

 

Articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) |

 

 

Articolo 7, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d) |

 

 

Articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 3, frase introduttiva |

 

 

Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) |

 

 

Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b) |

 

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4 |

 

 

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, prima frase

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma |

 

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva |

 

 

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) |

 

 

Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |

 

 

Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |

 

 

Articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) |

 

 

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 9, paragrafi 2 e 3 |

 

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma |

 

 

Articolo 10, paragrafi da 3 a 6

Articolo 10, paragrafi da 3 a 6 |

 

 

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 |

 

 

Articolo 11, paragrafo 3 bis

Articolo 11, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Articolo 11, paragrafo 3 ter

Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5 |

 

 

Articolo 12

Articolo 12 |

 

 

Articolo 12 bis, paragrafi da 1 a 4

Articolo 13, paragrafi da 1 a 4 |

 

 

Articolo 12 bis, paragrafo 5, parole introduttive

Articolo 13, paragrafo 5, parole introduttive |

 

 

Articolo 12 bis, paragrafo 5, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 5, lettera a) |

 

 

Articolo 12 bis, paragrafo 5, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 5, lettera b) |

 

 

Articolo 12 bis, paragrafo 5, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 5, lettera c) |

 

 

Articolo 12 bis, paragrafo 6, prima e seconda frase

Articolo 13, paragrafo 7, primo comma |

 

 

Articolo 12 bis, paragrafo 6, terza frase

Articolo 13, paragrafo 7, secondo comma |

 

 

Articolo 12 bis, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 6 |

 

 

Articolo 13

Articolo 14 |

 

 

Articolo 14, frase introduttiva

Articolo 15, frase introduttiva |

 

 

Articolo 14, primo trattino

Articolo 15, lettera a) |

 

 

Articolo 14, secondo trattino

Articolo 15, lettera b) |

 

 

Articolo 14, terzo trattino

Articolo 15, lettera c) |

 

 

Articolo 15, frase introduttiva e frase finale

Articolo 16, frase introduttiva |

 

 

Articolo 15, primo trattino

Articolo 16, lettera a) |

 

 

Articolo 15, secondo trattino

Articolo 16, lettera b) |

 

 

Articolo 15, terzo trattino

Articolo 16, lettera c) |

 

 

Articolo 15, quarto trattino

Articolo 16, lettera d) |

 

 

Articolo 16

Articolo 17 |

 

 

Articolo 17

Articolo 18 |

 

 

Articolo 17 bis, paragrafo 1, prima frase

Articolo 19, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 17 bis, paragrafo 1, seconda, terza e quarta frase

Articolo 19, paragrafo 4 |

 

 

Articolo 17 bis, paragrafi 2 e 3

Articolo 19, paragrafi 2 e 3 |

 

 

Articolo 17 bis, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 6 |

 

 

Articolo 17 bis, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 5 |

 

 

Articolo 17 bis, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 7 |

 

 

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 20 |

 

 

Articolo 18, paragrafo 2, prima frase

Articolo 21, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 18, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 21, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 18, paragrafo 3, prima frase

Articolo 22, primo comma |

 

 

Articolo 18, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 22, secondo comma |

 

 

Articolo 18, paragrafo 3, terza e quarta frase

Articolo 22, terzo comma |

 

 

Articolo 19

Articolo 23 |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 1

Articolo 24 |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 25, paragrafo 1, parole introduttive |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b) |

 

 

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Articolo 25, paragrafo 2, parole introduttive |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 2, lettere c) e d)

Articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b) |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 3 |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 5, prima frase

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 6

Articolo 27, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 7

Articolo 27, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 8

Articolo 27, paragrafo 3 |

 

 

Articolo 19 bis, paragrafo 9

Articolo 27, paragrafo 4 |

 

 

Articolo 19 ter, prima frase

Articolo 28, primo comma |

 

 

Articolo 19 ter, seconda frase

Articolo 28, secondo comma |

 

 

Articolo 22

Articolo 29, primo comma |

 

 

__

Articolo 29, secondo comma |

 

 

Articolo 23

Articolo 30 |

 

 

Articolo 24

Articolo 31 |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegato II

Allegato II |

 

 

Allegato III

Allegato III |

 

 

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Allegato IV |

 

 

__

Allegato V |